SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza 14 ottobre 2008, n. 25117
La
Corte d'appello di Trieste, ribadendo la sussistenza della
giurisdizione del giudice ordinario e confermando la sentenza di
primo grado anche nel merito, accoglieva la domanda proposta da
A. V. contro la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di
risarcimento del danno dipendente dal fatto che quest'ultima
aveva escluso nei confronti di detta lavoratrice un utile esito
della sua partecipazione ad una procedura concorsuale per
l'assunzione a tempo determinato di docenti già impegnati con
contratti a termine in corsi di istruzione professionale, e poi,
a seguito dell'esito positivo del giudizio amministrativo
intentato dalla interessata, aveva assunto la medesima con
decorrenza retroattiva dall'1.10.1992 solo ai fini giuridici,
senza riconoscere alcuna prestazione economica per il periodo
28.8.1994-16.6.1996.
In particolare la Corte di merito riteneva configurabile anche
la colpa dell'amministrazione.
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha proposto ricorso
per cassazione affidato a cinque motivi. La V. ha resistito con
controricorso. A seguito delle conclusioni orali del pubblico
ministero, il difensore della Regione ha depositato osservazioni
ex art. 379 c.p.c..
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Il
primo motivo, denunciando violazione delle norme e principi in
materia di giurisdizione (art. 360, n. 3, c.p.c.), sostiene che
nella specie sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, da ritenersi estesa alla controversia su danni
patrimoniali consequenziali relativi a un rapporto di pubblico
impiego, e invocabile anche per la pretesa al conseguimento di
retribuzioni non percepite a causa della ritardata costituzione
del rapporto di impiego.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di
norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.). Premesso che
l'esclusione della lavoratrice dall'inquadramento previsto era
stata determinata dalla mancata produzione della documentazione
necessaria ai fini della prova della sussistenza in capo alla
medesima del requisito riguardante l'esperienza lavorativa
maturata nello specifico ambito lavorativo per almeno tre anni,
in quanto era stata ritenuta insufficiente la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio rilasciata da privato asseritamente
datore di lavoro della medesima, si osserva che l'idoneità di
tale documentazione dipendeva dal fatto che l'art. 27, primo
comma, della l. n. 15/1968 aveva escluso che si fosse innovato
alle norme del d.P.R. n. 686/1957 sulla presentazione dei
documenti nei concorso per le carriere statali. Viene poi posta
in dubbio, con varie argomentazioni, l'interpretazione del
Consiglio di Stato, secondo cui era stato violato l'art. 20
della l.r. n. 17/1992, per il fatto che non si era ritenuto
rilevante ai fini del requisito in questione il servizio stesso
prestato quale insegnante presso l'istituto regionale per la
formazione professionale, e quindi si deduce che sicuramente
l'esclusione della V. dalla graduatoria non era avvenuta in base
ad argomentazioni del tutto arbitrarie.
Il terzo motivo denuncia nuovamente violazione e falsa
applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.).
Premesso che il giudice di appello, in sostanza aderendo alla
motivazione del primo giudice, aveva finito per operare una
sorta di equivalenza tra illegittimità del provvedimento e colpa
e aveva derivato tale illegittimità dalla violazione delle norme
sull'autocertificazione, si ribadisce che in effetti
l'amministrazione nella specie si è attenuta a quanto previsto
dall'art. 11 del d.P.R. n. 686/1957, applicabile nella
fattispecie.
Il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di
norme di diritto, lamenta la violazione del principio secondo
cui, in caso di domanda di risarcimento del danno ex art. 2043
c.c. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica,
l'elemento soggettivo della colpa non può ritenersi integrato
sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del
provvedimento amministrativo, ma è richiesta una più penetrante
indagine in ordine alla valutazione della colpa, da valutarsi
anche in relazione ad elementi quali il grado di chiarezza della
norma violata.
Con il quinto motivo si denuncia ''violazione e falsa
applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 5, c.p.c.) per
insufficiente e contraddittoria motivazione" della sentenza
impugnata in relazione all'elemento soggettivo della colpa.
Si osserva che il giudice di appello ha ritenuto sussistente
l'elemento dell'imputabilità dell'evento dannoso alla esclusiva
responsabilità della p.a., anche se contraddittoriamente ha
affermato che non può ritenersi aprioristicamente esclusa da
tale giudizio la considerazione di peculiari circostanze, quali
in particolare l'opinabilità della normativa di cui alla l. n.
15/1968, al d.P.R. n. 686/1957 ed alla l.r. n. 17/1992, con ciò
evidenziando che ulteriori elementi avrebbero dovuti essere
valutati, diversamente da quanto è stato fatto. Né dalla
motivazione della sentenza risultava che l'amministrazione
avesse agito con colpa, in violazione dei principi di
imparzialità, correttezza e buona amministrazione, tanto più in
situazioni dichiarate peculiari dallo stesso giudicante.
Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità del
controricorso, in quanto tardivamente notificato, come peraltro
riconosciuto dal difensore della V. che ha partecipato alla
discussione orale della causa.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi, in adesione alla
richiesta sul punto formulata dal pubblico ministero nelle sue
conclusioni orali, l'inammissibilità anche del ricorso per
violazione delle prescrizioni di cui all'art. 366-bis c.p.c.,
applicabile nella specie in relazione alla data della sentenza
impugnata, depositata successivamente all'entrata in vigore del
d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
A norma della prima parte dell'articolo citato nei casi previsti
dall'art. 360, primo comma, numeri da 1) a 4), l'illustrazione
di ciascun motivo del ricorso per cassazione deve concludersi a
pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di
diritto. Considerato che i primi quattro motivi ricadono
indubbiamente nell'ambito di operatività della disposizione
richiamata, deve rilevarsi che i quesiti formulati a conclusione
dei medesimi risultano chiaramente inidonei alla luce dei
criteri che questa Corte ha già avuto occasione di precisare.
Al riguardo in particolare si è osservato che il ricorrente deve
necessariamente procedere all'enunciazione di un principio di
diritto diverso da quello posto a base della decisione impugnata
e che quindi il quesito non può risolversi in una generica
istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge
denunciata nel motivo o nell'interpello della Corte di
cassazione in ordine alla fondatezza della censura illustrata
nello svolgimento del motivo, ma deve porre la medesima Corte in
condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una
regula iuris, in quanto tale suscettibile di ricevere
applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto
all'esame del giudice che pronunciato la sentenza impugnata (Cfr.
Cass. S.U. 3519/2008; Cass. n. 19892/2007, 11535/2008,
16569/2008).
Nella specie i quesiti consistono per il primo motivo nella mera
richiesta di stabilire se in ordine alla controversia sussiste
la giurisdizione ordinaria o amministrativa, per il secondo
nella richiesta di stabilire se nella questione controversa
trovano applicazione determinati articoli di legge, per il terzo
nella richiesta di stabilire se sussiste la violazione dell'art.
2043 c.c. in relazione all'elemento soggettivo della colpa
riconosciuta in capo all'Amministrazione regionale, per il
quarto in una richiesta sostanzialmente identica. È evidente la
mancanza della formulazione dei quesiti in riferimento a
specificati principio di diritto e quindi l'inidoneità degli
stessi in base ai criteri già enunciati.
La seconda parte dell'art. 366-bis prescrive che in caso di
motivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5,
l'illustrazione dello stesso deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per cui la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare
la decisione. Il quinto motivo, che come si è già visto presenta
nella rubrica incertezze circa la tipologia delle censure
formulate, si conclude sia con una "precisa indicazione del
fatto controverso in relazione al quale la motivazione della
sentenza risulta contraddittoria", sia con la formulazione del
quesito di diritto. Quest'ultimo è chiaramente inidoneo,
consistendo nella mera richiesta alla Corte di stabilire se "il
fatto controverso sopra richiamato porti a considerare in punto
la motivazione della sentenza contraddittoria e illogica". La
suddetta "precisa indicazione" è formulata nei seguenti termini:
«La motivazione della sentenza n. 501/2006 della Corte d'Appello
di Trieste risulta essere contraddittoria per avere affermato
sussistere l'elemento soggettivo della colpa in capo
all'Amministrazione regionale laddove viceversa afferma a pag. 8
che "non può dirsi aprioristicamente esclusa dal giudizio di
imputazione della responsabilità la considerazione di peculiari
circostanze (quali in particolare la opinabilità
dell'interpretazione della normativa di cui alla legge n.
15/1968, al DPR n. 696/1957 e alla legge regionale n. 17/1992),
capaci di eludere una valutazione in termini di colpa della
causa di illegittimità del provvedimento"». Questa formulazione
non può ritenersi idonea per l'assorbente ragione che in realtà
manca l'indicazione di specifici elementi di fatto (sia pure
complessi) su cui verterebbe il vizio di motivazione, non
essendo a tal fine adeguato il generico riferimento all'elemento
della colpa, che in effetti non può ritenersi un vero e proprio
fatto, ma una qualificazione formulata a conclusione di un
giudizio composto di elementi di fatto ed elementi di diritto,
onde la necessità della deduzione, nella specie non
adeguatamente concretizzatasi, di censure di violazione delle
norme di diritto in merito ai requisiti della colpa o di omesso,
insufficiente o viziato esame di elementi di fatto concretamente
rilevanti ai fini del giudizio sulla colpa.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tenute presenti le particolarità della fattispecie sul piano
sostanziale e processuale, si ritiene giustificata la
compensazione delle spese di questo giudizio.
La
Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensa le spese del
giudizio.
===============================================
- SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
- Ordinanza
5 febbraio 2008, n. 2658
- Che il Collegio condivide,
pur dopo la lettura della memoria depositata dalla ricorrente,
le seguenti affermazioni di cui alla relazione ex art. 380 bis
cod. proc., depositata dal relatore in data 1.10.2007:
- "1.- ----------- s.p.a. ha
proposto ricorso per cassazione avverso la decisione n. 5323
del 14.9.2006 del Consiglio di Stato (sesta sezione) che, in
accoglimento dell'appello di ........s.r.l e ...........
s.n.c. (d'ora innanzi ..............) avverso la sentenza del
Tribunale amministrativo regionale del Veneto, n. 2399 del
2003, a) ha annullato gli atti relativi ad una procedura
negoziata, indetta da ..........con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa (D.Lgs. n. 158 del 1995, ex
art. 24, lettera b), per il subaffidamento dei servizi
automobilistici di trasporto di persone, aMestre, dal 16
giugno 2002 al 31 dicembre 2003, di cui era risultata
aggiudicataria .............. s.p.a.. b) ha condannato
........... al
risarcimento dei danni in favore di ........... nella misura di
Euro 155.000,00 sul rilievo che, pur non potendo disporsi
alcuna reintegrazione in forma specifica in ragione della
discrezionalità del metodo di aggiudicazione prescelto
dall'amministrazione, andavano tuttavia risarciti i danni da
perdita di chance subiti da............., la cui elevata
probabilità di aggiudicarsi l'appalto non si era concretizzata
in ragione della rilevata illegittimità dell'attività
dell'amministrazione, connotata anche dall'elemento della
colpa (per essere stati violati i principi comunitari di
trasparenza e parità di trattamento).
- 2.- Il ricorso è basato su
due motivi, cui resiste con controricorso ................., la cui
illustrazione si conclude con la formulazione deiseguenti
quesiti di diritto:
- a) "le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione dicano se e accertino e comunque
dichiarino che il Consiglio di Stato, nella sentenza
impugnata, ha giudicato in totale carenza di potere
giurisdizionale, ed in particolare che ha ritenuto la
sussistenza della propria giurisdizione in tema di
risarcimento del danno in assenza dei presupposti di legge,
così come evidenziati dalla giurisprudenza di Codesta Corte ed
invadendo la sfera della pubblica amministrazione nella sfera
della sua discrezionalità tecnica";
- b) le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione dicano se e accertino e comunque
dichiarino che il Consiglio di Stato, nella sentenza
impugnata, ha valicato i cd. limiti esterni della
giurisdizione amministrativa nella misura in cui, valutando la
probabilità di aggiudicazione dell'appalto oggetto del
giudizio, ha compiuto un sindacato di merito estraneo ai suoi
poteri giurisdizionali di legittimità".3.- Il primo motivo è
inammissibile ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ.,
applicabile anche al ricorso proposto ex art. 362 cod. proc.
civ. contro le decisioni dei giudici speciali per motivi
attinenti alla giurisdizione (Cass., sezioni unite, 26 marzo
2007, n. 7258).
- Tra le ragioni sottese alla
norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, vi è
quella di porre la corte in condizione di rilevare con
precisione ed immediatezza la questione da risolvere.
- Il legislatore, in linea
con il disposto dell'art. 111 Cost., comma 2, (introdotto con
Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), s'è dimostrato
consapevole che all'esaltazione (o al recupero) della funzione
cd. nomofilattica della corte di cassazione non è estranea alAla
considerazione del tempo entro il quale sopravviene la
decisione ed ha a questo scopo dettato norme volte a rendere
possibili percorsi procedimentali diversi in relazione al tipo
ed alla difficoltà delle questioni sottoposte allo scrutinio
del giudice di legittimità, cui è rimessa la scelta di
incanalare il ricorso per la decisione in camera di consiglio
ovvero in pubblica udienza e l'onere di predisporre i
necessari strumenti organizzativi. Al fine di consentire che
tale scelta possa essere compiuta senza inutile spreco di
energie ed in tempi il più possibile rapidi e che, al
contempo, il ricorrente possa egli stesso verificare se il
ricorso effettivamente ponga questioni suscettibili di essere
trasfuse in un quesito di diritto, ha poi dettato la norma di
cui all'art. 366 bis cod. proc. civ., prevedendo che, nei casi
di cui all'art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione
di ciascun motivo si deve concludere, a pena di
inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
- Il quesito non può dunque
consistere in una domanda che si risolva in una mera richiesta
di accoglimento del motivo o nell'interpello della corte in
ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, ma
deve costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate
nel motivo e porre la corte di cassazione in condizione di
rispondere al quesito con l'enunciazione di una regula iuris
(principio di diritto) che sia, in quanto tale, suscettibile
di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello
sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la
sentenza impugnata.
- A fini indicativi va detto
che potrebbe apparire utile il ricorso ad uno schema secondo
il quale sinteticamente si domandi alla corte se, in una
fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente
descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di
diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa
adottata nella sentenza impugnata. E ciò quand'anche le
ragioni dell'errore e della soluzione che si assume corretta
siano invece - come prescritto dall'art. 366 c.p.c., n. 4, -
adeguatamente indicate nell'illustrazione del motivo, non
potendo la norma di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ.
interpretarsi nel senso che il quesito di diritto possa
desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, poichè
una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione
tacita della norma in questione (ss.uu. cit.).
- Occorre insomma che la
corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l'errore di
diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e
quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da
applicare. In tema di ricorso per motivi di giurisdizione,in
particolare, quale errore di diritto abbia indotto il giudice
ad affermare (anche implicitamente) la propria giurisdizione,
ovvero a negarla, e quale corretta soluzione in diritto
avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa da quella
adottata.
- Nella specie, dal primo
quesito sopra trascritto non è dato evincere perchè, secondo
il ricorrente, il consiglio di Stato avrebbe giudicato in
totale carenza di potere giurisdizionale e, in particolare,
quali siano i presupposti di legge che nel caso concreto
difettavano e che devono invece ricorrere perchè il giudice
amministrativo abbia giurisdizione, in sede di annullamento
dell'atto, anche in ordine alla domanda di risarcimento del
danno che sia derivato al privato dall'attività amministrativa
illegittima; neppure è dato cogliere la ragione per la quale,
quando difettino i (non indicati) presupposti di legge,
secondo il ricorrente "siainvasa la sfera della pubblica
amministrazione nella sfera della sua discrezionalità
tecnica".
- Il quesito non evidenzia
dunque in alcun modo l'esistenza di un'eventuale discrasia tra
la criticata ratio decidendi (che il quesito non consente di
cogliere) ed un qualche principio giuridico (non enunciato)
che il ricorrente vorrebbe invece che fosse posto a fondamento
di una decisone diversa. Non è, dunque, per gli effetti di cui
all'art. 366 bis cod. proc. civ., un quesito di diritto.
- 4. Il secondo motivo è
manifestamente infondato, essendo prospettata la violazione
dei limiti esterni della giurisdizione del giudice
amministrativo (per violazione della L. n. 205 del 2000, art.
6 e del D.Lgs. n. 80 del 1988, art. 33, come novellato dalla
L. n. 205 del2000, art. 7) nell'assunto che la valutazione
della probabilità dell'aggiudicazione di un appalto comporti
comunque un sindacato di merito sull'atto.
- Così evidentemente non è
quando, come nella specie, l'atto sia stato annullato per vizi
di legittimità ed il giudice amministrativo abbia poi, ai fini
della statuizione sul risarcimento derivato al privato
dall'atto illegittimo (statuizione che non è contestato che
possa adottare), apprezzato il grado di probabilità (chance)
che egli avrebbe avuto di realizzare il suo interesse
pretensivo (aggiudicazione dell'appalto invece aggiudicato ad
altri): segnatamente se abbia specificamente chiarito - come
ha fatto nella sentenza impugnata - che il risarcimento del
danno in forma specifica mediante aggiudicazione dell'appalto
alla società ricorrente era precluso proprio dalle scelte
discrezionali riservateall'amministrazione e, dunque, dalla
impossibilità di prevedere con certezza quale sarebbe stato
l'esito della nuova gara.
- Il consiglio di stato, dopo
aver annullato l'atto per ragioni di legittimità, lungi dal
sindacare nel merito la scelta effettuata dall'amministrazione
ha dunque determinato il danno nell'unico modo in tal caso
possibile: appunto apprezzando il grado di probabilità
(chance) che la società ricorrente avrebbe avuto in ordine
all'aggiudicazione dell'appalto ad essa non aggiudicato e,
sulla scorta di tale apprezzamento, procedendo ad una
liquidazione equitativa.
- 5.- Il ricorso si presta
dunque ad essere definito con ordinanza da pronunciarsi in
camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ.,,
nn. 1 e 5, col procedimento di cui all'art. 380 bis cod. proc.
civ.".
- Che a tanto consegue il
rigetto del ricorso con la declaratoria della giurisdizione
del giudice amministrativo e con la condanna della società
ricorrente alle spese del giudizio di legittimità a favore
delle società resistenti (essendo stato l'unico controricorso
depositato nell'interesse della ............ s.r.l. e della
.............. s.n.c.).
- LA CORTE DI CASSAZIONE A
SEZIONI UNITE CIVILI
- rigetta il ricorso,
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e
condanna la ricorrente alle spese, che liquida in _ 5.100, di
cui 5000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli
accessori di legge.
- Così deciso in Roma, nella
Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 15 gennaio
2008.
- Depositato in Cancelleria
il 5 febbraio 2008.
===============================================
Responsabilità aquiliana, reato prescrizione
- SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
- Sentenza 18 novembre 2008, n.
27337
Svolgimento del processo
- Con atto notificato il 24.3.1999
N. A. e P. C., in proprio e quali legali rappresentanti dei figli
minori P., D. e L., convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di
Torino G. M. e R. A., rispettivamente conducente e proprietario di
un'autovettura F. P., nonché l'A. Assicurazioni s.p.a., quale
impresa assicuratrice, chiedendo il risarcimento dei danni
conseguenti a sinistro stradale, avvenuto il 24.4.1994, nel quale
era rimasto coinvolto il minore N. P., che aveva riportato lesioni
personali con postumi permanenti invalidanti del 100%.
Si costituivano i convenuti, eccependo l'improcedibilità della
domanda e la prescrizione biennale.
Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 9.9.2000,
dichiarava improcedibile tutte le domande, ad eccezione di quella
del minore N. P., il cui diritto veniva dichiarato prescritto.
Proponeva appello N. A. nella qualità di tutore provvisorio del
figlio P. N.
Resistevano gli appellati.
La corte di appello di Torino respingeva l'appello con sentenza
depositata il 17.10.2002.
Riteneva la corte di merito che nella fattispecie era applicabile il
termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2947, c. 2, c.c.,
non essendo stata proposta querela per il reato di lesioni, secondo
quanto statuito da Cass. S.U. n. 5121 del 2002; che non era stata
effettuato nei termini alcun atto interruttivo; che la
documentazione esibita in appello non era ammissibile a norma
dell'art. 345 c.p.c..
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione N. A.,
nella qualità di tutore di P. N., che ha anche presentato memoria.
Resiste con controricorso l'A. Assicurazioni s.p.a.
La terza Sezione civile di questa Corte, ravvisando un possibile
contrasto tra i principi posti a base della decisione delle S.U. n.
1479 del 1997 e quelli su cui si fonda la sentenza n. 5121 del 2002,
che aveva espressamente ritenuto che la mancanza di querela rendeva
inapplicabile il più lungo termine di prescrizione di cui al comma
terzo dell'art. 2947 c.c., ed in ogni caso ritenendo di non
condividere tale ultima decisione, tenuto conto dell'evoluzione
legislativa e giurisprudenziale, rimetteva gli atti al Primo
Presidente, che ne disponeva l'assegnazione alle Sezioni Unite
Civili.
- 1. Con il primo motivo di ricorso
il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.
2947, c. 3, c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..
Assume il ricorrente che, in ipotesi di lesioni da sinistro
stradale, l'applicabilità del più lungo termine prescrizionale di
cui all'art. 2947, c. 3, c..c., rispetto a quello previsto dal
secondo comma dello stesso articolo, non può essere esclusa dalla
circostanza che non sia stata presentata querela per il reato di
lesioni colpose, tenuto conto che la querela è solo una condizione
di procedibilità del reato e non un elemento sostanziale dello
stesso; che ciò comporta una disparità di trattamento con le ipotesi
in cui per il reato si procede di ufficio; che, in ogni caso, tale
interpretazione penalizza i danneggiati dal reato, che non siano
anche persone offese e quindi titolari del diritto di querela.
2.1. Il motivo è fondato e va accolto.
Le norme giuridiche di riferimento sono racchiuse nell'art. 2947 c.c.,
in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Il primo comma dell'articolo in questione prevede la prescrizione
breve del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto
illecito, fissando in anni cinque il termine relativo, con
decorrenza dal giorno in cui il fatto si è verificato
Il secondo comma prevede un termine ancora più breve, pari ad anni
due, per la sola ipotesi di risarcimento del danno prodotto dalla
circolazione dei veicoli di ogni specie.
Infine, il terzo comma dispone, nella prima parte, che in ogni caso,
se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è
stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche
all'azione civile.
Prosegue stabilendo che tuttavia, se il reato è estinto per causa
diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel
giudizio penale, il diritto al risarcimento
del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi, con
decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la
sentenza è divenuta irrevocabile.
Si tratta, come è evidente, di un regime prescrizionale
singolarmente articolato ed asimmetrico che, in linea generale, per
le istanze risarcitorie scaturenti da fatto illecito, stabilisce un
termine di prescrizione più breve rispetto a quello ordinario di
dieci anni; in chiave derogatoria (rispetto a quella linea
generale), un termine ancora più contenuto, per l'ipotesi in cui il
fatto generatore del danno si riconnetta alla specifica dinamica
della circolazione stradale; e da ultimo, con riferimento ad
entrambe le fattispecie risarcitorie (fatto illecito ordinario e
fatto illecito da circolazione dei veicoli di ogni specie), una
norma di rinvio in bianco quanto alla durata del termine, nel caso
in cui quel fatto dannoso è considerato dalla legge come reato e per
il reato è stabilita una prescrizione più lunga, giacché, in tale
ipotesi, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del
danno è commisurato al termine prescrizionale previsto dal reato,
ove sia più breve di questo.
La norma è in bianco in quanto, come è risaputo, l'art. 157 c.p.,
nel determinare il tempo necessario a prescrive, non stabilisce una
misura temporale fissa, bensì un ordine decrescente di maturazione (
anche dopo la modifica apportata dalla legge L. 5 dicembre 2005, n.
251) in rapporto ai diversi limiti di pena edittale. Di talché, se
ed in quanto il fatto generatore del danno sia considerato dalla
legge come reato e se ed in quanto per il reato sia previsto (in
base alla pena edittale) un termine di prescrizione superiore
-rispettivamente cinque od a due anni, trova applicazione anche per
l'azione civile il più lungo termine prescrizionale previsto per il
reato.
In merito all'interpretazione di tale norma si sono avuti vari
contrasti.
Un primo atteneva agli effetti in sede civile delle cause di
interruzione e sospensione della prescrizione di natura penale del
reato. Esso fu risolto dalle S.U. con l'affermazione del principio
secondo cui in base al comma 3 dell'art. 2947 c.c., il diritto al
risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla
legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione
del reato se quest'ultimo si prescrive in un termine superiore ai
cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è
stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine di
prescrizione dell'azione civile decorre dalla data di consumazione
del reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o
sospensione della prescrizione relative al reato, essendo
ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale (Cass.
Sez. Unite, 18/02/1997, n.1479).
Un secondo contrasto aveva ad oggetto il dies a quo della decorrenza
della prescrizione, ritennero le S.U. che, il caso di fatto illecito
che costituisca anche reato,per il quale sia stato pronunciato
decreto di archiviazione, (nel regime dell’abrogato codice di rito)
per mancanza di querela, la prescrizione del diritto al risarcimento
del danno comincia a decorrere dalla data del provvedimento di
archiviazione, senza che invece rilevi la data del visto apposto dal
p.m. al decreto stesso (Cass. Sez. Unite, 02/10/1998, n.9782).
3.2. Un terzo contrasto aveva ad oggetto la durata del termine
prescrizione nell'ipotesi in cui reato fosse procedibile a querela e
questa non fosse stata presentata (caso identico a quello riproposto
all'esame di queste S.U.).
Hanno ritenuto le S.U. che in tema di danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi
di un reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata
proposta, trova applicazione, ancorchè per il reato sia stabilita
una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione
biennale di cui al comma 2 dell'art. 2947 c.c., decorrente dalla
scadenza del termine utile per la presentazione della querela
medesima (Cass. S.U., 10/04/2002, n. 5121).
A questa conclusione la Corte, in conformità con le ragioni addotte
dalla giurisprudenza e dottrina conformi a tale orientamento,
giungeva sulla base della pretesa ratio ispiratrice dell'art. 2947,
c. 3..
Riteneva la corte che essa, già indicata "nell'esigenza di tutela
dell'affidamento del danneggiato nella conservazione del diritto (al
risarcimento) per la prevedibile durata della pretesa punitiva dello
Stato" (Cass., 22 maggio 1996 n. 4740), è stata enunciata con
particolare chiarezza, sia pure incidentalmente, nella sentenza
delle Sezioni Unite 2 ottobre 1998 n. 9782, affermando che "la
ragione giustificatrice dell’ “aggancio” del termine prescrizionale
dell'azione civile a quello eventualmente più lungo di prescrizione
dell'azione penale (art. 2947, terzo comma) va individuata
nell'esigenza di evitare che l'autore di un reato, dichiarato
responsabile e condannato in sede penale, resti esente dall'obbligo
di risarcimento verso la vittima il cui diritto rimarrebbe
vanificato - in conseguenza dell'avvenuta più breve prescrizione
civile durante il tempo necessario per l'accertamento della
responsabilità penale, o, comunque, di impedire che l'azione di
risarcimento del danno si estingua quando è ancora possibile che
l'autore del fatto sia perseguito penalmente".
Questa essendo la "ratio" dell'eccezionale assimilazione della
prescrizione civile a quella, eventualmente più lunga, prevista per
il fatto-reato, era di tutta evidenza che siffatta esigenza veniva
meno nell'ipotesi in cui la querela, necessaria per la
perseguibilità concreta dell'illecito penale, non fosse stata
proposta perché, non essendo mai stato avviato un procedimento, era
escluso il rischio che il diritto risarcitorio del soggetto
danneggiato possa estinguersi, "medio tempore", per effetto della
normale prescrizione biennale.
Inoltre, a fronte se non proprio di una volontà contraria
all'esercizio dell'azione penale, quanto meno di un disinteresse
così manifestato implicitamente dal danneggiato, non avrebbe avuto
alcun senso accordargli il favore di un più lungo termine di
prescrizione, essendo la querela una condizione di procedibilità
"sui generis", dipendente in via esclusiva dalla sola volontà
dell'interessato.
Ne conseguiva che, ove la querela non fosse stata proposta, doveva
trovare applicazione la prescrizione biennale di cui al secondo
comma dell'art. 2947 cit..
Inoltre osservava la Corte che non si ravvisava alcuna valida
ragione logico-giuridica per trattare differentemente l'ipotesi di
estinzione per remissione della querela (art. 152 c.p.) e, quindi,
di sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale, a quella di
mancanza della querela, cioè di improcedibilità originaria,
considerando il disposto della seconda parte del comma ("tuttavia,
se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione ... il
diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati
nei primi due commi ...n).
4.1. A questa sentenza delle S.U. n. 5121 del 2002, le Sezioni
semplici si sono uniformate ed hanno costantemente affermato che "In
tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto
illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e
quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorché
per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella
civile, la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art.
2947 cod. civ., decorrente dalla scadenza del termine utile per la
presentazione della querela medesima".
Ciò è stato affermato sulla base della pretesa ratio della norma,
sopra esposta (ex multis: Cass. 05/06/2007, n. 13057; Cass. 11885
del 2007; Cass. 27169 del 2006; Cass. 19297 del 2006; Cass. n. 5227
del 2006; Cass. n. 4661 del 2006; Cass. n. 2521 del 2006).
Non si rinvengono, anzi, sentenze che abbiano affermato un principio
contrario nelle ipotesi in cui il reato fosse procedibile a querela
e questa non fosse stata proposta. Il contrasto, invece, si ravvisa
tra il principio che è alla base di questo orientamento, ormai
consolidato (secondo cui se non è stato iniziato procedimento
penale, sia pure per mancanza di querela, non vi è ragione per la
più lunga prescrizione di cui all'art. 2047, c. 3) e quello espresso
in altre pronunzie, che pur non attenendo ad ipotesi di reati
procedibili a querela (generalmente casi di omicidio colposo a
seguito di circolazione stradale), hanno invece affermato che : "Se
il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento
del danno è considerato dalla legge come reato e per questo la legge
stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni
prevista dall'art. 2947 primo comma c.c.„ai sensi del terzo comma,
prima parte dello stesso articolo, quest'ultima si applica anche
all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno
dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione
correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato e
non alla sentenza irrevocabile penale, che rileva solo ai fini
dell'art. 2947, terzo comma, ultima parte del c.c." (Cass.,
26/02/2004, n. 3865; Cass. 30 ottobre 2003, n. 16305; Cass.
19.1.2007; n. 1206; Cass. 29/09/2004, n. 19566).
In questi casi si è ritenuto che, nonostante il decreto di
archiviazione in sede penale, non fosse precluso al giudice civile
accertare, incidenter-tantum, l’esistenza del fatto-reato, al fine
di applicare il più lungo termine prescrizionale di cui al terzo
comma dell'art. 2947 c.c..
5.1. Ritengono queste S.U. che vada rivisitato il principio espresso
da Cass. S.U. n. 5121 del 2002, in caso di improcedibilità del reato
per mancanza di querela, in modo da armonizzarlo con il più generale
principio in tema di termine di prescrizione emergente dalla lettera
dell'art. 2947, c. 3, c.c. - prima parte - secondo cui
l'applicabilità di tale norma prescinde dalla procedibilità o meno
del reato.
Sono due le condizioni che rendono applicabile il terzo comma
dell'art. 2947 c.c.: la configurabilità di un reato nel fatto
dannoso; e la previsione per la prescrizione del reato di un termine
più lungo di quelli stabiliti nei primi due commi dello stesso art.
2947.
Il concorso di entrambe queste condizioni, che va preliminarmente
accertato, rende applicabile una disciplina della prescrizione che è
in ogni caso derogatoria rispetto a quella dettata dai primi due
commi dell'art. 2947 c.c. (o per l'entità o per la decorrenza del
termine di prescrizione).
Ciò che è discusso è se l'applicazione dell'art. 2947 comma 3 c.c.
richieda l'effettiva perseguibilità del reato.
Sicche' occorre innanzitutto accertare cosa intenda la norma per
«fatto considerato dalla legge come reato».
5.2. In dottrina si discute in particolare se l'art. 2947 c.c. sia
applicabile quando manchi la querela necessaria per la procedibilità
o, secondo altri, per la punibilità del fatto dannoso previsto come
reato. Coloro che considerano la querela come condizione di
procedibilità, ritengono che l'applicabilità dell'art. 2947 comma 3
c.c. prescinda dalla proposizione della querela eventualmente
necessaria per la promovibilità dell'azione penale; sicchè il
diritto al risarcimento del danno cagionato da un fatto punibile a
querela di parte si prescrive nel termine previsto per il reato
anche quando la querela non sia stata proposta.
5.3. Coloro che considerano la querela come condizione per la
configurabilità stessa di un reato, ritengono, invece, che la
mancanza della querela eventualmente necessaria, escludendo la
punibilità del fatto dannoso, sottoponga la pretesa risarcitoria ai
termini di prescrizione fissati dai primi due commi dello stesso
art. 2947.
Taluno ha sostenuto anche che la stessa possibilità di instaurare un
procedimento penale condizioni l'applicabilità dell'art. 2947 comma
3 c.c.; sicche' vanno applicati i piu' brevi termini di prescrizione
previsti dai primi due commi dell'art. 2947 c.c. anche in ogni altro
caso in cui manchi una condizione di procedibilita' come la
richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere. Nell'ambito di
questa seconda impostazione è ricorrente la commistione tra
condizioni di applicabilità e contenuti della disciplina dettata
dall'art. 2947 comma 3 c.c.. Si sostiene,infatti, che il più breve
termine di prescrizione non decorra dal giorno in cui il fatto si è
verificato, come prevede l’art. 2947 comma 1 c.c., che pure e'
considerato applicabile, bensì dal momento in cui si decade dal
diritto di proporre la querela o dal momento in cui l'impromovibilità
dell'azione penale viene dichiarata.
Altri sostengono che la previsione di "fatto considerato dalla legge
come reato" sussiste quando per il fatto stesso l'azione penale sia
proponibile, quando sia pendente procedimento penale, oppure ancora
quando la procedibilita' penale si sia arrestata in limine per
archiviazione o sentenza di non doversi procedere.
5.4. In realtà questo orientamento dottrinale e giurisprudenziale
compie una duplice forzatura interpretativa della lettera dell'art.
2947 comma 3 c.c., resa necessaria dalla mancata distinzione tra
condizioni di applicabilità e contenuto della disciplina dettata da
questa norma.
E', infatti, una forzatura interpretativa intendere il riferimento
della norma a un "fatto considerato dalla legge come reato» nel
senso di «fatto per il quale possa essere iniziato un procedimento
penale»; ed è ancora una forzatura interpretativa ritenere
applicabili le decorrenze fissate dal terzo comma dell'art. 2947
c.c. ai termini di prescrizione stabiliti nei primi due commi dello
stesso articolo anche quando si ritiene che il fatto non sia
qualificabile come reato.
6. In effetti la lettera della norma, ai fini del più lungo termine
di prescrizione di cui all'art. 2947 , c. 3, c.c., non richiede
assolutamente che il fatto di reato sia procedibile, ovvero che per
esso si sia effettivamente proceduto penalmente, ma solo che il
fatto sia "considerato dalla legge come reato".
Ciò significa che il fatto deve avere gli elementi sostanziali
soggetti ed oggettivi del reato, astrattamente previsto, mentre le
condizioni di procedibilità (tra cui la querela) hanno natura solo
processuale e non sostanziale.
E' infatti decisamente superata in materia processualpenalistica la
tesi minoritaria e datata, secondo cui la querela costituisse una
condizione di punibilità ed avesse, quindi natura sostanziale, per
cui la sua mancanza impediva che il fatto potesse considerarsi reato
(Cass. pen. Sez. III, 8.4.1971, n. 1359).
La querela non assurge a rango di elemento essenziale della
struttura del reato, né concorre a definire il tipo di illecito ed
il contenuto del disvalore del fatto che, invece, si presuppone già
realizzato (la querela viene poposta dalla persona già "offesa" dal
reato).
Neppure può ravvisarsi nella querela una condizione di punibilità,
poiché detta condizione attiene, a sua volta, alla fattispecie
materiale in senso ampio e si collega al "dovere sostanziale di
punire".
Inoltre, e soprattutto, l'art. 345 c.p.p. vigente espressamente
individua nella querela una condizione di procedibilità (Cass. pen.,
Sez. V, 11/10/2005, n.38967; Cass. pen., Sez. VI, 20/10/2004, n.44929).
7. Peraltro l'orientamento dottrinale che sostiene che la mancanza
di querela esclude l'applicabilità dell'art. 2047, c. 3, c.c. è in
contrasto con la soluzione adottata allorché si è posto il problema
del termine applicabile quando il «fatto considerato dalla legge
come reato» sia commesso da persona non imputabile.
Qui le risposte fornite sono univoche nel senso che, trattandosi di
fatto configurabile come reato, debbano applicarsi i termini fissati
dal terzo comma dello stesso articolo.
In giurisprudenza non si rinvengono decisioni di legittimità in
proposito.
Tuttavia assume rilevanza la giurisprudenza che ritiene risarcibile
il danno non patrimoniale derivante dal reato commesso da persona
non imputabile.
Quest'orientamento giurisprudenziale, relativo all'interpretazione
degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., che prevedono la risarcibilità del
danno morale derivante da reato, è, infatti, fondato sull'assunto
che occorra fare riferimento all'astratta configurabilità del fatto
come reato e non alla sua concreta punibilità (Cass., sez. U, 6
dicembre 1982, n. 6651; Cass. 20 novembre 1990, n. 11198).
Ciò viene affermato non solo nelle ipotesi in cui l'autore del fatto
di reato sia un soggetto non imputabile, ma anche nel caso in cui
per il reato non si sia proceduto penalmente(Cass. 15/01/2005, n.
729; Cass. 11.2.1988, n. 1478; Cass. 24/02/2006, n. 4184; Cass.
16/01/2006, n. 720).
8.1. Rimane, quindi, a sostegno della tesi secondo cui la mancanza
di una condizione di procedibilità rende inapplicabile l'art.2047,
c. 3, c.p.c., solo la presunta ratio assegnata a tale norma, e cioè
quella di evitare che per il medesimo fatto l'azione civile potesse
estinguersi quando l’azione penale fosse ancora in vita (rischio
escluso con la decadenza dalla proponibilità della querela).
Una volta ritenuto che sulla base della lettera della legge la più
lunga prescrizione di cui alla norma all'art. 2947 , c. 3 c.c., è
applicabile ogni qual volta il fatto è "considerato dalla legge come
reato", sotto il profilo ontologico, indipendentemente dal punto se
poi si sia effettivamente proceduto penalmente o meno ( e ciò non
solo con riguardo ai reati procedibili d'ufficio, ma anche a quelli
per i quali è necessaria una condizione di procedibilità, come
appunto la querela), risulta difficile superare detta
interpretazione letterale della norma sulla base di
un'interpretazione correlata alla sola "ratio" della stessa.
Ciò tanto più se si considera che allorchè il legislatore ha
ritenuto di applicare i termini di prescrizione di cui all'art.
2947, e. 1 e 2, pur in presenza di un fatto di reato, ma con una
diversa decorrenza, l'ha espressamente detto nella seconda parte
dello stesso c. 3 art. 2947 c.c..
Costituisce, infatti, ulteriore argomento letterale l'omessa
previsione del difetto di querela tra le situazioni tipizzate -
nella seconda parte del menzionato terzo comma dell'art. 2947 c.c. -
come fatti condizionanti il decorso del termine prescrizionale, al
punto da consentire, nonostante la gravità del fatto, una
prescrizione diversa da quella del reato, mentre l'estensione di una
siffatta deroga all'ipotesi in esame non sarebbe affatto legittima,
non essendo applicabile lo strumento ermeneutico
dell’interpretazione analogica stante il riconosciuto carattere
eccezionale della norma, rispetto alla decorrenza ordinaria.
8.2. Né può fondatamente sostenersi che la non previsione della
mancanza di querela tra le ipotesi previste nella seconda parte del
comma terzo sarebbe dovuta solo all'impossibilità per il legislatore
di prevedere i molteplici casi della realtà, sicché, stante
l'incongruenza dell'assunto che una non perseguibilità iniziale
debba essere disciplinata diversamente dalla non perseguibilità
successiva (nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore,
quali la morte del reo, l'amnistia, la rimessione della querela),
sarebbe affatto logico ritenere che al difetto di querela debba
applicarsi - in virtù di interpretazione estensiva (sul rilievo
della regolamentazione implicita, per il principio lex minus dixit
quam voluit) - la stessa disciplina prevista per le ipotesi in cui,
per fatti sopravvenuti, non sia più possibile procedere
all'accertamento del fatto-reato.
A tale costruzione teorica va obiettato che le ipotesi previste
dalla norma da ultimo citata integrano, per espressa definizione
normativa (rispettivamente gli artt. 150, 151 e 152 c.p.), casi di
estinzione del reato, e solo conseguentemente della pretesa punitiva
dello Stato, e quindi rilevanti sotto il profilo sostanziale, mentre
la mancata presentazione della querela attiene al diverso profilo
dell'improcedibilità dell'azione penale.
9.1. In ogni caso il tema della ratio ispiratrice della particolare
disciplina dell'art. 2947 c.c. merita di essere rivisitato alla luce
della mutata fisionomia del sistema processual-penalistico, a
seguito dell'intervenuta riforma del codice di rito, e delle più
significative opzioni legislative - tra quelle immediatamente
rilevanti in questo ambito civilistico - specie per quanto attiene
alla natura della querela, ormai espressamente consacrata in termini
di condizione di procedibilità (art. 354 c.p.c.), e più in generale
ai modificati rapporti tra azione civile ed azione penale.
Anzitutto nessun elemento in favore di tale ratio deriva dalla
relazione ministeriale. Essa dopo un generico riferimento alle
ragioni di sicurezza, stabilità dei rapporti giuridici e necessità
di salvaguardia dei diritti difensivi, ritiene - quanto alla norma
in esame - che sia naturale rapportare i termini prescrizionali a
quelli, eventualmente, più lunghi previsti dalla legge penale per la
prescrizione del reato, ove il fatto illecito assuma anche rilevanza
penale. Sennonché, proprio l'apodittica opzione, nella sua riferita
scontatezza, potrebbe offrire una significativa chiave di lettura,
nella misura in cui possa ritenersi espressione dell'humus culturale
che permeava la legiferazione del tempo, incontrovertibilmente
ispirata al primato della giurisdizione penale su quella civile, e
dunque alla priorità riconosciuta all'accertamento del fatto in
ambito penalistico, non fosse altro che in ragione dei più intensi,
e potenzialmente illimitati, poteri istruttori del giudice penale
rispetto a quelli conferiti al giudice civile.
Ed invero, i principi cardini dell'ordinamento all'epoca vigente
erano quelli dell'unitarietà della funzione giurisdizionale e della
prevalenza della giurisdizione penale su quella civile, per evitare,
nel superiore interesse della certezza del diritto, la possibilità
di giudicati contraddittori (art. 3 c.p.p. e 295 c.p.c.).
In ragione di tali principi ispiratori era marcata la tendenza a
spostare in sede penale l'accertamento del fatto che fosse anche
fonte di responsabilità civile.
9.2. Dalla disciplina del nuovo codice di procedura penale si ricava
che il nostro ordinamento non è più ispirato al principio
dell'unitarietà della giurisdizione, come invece avveniva per il
c.p.p. del 1930 ma a quello dell'autonomia di ciascun processo e
della piena cognizione, da parte di ogni giudice, delle questioni
giuridiche e di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della
propria decisione.
Consegue che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di
sospensione del processo civile previste dall'art. 75, terzo comma,
del nuovo codice di procedura penale (azione promossa in sede civile
dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la
sentenza penale di primo grado), da un lato il processo civile deve
proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale
e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo
accertamento dei fatti (ex multis: Cass. 10/08/2004, n.15477; Cass.
9.4.2003, n. 5530; Cass. S.U., ord., 5.11.2001, n. 13682).
In particolare, alla stregua dei principi dell'autonomia e della
separazione delle giurisdizioni, non regge più la tesi relativa
all'esigenza di impedire che la punibilità sopravviva alla
risarcibilità, che, nel subordinare, come si è detto,
l’applicabilità del più lungo termine prescrizionale all’esistenza
di un procedimento penale o alla mera possibilità della sua
instaurazione, risente di una filosofia di rapporti tra giudizio
civile e quello penale imperniata sulla prevalenza del secondo sul
primo e finalizzata ad evitare contrasti tra giudicati civili e
penali.
9.3. Attualmente costituisce punto fermo che il giudice civile si
può avvalere nell'ambito dei suoi accertamenti in merito
all'esistenza del fatto considerato come reato, di tutte le prove
che il rito civile prevede.
Il consolidato orientamento giurisprudenziale, che escludeva la
risarcibilità del danno non patrimoniale, allorquando la
responsabilità dell'autore materiale del fatto illecito fosse stata
affermata non già in base all'accertamento concreto dell'elemento
psicologico (cioè almeno la colpa), ma in base a presunzioni, quali
quelle stabilite dagli artt. 2050 a 2054 c.c., è stato modificato
dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha invece
ritenuto che "ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale
ex art. 2059 e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento
dell'autore del danno se essa debba ritenersi sussistente in base ad
una presunzione di legge (come l'art. 2054 c.c.) e se, ricorrendo la
colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato" (Cass. 12.5.2003,
n. 7281).
Una volta affermata l'autonomia tra il giudizio civile e quello
penale, il giudice civile deve accertare la fattispecie costitutiva
della responsabilità aquiliana, posta al suo esame, con i mezzi suoi
propri e , quindi, con i mezzi di prova offerti al giudice dal rito
civile per la sua decisione.
Tra questi mezzi non solo vi è la presunzione, legale o non, ma
addirittura vi sono le c.d. "prove legali", in cui la legge deroga
al principio del libero convincimento del giudice (artt. 239 c.p.c.,
artt. 2700, 2702, 2705, 2709, 2712, 2713, 2714, 2715, 27120, 2733;
2734, 2735, 2738,c.c.).
La categoria delle prove legali è completamente sconosciuta
all'ordinamento penale.
Contemporaneamente si è ampliata la nozione di danno non
patrimoniale risarcibile a norma dell'art. 2059 c.c., (cfr. Cass. n.
8827 ed 8828 del 2003).
9.4. Inoltre di recente sono stati indicati i diversi standars di
certezza probatoria, esistenti tra il processo civile e quello
penale. Ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello
civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola
della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11
settembre 2002, n. 30328), mentre nel secondo vige la regola della
preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la
diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e
difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra
le due parti contendenti (Cass. SU. 11/01/2008, n. 576; Cass. S.U.
11/01/2008, n.582 ).
Ciò comporta che il P.M. potrebbe non esercitare l'azione penale a
fronte di una notitia criminis e chiedere l'archiviazione, sul
rilievo che non sia possibile raggiungere nel dibattimento
sufficienti risultati probatori ai fini dell'affermazione della
responsabilità penale, tenuto conto del detto livello di certezza e
dei diversi mezzi probatori a sua disposizione, mentre il giudice
civile, che nell'accertamento incidentale del fatto di reato è
sottoposto alle regole civilistiche ed all'utilizzo dei mezzi suoi
propri, può ritenere l'esistenza dello stesso, con conseguente
applicabilità dell'art. 2047 , c. 3, c.c..
In questo caso non si capirebbe perché pur non avendo il p.m.
proceduto penalmente, la prescrizione è quella di cui alla predetta
norma, mentre nell'ipotesi in cui non si è proceduto per mancanza di
querela, la prescrizione è quella di cui ai primi due commi
dell'art. 2947 c.c., sia pure con decorrenza dalla scadenza del
termine per la presentazione della querela.
9.5. D'altra parte solo nell'ambito dell'affermata autonomia tra
giudizio civile e quello penale trovano logica collocazione le
affermazioni costanti in giurisprudenza, in relazione ad altri
profili della prescrizione civile intesa come svincolata dallo
sviluppo, sia pure potenziale, di un procedimento penale.
In particolare, si intende fare riferimento all'interpretazione
offerta dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1479 del 18 febbraio
1997 in ordine all'ininfluenza delle cause di sospensione ed
interruzione in sede penale sul corso della prescrizione civile;
ovvero all'affermazione secondo cui - qualora, in esito al processo
penale, l'imputazione sia stata degradata - deve aversi riguardo al
reato contestato e non già a quello ritenuto in sentenza (Cfr.,
Cass. 4 dicembre 1992, n. 12919) ed indipendentemente dal
riconoscimento delle attenuanti ( come avviene in sede penale solo
attualmente a seguito della sostituzione dell'art. 157 c.p., operata
dall'art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251).
Ciò è l'esatto contrario di quanto vale per la prescrizione penale
per la cui determinazione, come è noto, occorre tener conto del tipo
di reato riconosciuto in sentenza.
10.1. Qualunque possa essere la ratio originaria dell'art. 2047, c
3, c.c., e cioè sia quella di evitare che la pretesa risarcitoria
civile si prescrivesse prima della perseguibilità penale, sia la
scelta del legislatore di elevare il tempo di prescrizione in
relazione al disvalore del fatto, considerato come reato, come
sostenuto da alcuni, va osservato che la perdita di valenza
(nell'evoluzione dell'ordinamento) della prima pretesa ratio e del
conseguente criterio interpretativo su di essa fondato comporta che
non possa essere superata l'interpretazione letterale dell'art. 2947
c. 3, che equipara la prescrizione civile a quella penale, ove più
lunga, sulla base della sola "considerazione" del fatto come reato
sotto il profilo ontologico, indipendentemente dalla circostanza se
per esso si proceda penalmente.
10.2. Né può essere accolta la tesi, secondo cui la mancata
presentazione della querela dimostrerebbe un disinteresse
(un'inerzia) del soggetto offeso, da cui il legislatore farebbe
discendere la non applicabilità dell'art. 2047 c. 3., come pure
sostenuto in giurisprudenza e in dottrina.
Infatti, a parte il rilievo che ancora una volta tale osservazione
non ha riscontro in indici normativi, va osservato che l'art. 2947
c. 3, non limita l'applicabilità della disposizione alla sola
persona offesa dal reato, affermando solo che il più lungo termine
prescrizionale "si applica anche all'azione civile".
Come la giurisprudenza di questa Corte ha già osservato (Cass.
26/02/2003, n. 2888) la disposizione del comma 3 dell'art. 2947 c.c.,
che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato
dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il
risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2
dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto
per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito
un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge,
e non solo dalla persona offesa dallo stesso.
Vincolare l'applicabilità di tale più lungo termine prescrizionale
alla procedibilità dell'azione penale, e quindi, come nel caso in
esame, alla presentazione della querela, significherebbe
condizionare il diritto di chi sia stato danneggiato da reato, ma
non sia il titolare del diritto di querela, per non essere il
titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale,
all'iniziativa di quest'ultimo, quanto meno sotto il profilo del
termine prescrizionale.
Va, invece, rilevato che il trend interpretativo-evolutivo si ispira
al diverso principio secondo cui è palesemente irragionevole, oltre
che lesivo del diritto di difesa, far ricadere conseguenze negative
a carico di un soggetto per ritardi o omissioni di altri e perciò
del tutto estranei alla sfera di disponibilità del primo (cfr. Corte
cost., 26/11/2002, n. 477).
11.Ritengono, quindi, queste Sezioni Unite che il contrasto in esame
vada composto alla luce del seguente principio di diritto: "Nel caso
in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma
il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata
presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione
prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento,
a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con
gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile,
la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un
fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed
oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto,
atteso che la chiara lettera dell'art. 2947, c. 3 c.c., a tenore
della quale "se il fatto è considerato dalla legge come reato", non
consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore
termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato".
E' appena il caso di ricordare che in relazione al dies a quo per la
decorrenza della prescrizione, sinteticamente indicato nell'art.
2947, c. 1, c.c., nella locuzione "giorno in cui il fatto si è
verificato", rimangono validi i principi già fissati da queste S.U.
con le sentenze 11.1.2008, n. 576, 580, 582, ed altre in pari data,
con riferimento al momento in cui il soggetto danneggiato abbia
avuto (o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e
tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche)
sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno
lamentato.
12. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta
l'assorbimento del secondo motivo (essendosi verificato l'incidente
il 24.4.1994 ed essendo stata notificata la citazione introduttiva
il 24.3.1999).
13. Pertanto va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato
assorbito il secondo. Va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio,
anche per le spese di questo giudizio cassazione, ad altra sezione
della Corte di appello di Torino, che si uniformerà al principio di
diritto esposto al punto 11.
- Accoglie il primo motivo di
ricorso e dichiara assorbito il secondo.
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di
questo giudizio cassazione, ad altra sezione della Corte di appello
di Torino.
Così deciso in Roma, li 21 ottobre 2008.
|
-
Ricorso per cassazione e quesiti di
diritto
-
Sentenza
3519 del 14.2.2008
- Le
Sezioni Unite Civili
-
Svolgimento del processo
-
B.G.
proprietaria di una cascina sita in area golenale in località
****, frazione del Comune di San Daniele Po, impugnava dinanzi
al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il progetto
definitivo, approvato il 12 marzo 2004 dalla conferenza di
servizi, relativo ai lavori di consolidamento ed adeguamento
funzionale dell'argine di Sommo S. Margherita, che non aveva
esteso la protezione arginale sino alla sua proprietà, e la
successiva determinazione del dirigente dell'Agenzia
interregionale per il fiume Po (AIPO) del 30 aprile (rectius
marzo) 2004, comunicatale il 26 ottobre 2004, che aveva recepito
detto progetto definitivo, disattendendo le sue osservazioni sul
contenuto dello stesso progetto. Esponeva la ricorrente che
nell'ambito degli interventi finalizzati alla tutela della zona
dalle inondazioni del fiume Po il D.L. 30 gennaio 1998, n. 6,
art. 23, comma 6 novies, inserito in sede di conversione dalla
L. 30 marzo 1998, n. 61, aveva autorizzato il magistrato del Po
(ora AIPO) a realizzare progetti di protezione di una serie di
nuclei abitati situati nelle golene del fiume, nei quali con una
prima Delib. 11 aprile 2003 era stata ricompresa la cascina di
sua proprietà; che successivamente, indetta la conferenza di
servizi per l'approvazione del progetto esecutivo, in forza del
parere negativo della Provincia di Cremona era stato approvato
in data 12 dicembre 2003 un diverso progetto, con il quale detta
cascina era stata esclusa dalla zona destinata ad essere
protetta dall'argine. Conseguentemente, il Comune di San Daniele
Po il 10 agosto 2004 aveva deliberato la variante al piano
regolatore al fine di individuare l'area destinata
all'esproprio, per la realizzazione dell'ultimo progetto che
prevedeva l'innalzamento e l'allargamento di una parte
dell'argine esistente e la creazione di un nuovo tratto
arginale, con l'esclusione da tali lavori della cascina stessa.
-
Resistevano in giudizio l'AIPO, la Sovrintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio dello Stato, l'Autorità di
bacino del Po, il Coordinamento del Corpo forestale dello Stato
di Cremona e l'Ufficio territoriale del Governo di Cremona,
mentre le altre parti intimate Regione Lombardia, Provincia di
Cremona, Comuni di Pieve, Stagno Lombardo e San Daniele Po,
Consorzio di Bonifica Dugali non svolgevano attività difensiva.
-
Con
sentenza del 15 - 24 novembre 2006 il TSAP accoglieva il
ricorso, annullando i provvedimenti impugnati.
-
Rilevava
in motivazione detto giudice che l'azione amministrativa posta
in essere si caratterizzava per la sua perplessità, poichè dalla
documentazione in atti non risultava chiaramente se il progetto
finale oggetto di approvazione fosse quello definitivo o quello
esecutivo: in particolare, dai verbali della conferenza di
servizi non emergevano con esattezza la natura dei progetti, le
eventuali modifiche introdotte e le ragioni di esse, onde
appariva evidente il difetto di congrua motivazione degli atti
impugnati.
-
Osservava
inoltre che dall'esame della documentazione relativa
all'attività della conferenza di servizi non si comprendevano le
ragioni per le quali erano state disattese le deduzioni della
B., tenuto specialmente conto che nel progetto approvato l'11
aprile 2003 la fascia protetta dall'argine era stata estesa alla
cascina di sua proprietà: le uniche motivazioni del cambiamento
erano da ricondurre alla delibera negativa della Giunta
provinciale di Cremona del 25 novembre 2003, la quale peraltro,
non risultando esattamente determinato il nucleo abitato del
Comune in discorso, aveva fatto riferimento alla nozione di
centro abitato che non trovava alcun fondamento nella citata
norma del D.L. n. 6 del 1998, art. 23, comma 6 novies,
contenente il riferimento al diverso concetto di nucleo abitato.
Aggiungeva sul punto che già dal provvedimento impulsivo della
procedura appariva manifesto l'intento di estendere l'intervento
di difesa anche ai nuclei abitati, secondo le indicazioni della
richiamata normativa, e che la cascina della ricorrente,
restaurata ed abitata, ricompresa nella zona AE, di interesse
storico-agricolo, in base al vigente piano regolatore del Comune
di San Daniele Po, doveva considerarsi pienamente inserita nel
nucleo abitato oggetto di tutela ed esattamente individuato
dalla norma autorizzatoria degli interventi in questione.
-
Riteneva
infine non potersi condividere la relazione redatta da un
funzionario dell'AIPO nella parte in cui aveva affermato essere
la cascina in discorso lontana da qualsiasi altra abitazione e
già protetta dalle possibili piene del fiume dall'argine
esistente, atteso che la medesima relazione riconosceva che
detto immobile era stato inondato non solo in occasione delle
note piene del 1951 e del 2000, ma anche nel 1976, a causa della
rottura dell'argine ancora esistente.
-
Avverso
tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l'AIPO, Vo
la Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio
dello Stato, l'Autorità di bacino del fiume Po, l'Ufficio
territoriale del Governo di Cremona, il Coordinamento del Corpo
forestale dello Stato di Cremona, deducendo quattro motivi.
-
La B. ha
resistito con controricorso.
-
Le altre
parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
-
Il
difensore dei ricorrenti ha infine presentato brevi osservazioni
scritte sulle conclusioni del pubblico ministero, ai sensi
dell'art. 379 c.p.c., ultimo comma.
-
Con il
primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa
applicazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma
1, e art. 148 nonchè del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27,
in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, si deduce che
la sentenza impugnata ha violato il limite esterno della
giurisdizione di legittimità, in quanto, attraverso il sindacato
nel merito delle scelte di difesa idraulica, ha concluso per un
diverso tracciato dell'argine golenale: più specificamente,
imponendo la modifica del posizionamento dell'argine in modo da
ricomprendere la cascina della B., il Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche ha emesso senza averne il potere giurisdizionale
una pronuncia sul merito dell'azione amministrativa. Il motivo
si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:
-
Dicano
codeste SS.UU. se il capo della sentenza a quo che individui il
tracciato alternativo dell'argine golenale abbia esorbitato
dalla giurisdizione del giudice delle acque.
-
Il motivo
è inammissibile, per la evidente genericità del quesito e la sua
non attinenza alle argomentazioni poste dalla sentenza impugnata
a sostegno del decisimi.
-
Come
queste Sezioni Unite hanno in più occasioni chiarito, i quesiti
di diritto imposti dall'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, comma 1, secondo una
prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di
legittimità, rispondono alla esigenza di soddisfare l'interesse
del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui
è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con più
ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione
nomofilattica della Corte di Cassazione, il principio di diritto
applicabile alla fattispecie. Il quesito di diritto costituisce
pertanto il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso
specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale,
risultando altrimenti inadeguata, e quindi non ammissibile,
l'investitura stessa del giudice di legittimità (così, ex
plurimis, Cass. S.U. 2007 n. 22640; Cass. 2007 n. 14682; Cass.
S.U. 2007 n. 14385; Cass. 2007 n. 13329).
-
Nella
elaborazione dei canoni di redazione del quesito di diritto la
giurisprudenza di questa Suprema Corte è ormai chiaramente
orientata a ritenere che ognuno dei quesiti formulati per
ciascun motivo di ricorso deve consentire l'individuazione del
principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato
e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata
applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre
ad una decisione di segno diverso: ove tale articolazione logico
- giuridica mancasse, il quesito si risolverebbe in un' astratta
petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra
la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga
affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale
principio ad opera della Corte, in funzione nomofilattica. Il
quesito non può pertanto consistere in una mera richiesta di
accoglimento del motivo o nell'interpello della Corte in ordine
alla fondatezza della censura così come illustrata nello
svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di
lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in
condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una
regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere
applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto
all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
-
Ciò vale a
dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla
lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico giuridica
della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal
giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente,
la regola da applicare. In particolare, in caso di ricorso per
motivi di giurisdizione deve da tale lettura poter intendere
quale errore abbia indotto il giudice ad affermare, anche
implicitamente, o a negare, la propria giurisdizione, e quale
corretta soluzione in diritto avrebbe dovuto condurre ad una
decisione diversa da quella adottata. Il quesito sopra riportato
non risponde agli enunciati requisiti, in quanto non contiene
alcun riferimento all'impianto motivazionale della sentenza
impugnata e non consente di evincere le ragioni per le quali la
statuizione del Tribunale Superiore sarebbe stata emessa in
violazione del suo potere giurisdizionale: limitandosi a
prospettare in modo generico la violazione dei limiti esterni
della giurisdizione in ordine alla individuazione di un
tracciato alternativo dell'argine golenale il quesito non
individua in alcun modo l'esistenza di una discrasia tra la (non
indicata) ratio decidendi ed il (non enunciato) principio di
diritto che i ricorrenti vorrebbero fosse posto a fondamento di
una diversa decisione.
-
Con il
secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del
D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, art. 23, comma 6 novies, della L. 22
ottobre 1971, n. 865, art. 18, comma 2, del D.M. 1 aprile 1968,
n. 1404 e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3 e 4, si deduce l'errore della sentenza impugnata
nell'aver ritenuto come dimostrato che la cascina della B. si
trovi all'interno del centro abitato, dal quale dista circa
cento metri: si sostiene al riguardo che una corretta assunzione
del concetto di centro abitato, come recepito dalla
giurisprudenza amministrativa in base al dettato della
richiamata L. n. 865 del 1971, art. 18, avrebbe dovuto indurre
ad escludere da tale ambito l'immobile in oggetto e che la
diversa soluzione adottata si risolve in un errore di diritto e
in un vizio di ultrapetizione.
-
Il motivo
si conclude con il seguente quesito di diritto:
-
Dicano
codeste SS.UU se la delimitazione di centro abitato alla quale
si è attenuta l'AIPO sia conforme alle disposizioni di cui al
D.L. n. 6 del 1998, art. 23, comma 6 novies, della L. 22 ottobre
1971, n. 865, art. 18, comma 2, ed al D.M. 1 aprile 1968, n.
1404, e pertanto se sia legittima la non inclusione
dell'immobile de quo.
-
Anche tale
motivo è inammissibile, per la non pertinenza del quesito alle
argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, anche in questo
caso non richiamate, e per la mancata indicazione del principio
di diritto asseritamente violato. Esso appare invero del tutto
disancorato dal percorso argomentativo della sentenza impugnata
e dal principio in essa enunciato secondo il quale il citato del
D.L. n. 6 del 1998, art. 23, comma 6 novies, nel prevedere gli
interventi del magistrato del Po a protezione dei nuclei abitati
ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po, fa
riferimento, in relazione alla estensione della misura di
protezione prevista, al concetto di nucleo abitato, assunto
quale realtà territoriale distinta dalla nozione urbanistica di
centro abitato, o centro edificato, secondo la perimetrazione
contenuta nello strumentourbanistico, ai sensi della L. n. 865
del 1971, art. 18, comma 2,: il quesito non enuncia gli errori
di diritto che sarebbero stati compiuti seguendo tale impianto
motivazionale, ma si limita a porre l'interrogativo se la
delimitazione della zona protetta adottata dall'AIPO sia
conforme alla normativa di riferimento, così sostanzialmente
ponendo una questione non di diritto, ma di merito.
-
Va altresì
rilevato che la violazione dell'art. 112 c.p.c., denunciata nel
motivo di ricorso non trova alcun riscontro nella articolazione
del quesito.
-
Con il
terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del
R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, in relazione all'art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce l'errore della sentenza
impugnata nell'aver disatteso l'eccezione di tardività del
ricorso. Si osserva al riguardo che il Tribunale Superiore ha
mancato di riscontrare che in ordine all'argine in oggetto erano
stati promossi due procedimenti, il primo riguardante il
progetto definitivo dell'11 marzo 2003 e quello esecutivo del 9
ottobre 2003, concluso con decisione di non approvazione in data
12 dicembre 2003, e l'altro, per il quale è causa, attinente al
progetto preliminare del 10 dicembre 2003, al progetto
definitivo del 13 dicembre 2004 ed al progetto esecutivo del 29
ottobre 2004, concluso con la determinazione di approvazione del
definitivo in data 30 aprile 2004 e con quella di approvazione
del progetto esecutivo in data 24 dicembre 2004, e si aggiunge
che già il 12 febbraio 2004 era stata data comunicazione alla
ricorrente dell'avvenuta definizione del procedimento, onde da
quella data decorrevano i termini per il ricorso al Tribunale
Superiore, tanto più che la B. era già precedentemente a
conoscenza di tutta l'attività procedimentale svolta.
-
Il motivo
si conclude con il seguente quesito di diritto: Dicano codeste
SS.UU. se il ricorso di parte privata sia inammissibile per
tardività ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143.
-
L'assoluta
genericità ed apoditticità del quesito, privo di ogni
riferimento a questioni di diritto da risolvere, vale a
determinare l'inammissibilità anche di tale censura.
-
Con il
quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del
R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, in relazione all'art. 112
c.p.c., ed all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4 si deduce che
la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sulla proposta
eccezione di difetto di legittimazione passiva della
Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio
dello Stato, dell'Autorità di bacino del fiume Po, dell'Ufficio
territoriale del Governo di Cremona e del Coordinamento del
Corpo forestale dello Stato di Cremona.
-
La censura
è inammissibile in quanto non è corredata del necessario quesito
di diritto.
-
Segue per
legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di
questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in
dispositivo.
-
P.Q.M.
-
La Corte
di Cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il
ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle
spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in
complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00 per onorario,
oltre le spese generali e gli accessori come per legge.
-
Così
deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite
Civili, il 15 gennaio 2008.
-
Depositato
in Cancelleria il 14 febbraio 2008.
==============================================
Ricorso
per Cassazione, quesito di diritto, necessità, conseguenze
-
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
-
SEZIONI UNITE CIVILI
-
Sentenza 12 maggio 2008, n. 11653
Svolgimento del processo
- C.F.,
dopo essere stato cancellato dall'Albo degli Avvocati con
decisione divenuta esecutiva il 2.3.2005, ha chiesto di essere
reiscritto all'albo con istanza del 3 luglio 2006. Il Consiglio
dell'Ordine di Catania ha rigettato l'istanza con provvedimento
confermato dal Consiglio Nazionale Forense con la decisione oggi
impugnata, depositata il 21 settembre 2007. Il Consiglio
Nazionale Forense, premesso che la normativa vigente non
stabilisce quale termine debba decorrere dopo l'irrogazione
della sanzione disciplinare ai fini di un'eventuale reiscrizione,
ha affermato che l'intervallo non può avvenire prima del decorso
di cinque anni dalla esecutività della delibera di
cancellazione, in relazione all'accertamento, ai fini della
iscrizione all'albo, del previsto requisito della condotta "specchiatissima
ed illibata". Ha quindi confermato il provvedimento di rigetto
dell'istanza di iscrizione adottato dal Consiglio dell'Ordine
sul rilievo sia del breve lasso di tempo intercorso, sia della
insufficienza, ai fini del suddetto requisito, della circostanza
del soddisfacimento di alcuni creditori.
- C.F.
propone ricorso per cassazione con due motivi. Non hanno svolto
difese il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e il
Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.
-
Motivi della decisione
- 1. Con il
primo motivo, mediante denuncia di violazione e falsa
applicazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 47 e
dell'art. 12 preleggi, la parte rileva che la L. 17 febbraio
1971, n. 91, modificando il testo originario del predetto R.D.L.
n. 1578 del 1933, art. 40 ha introdotto la sanzione disciplinare
della cancellazione dall'albo degli avvocati; non è stata
peraltro prevista, ai fini della reiscrizione, la necessità del
decorso di un termine minimo dall'applicazione di questa
sanzione, come è invece stabilito per l'ipotesi di radiazione
dall'albo.
- Si deduce
quindi che il Consiglio Nazionale Forense ha erroneamente
ritenuto applicabile nella specie la disposizione del R.D.L. n.
1578 del 1933, art. 47 (che richiede un intervallo minimo di
cinque o sei anni tra la radiazione e la riammissione all'albo)
alla diversa fattispecie della cancellazione, non regolata da
detta norma, non suscettibile di interpretazione analogica
estensiva.
- Con
questo motivo la parte formula due quesiti di diritto ai sensi
dell'art. 366 bis cod. proc. civ.. Con il primo si chiede a
questa Corte di stabilire se la legge professionale, non
prevedendo alcuna condizione temporale - data l'inapplicabilità
del termine previsto per il caso di radiazione - richieda ai
fini della reiscrizione solo la prova dell'effettivo riacquisto
della dignità e probità proprie della professione forense. Il
secondo quesito attiene, per la stessa questione, ai limiti del
ricorso all'analogia per l'applicazione della disposizione sopra
richiamata.
- 2. La
censura è fondata, ma la soluzione della questione in senso
favorevole al ricorrente non può condurre all'accoglimento
dell'impugnazione. La norma relativa al decorso di un termine
minimo per la reiscrizione all'albo dopo il provvedimento di
radiazione non può trovare applicazione, in via di estensione
analogica, al caso della cancellazione: la diversità della
sanzione considerati dalla legge come meno grave non consente di
far riferimento alla stessa disciplina fissata per quella più
grave, non esistendo alcuna ragione logica per ritenere che
entrambe le fattispecie debbano essere regolate allo stesso
modo; nè è certamente possibile ritenere in contrasto con la
ratio della norma la mancata estensione della disciplina
espressamente prevista al caso diverso non contemplato.
- Ciò
posto, si deve peraltro rilevare che la decisione impugnata ha
considerato il dato dell'intervallo fra l'applicazione della
sanzione e la richiesta di riammissione all'albo anche ai fini
dell'accertamento del requisito della "condotta specchiatissima
ed illibata" richiesto dall'art. 17 della Legge Professionale,
affermando che solo dopo il decorso di un ampio periodo di tempo
dall'applicazione della sanzione, in presenza di altre
circostanze rilevanti, possono ritenersi riacquistate la dignità
e probità richiesti per l'iscrizione all'albo professionale.
- Tale
requisito è stato valutato autonomamente dal Consiglio Nazionale
Forense in relazione agli elementi acquisiti al procedimento, e
il giudizio di fatto espresso in proposito costituisce autonoma
ratio decidendi della pronuncia.
- In
risposta al quesito posto va dunque enunciato il principio
secondo cui il disposto del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 47
relativo al termine che deve decorrere dalla sanzione prima
della reiscrizione, non trova applicazione per l'ipotesi di
cancellazione dall'albo di cui all'art. 40 dello stesso
provvedimento normativo, nel testo attualmente vigente.
Indipendentemente dalla previsione di un termine minimo, la
durata del tempo decorso dalla cancellazione può essere peraltro
valutata ai fini dell'apprezzamento della sussistenza del
requisito della condotta "specchiatissima ed illibata" di cui al
medesimo R.D.L., art. 17. 3. Con il secondo motivo si denunciano
i vizi di violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1578 del
1933, artt. 31 e 56 e difetto di motivazione.
- Si
osserva che il Consiglio Nazionale Forense non ha esercitato il
potere di accertare autonomamente il requisito della condotta
specchiatissima ed illibata, compiendo sulla delibera di rigetto
della domanda di iscrizione un mero vaglio di legittimità
dell'atto amministrativo, affermando solo che non era stata
fornita la prova documentale del suddetto requisito, non
desumibile dall'avvenuto soddisfacimento dei creditori.
- Manca
quindi del tutto, secondo la parte, una valutazione e
motivazione di merito da parte del Consiglio Nazionale Forense
in ordine a tale requisito, che doveva essere accertato con
esclusivo riferimento al comportamento del ricorrente successivo
alla irrogazione della sanzione.
- La
parte sottopone quindi alla Corte i seguenti quesiti di diritto:
- - "se
il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, al fine
della iscrizione nell'albo degli avvocati, possa essere
autonomamente accertato e valutato dal Consiglio Nazionale
Forense, essendo lo stesso giudice di merito e non solo di
legittimità, anche in base ad elementi diversi da quelli posti
dal Consiglio dell'Ordine a quelli posti dal Consiglio
dell'Ordine a fondamento della decisione impugnata" - "se le
decisioni del Consiglio Nazionale Forense siano sindacabili per
vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., quando la
motivazione manchi del tutto, o non si presenti logicamente
ricostruibile, o sia priva (di congruenza logica rispetto ai
fatti accertati, così come risultano dalla decisione impugnata".
- La
Corte giudica inammissibili tali quesiti, in relazione alla
disposizione di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ.
applicabile, nella specie, ratione temporis (D.Lgs. n. 40 del
2006, art. 27, comma 2) trattandosi di impugnazione per
cassazione di sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo
2006.
- Il
quesito di diritto che, ai sensi della norma richiamata, la
parte ha l'onere di formulare espressamente nel ricorso per
cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una
chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al
vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per
cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si
dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del
gravame. Ne consegue che è inammissibile non solo il ricorso nel
quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia
formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei
motivi d'impugnazione (Cass. Sez. Un. 21 giugno 2007 n. 14385,
28 settembre 2007 n. 20360, 5 febbraio 2008 n. 2658).
- Quest'ultima
ipotesi si verifica quando la risposta al quesito proposto,
anche positiva per il richiedente, risulta priva di rilevanza
nella fattispecie, in quanto non vale a risolvere la questione
decisa.
- Nella
specie, entrambi i quesiti proposti trovano risposta positiva
nei principi enunciati da costante giurisprudenza, sia per
quanto riguarda l'autonomo accertamento del requisito della
"condotta specchiatissima ed illibata" da parte del Consiglio
Nazionale Forense - anche in base ad elementi diversi da quelli
posti dal Consiglio dell'Ordine a fondamento della decisione
impugnata - sia per quanto riguarda il vizio di violazione di
legge, denunciatole con ricorso per cassazione, delle decisioni
del Consiglio Nazionale Forense quando la motivazione risulti
completamente assente o puramente apparente, vale a dire non
ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti
di causa.
- Peraltro
da tale risposta non può trarsi alcuna conseguenza concreta
utile ai fini della causa, nè i quesiti sono coerenti con
l'illustrazione del motivo di impugnazione, con il quale si
propone la tesi della inesistenza, o mera apparenza, della
motivazione, sul rilievo dell'omessa valutazione di alcuni
aspetti rilevanti ai fini dell'apprezzamento della condotta del
ricorrente. Il ricorrente non ha quindi interesse a proporre i
quesiti in esame.
- In base
allo stesso principio già affermato da questa Corte in tema di
motivi non attinenti al decisum, il caso di quesito di diritto
inconferente va assimilato all'ipotesi di mancanza del quesito,
a norma dell'art. 366 bis c.p.c., con conseguente
inammissibilità del motivo.
- 4. Il
ricorso deve essere quindi respinto.
-
P.Q.M.
- La
Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di
cassazione.
- Così
deciso in Roma, il 8 aprile 2008.
-
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2008.
==============================================
Cass. civ., sez. III,
18 settembre 2008, n. 23846, pres. Varrone, rel. Frasca - "Danno
alla salute e perdita di chance curativa" -
Principi dettati dalla Corte
-
La sentenza impugnata dev'essere,
dunque, cassata con rinvio sotto i vari profili fin qui scrutinati.
Il
giudice di rinvio si dovrà attenere ai seguenti principi di diritto:
«L'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, sul
quale sia possibile intervenire soltanto con un intervento
cosiddetto palliativo, determinando un ritardo della possibilità di
esecuzione di tale intervento, cagiona al paziente un danno alla
persona per il fatto che nelle more egli non ha potuto fruire del
detto intervento e, quindi, ha dovuto sopportare le conseguenze del
processo morboso e particolarmente il dolore, posto che la
tempestiva esecuzione dell'intervento palliativo avrebbe potuto, sia
pure senza la risoluzione del processo morboso, alleviare le sue
sofferenze».
«L'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, quando
abbia determinato la tardiva esecuzione di un intervento chirurgico
che normalmente sia da praticare per evitare che l'esito definitivo
del processo morboso si verifichi anzitempo prima del suo normale
decorso, e risulti per effetto del ritardo, oltre alla verificazione
dell'intervento in termini più ampi, anche che sia andata in
conseguenza perduta dal paziente la chance di conservare durante
quel decorso una migliore qualità di vita e la chance di vivere
alcune settimane o alcuni mesi di più rispetto a quelli poi vissuti,
integra l'esistenza di un danno risarcibile alla persona».
«L'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in
quanto nega al paziente, oltre che di essere messo nelle condizioni
per scegliere, se possibilità di scelta vi sia, “che fare”
nell'ambito di quello che la scienza medica suggerisce per garantire
la fruizione della salute residua fino all'esito infausto, anche di
essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e,
quindi, in senso lato l'esplicazione delle sue attitudini
psico-fisiche nel che quell'essere si esprime, in vista e fino a
quell'esito, integra l'esistenza di un danno risarcibile alla
persona».
Il giudice dì rinvio applicherà tali principi al caso concreto e
provvederà alla liquidazione del danno in via equitativa, secondo i
normali canoni applicativi del giudizio di liquidazione del danno
equitativo.
L'eccezione di prescrizione presuntiva non contrasta con l'eccezione di carenza di legittimazione passiva:«I giudici di appello, nel confermare la sentenza parziale di primo grado che aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva del convenuto in ordine ai crediti vantati nei confronti delle società, di cui il predetto era rappresentante legale - rectius il difetto di titolarità del rapporto obbligatorio dal lato passivo - ed estinti i crediti vantati nei confronti del medesimo per i quali si era maturata la prescrizione presuntiva, ha correttamente escluso che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva fosse incompatibile con quella di prescrizione presuntiva. Al riguardo, è appena il caso di accennare che la prescrizione presuntiva si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come invece avviene in quella ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto; conseguentemente l'art. 2959 cod. civ. stabilisce che l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo: circostanze, queste ultime, incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento ed il riconoscimento dell'obbligazione. In sostanza, la contestazione della titolarità del rapporto obbligatorio esclude il fondamento dell'eccezione, perché postula
evidentemente - anziché l'avvenuta estinzione dell'obbligazione - il mancato adempimento da parte del soggetto che neghi in radice di essere l'obbligato.»Cassazione, sentenza 15.12.2009, n. 26219
- ==============================================
- La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4059/2010 ha risolto un contrasto giurisprudenziale in materia di esecutività della sentenza non passata in giudicato ex art. 2932 c.c. L'art. 282 cpc non è applicabile alle sentenze costitutive non passate in giudicate, ma è applicabile solo alle pronunce di condanna
-
- La Cassazione S.U. ha dichiarato che per iscrivere ipoteca la Equitalia debba avere un credito di almeno euro 8.000,00=. Con conseguente nullità delle ipoteche. Sentenza 22 febbraio 2010 n. 4077 ha dichiarato nulle le ipoteche inferiori agli 8 mila euro.
-
===========================================
-
Fideiussione e polizze fideiussorie
- SUPREMA CORTE
DI CASSAZIONE
- SEZIONE II
CIVILE
- Sentenza 21
febbraio 2008, n. 4446
- OMISSIS
- Ciò posto va
rilevato che con il primo motivo di ricorso il C. denuncia
violazione dell'art. 2952 c.c., sostenendo che la corte di appello
ha errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione che esso
ricorrente aveva sollevato sul rilievo che il ricorso per decreto
ingiuntivo era stato proposto dalla Compagnia di assicurazione ben
oltre il termine di un anno previsto dall'art. 2952 c.c., comma 2.
Ad avviso del ricorrente il rapporto in questione è intervenuto solo
tra esso C. (debitore principale) e la Milano Assicurazioni
restandone estraneo il creditore garantito il che impedisce ogni
assimilazione di detto rapporto alla fideiussione imponendo di
ricondurre tale rapporto all'assicurazione per conto altrui (art.
1891 c.c).
- Con il secondo
motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362, 1363,
1957 c.c., e vizi di motivazione sostenendo che la corte di appello
ha errato nell'affermare che con la polizza in questione sarebbe
stato "garantito il completo adempimento degli obblighi assunti
nella procedura di concessione edilizia" per cui l'azione del
creditore non sarebbe stata soggetta ad alcun termine di decadenza.
- Ad avviso del
ricorrente la corte milanese non ha indicato la clausola della
polizza posta a base della detta affermazione nè ha chiarito perchè,
se la garanzia avesse avuto il riportato oggetto, dovrebbe
escludersi l'applicabilità dell'art. 1957 c.c.. Inoltre la corte di
merito ha letto ed interpretato in modo distorto le clausole della
polizza la quale non garantiva "gli obblighi assunti nella procedura
di concessione edilizia" ma solo il pagamento a certe precise date
delle rate degli oneri di urbanizzazione senza contenere alcuna
clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., ammissibile nei rapporti
tra fideiussore e creditore garantito e non tra fideiussore e
debitore principale. Infine nelle polizze fideiussorie la clausola
che stabilisce l'efficacia della stessa fino al momento della
liberazione del contraente dai suoi obblighi si spiega e giustifica
non come deroga all'art. 1957 c.c., ma in funzione del pagamento da
parte del contraente del premio di entità collegata alla durata del
rapporto.
- Con il terzo motivo
il C. denuncia violazione degli artt. 1322, 1362, 1936, 1945, 1952,
1462, 1469 bis c.c., art. 1469 quinquies c.c., e art. 1957 c.c.,
art. 112 c.p.c., e vizi di motivazione. Deduce il ricorrente che al
contrario di quanto affermato dalla corte di appello -
l'assicurazione fideiussoria in questione non configura un negozio
autonomo sganciato dalla obbligazione garantita per cui al rapporto
in esame sono applicabili gli artt. 1945 e 1957 c.c., Pertanto sono
da ritenere inammissibili ed illegittime le clausole comportanti
l'autonomia dell'obbligo del debitore rispetto all'obbligo del
garante. Di conseguenza nulla poteva vantare la Milano Assicurazioni
nei confronti di esso C. nè a titolo di regresso ex art. 1950 c.c.,
nè a titolo di surrogazione ex art. 1949 c.c.. Del tutto
irrilevante, per ritenere il contrario, sono le clausole 5 e 6 della
polizza alle quali si è richiamata la corte di appello. Infatti per
potersi avere un contratto autonomo di garanzia non è sufficiente
una clausola di pagamento a prima richiesta occorrendo altri indici
che attestino la volontà delle parti di rendere l'obbligazione di
garanzia autonoma rispetto alla obbligazione garantita ed
insensibile alle vicende di questa. Nella specie mancano i detti
indici per cui alla polizza in questione sono applicabili le regole
di una normale fideiussione e, in particolare, i principi di cui
agli artt. 1952, 1945 e 1957 c.c..
- In ogni caso le
citate clausole 5 e 6, ove interpretate nel senso asserito dalla
corte di merito, sarebbero inefficaci o nulle in virtù dei principi
di cui agli artt. 1462 e 1469 quinquies c.c., ignorati dalla corte
di appello.
- La Corte rileva
l'infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate
congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza
riguardando, sia pur in parte sotto profili diversi, le stesse
questioni o questioni collegate da un evidente nesso logico.
- Va innanzitutto
rilevato che questa Corte in tema di polizze fideiussorie ha avuto
modo di affermare i seguenti principi:
- - al contratto
cosiddetto di assicurazione fideiussoria (o cauzione fideiussoria o
assicurazione cauzionale), caratterizzato dall'assunzione di un
impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazioni,
di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo
nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un
terzo, sono applicabili le disposizioni della fideiussione, salvo
che sia stato diversamente disposto dalle parti. La clausola con la
quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore
garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del eredito
"a semplice richiesta" o "senza eccezioni" riveste carattere
derogatorio rispetto alla disciplina della fideiussione. Siffatta
clausola, risultando incompatibile con detta disciplina, comporta
l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali, ad
esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 c.c., consentendo
l'applicabilità delle sole eccezioni relative al rapporto garante /
beneficiario (sentenza 1/6/2004 n. 10486);
- - in tema di
garanzia personale, la cosiddetta assicurazione fideiussoria o
cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale, è una figura
intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è
caratterizzata dall'assunzione dell'impegno, da parte di unabanca o
di una compagnia di assicurazioni, di pagare un determinato importo
al beneficiario, onde garantirlo in caso di i-nadempimento della
prestazione a lui dovuta dal terzo. Poichè infatti le norme
contenenti la disciplina legale tipica della fideiussione sono
applicabili se non sono espressamente derogate dalle parti, portata
derogatoria deve riconoscersi alla clausola - legittima in virtù del
principio di autonomia negoziale - con cui le parti abbiano previsto
la possibilità per il creditore garantito di esigere dal garante il
pagamento immediato del credito "a semplice richiesta¯ o ®senza
eccezioni", in quanto preclude al garante l'opponibilità al
beneficiario delle eccezioni altrimenti spettanti al debitore
principale ai sensi dell'art. 1945 c.c.. Siffatta clausola,
risultando incompatibile con la disciplina della fideiussione,
comporta l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie,
quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 c.c.,
consentendo l'applicabilità delle sole eccezioni relative al
rapporto garante / beneficiario (tra le ultime sentenza 14/2/2007 n.
3257 );
- - la cosiddetta
assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale
intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è
contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte (di una banca
o) di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato
importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento
della prestazione a lui dovuta dal contraente. E', poi,
caratterizzata, dalla stessa funzione di garanzia del contratto di
fideiussione, per cui è ad essa applicabile la disciplina legale
tipica di questo contratto, ove non derogata dalle parti ( tra le
tante, sentenza 18/5/2001 n. 6823);
- - nella ipotesi
in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza
della obbligazione principale ma al suo integrale adempimento,
l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta
al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., (sentenze
27/11/2002 n. 16758; 19/7/1996 n. 6520; 24/3/1994 n. 2827);
- - la clausola con
la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore a
semplice richiesta del medesimo configura una valida espressione di
autonomia negoziale e da vita ad un contratto atipico di garanzia,
che pur derogando al principio dell'accessorietà, non fa venir meno
la connessione tra rapporto fideiussorio e quello principale
(sentenza 12/1/2007 n. 412).
- La sentenza
impugnata è conforme ai riportati principi giurisprudenziali. Come
riportato nella parte narrativa che precede la corte di merito ha
proceduto ad una attenta analisi del contenuto del contratto
stipulato dalle parti intestato "polizza fideiussoria cauzioni a
garanzia degli obblighi e degli oneri di cui alle concessioni
edilizie", ossia a garanzia del pagamento da parte del C. degli
oneri di urbanizzazione determinati nella convenzione urbanistica
stipulata con il Comune di .......
- All'esito di tale
indagine la corte di appello ha posto in evidenza:
- - che dal testo del
contratto e dalla stessa sua intestazione emergeva in modo evidente
che il rapporto "ivi disciplinato" doveva essere ricondotto allo
schema della fideiussione per cui andava rigettata l'eccezione di
prescrizione sollevata dal C. a norma dell'art. 2952 c.c.,
applicabile al contratto di assicurazione diverso da quello in
esame;
- - che con la polizza
- secondo quanto in essa riportato - era stato garantito "il
completo adempimento degli obblighi assunti nella procedura di
concessione edilizia" con conseguente esclusione della operatività
dell'art. 1957 c.c., non essendo l'azione del creditore soggetta ad
alcun termine di decadenza;
- - che, in base a
quanto espressamente previsto dalle parti nell'art. 5, della
polizza, la compagnia di assicurazioni aveva assunto l'impegno di
pagare l'importo dovuto dal C. al Comune di ...... "immediatamente
(entro trenta giorni dalla richiesta) senza preventiva escussione
dei contraente, il quale nulla potrà eccepire alla società in merito
al pagamento";
- - che le parti alla
clausola n. 6 della polizza avevano escluso la possibilità per il C.
di opporre eccezioni in sede di rivalsa "compresa quella di cui
all'art. 1952 c.c.".
- Il giudice di
secondo grado è pervenuto alle dette conclusioni alla stregua di una
puntuale esegesi delle clausole contrattuali volta ad accertare la
volontà manifestata dalle parti con la stipulazione della polizza
fideiussoria.
- La ricostruzione da
parte della corte territoriale del rapporto contrattuale tra le
parti da ricondurre nell'ambito della fideiussione è stata
effettuata con un corretto procedimento logico - argomentativo
esente da vizi logici e da errori di diritto ed individuando - quali
fattori determinanti della propria ricostruzione - l'intestazione
della polizza ed il suo contenuto con particolare riferimento a
quanto espressamente previsto e disciplinato dalle parti alle
clausole di cui agli artt. 5 e 6.
- Con motivazione
incensurabile in questa sede di legittimità la corte di merito ha
interpretato le dette clausole contrattuali - con valutazione
insindacabile - come incompatibili con il riconoscimento della
società garante della facoltà di opporre al creditore le eccezioni
relative al rapporto principale e spettanti al debitore principale.
- Va al riguardo
rilevato che le censure mosse dal ricorrente - oltre a contestare
infondatamente le premesse in diritto poste a base della sentenza
impugnata - si risolvono nella pretesa di contrastare il risultato
dell'attività svolta dalla corte di appello relativa
all'interpretazione del contenuto della polizza fideiussoria in
questione ed all'individuazione dei diritti e degli obblighi
derivanti per i contraenti da tale polizza.
- Al riguardo è
sufficiente il richiamo al principio pacifico nella giurisprudenza
di legittimità secondo cui l'interpretazione degli atti di autonomia
privata si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del
merito cui spetta di valutare il contenuto del contratto al fine di
individuarne l'oggetto: il risultato di tale indagine è
incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente
ed immune da vizi logici o da errori di diritto e sia il frutto di
un'interpretazione condotta nel rispetto delle norme di ermeneutica
contrattuale di cui all'art. 1362 c.c., e segg., L'identificazione
della volontà contrattuale - che, avendo ad oggetto una realtà
fenomenica ed obiettiva, concreta un accertamento di fatto
istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non
già quando le ragioni poste a sostegno della decisione siano diverse
da quelle della parte, bensì quando siano insufficienti o inficiate
da contraddittorietà logica o giuridica.
- Pertanto in questa
sede di legittimità la censura dell'interpretazione data dai giudici
di merito al contratto ed alle clausole che lo compongono, può
essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando
l'errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le
regole di ermeneutica dettate dagli art. 1362 c.c., e segg.; ovvero
investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale
la sentenza impugnata è pervenuta a ricostruire la comune intenzione
delle parti.
- Questa Corte ha
anche più volte precisato che nell'ipotesi in cui il ricorrente
lamenti espressamente la violazione di canoni legali di
interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c., e segg.,
egli ha l'onere di indicare, in modo specifico, i criteri in
concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo
in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all'uopo,
sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole,
formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più
favorevole) inter-pretazione rispetto a quella adottata dal
giudicante.
- Nella specie il
giudice di secondo grado ha proceduto all'interpretazione della
polizza in questione e delle relative clausole - con riferimento
principalmente a quelle di cui agli artt. 5 e 6 - ed alla
valutazione del significato letterale e logico di quanto pattuito in
tali clausole. La corte di merito è quindi pervenuta alle
conclusioni sopra riportate.
- Nel caso in esame la
corte territoriale - con incensurabile indagine ih fatto condotta
attraverso gli elementi desumibili dall'atto negoziale - ha svolto
coeretitemente il compito di accertare il contenuto della
convenzione pervenendo quindi alle conclusioni sopra riportate. La
corte milanese ha indicato minuziosamente le ragioni poste a base
della decisione adottata.
- Le argomentazioni in
proposito svolte nella sentenza impugnata sono esaurienti,
logicamente connesse tra di loro e tali da consentire il controllo
del processo intellettivo che ha condotto alla indicata conclusione.
- Il procedimento
logico - giuridico sviluppato nell'impugnata decisione è
ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di
fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione del
contenuto del contratto è fondato su un'indagine condotta nel
rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione,
adeguata e corretta, immune dai vizi genericamente denunciati.
- Nella sentenza
impugnata sono evidenziati i punti salienti della decisione e
risulta chiaramente individuabile la "ratio decidendi" adottata. A
fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione
cui è pervenuto il giudice di appello, è evidente che le censure in
proposito mosse dal ricorrente devono ritenersi rivolte non alla
base del convincimento del giudice, ma, inammissibilmente, al
convincimento stesso e, cioè, all'interpretazione del contratto e
delle clausole contrattuali in modo difforme da quello auspicato: il
C. contrappone all'interpretazione del contratto ritenuta dalla
corte di merito la sua diversa interpretazione.
- In definitiva è da
ritenere corretta l'operazione ermeneutica compiuta dalla corte
territoriale la quale non è incorsa nella denunciata violazione dei
criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., non
avendo trascurato di esaminare il senso letterale delle parole usate
dai contraenti, nè di indagare sulla loro comune intenzione, nè
tanto meno di ricercare il significato risultante alla connessione
delle clausole. Pertanto, anche se il ricorrente lamenta la
violazione delle citate norme codicistiche, svolgendo al riguardo
generiche argomentazioni, la rilevata coerente applicazione dei
canoni interpretativi da parte della corte di appello, rende
manifesto che è stato investito essenzialmente il "risultato"
interpretativo raggiunto, il che è inammissibile in questa sede.
- Va infine segnalato
che non è meritevole di accoglimento la censura sviluppata nella
parte terminale del terzo motivo di ricorso con la quale il C.
sostiene che, in ogni caso, le citate clausole 5 e 6, ove
interpretate nel senso asserito dalla corte di merito, sarebbero
inefficaci o mille in virtù dei principi di cui all'art. 1462 c.c.,
e art. 1469 quinquies c.c., ignorati dalla corte di appello.
- In
relazione al richiamo all'art. 1462 c.c., va evidenziato che, come
questa Corte ha avuto modo di precisare - la ed. clausola di "solve
et repete" inserita in un contratto di fideiussione, con formule del
tipo "senza riserva alcuna" ovvero "dietro semplice richiesta" - è
pienamente valida, in quanto costituisce una manifestazione di
autonomia contrattuale e non altera i connotati tipici del contratto
(sentenze 12/1/2007 n. 412; 6/10/2005 n. 19484; 25/2/2002 n. 2742;
29/3/1996 n. 2909). L'esclusione per il
garante di poter opporre al creditore principale eccezioni che
attengono alla validità del contratto da cui deriva l'obbligazione
principale non comprende il divieto di sollevare eccezioni che
attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia: la
menzionata clausola riguarda l'obbligazione del garante con il
creditore e non quella oggetto della garanzia e nella specie non
sono state indicati vizi tali da implicare la nullità della polizza
fideiussoria in questione.
- Inoltre il fenomeno
per cui la stessa situazione viziante determina la nullità del
contratto di base e quello di garanzia è ravvisabile solo nel caso 4
(non sussistente nella specie) in cui il primo è nullo per
contrarietà a norme imperative od illiceità della causa.
- Per quanto poi
riguarda il riferimento all'art. 1469 bis c.c., e segg., è
sufficiente il richiamo al principio più volte affermato nella
giurisprudenza di legittimità secondo cui le disposizioni dettate
dai citati articoli, introdotte a tutela del consumatore dalla L. 6
febbraio 1996, n. 52, non hanno effetto retroattivo e non si
applicano ai negozi conclusi, come quello di specie, in epoca
antecedente alla loro entrata in vigore (sentenze 2/2/2006 n. 2277;
17/372003 11200; 17/7/2002 n. 10398; 17/6/2002 n. 8697).
- Va peraltro aggiunto
che la corte di merito ha anche segnalato che il C. aveva richiamato
la L. n. 52 del 1996 "senza neppure allegare o illustrare la
ricorrenza dei presupposti, anche soggettivi e temporali, per la sua
applicazione".
- Il C. con il motivo
di ricorso in esame non ha fornito alcun chiarimento al fine di
colmare la detta carenza posta in evidenza nella sentenza impugnata.
- Il ricorso deve
pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del C. al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella
misura indicata in dispositivo in favore dei resistenti.
- P.Q.M.
- La Corte:
- Rigetta il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione che liquida, in favore della s.p.a.
.................i in complessivi Euro 100,00, oltre Euro 1.500,00,
a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge e, in favore
del Comune di............, in complessivi Euro 100,00, oltre Euro
1.500,00, a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.
- Così deciso in Roma,
il 7 dicembre 2007.
- Depositato in
Cancelleria il 21 febbraio 2008.
- ================================================
- Cessione del credito nel factoring e riflessi nella procedura fallimentare - Cassazione civile , sez. III, ordinanza 06.07.2009 n° 15797: «L’effetto sostanziale della cessione del credito, che fa uscire dal patrimonio del fallito i suoi crediti non solo preclude l’applicazione della l. fall., art. 78, ma neppure legittima gli organi della curatela alla revoca del mandato per giusta causa ex art. 1723 c.c., perché esso mandato non si scioglie per la successivamente intervenuta procedura concorsuale».
- ================================================
- CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, sentenza n. 21230 del 05 ottobre 2009. Domanda di risoluzione contrattuale.
- «Infatti, come gia’ questa Corte ha avuto modo di affermare (v, sentt.
- 4591/80, 7518/92), la volonta’ di risolvere un contratto non deve necessariamente emergere da una domanda espressamente proposta; ma puo’, invece, risultare implicitamente da altre richieste, sia pure di diverso contenuto che la presuppongono, come, nella specie, la richiesta di restituzione di una somma corrisposta per una prestazione che si assume inadempiuta.
- Senza contare, inoltre, che, dedotto l’inadempimento, e, prevedendo in ogni caso l’art. 1453 c.c., il risarcimento danni come azione autonoma, anche a prescindere dalla proposizione della domanda di risoluzione o di adempimento del contratto, la somma richiesta con la proposta domanda ben puo’ rientrare nella determinazione del danno, inteso quale interesse positivo, corrispondente, cioe’, a quello connesso all’adempimento della prestazione».
- ===============================================
- Cassazione, Sez. II, 15 dicembre 2009, n. 26219
- Presuntiva ed eccezione di prescrizione
- Al riguardo, è appena il caso di accennare che la prescrizione presuntiva si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come invece avviene in quella ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto; conseguentemente l'art. 2959 cod. civ. stabilisce che l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo: circostanze, queste ultime, incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento ed il riconoscimento dell'obbligazione. In sostanza, la contestazione della titolarità del rapporto obbligatorio esclude il fondamento dell'eccezione, perché postula evidentemente - anziché l'avvenuta estinzione dell'obbligazione - il mancato adempimento da parte del soggetto che neghi in radice di essere l'obbligato.
- Orbene, l'eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell'art. 2957 cod. civ. deve intendersi nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non, al contrario, che l'aver sollevato l'eccezione di prescrizione determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito (Cass. 634/2001); in effetti, l'incompatibilità della prescrizione presuntiva con qualunque comportamento del debitore che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore è per così dire interna all'eccezione in questione che in tal caso non può essere riconosciuta,senza peraltro impingere nella proponibilità delle altre difese di merito sull'obbligazione stessa. In sostanza la segnalata incompatibilità va istituita tra il comportamento processuale del debitore e l'eccezione di prescrizione presuntiva, ma non sviluppa i suoi riflessi sulle altre eventuali doglianze che il debitore possa muovere al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che conservano il loro valore e che vanno esaminate e decise con la sentenza che definisce il giudizio (Cass. 7277/2005, v. in motivazione).
-
- La prescrizione penale. Cassazione penale , SS.UU., sentenza 10.12.2009 n° 47008: «In conclusione deve affermarsi il seguente principio di diritto: ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza del giudizio in appello e vale ad escludere la regola della retroattività delle disposizioni più favorevoli»
.
-
|