



- Avvocato Fabio Scatamacchia
- Via XX Settembre
- n. 98/G
- 00187 - Roma
Domiciliazione
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- Lo studio legale e la domiciliazione in cassazione
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- Il ricorso in cassazione,
l'avvocato e i quesiti di diritto
Sito Legale segnalato su Avvocati-italia.com
Elezione di domicilio in giudizi civili e penali |
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Lo studio si propone di offrire ai colleghi
di altri distretti di corte di appello ausilio, collaborazione ed elezione di domicilio nei giudizi
avanti la corte di cassazione, sia in materia civile che penale.
L'attività potrà essere limitata alla sola
domiciliazione ovvero alla più ampia collaborazione con la partecipazione
alle udienze e alla discussione in cassazione.
Lo studio e l'avvocato provvederanno per il
civile all'iscrizione a ruolo e ai controlli successivi e per il
penale al deposito del ricorso e degli atti successivi.
Il sito è, pertanto, diretto agli
avvocati che necessitano di un collaboratore su Roma per i giudizi avanti alla corti supreme ovvero per la sola domiciliazione.

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L’avvocato Fabio Scatamacchia è iscritto nel
Foro di Roma e all’albo
speciale del patrocinio avanti alla cassazione sin dal 1993.
Lo studio si trova in Roma, via XX
Settembre n. 98/G ed è stata
stipulata
polizza assicurativa professionale con la Soc. Assitalia.
Domicilio nei giudizi avanti la Suprema Corte
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- La nuova formulazione dell'art. 360 bis del cpc prevede la inammissibilita' del ricorso: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
- 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo.
Sul danno
esistenziale - Lavoro
subordinato, lavoro autonomo, tratti distintivi, elementi decisivi - Decreto ingiuntivo, più fatture, unico
credito, divieto di frazionamento - Sinistri con lesioni, rito
ordinario - Diffamazione e
internet - Danno non patrimoniale dopo la sentenza delle SU 26972/08 - Danno nelle obbligazioni di valuta - Ricorso per
cassazione quesiti e correlazione con il fatto - Ricorso per cassazione quesiti di diritto - Sentenze della Corte - Ricorso per
Cassazione, quesito di diritto, necessità, conseguenze - Responsabilità aquiliana, reato prescrizione - Danno alla salute e perdita di
chance curativa - Fideiussione e polizze
fideiussorie - Reati edilizi,
sanatoria, zona vincolata, sospensione - Sentenza della Corte di Perugia sulla liquidazione dei danni - Tribunale Milano danno non patrimoniale - Contratto, danni e caparra - Patto commissorio, testamento, interpretazione - Notifica, mancato perfezionamento non imputabile al notificante, riattivazione, conseguenze
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Il compenso per l’attività da svolgere e svolta potrà
essere concordato di volta in volta ed in relazione alla complessità e
durata dell’incarico, nonchè dei risultati nel caso di collaborazione
diversa dalla domiciliazione.
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- Ricorso cassazione- contenuto - art. 366 n. 3 cpc - Esposizione sommaria dei fatti - Cassazione civile, sez. II, 23 marzo 2009, n. 6987.
- "Ciò posto, per consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi tra la tante Cass. n. 16315/2007), ai fini della sussistenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c., è necessario che nel contesto dell'atto d'impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; in altri termini, è indispensabile che dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto d'impugnazione."
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- Avvocato Fabio Scatamacchia
- Via XX Settembre n. 98/G 00187 - Roma
- Telefono: 064819909 - fax: 0689281423
- Partita iva: 03351610583
Domiciliazione a Roma, Tribunale Corte di appello e Cassazione
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è lo studio - Roma, Via XX Settembre 98/g
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L'Avvocato Fabio Scatamacchia e' iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma Tessera n. A14931 - P.iva 03351610583. Polizza assicurativa per responsabilità civile professionale degli avvocati stipulata con Assitalia. Questo spazio è stato concepito nel rispetto del Codice Deontologico Forense (artt. 17 e 17bis) e della Legge Professionale. Il presente sito, in ottemperanza al Codice Deontologico Forense, non costituisce pubblicità, invito a contrarre, offerta o promessa al pubblico, ma strumento di informazione sull'attività dello Studio, sulla sua organizzazione interna e sulle nuove metodologie d'instaurazione dei rapporti professionali con la clientela. I dati personali comunicati allo Studio tramite questo sito verranno trattati ai sensi della Legge n. 196 del 2003 (legge sulla Privacy) e successive modificazioni e/o integrazioni. Responsabile del trattamento dei dati è il titolare dello Studio all'indirizzo sopra indicato. |
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