Le
frasi e parole riportate in corsivo sono la trascrizione di parti di
sentenze, in particolare i principi di diritto fissati dalla Corte di
Cassazione.
Il compenso
dell'avvocato per l’attività da svolgere e svolta potrà
essere concordato, mediante preventivo, di volta in volta ed in relazione alla complessità e
durata dell’incarico, nonchè dei risultati nel caso di collaborazione
diversa dalla domiciliazione.
L'avvocato e la domiciliazione a Roma in Tribunale, Corte di Appello e Cassazione,
Consiglio di Stato, Tar Lazio
Avvocato Fabio Scatamacchia, iscritto nell'Albo degli Avvocati del Foro di Roma e all’albo speciale del patrocinio avanti alla
Corte di cassazione dal 1993.
Il ricorso alla Corte di Cassazione e termini previsti.
Il contro ricorso
Redazione ricorso e controricorso
Domiciliazione a Roma in giudizi civili e penali, Corte
di Cassazione, Corte di Appello di Roma e Tribunale di Roma.
Il compenso verrà concordato con l'avvocato in relazione
all'attività e complessità dell'incarico e del ricorso e dell'attività
avanti alla Suprema Corte.
Lo studio e l'avvocato si
propongono di offrire ai colleghi di altri distretti di corte di
appello ausilio, collaborazione ed domiciliazione nei giudizi
avanti la corte di cassazione, sia in materia civile che penale,
Consiglio di Stato, TAR Lazio.
L'attività potrà essere limitata
alla sola domiciliazione ovvero alla più ampia collaborazione con la
redazione degli atti e del ricorso e controricorso, con la
partecipazione alle udienze e alla discussione in cassazione.
Lo studio provvederà, per il
civile, all'iscrizione a ruolo e ai controlli successivi e,
per il penale, al deposito del ricorso e degli atti
successivi, nonchè alle incombenze relative alla domiciliazione.
La nuova formulazione dell'art. 360 bis del cpc
prevede la inammissibilita' del ricorso:
1)
quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni
di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della
Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per
confermare o mutare l’orientamento della stessa;
2)
quando è manifestamente infondata la censura relativa
alla violazione dei princìpi regolatori del giusto
processo.
Il sito è diretto ad ogni avvocato che necessiti di un collaboratore su Roma per i giudizi avanti alla
Corte di cassazione, Corte di appello, Consiglio di Stato, Tribunale ovvero per la sola domiciliazione.
Le
nuove disposizioni processuali per
l'appello (il cd. filtro) - art. 54 del
Decreto sviluppo
Nuove disposizioni
per il pignoramento presso terzi nella legge di stabilità n. 228/2012
Domiciliazione nei giudizi avanti la Suprema Corte
di Cassazione, Corte di Appello, Consiglio di Stato e Tribunale di Roma,
Consiglio di Stato e Tar Lazio
Avvocato Fabio Scatamacchia
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Corte di Cassazione, Corte
di Appello di Roma, Tribunale di Roma, Consiglio di Stato e Tar lazio
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La difesa avanti alla Corte di cassazione
Redazione del ricorso per cassazione
sia penale che civile.
Esame della controversia, studio degli atti
e delle sentenze. Consulenza.
Pareri preliminari sulla
proponibilità del ricorso alla suprema corte
Consulenza
dell'avvocato a privati e società.
Domiciliazione
I termini per il ricorso avanti la corte di cassazione
civile
E'
necessario distinguere due ipotesi:
A) la sentenza da
impugnare non è stata notificata e allora il
ricorso alla Corte di Cassazione deve essere notificato entro 6 mesi dal
deposito della sentenza (se il termine dei sei
mesi cade nel periodo feriale, 1 agosto 15
settembre, si sospende e torna a correre
dal 16 settembre). Tale sospensione non si
applica a determinate materie, quali le cause di
lavoro.
B) la sentenza è
stata notificata e allora il termine per il
ricorso alla corte cassazione è di 60 giorni dalla data
di ricezione della notifica.
a) dalla
notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del
provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di
consiglio;
b) dalla lettura
del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la
motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono
considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono
presenti alla lettura;
c) dalla scadenza
del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice
per il deposito della sentenza
ovvero, nel caso previsto
dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata
eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di
deposito;
d) dal giorno in
cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione
dell'avviso di deposito con l'estratto
del provvedimento,
per l'imputato contumace e per il procuratore generale
presso la corte di appello rispetto ai provvedimenti emessi
in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione
diverso dalla corte di appello.
3.
Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo
difensore, opera per entrambi il termine che scade per
ultimo.
4.
Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere
presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione
motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le
parti. L'inammissibilità
dell'impugnazione si estende
ai motivi nuovi.
5.
I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a
pena di decadenza.
1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive
il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione
dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.
2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata
dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il
quindicesimo giorno da quello della pronuncia.
3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente
complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità
delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter
depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può
indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente
comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.
3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il
giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei
procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione
della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In
tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la
motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza.
Quanto è scritto sopra è una esemplificazione ed
è bene contattare il proprio avvocato difensore per
verificare i termini e le modalità del il caso
concreto.
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responsabilità per eventuali errori od
omissioni di qualsiasi tipo e per qualunque
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Le regole
cui deve attenersi il giudice del rinvio, nel caso di
annullamento per vizio di motivazione: interessante sentenza
della corte di cassazione n. 18290/2012
Prescrizione in materia di danno, decorrenza, cassazione
15995/2011
L'atto di appello non deve necessariamente contenere
l'avvertimento di cui al n. 7 3° comma dell'art. 63 cpc,
cassazione SS.UU. n.9407/2013
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