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L'avvocato e la domiciliazione a Roma in Tribunale, Corte di Appello e Cassazione, Consiglio di Stato, Tar Lazio
 
Avvocato Fabio Scatamacchia, iscritto nell'Albo degli Avvocati del Foro di Roma e all’albo speciale del patrocinio avanti alla Corte di cassazione  dal 1993.
 
Il ricorso alla Corte di Cassazione e termini previsti.
Il contro ricorso
 
Redazione ricorso e controricorso

Domiciliazione a Roma in giudizi civili e penali, Corte di Cassazione, Corte di Appello di Roma e Tribunale di Roma.

Il compenso verrà concordato con l'avvocato in relazione all'attività e complessità dell'incarico e del ricorso e dell'attività avanti alla Suprema Corte.

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La collaborazione con i colleghi
Lo studio e l'avvocato si propongono di offrire ai colleghi di altri distretti di corte di appello ausilio,  collaborazione ed domiciliazione nei giudizi avanti la corte di cassazione, sia in materia civile che penale, Consiglio di Stato, TAR Lazio.
L'attività potrà essere limitata alla sola domiciliazione ovvero alla più ampia collaborazione con la redazione degli atti e del ricorso e controricorso, con la partecipazione alle udienze e alla discussione in cassazione.
Lo studio provvederà, per il civile, all'iscrizione a ruolo e ai controlli successivi  e, per il  penale, al deposito del ricorso e degli atti successivi, nonchè alle incombenze relative alla domiciliazione.

 

La nuova formulazione dell'art. 360 bis del cpc  prevede la inammissibilita' del ricorso:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo.

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La difesa avanti alla Corte di cassazione
Redazione del ricorso per cassazione sia penale che civile.
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Pareri preliminari sulla proponibilità del ricorso alla suprema corte

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I termini per il ricorso avanti la corte di cassazione civile
E' necessario distinguere due ipotesi:
A) la sentenza da impugnare non è stata notificata e allora il ricorso alla Corte di Cassazione deve essere notificato entro 6 mesi dal deposito della sentenza (se il termine dei sei mesi cade nel periodo feriale, 1 agosto 15 settembre,  si sospende e torna a correre dal 16 settembre).  Tale sospensione non si applica a determinate materie, quali le cause di lavoro.
B) la sentenza è stata notificata e allora il termine per il ricorso alla corte  cassazione è di 60 giorni dalla data di ricezione della notifica.

 

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I termini per il ricorso avanti la corte di cassazione penale
I termini per il ricorso in materia penale sono più articolati e differenziati. Si trascrive l'art. 585 del  cpp.
(anche per il penale i termini si sospendono nel periodo feriale (1 agosto -  15 settembre), ma
ogni situazione va verificata caso per caso.

 

Art. 585. Termini per l'impugnazione.
1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:
a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1;
b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;
c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3.
2. I termini previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura;
c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza
ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;
d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto
del provvedimento, per l'imputato contumace e per il procuratore generale presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello.
3. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.
4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti. L'inammissibilità
dell'impugnazione  si estende ai motivi nuovi.
5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

 

Art. 544. Redazione della sentenza.
1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.
2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.
3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.
3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.

 

Quanto è scritto sopra è una esemplificazione ed è bene contattare il proprio avvocato difensore  per verificare i termini e le modalità del il caso concreto.

 

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Redazione ricorso e controricorso nel procedimento civile

 
 
 
 
Note legali
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