Avvocato Fabio Scatamacchia
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Ricorso per cassazione quesiti e correlazione con il fatto - Ricorso per cassazione quesiti di diritto  - I quesiti di diritto - Ricorso per Cassazione, quesito di diritto, necessità, conseguenze  - Responsabilità aquiliana, reato prescrizione - Danno alla salute e perdita di chance curativa - Fideiussione e polizze fideiussorie - L'eccezione di prescrizione presuntiva non contrasta  con l'eccezione di carenza di legittimazione passiva - Esecutività sentenze di accertamento - Ipoteca Equitalia nulla se debito inferiore a euro 8000 - Cessione del credito nel factoring e fallimento Domanda di risoluzione contrattuale implicita - Presuntiva ed eccezione di prescrizione - La prescrizione penale -


Ricorso per Cassazione, indicazione dei motivi e correlazione con il fatto
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 14.10.2008 n° 25117
 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 14 ottobre 2008, n. 25117
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Trieste, ribadendo la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e confermando la sentenza di primo grado anche nel merito, accoglieva la domanda proposta da A. V. contro la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di risarcimento del danno dipendente dal fatto che quest'ultima aveva escluso nei confronti di detta lavoratrice un utile esito della sua partecipazione ad una procedura concorsuale per l'assunzione a tempo determinato di docenti già impegnati con contratti a termine in corsi di istruzione professionale, e poi, a seguito dell'esito positivo del giudizio amministrativo intentato dalla interessata, aveva assunto la medesima con decorrenza retroattiva dall'1.10.1992 solo ai fini giuridici, senza riconoscere alcuna prestazione economica per il periodo 28.8.1994-16.6.1996.

In particolare la Corte di merito riteneva configurabile anche la colpa dell'amministrazione.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La V. ha resistito con controricorso. A seguito delle conclusioni orali del pubblico ministero, il difensore della Regione ha depositato osservazioni ex art. 379 c.p.c..
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il primo motivo, denunciando violazione delle norme e principi in materia di giurisdizione (art. 360, n. 3, c.p.c.), sostiene che nella specie sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, da ritenersi estesa alla controversia su danni patrimoniali consequenziali relativi a un rapporto di pubblico impiego, e invocabile anche per la pretesa al conseguimento di retribuzioni non percepite a causa della ritardata costituzione del rapporto di impiego.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.). Premesso che l'esclusione della lavoratrice dall'inquadramento previsto era stata determinata dalla mancata produzione della documentazione necessaria ai fini della prova della sussistenza in capo alla medesima del requisito riguardante l'esperienza lavorativa maturata nello specifico ambito lavorativo per almeno tre anni, in quanto era stata ritenuta insufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata da privato asseritamente datore di lavoro della medesima, si osserva che l'idoneità di tale documentazione dipendeva dal fatto che l'art. 27, primo comma, della l. n. 15/1968 aveva escluso che si fosse innovato alle norme del d.P.R. n. 686/1957 sulla presentazione dei documenti nei concorso per le carriere statali. Viene poi posta in dubbio, con varie argomentazioni, l'interpretazione del Consiglio di Stato, secondo cui era stato violato l'art. 20 della l.r. n. 17/1992, per il fatto che non si era ritenuto rilevante ai fini del requisito in questione il servizio stesso prestato quale insegnante presso l'istituto regionale per la formazione professionale, e quindi si deduce che sicuramente l'esclusione della V. dalla graduatoria non era avvenuta in base ad argomentazioni del tutto arbitrarie.

Il terzo motivo denuncia nuovamente violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.). Premesso che il giudice di appello, in sostanza aderendo alla motivazione del primo giudice, aveva finito per operare una sorta di equivalenza tra illegittimità del provvedimento e colpa e aveva derivato tale illegittimità dalla violazione delle norme sull'autocertificazione, si ribadisce che in effetti l'amministrazione nella specie si è attenuta a quanto previsto dall'art. 11 del d.P.R. n. 686/1957, applicabile nella fattispecie.

Il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, lamenta la violazione del principio secondo cui, in caso di domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, l'elemento soggettivo della colpa non può ritenersi integrato sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, ma è richiesta una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, da valutarsi anche in relazione ad elementi quali il grado di chiarezza della norma violata.

Con il quinto motivo si denuncia ''violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 5, c.p.c.) per insufficiente e contraddittoria motivazione" della sentenza impugnata in relazione all'elemento soggettivo della colpa.

Si osserva che il giudice di appello ha ritenuto sussistente l'elemento dell'imputabilità dell'evento dannoso alla esclusiva responsabilità della p.a., anche se contraddittoriamente ha affermato che non può ritenersi aprioristicamente esclusa da tale giudizio la considerazione di peculiari circostanze, quali in particolare l'opinabilità della normativa di cui alla l. n. 15/1968, al d.P.R. n. 686/1957 ed alla l.r. n. 17/1992, con ciò evidenziando che ulteriori elementi avrebbero dovuti essere valutati, diversamente da quanto è stato fatto. Né dalla motivazione della sentenza risultava che l'amministrazione avesse agito con colpa, in violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, tanto più in situazioni dichiarate peculiari dallo stesso giudicante.

Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità del controricorso, in quanto tardivamente notificato, come peraltro riconosciuto dal difensore della V. che ha partecipato alla discussione orale della causa.

Sempre in via preliminare, deve rilevarsi, in adesione alla richiesta sul punto formulata dal pubblico ministero nelle sue conclusioni orali, l'inammissibilità anche del ricorso per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 366-bis c.p.c., applicabile nella specie in relazione alla data della sentenza impugnata, depositata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

A norma della prima parte dell'articolo citato nei casi previsti dall'art. 360, primo comma, numeri da 1) a 4), l'illustrazione di ciascun motivo del ricorso per cassazione deve concludersi a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto. Considerato che i primi quattro motivi ricadono indubbiamente nell'ambito di operatività della disposizione richiamata, deve rilevarsi che i quesiti formulati a conclusione dei medesimi risultano chiaramente inidonei alla luce dei criteri che questa Corte ha già avuto occasione di precisare.

Al riguardo in particolare si è osservato che il ricorrente deve necessariamente procedere all'enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base della decisione impugnata e che quindi il quesito non può risolversi in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo o nell'interpello della Corte di cassazione in ordine alla fondatezza della censura illustrata nello svolgimento del motivo, ma deve porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una regula iuris, in quanto tale suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che pronunciato la sentenza impugnata (Cfr. Cass. S.U. 3519/2008; Cass. n. 19892/2007, 11535/2008, 16569/2008).

Nella specie i quesiti consistono per il primo motivo nella mera richiesta di stabilire se in ordine alla controversia sussiste la giurisdizione ordinaria o amministrativa, per il secondo nella richiesta di stabilire se nella questione controversa trovano applicazione determinati articoli di legge, per il terzo nella richiesta di stabilire se sussiste la violazione dell'art. 2043 c.c. in relazione all'elemento soggettivo della colpa riconosciuta in capo all'Amministrazione regionale, per il quarto in una richiesta sostanzialmente identica. È evidente la mancanza della formulazione dei quesiti in riferimento a specificati principio di diritto e quindi l'inidoneità degli stessi in base ai criteri già enunciati.

La seconda parte dell'art. 366-bis prescrive che in caso di motivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, l'illustrazione dello stesso deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per cui la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Il quinto motivo, che come si è già visto presenta nella rubrica incertezze circa la tipologia delle censure formulate, si conclude sia con una "precisa indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione della sentenza risulta contraddittoria", sia con la formulazione del quesito di diritto. Quest'ultimo è chiaramente inidoneo, consistendo nella mera richiesta alla Corte di stabilire se "il fatto controverso sopra richiamato porti a considerare in punto la motivazione della sentenza contraddittoria e illogica". La suddetta "precisa indicazione" è formulata nei seguenti termini: «La motivazione della sentenza n. 501/2006 della Corte d'Appello di Trieste risulta essere contraddittoria per avere affermato sussistere l'elemento soggettivo della colpa in capo all'Amministrazione regionale laddove viceversa afferma a pag. 8 che "non può dirsi aprioristicamente esclusa dal giudizio di imputazione della responsabilità la considerazione di peculiari circostanze (quali in particolare la opinabilità dell'interpretazione della normativa di cui alla legge n. 15/1968, al DPR n. 696/1957 e alla legge regionale n. 17/1992), capaci di eludere una valutazione in termini di colpa della causa di illegittimità del provvedimento"». Questa formulazione non può ritenersi idonea per l'assorbente ragione che in realtà manca l'indicazione di specifici elementi di fatto (sia pure complessi) su cui verterebbe il vizio di motivazione, non essendo a tal fine adeguato il generico riferimento all'elemento della colpa, che in effetti non può ritenersi un vero e proprio fatto, ma una qualificazione formulata a conclusione di un giudizio composto di elementi di fatto ed elementi di diritto, onde la necessità della deduzione, nella specie non adeguatamente concretizzatasi, di censure di violazione delle norme di diritto in merito ai requisiti della colpa o di omesso, insufficiente o viziato esame di elementi di fatto concretamente rilevanti ai fini del giudizio sulla colpa.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tenute presenti le particolarità della fattispecie sul piano sostanziale e processuale, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensa le spese del giudizio.
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I quesiti di diritto
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Ordinanza 5 febbraio 2008, n. 2658
Svolgimento del processo
Che il Collegio condivide, pur dopo la lettura della memoria depositata dalla ricorrente, le seguenti affermazioni di cui alla relazione ex art. 380 bis cod. proc., depositata dal relatore in data 1.10.2007:
"1.- ----------- s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione n. 5323 del 14.9.2006 del Consiglio di Stato (sesta sezione) che, in accoglimento dell'appello di ........s.r.l e ........... s.n.c. (d'ora innanzi ..............) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, n. 2399 del 2003, a) ha annullato gli atti relativi ad una procedura negoziata, indetta da ..........con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (D.Lgs. n. 158 del 1995, ex art. 24, lettera b), per il subaffidamento dei servizi automobilistici di trasporto di persone, aMestre, dal 16 giugno 2002 al 31 dicembre 2003, di cui era risultata aggiudicataria .............. s.p.a.. b) ha condannato ........... al risarcimento dei danni in favore di ........... nella misura di Euro 155.000,00 sul rilievo che, pur non potendo disporsi alcuna reintegrazione in forma specifica in ragione della discrezionalità del metodo di aggiudicazione prescelto dall'amministrazione, andavano tuttavia risarciti i danni da perdita di chance subiti da............., la cui elevata probabilità di aggiudicarsi l'appalto non si era concretizzata in ragione della rilevata illegittimità dell'attività dell'amministrazione, connotata anche dall'elemento della colpa (per essere stati violati i principi comunitari di trasparenza e parità di trattamento).
2.- Il ricorso è basato su due motivi, cui resiste con controricorso ................., la cui illustrazione si conclude con la formulazione deiseguenti quesiti di diritto:
a) "le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dicano se e accertino e comunque dichiarino che il Consiglio di Stato, nella sentenza impugnata, ha giudicato in totale carenza di potere giurisdizionale, ed in particolare che ha ritenuto la sussistenza della propria giurisdizione in tema di risarcimento del danno in assenza dei presupposti di legge, così come evidenziati dalla giurisprudenza di Codesta Corte ed invadendo la sfera della pubblica amministrazione nella sfera della sua discrezionalità tecnica";
b) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dicano se e accertino e comunque dichiarino che il Consiglio di Stato, nella sentenza impugnata, ha valicato i cd. limiti esterni della giurisdizione amministrativa nella misura in cui, valutando la probabilità di aggiudicazione dell'appalto oggetto del giudizio, ha compiuto un sindacato di merito estraneo ai suoi poteri giurisdizionali di legittimità".3.- Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile anche al ricorso proposto ex art. 362 cod. proc. civ. contro le decisioni dei giudici speciali per motivi attinenti alla giurisdizione (Cass., sezioni unite, 26 marzo 2007, n. 7258).
Tra le ragioni sottese alla norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, vi è quella di porre la corte in condizione di rilevare con precisione ed immediatezza la questione da risolvere.
Il legislatore, in linea con il disposto dell'art. 111 Cost., comma 2, (introdotto con Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), s'è dimostrato consapevole che all'esaltazione (o al recupero) della funzione cd. nomofilattica della corte di cassazione non è estranea alAla considerazione del tempo entro il quale sopravviene la decisione ed ha a questo scopo dettato norme volte a rendere possibili percorsi procedimentali diversi in relazione al tipo ed alla difficoltà delle questioni sottoposte allo scrutinio del giudice di legittimità, cui è rimessa la scelta di incanalare il ricorso per la decisione in camera di consiglio ovvero in pubblica udienza e l'onere di predisporre i necessari strumenti organizzativi. Al fine di consentire che tale scelta possa essere compiuta senza inutile spreco di energie ed in tempi il più possibile rapidi e che, al contempo, il ricorrente possa egli stesso verificare se il ricorso effettivamente ponga questioni suscettibili di essere trasfuse in un quesito di diritto, ha poi dettato la norma di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ., prevedendo che, nei casi di cui all'art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
Il quesito non può dunque consistere in una domanda che si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell'interpello della corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate nel motivo e porre la corte di cassazione in condizione di rispondere al quesito con l'enunciazione di una regula iuris (principio di diritto) che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
A fini indicativi va detto che potrebbe apparire utile il ricorso ad uno schema secondo il quale sinteticamente si domandi alla corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata. E ciò quand'anche le ragioni dell'errore e della soluzione che si assume corretta siano invece - come prescritto dall'art. 366 c.p.c., n. 4, - adeguatamente indicate nell'illustrazione del motivo, non potendo la norma di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. interpretarsi nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione (ss.uu. cit.).
Occorre insomma che la corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l'errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare. In tema di ricorso per motivi di giurisdizione,in particolare, quale errore di diritto abbia indotto il giudice ad affermare (anche implicitamente) la propria giurisdizione, ovvero a negarla, e quale corretta soluzione in diritto avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Nella specie, dal primo quesito sopra trascritto non è dato evincere perchè, secondo il ricorrente, il consiglio di Stato avrebbe giudicato in totale carenza di potere giurisdizionale e, in particolare, quali siano i presupposti di legge che nel caso concreto difettavano e che devono invece ricorrere perchè il giudice amministrativo abbia giurisdizione, in sede di annullamento dell'atto, anche in ordine alla domanda di risarcimento del danno che sia derivato al privato dall'attività amministrativa illegittima; neppure è dato cogliere la ragione per la quale, quando difettino i (non indicati) presupposti di legge, secondo il ricorrente "siainvasa la sfera della pubblica amministrazione nella sfera della sua discrezionalità tecnica".
Il quesito non evidenzia dunque in alcun modo l'esistenza di un'eventuale discrasia tra la criticata ratio decidendi (che il quesito non consente di cogliere) ed un qualche principio giuridico (non enunciato) che il ricorrente vorrebbe invece che fosse posto a fondamento di una decisone diversa. Non è, dunque, per gli effetti di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ., un quesito di diritto.
4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo prospettata la violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo (per violazione della L. n. 205 del 2000, art. 6 e del D.Lgs. n. 80 del 1988, art. 33, come novellato dalla L. n. 205 del2000, art. 7) nell'assunto che la valutazione della probabilità dell'aggiudicazione di un appalto comporti comunque un sindacato di merito sull'atto.
Così evidentemente non è quando, come nella specie, l'atto sia stato annullato per vizi di legittimità ed il giudice amministrativo abbia poi, ai fini della statuizione sul risarcimento derivato al privato dall'atto illegittimo (statuizione che non è contestato che possa adottare), apprezzato il grado di probabilità (chance) che egli avrebbe avuto di realizzare il suo interesse pretensivo (aggiudicazione dell'appalto invece aggiudicato ad altri): segnatamente se abbia specificamente chiarito - come ha fatto nella sentenza impugnata - che il risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione dell'appalto alla società ricorrente era precluso proprio dalle scelte discrezionali riservateall'amministrazione e, dunque, dalla impossibilità di prevedere con certezza quale sarebbe stato l'esito della nuova gara.
Il consiglio di stato, dopo aver annullato l'atto per ragioni di legittimità, lungi dal sindacare nel merito la scelta effettuata dall'amministrazione ha dunque determinato il danno nell'unico modo in tal caso possibile: appunto apprezzando il grado di probabilità (chance) che la società ricorrente avrebbe avuto in ordine all'aggiudicazione dell'appalto ad essa non aggiudicato e, sulla scorta di tale apprezzamento, procedendo ad una liquidazione equitativa.
5.- Il ricorso si presta dunque ad essere definito con ordinanza da pronunciarsi in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ.,, nn. 1 e 5, col procedimento di cui all'art. 380 bis cod. proc. civ.".
Motivi della decisione
Che a tanto consegue il rigetto del ricorso con la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo e con la condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità a favore delle società resistenti (essendo stato l'unico controricorso depositato nell'interesse della ............ s.r.l. e della .............. s.n.c.).
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE CIVILI
rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in _ 5.100, di cui 5000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 15 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008.
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  Responsabilità aquiliana, reato prescrizione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 18 novembre 2008, n. 27337

Svolgimento del processo
Con atto notificato il 24.3.1999 N. A. e P. C., in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori P., D. e L., convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Torino G. M. e R. A., rispettivamente conducente e proprietario di un'autovettura F. P., nonché l'A. Assicurazioni s.p.a., quale impresa assicuratrice, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, avvenuto il 24.4.1994, nel quale era rimasto coinvolto il minore N. P., che aveva riportato lesioni personali con postumi permanenti invalidanti del 100%.
Si costituivano i convenuti, eccependo l'improcedibilità della domanda e la prescrizione biennale.
Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 9.9.2000, dichiarava improcedibile tutte le domande, ad eccezione di quella del minore N. P., il cui diritto veniva dichiarato prescritto.
Proponeva appello N. A. nella qualità di tutore provvisorio del figlio P. N.
Resistevano gli appellati.
La corte di appello di Torino respingeva l'appello con sentenza depositata il 17.10.2002.
Riteneva la corte di merito che nella fattispecie era applicabile il termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2947, c. 2, c.c., non essendo stata proposta querela per il reato di lesioni, secondo quanto statuito da Cass. S.U. n. 5121 del 2002; che non era stata effettuato nei termini alcun atto interruttivo; che la documentazione esibita in appello non era ammissibile a norma dell'art. 345 c.p.c..
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione N. A., nella qualità di tutore di P. N., che ha anche presentato memoria.
Resiste con controricorso l'A. Assicurazioni s.p.a.
La terza Sezione civile di questa Corte, ravvisando un possibile contrasto tra i principi posti a base della decisione delle S.U. n. 1479 del 1997 e quelli su cui si fonda la sentenza n. 5121 del 2002, che aveva espressamente ritenuto che la mancanza di querela rendeva inapplicabile il più lungo termine di prescrizione di cui al comma terzo dell'art. 2947 c.c., ed in ogni caso ritenendo di non condividere tale ultima decisione, tenuto conto dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale, rimetteva gli atti al Primo Presidente, che ne disponeva l'assegnazione alle Sezioni Unite Civili.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947, c. 3, c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..
Assume il ricorrente che, in ipotesi di lesioni da sinistro stradale, l'applicabilità del più lungo termine prescrizionale di cui all'art. 2947, c. 3, c..c., rispetto a quello previsto dal secondo comma dello stesso articolo, non può essere esclusa dalla circostanza che non sia stata presentata querela per il reato di
lesioni colpose, tenuto conto che la querela è solo una condizione di procedibilità del reato e non un elemento sostanziale dello stesso; che ciò comporta una disparità di trattamento con le ipotesi in cui per il reato si procede di ufficio; che, in ogni caso, tale interpretazione penalizza i danneggiati dal reato, che non siano anche persone offese e quindi titolari del diritto di querela.
2.1. Il motivo è fondato e va accolto.
Le norme giuridiche di riferimento sono racchiuse nell'art. 2947 c.c., in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Il primo comma dell'articolo in questione prevede la prescrizione breve del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, fissando in anni cinque il termine relativo, con decorrenza dal giorno in cui il fatto si è verificato

Il secondo comma prevede un termine ancora più breve, pari ad anni due, per la sola ipotesi di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie.
Infine, il terzo comma dispone, nella prima parte, che in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
Prosegue stabilendo che tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento
del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Si tratta, come è evidente, di un regime prescrizionale singolarmente articolato ed asimmetrico che, in linea generale, per le istanze risarcitorie scaturenti da fatto illecito, stabilisce un termine di prescrizione più breve rispetto a quello ordinario di dieci anni; in chiave derogatoria (rispetto a quella linea generale), un termine ancora più contenuto, per l'ipotesi in cui il fatto generatore del danno si riconnetta alla specifica dinamica della circolazione stradale; e da ultimo, con riferimento ad entrambe le fattispecie risarcitorie (fatto illecito ordinario e fatto illecito da circolazione dei veicoli di ogni specie), una norma di rinvio in bianco quanto alla durata del termine, nel caso in cui quel fatto dannoso è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, giacché, in tale ipotesi, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno è commisurato al termine prescrizionale previsto dal reato, ove sia più breve di questo.
La norma è in bianco in quanto, come è risaputo, l'art. 157 c.p., nel determinare il tempo necessario a prescrive, non stabilisce una misura temporale fissa, bensì un ordine decrescente di maturazione ( anche dopo la modifica apportata dalla legge L. 5 dicembre 2005, n. 251) in rapporto ai diversi limiti di pena edittale. Di talché, se ed in quanto il fatto generatore del danno sia considerato dalla legge come reato e se ed in quanto per il reato sia previsto (in base alla pena edittale) un termine di prescrizione superiore -rispettivamente cinque od a due anni, trova applicazione anche per l'azione civile il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato.
In merito all'interpretazione di tale norma si sono avuti vari contrasti.
Un primo atteneva agli effetti in sede civile delle cause di interruzione e sospensione della prescrizione di natura penale del reato. Esso fu risolto dalle S.U. con l'affermazione del principio secondo cui in base al comma 3 dell'art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest'ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine di prescrizione dell'azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale (Cass. Sez. Unite, 18/02/1997, n.1479).
Un secondo contrasto aveva ad oggetto il dies a quo della decorrenza della prescrizione, ritennero le S.U. che, il caso di fatto illecito che costituisca anche reato,per il quale sia stato pronunciato decreto di archiviazione, (nel regime dell’abrogato codice di rito) per mancanza di querela, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dalla data del provvedimento di archiviazione, senza che invece rilevi la data del visto apposto dal p.m. al decreto stesso (Cass. Sez. Unite, 02/10/1998, n.9782).
3.2. Un terzo contrasto aveva ad oggetto la durata del termine prescrizione nell'ipotesi in cui reato fosse procedibile a querela e questa non fosse stata presentata (caso identico a quello riproposto all'esame di queste S.U.).
Hanno ritenuto le S.U. che in tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorchè per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui al comma 2 dell'art. 2947 c.c., decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima (Cass. S.U., 10/04/2002, n. 5121).
A questa conclusione la Corte, in conformità con le ragioni addotte dalla giurisprudenza e dottrina conformi a tale orientamento, giungeva sulla base della pretesa ratio ispiratrice dell'art. 2947, c. 3..
Riteneva la corte che essa, già indicata "nell'esigenza di tutela dell'affidamento del danneggiato nella conservazione del diritto (al risarcimento) per la prevedibile durata della pretesa punitiva dello Stato" (Cass., 22 maggio 1996 n. 4740), è stata enunciata con particolare chiarezza, sia pure incidentalmente, nella sentenza delle Sezioni Unite 2 ottobre 1998 n. 9782, affermando che "la ragione giustificatrice dell’ “aggancio” del termine prescrizionale dell'azione civile a quello eventualmente più lungo di prescrizione dell'azione penale (art. 2947, terzo comma) va individuata nell'esigenza di evitare che l'autore di un reato, dichiarato responsabile e condannato in sede penale, resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima il cui diritto rimarrebbe vanificato - in conseguenza dell'avvenuta più breve prescrizione civile durante il tempo necessario per l'accertamento della responsabilità penale, o, comunque, di impedire che l'azione di risarcimento del danno si estingua quando è ancora possibile che l'autore del fatto sia perseguito penalmente".
Questa essendo la "ratio" dell'eccezionale assimilazione della prescrizione civile a quella, eventualmente più lunga, prevista per il fatto-reato, era di tutta evidenza che siffatta esigenza veniva meno nell'ipotesi in cui la querela, necessaria per la perseguibilità concreta dell'illecito penale, non fosse stata proposta perché, non essendo mai stato avviato un procedimento, era escluso il rischio che il diritto risarcitorio del soggetto danneggiato possa estinguersi, "medio tempore", per effetto della normale prescrizione biennale.
Inoltre, a fronte se non proprio di una volontà contraria all'esercizio dell'azione penale, quanto meno di un disinteresse così manifestato implicitamente dal danneggiato, non avrebbe avuto alcun senso accordargli il favore di un più lungo termine di prescrizione, essendo la querela una condizione di procedibilità "sui generis", dipendente in via esclusiva dalla sola volontà dell'interessato.
Ne conseguiva che, ove la querela non fosse stata proposta, doveva trovare applicazione la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cit..
Inoltre osservava la Corte che non si ravvisava alcuna valida ragione logico-giuridica per trattare differentemente l'ipotesi di estinzione per remissione della querela (art. 152 c.p.) e, quindi, di sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale, a quella di mancanza della querela, cioè di improcedibilità originaria, considerando il disposto della seconda parte del comma ("tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione ... il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi ...n).

4.1. A questa sentenza delle S.U. n. 5121 del 2002, le Sezioni semplici si sono uniformate ed hanno costantemente affermato che "In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorché per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ., decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima".
Ciò è stato affermato sulla base della pretesa ratio della norma, sopra esposta (ex multis: Cass. 05/06/2007, n. 13057; Cass. 11885 del 2007; Cass. 27169 del 2006; Cass. 19297 del 2006; Cass. n. 5227 del 2006; Cass. n. 4661 del 2006; Cass. n. 2521 del 2006).
Non si rinvengono, anzi, sentenze che abbiano affermato un principio contrario nelle ipotesi in cui il reato fosse procedibile a querela e questa non fosse stata proposta. Il contrasto, invece, si ravvisa tra il principio che è alla base di questo orientamento, ormai consolidato (secondo cui se non è stato iniziato procedimento penale, sia pure per mancanza di querela, non vi è ragione per la più lunga prescrizione di cui all'art. 2047, c. 3) e quello espresso in altre pronunzie, che pur non attenendo ad ipotesi di reati procedibili a querela (generalmente casi di omicidio colposo a seguito di circolazione stradale), hanno invece affermato che : "Se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall'art. 2947 primo comma c.c.„ai sensi del terzo comma, prima parte dello stesso articolo, quest'ultima si applica anche all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato e non alla sentenza irrevocabile penale, che rileva solo ai fini dell'art. 2947, terzo comma, ultima parte del c.c." (Cass., 26/02/2004, n. 3865; Cass. 30 ottobre 2003, n. 16305; Cass. 19.1.2007; n. 1206; Cass. 29/09/2004, n. 19566).
In questi casi si è ritenuto che, nonostante il decreto di archiviazione in sede penale, non fosse precluso al giudice civile accertare, incidenter-tantum, l’esistenza del fatto-reato, al fine di applicare il più lungo termine prescrizionale di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c..
5.1. Ritengono queste S.U. che vada rivisitato il principio espresso da Cass. S.U. n. 5121 del 2002, in caso di improcedibilità del reato per mancanza di querela, in modo da armonizzarlo con il più generale principio in tema di termine di prescrizione emergente dalla lettera dell'art. 2947, c. 3, c.c. - prima parte - secondo cui l'applicabilità di tale norma prescinde dalla procedibilità o meno del reato.
Sono due le condizioni che rendono applicabile il terzo comma dell'art. 2947 c.c.: la configurabilità di un reato nel fatto dannoso; e la previsione per la prescrizione del reato di un termine più lungo di quelli stabiliti nei primi due commi dello stesso art. 2947.
Il concorso di entrambe queste condizioni, che va preliminarmente accertato, rende applicabile una disciplina della prescrizione che è in ogni caso derogatoria rispetto a quella dettata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c. (o per l'entità o per la decorrenza del termine di prescrizione).
Ciò che è discusso è se l'applicazione dell'art. 2947 comma 3 c.c. richieda l'effettiva perseguibilità del reato.
Sicche' occorre innanzitutto accertare cosa intenda la norma per «fatto considerato dalla legge come reato».
5.2. In dottrina si discute in particolare se l'art. 2947 c.c. sia applicabile quando manchi la querela necessaria per la procedibilità o, secondo altri, per la punibilità del fatto dannoso previsto come reato. Coloro che considerano la querela come condizione di procedibilità, ritengono che l'applicabilità dell'art. 2947 comma 3 c.c. prescinda dalla proposizione della querela eventualmente necessaria per la promovibilità dell'azione penale; sicchè il diritto al risarcimento del danno cagionato da un fatto punibile a querela di parte si prescrive nel termine previsto per il reato anche quando la querela non sia stata proposta.
5.3. Coloro che considerano la querela come condizione per la configurabilità stessa di un reato, ritengono, invece, che la mancanza della querela eventualmente necessaria, escludendo la punibilità del fatto dannoso, sottoponga la pretesa risarcitoria ai termini di prescrizione fissati dai primi due commi dello stesso art. 2947.
Taluno ha sostenuto anche che la stessa possibilità di instaurare un procedimento penale condizioni l'applicabilità dell'art. 2947 comma 3 c.c.; sicche' vanno applicati i piu' brevi termini di prescrizione previsti dai primi due commi dell'art. 2947 c.c. anche in ogni altro caso in cui manchi una condizione di procedibilita' come la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere. Nell'ambito di questa seconda impostazione è ricorrente la commistione tra condizioni di applicabilità e contenuti della disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c.. Si sostiene,infatti, che il più breve termine di prescrizione non decorra dal giorno in cui il fatto si è verificato, come prevede l’art. 2947 comma 1 c.c., che pure e' considerato applicabile, bensì dal momento in cui si decade dal diritto di proporre la querela o dal momento in cui l'impromovibilità dell'azione penale viene dichiarata.
Altri sostengono che la previsione di "fatto considerato dalla legge come reato" sussiste quando per il fatto stesso l'azione penale sia proponibile, quando sia pendente procedimento penale, oppure ancora quando la procedibilita' penale si sia arrestata in limine per archiviazione o sentenza di non doversi procedere.
5.4. In realtà questo orientamento dottrinale e giurisprudenziale compie una duplice forzatura interpretativa della lettera dell'art. 2947 comma 3 c.c., resa necessaria dalla mancata distinzione tra condizioni di applicabilità e contenuto della disciplina dettata da questa norma.
E', infatti, una forzatura interpretativa intendere il riferimento della norma a un "fatto considerato dalla legge come reato» nel senso di «fatto per il quale possa essere iniziato un procedimento penale»; ed è ancora una forzatura interpretativa ritenere applicabili le decorrenze fissate dal terzo comma dell'art. 2947 c.c. ai termini di prescrizione stabiliti nei primi due commi dello stesso articolo anche quando si ritiene che il fatto non sia qualificabile come reato.
6. In effetti la lettera della norma, ai fini del più lungo termine di prescrizione di cui all'art. 2947 , c. 3, c.c., non richiede assolutamente che il fatto di reato sia procedibile, ovvero che per esso si sia effettivamente proceduto penalmente, ma solo che il fatto sia "considerato dalla legge come reato".
Ciò significa che il fatto deve avere gli elementi sostanziali soggetti ed oggettivi del reato, astrattamente previsto, mentre le condizioni di procedibilità (tra cui la querela) hanno natura solo processuale e non sostanziale.
E' infatti decisamente superata in materia processualpenalistica la tesi minoritaria e datata, secondo cui la querela costituisse una condizione di punibilità ed avesse, quindi natura sostanziale, per cui la sua mancanza impediva che il fatto potesse considerarsi reato (Cass. pen. Sez. III, 8.4.1971, n. 1359).
La querela non assurge a rango di elemento essenziale della struttura del reato, né concorre a definire il tipo di illecito ed il contenuto del disvalore del fatto che, invece, si presuppone già realizzato (la querela viene poposta dalla persona già "offesa" dal reato).
Neppure può ravvisarsi nella querela una condizione di punibilità, poiché detta condizione attiene, a sua volta, alla fattispecie materiale in senso ampio e si collega al "dovere sostanziale di punire".
Inoltre, e soprattutto, l'art. 345 c.p.p. vigente espressamente individua nella querela una condizione di procedibilità (Cass. pen., Sez. V, 11/10/2005, n.38967; Cass. pen., Sez. VI, 20/10/2004, n.44929).
7. Peraltro l'orientamento dottrinale che sostiene che la mancanza di querela esclude l'applicabilità dell'art. 2047, c. 3, c.c. è in contrasto con la soluzione adottata allorché si è posto il problema del termine applicabile quando il «fatto considerato dalla legge come reato» sia commesso da persona non imputabile.
Qui le risposte fornite sono univoche nel senso che, trattandosi di fatto configurabile come reato, debbano applicarsi i termini fissati dal terzo comma dello stesso articolo.
In giurisprudenza non si rinvengono decisioni di legittimità in proposito.
Tuttavia assume rilevanza la giurisprudenza che ritiene risarcibile il danno non patrimoniale derivante dal reato commesso da persona non imputabile.
Quest'orientamento giurisprudenziale, relativo all'interpretazione degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., che prevedono la risarcibilità del danno morale derivante da reato, è, infatti, fondato sull'assunto che occorra fare riferimento all'astratta configurabilità del fatto come reato e non alla sua concreta punibilità (Cass., sez. U, 6 dicembre 1982, n. 6651; Cass. 20 novembre 1990, n. 11198).

Ciò viene affermato non solo nelle ipotesi in cui l'autore del fatto di reato sia un soggetto non imputabile, ma anche nel caso in cui per il reato non si sia proceduto penalmente(Cass. 15/01/2005, n. 729; Cass. 11.2.1988, n. 1478; Cass. 24/02/2006, n. 4184; Cass. 16/01/2006, n. 720).
8.1. Rimane, quindi, a sostegno della tesi secondo cui la mancanza di una condizione di procedibilità rende inapplicabile l'art.2047, c. 3, c.p.c., solo la presunta ratio assegnata a tale norma, e cioè quella di evitare che per il medesimo fatto l'azione civile potesse estinguersi quando l’azione penale fosse ancora in vita (rischio escluso con la decadenza dalla proponibilità della querela).
Una volta ritenuto che sulla base della lettera della legge la più lunga prescrizione di cui alla norma all'art. 2947 , c. 3 c.c., è applicabile ogni qual volta il fatto è "considerato dalla legge come reato", sotto il profilo ontologico, indipendentemente dal punto se poi si sia effettivamente proceduto penalmente o meno ( e ciò non solo con riguardo ai reati procedibili d'ufficio, ma anche a quelli per i quali è necessaria una condizione di procedibilità, come appunto la querela), risulta difficile superare detta interpretazione letterale della norma sulla base di un'interpretazione correlata alla sola "ratio" della stessa.
Ciò tanto più se si considera che allorchè il legislatore ha ritenuto di applicare i termini di prescrizione di cui all'art. 2947, e. 1 e 2, pur in presenza di un fatto di reato, ma con una diversa decorrenza, l'ha espressamente detto nella seconda parte dello stesso c. 3 art. 2947 c.c..
Costituisce, infatti, ulteriore argomento letterale l'omessa previsione del difetto di querela tra le situazioni tipizzate - nella seconda parte del menzionato terzo comma dell'art. 2947 c.c. - come fatti condizionanti il decorso del termine prescrizionale, al punto da consentire, nonostante la gravità del fatto, una prescrizione diversa da quella del reato, mentre l'estensione di una siffatta deroga all'ipotesi in esame non sarebbe affatto legittima, non essendo applicabile lo strumento ermeneutico dell’interpretazione analogica stante il riconosciuto carattere eccezionale della norma, rispetto alla decorrenza ordinaria.
8.2. Né può fondatamente sostenersi che la non previsione della mancanza di querela tra le ipotesi previste nella seconda parte del comma terzo sarebbe dovuta solo all'impossibilità per il legislatore di prevedere i molteplici casi della realtà, sicché, stante l'incongruenza dell'assunto che una non perseguibilità iniziale debba essere disciplinata diversamente dalla non perseguibilità successiva (nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore, quali la morte del reo, l'amnistia, la rimessione della querela), sarebbe affatto logico ritenere che al difetto di querela debba applicarsi - in virtù di interpretazione estensiva (sul rilievo della regolamentazione implicita, per il principio lex minus dixit quam voluit) - la stessa disciplina prevista per le ipotesi in cui, per fatti sopravvenuti, non sia più possibile procedere all'accertamento del fatto-reato.
A tale costruzione teorica va obiettato che le ipotesi previste dalla norma da ultimo citata integrano, per espressa definizione normativa (rispettivamente gli artt. 150, 151 e 152 c.p.), casi di estinzione del reato, e solo conseguentemente della pretesa punitiva dello Stato, e quindi rilevanti sotto il profilo sostanziale, mentre la mancata presentazione della querela attiene al diverso profilo dell'improcedibilità dell'azione penale.
9.1. In ogni caso il tema della ratio ispiratrice della particolare disciplina dell'art. 2947 c.c. merita di essere rivisitato alla luce della mutata fisionomia del sistema processual-penalistico, a seguito dell'intervenuta riforma del codice di rito, e delle più significative opzioni legislative - tra quelle immediatamente rilevanti in questo ambito civilistico - specie per quanto attiene alla natura della querela, ormai espressamente consacrata in termini di condizione di procedibilità (art. 354 c.p.c.), e più in generale ai modificati rapporti tra azione civile ed azione penale.
Anzitutto nessun elemento in favore di tale ratio deriva dalla relazione ministeriale. Essa dopo un generico riferimento alle ragioni di sicurezza, stabilità dei rapporti giuridici e necessità di salvaguardia dei diritti difensivi, ritiene - quanto alla norma in esame - che sia naturale rapportare i termini prescrizionali a quelli, eventualmente, più lunghi previsti dalla legge penale per la prescrizione del reato, ove il fatto illecito assuma anche rilevanza penale. Sennonché, proprio l'apodittica opzione, nella sua riferita scontatezza, potrebbe offrire una significativa chiave di lettura, nella misura in cui possa ritenersi espressione dell'humus culturale che permeava la legiferazione del tempo, incontrovertibilmente ispirata al primato della giurisdizione penale su quella civile, e dunque alla priorità riconosciuta all'accertamento del fatto in ambito penalistico, non fosse altro che in ragione dei più intensi, e potenzialmente illimitati, poteri istruttori del giudice penale rispetto a quelli conferiti al giudice civile.
Ed invero, i principi cardini dell'ordinamento all'epoca vigente erano quelli dell'unitarietà della funzione giurisdizionale e della prevalenza della giurisdizione penale su quella civile, per evitare, nel superiore interesse della certezza del diritto, la possibilità di giudicati contraddittori (art. 3 c.p.p. e 295 c.p.c.).
In ragione di tali principi ispiratori era marcata la tendenza a spostare in sede penale l'accertamento del fatto che fosse anche fonte di responsabilità civile.
9.2. Dalla disciplina del nuovo codice di procedura penale si ricava che il nostro ordinamento non è più ispirato al principio dell'unitarietà della giurisdizione, come invece avveniva per il c.p.p. del 1930 ma a quello dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione, da parte di ogni giudice, delle questioni giuridiche e di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione.
Consegue che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, terzo comma, del nuovo codice di procedura penale (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti (ex multis: Cass. 10/08/2004, n.15477; Cass. 9.4.2003, n. 5530; Cass. S.U., ord., 5.11.2001, n. 13682).
In particolare, alla stregua dei principi dell'autonomia e della separazione delle giurisdizioni, non regge più la tesi relativa all'esigenza di impedire che la punibilità sopravviva alla risarcibilità, che, nel subordinare, come si è detto, l’applicabilità del più lungo termine prescrizionale all’esistenza di un procedimento penale o alla mera possibilità della sua instaurazione, risente di una filosofia di rapporti tra giudizio civile e quello penale imperniata sulla prevalenza del secondo sul primo e finalizzata ad evitare contrasti tra giudicati civili e penali.
9.3. Attualmente costituisce punto fermo che il giudice civile si può avvalere nell'ambito dei suoi accertamenti in merito all'esistenza del fatto considerato come reato, di tutte le prove che il rito civile prevede.
Il consolidato orientamento giurisprudenziale, che escludeva la risarcibilità del danno non patrimoniale, allorquando la responsabilità dell'autore materiale del fatto illecito fosse stata affermata non già in base all'accertamento concreto dell'elemento psicologico (cioè almeno la colpa), ma in base a presunzioni, quali quelle stabilite dagli artt. 2050 a 2054 c.c., è stato modificato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha invece ritenuto che "ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento dell'autore del danno se essa debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge (come l'art. 2054 c.c.) e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato" (Cass. 12.5.2003, n. 7281).
Una volta affermata l'autonomia tra il giudizio civile e quello penale, il giudice civile deve accertare la fattispecie costitutiva della responsabilità aquiliana, posta al suo esame, con i mezzi suoi propri e , quindi, con i mezzi di prova offerti al giudice dal rito civile per la sua decisione.
Tra questi mezzi non solo vi è la presunzione, legale o non, ma addirittura vi sono le c.d. "prove legali", in cui la legge deroga al principio del libero convincimento del giudice (artt. 239 c.p.c., artt. 2700, 2702, 2705, 2709, 2712, 2713, 2714, 2715, 27120, 2733; 2734, 2735, 2738,c.c.).
La categoria delle prove legali è completamente sconosciuta all'ordinamento penale.
Contemporaneamente si è ampliata la nozione di danno non patrimoniale risarcibile a norma dell'art. 2059 c.c., (cfr. Cass. n. 8827 ed 8828 del 2003).
9.4. Inoltre di recente sono stati indicati i diversi standars di certezza probatoria, esistenti tra il processo civile e quello penale. Ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (Cass. SU. 11/01/2008, n. 576; Cass. S.U. 11/01/2008, n.582 ).
Ciò comporta che il P.M. potrebbe non esercitare l'azione penale a fronte di una notitia criminis e chiedere l'archiviazione, sul rilievo che non sia possibile raggiungere nel dibattimento sufficienti risultati probatori ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, tenuto conto del detto livello di certezza e dei diversi mezzi probatori a sua disposizione, mentre il giudice civile, che nell'accertamento incidentale del fatto di reato è sottoposto alle regole civilistiche ed all'utilizzo dei mezzi suoi propri, può ritenere l'esistenza dello stesso, con conseguente applicabilità dell'art. 2047 , c. 3, c.c..
In questo caso non si capirebbe perché pur non avendo il p.m. proceduto penalmente, la prescrizione è quella di cui alla predetta norma, mentre nell'ipotesi in cui non si è proceduto per mancanza di querela, la prescrizione è quella di cui ai primi due commi dell'art. 2947 c.c., sia pure con decorrenza dalla scadenza del termine per la presentazione della querela.
9.5. D'altra parte solo nell'ambito dell'affermata autonomia tra giudizio civile e quello penale trovano logica collocazione le affermazioni costanti in giurisprudenza, in relazione ad altri profili della prescrizione civile intesa come svincolata dallo sviluppo, sia pure potenziale, di un procedimento penale.
In particolare, si intende fare riferimento all'interpretazione offerta dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1479 del 18 febbraio 1997 in ordine all'ininfluenza delle cause di sospensione ed interruzione in sede penale sul corso della prescrizione civile; ovvero all'affermazione secondo cui - qualora, in esito al processo penale, l'imputazione sia stata degradata - deve aversi riguardo al reato contestato e non già a quello ritenuto in sentenza (Cfr., Cass. 4 dicembre 1992, n. 12919) ed indipendentemente dal riconoscimento delle attenuanti ( come avviene in sede penale solo attualmente a seguito della sostituzione dell'art. 157 c.p., operata dall'art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251).
Ciò è l'esatto contrario di quanto vale per la prescrizione penale per la cui determinazione, come è noto, occorre tener conto del tipo di reato riconosciuto in sentenza.
10.1. Qualunque possa essere la ratio originaria dell'art. 2047, c 3, c.c., e cioè sia quella di evitare che la pretesa risarcitoria civile si prescrivesse prima della perseguibilità penale, sia la scelta del legislatore di elevare il tempo di prescrizione in relazione al disvalore del fatto, considerato come reato, come sostenuto da alcuni, va osservato che la perdita di valenza (nell'evoluzione dell'ordinamento) della prima pretesa ratio e del conseguente criterio interpretativo su di essa fondato comporta che non possa essere superata l'interpretazione letterale dell'art. 2947 c. 3, che equipara la prescrizione civile a quella penale, ove più lunga, sulla base della sola "considerazione" del fatto come reato sotto il profilo ontologico, indipendentemente dalla circostanza se per esso si proceda penalmente.
10.2. Né può essere accolta la tesi, secondo cui la mancata presentazione della querela dimostrerebbe un disinteresse (un'inerzia) del soggetto offeso, da cui il legislatore farebbe discendere la non applicabilità dell'art. 2047 c. 3., come pure sostenuto in giurisprudenza e in dottrina.
Infatti, a parte il rilievo che ancora una volta tale osservazione non ha riscontro in indici normativi, va osservato che l'art. 2947 c. 3, non limita l'applicabilità della disposizione alla sola persona offesa dal reato, affermando solo che il più lungo termine prescrizionale "si applica anche all'azione civile".
Come la giurisprudenza di questa Corte ha già osservato (Cass. 26/02/2003, n. 2888) la disposizione del comma 3 dell'art. 2947 c.c., che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2 dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso.
Vincolare l'applicabilità di tale più lungo termine prescrizionale alla procedibilità dell'azione penale, e quindi, come nel caso in esame, alla presentazione della querela, significherebbe condizionare il diritto di chi sia stato danneggiato da reato, ma non sia il titolare del diritto di querela, per non essere il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale, all'iniziativa di quest'ultimo, quanto meno sotto il profilo del termine prescrizionale.
Va, invece, rilevato che il trend interpretativo-evolutivo si ispira al diverso principio secondo cui è palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa, far ricadere conseguenze negative a carico di un soggetto per ritardi o omissioni di altri e perciò del tutto estranei alla sfera di disponibilità del primo (cfr. Corte cost., 26/11/2002, n. 477).

11.Ritengono, quindi, queste Sezioni Unite che il contrasto in esame vada composto alla luce del seguente principio di diritto: "Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell'art. 2947, c. 3 c.c., a tenore della quale "se il fatto è considerato dalla legge come reato", non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato".
E' appena il caso di ricordare che in relazione al dies a quo per la decorrenza della prescrizione, sinteticamente indicato nell'art. 2947, c. 1, c.c., nella locuzione "giorno in cui il fatto si è verificato", rimangono validi i principi già fissati da queste S.U. con le sentenze 11.1.2008, n. 576, 580, 582, ed altre in pari data, con riferimento al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto (o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche) sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.
12. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo motivo (essendosi verificato l'incidente il 24.4.1994 ed essendo stata notificata la citazione introduttiva il 24.3.1999).
13. Pertanto va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. Va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che si uniformerà al principio di diritto esposto al punto 11.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, li 21 ottobre 2008.
Ricorso per cassazione e quesiti di diritto

Sentenza 3519 del 14.2.2008

Le Sezioni Unite Civili
Svolgimento del processo
B.G. proprietaria di una cascina sita in area golenale in località ****, frazione del Comune di San Daniele Po, impugnava dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il progetto definitivo, approvato il 12 marzo 2004 dalla conferenza di servizi, relativo ai lavori di consolidamento ed adeguamento funzionale dell'argine di Sommo S. Margherita, che non aveva esteso la protezione arginale sino alla sua proprietà, e la successiva determinazione del dirigente dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO) del 30 aprile (rectius marzo) 2004, comunicatale il 26 ottobre 2004, che aveva recepito detto progetto definitivo, disattendendo le sue osservazioni sul contenuto dello stesso progetto. Esponeva la ricorrente che nell'ambito degli interventi finalizzati alla tutela della zona dalle inondazioni del fiume Po il D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, art. 23, comma 6 novies, inserito in sede di conversione dalla L. 30 marzo 1998, n. 61, aveva autorizzato il magistrato del Po (ora AIPO) a realizzare progetti di protezione di una serie di nuclei abitati situati nelle golene del fiume, nei quali con una prima Delib. 11 aprile 2003 era stata ricompresa la cascina di sua proprietà; che successivamente, indetta la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto esecutivo, in forza del parere negativo della Provincia di Cremona era stato approvato in data 12 dicembre 2003 un diverso progetto, con il quale detta cascina era stata esclusa dalla zona destinata ad essere protetta dall'argine. Conseguentemente, il Comune di San Daniele Po il 10 agosto 2004 aveva deliberato la variante al piano regolatore al fine di individuare l'area destinata all'esproprio, per la realizzazione dell'ultimo progetto che prevedeva l'innalzamento e l'allargamento di una parte dell'argine esistente e la creazione di un nuovo tratto arginale, con l'esclusione da tali lavori della cascina stessa.
Resistevano in giudizio l'AIPO, la Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dello Stato, l'Autorità di bacino del Po, il Coordinamento del Corpo forestale dello Stato di Cremona e l'Ufficio territoriale del Governo di Cremona, mentre le altre parti intimate Regione Lombardia, Provincia di Cremona, Comuni di Pieve, Stagno Lombardo e San Daniele Po, Consorzio di Bonifica Dugali non svolgevano attività difensiva.
Con sentenza del 15 - 24 novembre 2006 il TSAP accoglieva il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati.
Rilevava in motivazione detto giudice che l'azione amministrativa posta in essere si caratterizzava per la sua perplessità, poichè dalla documentazione in atti non risultava chiaramente se il progetto finale oggetto di approvazione fosse quello definitivo o quello esecutivo: in particolare, dai verbali della conferenza di servizi non emergevano con esattezza la natura dei progetti, le eventuali modifiche introdotte e le ragioni di esse, onde appariva evidente il difetto di congrua motivazione degli atti impugnati.
Osservava inoltre che dall'esame della documentazione relativa all'attività della conferenza di servizi non si comprendevano le ragioni per le quali erano state disattese le deduzioni della B., tenuto specialmente conto che nel progetto approvato l'11 aprile 2003 la fascia protetta dall'argine era stata estesa alla cascina di sua proprietà: le uniche motivazioni del cambiamento erano da ricondurre alla delibera negativa della Giunta provinciale di Cremona del 25 novembre 2003, la quale peraltro, non risultando esattamente determinato il nucleo abitato del Comune in discorso, aveva fatto riferimento alla nozione di centro abitato che non trovava alcun fondamento nella citata norma del D.L. n. 6 del 1998, art. 23, comma 6 novies, contenente il riferimento al diverso concetto di nucleo abitato. Aggiungeva sul punto che già dal provvedimento impulsivo della procedura appariva manifesto l'intento di estendere l'intervento di difesa anche ai nuclei abitati, secondo le indicazioni della richiamata normativa, e che la cascina della ricorrente, restaurata ed abitata, ricompresa nella zona AE, di interesse storico-agricolo, in base al vigente piano regolatore del Comune di San Daniele Po, doveva considerarsi pienamente inserita nel nucleo abitato oggetto di tutela ed esattamente individuato dalla norma autorizzatoria degli interventi in questione.
Riteneva infine non potersi condividere la relazione redatta da un funzionario dell'AIPO nella parte in cui aveva affermato essere la cascina in discorso lontana da qualsiasi altra abitazione e già protetta dalle possibili piene del fiume dall'argine esistente, atteso che la medesima relazione riconosceva che detto immobile era stato inondato non solo in occasione delle note piene del 1951 e del 2000, ma anche nel 1976, a causa della rottura dell'argine ancora esistente.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione l'AIPO, Vo la Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dello Stato, l'Autorità di bacino del fiume Po, l'Ufficio territoriale del Governo di Cremona, il Coordinamento del Corpo forestale dello Stato di Cremona, deducendo quattro motivi.
La B. ha resistito con controricorso.
Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Il difensore dei ricorrenti ha infine presentato brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 379 c.p.c., ultimo comma.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, e art. 148 nonchè del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, si deduce che la sentenza impugnata ha violato il limite esterno della giurisdizione di legittimità, in quanto, attraverso il sindacato nel merito delle scelte di difesa idraulica, ha concluso per un diverso tracciato dell'argine golenale: più specificamente, imponendo la modifica del posizionamento dell'argine in modo da ricomprendere la cascina della B., il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha emesso senza averne il potere giurisdizionale una pronuncia sul merito dell'azione amministrativa. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:
Dicano codeste SS.UU. se il capo della sentenza a quo che individui il tracciato alternativo dell'argine golenale abbia esorbitato dalla giurisdizione del giudice delle acque.
Il motivo è inammissibile, per la evidente genericità del quesito e la sua non attinenza alle argomentazioni poste dalla sentenza impugnata a sostegno del decisimi.
Come queste Sezioni Unite hanno in più occasioni chiarito, i quesiti di diritto imposti dall'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, comma 1, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità, rispondono alla esigenza di soddisfare l'interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Il quesito di diritto costituisce pertanto il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi non ammissibile, l'investitura stessa del giudice di legittimità (così, ex plurimis, Cass. S.U. 2007 n. 22640; Cass. 2007 n. 14682; Cass. S.U. 2007 n. 14385; Cass. 2007 n. 13329).
Nella elaborazione dei canoni di redazione del quesito di diritto la giurisprudenza di questa Suprema Corte è ormai chiaramente orientata a ritenere che ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso deve consentire l'individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso: ove tale articolazione logico - giuridica mancasse, il quesito si risolverebbe in un' astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio ad opera della Corte, in funzione nomofilattica. Il quesito non può pertanto consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell'interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare. In particolare, in caso di ricorso per motivi di giurisdizione deve da tale lettura poter intendere quale errore abbia indotto il giudice ad affermare, anche implicitamente, o a negare, la propria giurisdizione, e quale corretta soluzione in diritto avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata. Il quesito sopra riportato non risponde agli enunciati requisiti, in quanto non contiene alcun riferimento all'impianto motivazionale della sentenza impugnata e non consente di evincere le ragioni per le quali la statuizione del Tribunale Superiore sarebbe stata emessa in violazione del suo potere giurisdizionale: limitandosi a prospettare in modo generico la violazione dei limiti esterni della giurisdizione in ordine alla individuazione di un tracciato alternativo dell'argine golenale il quesito non individua in alcun modo l'esistenza di una discrasia tra la (non indicata) ratio decidendi ed il (non enunciato) principio di diritto che i ricorrenti vorrebbero fosse posto a fondamento di una diversa decisione.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, art. 23, comma 6 novies, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 18, comma 2, del D.M. 1 aprile 1968, n. 1404 e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, si deduce l'errore della sentenza impugnata nell'aver ritenuto come dimostrato che la cascina della B. si trovi all'interno del centro abitato, dal quale dista circa cento metri: si sostiene al riguardo che una corretta assunzione del concetto di centro abitato, come recepito dalla giurisprudenza amministrativa in base al dettato della richiamata L. n. 865 del 1971, art. 18, avrebbe dovuto indurre ad escludere da tale ambito l'immobile in oggetto e che la diversa soluzione adottata si risolve in un errore di diritto e in un vizio di ultrapetizione.
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
Dicano codeste SS.UU se la delimitazione di centro abitato alla quale si è attenuta l'AIPO sia conforme alle disposizioni di cui al D.L. n. 6 del 1998, art. 23, comma 6 novies, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 18, comma 2, ed al D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, e pertanto se sia legittima la non inclusione dell'immobile de quo.
Anche tale motivo è inammissibile, per la non pertinenza del quesito alle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, anche in questo caso non richiamate, e per la mancata indicazione del principio di diritto asseritamente violato. Esso appare invero del tutto disancorato dal percorso argomentativo della sentenza impugnata e dal principio in essa enunciato secondo il quale il citato del D.L. n. 6 del 1998, art. 23, comma 6 novies, nel prevedere gli interventi del magistrato del Po a protezione dei nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po, fa riferimento, in relazione alla estensione della misura di protezione prevista, al concetto di nucleo abitato, assunto quale realtà territoriale distinta dalla nozione urbanistica di centro abitato, o centro edificato, secondo la perimetrazione contenuta nello strumentourbanistico, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 18, comma 2,: il quesito non enuncia gli errori di diritto che sarebbero stati compiuti seguendo tale impianto motivazionale, ma si limita a porre l'interrogativo se la delimitazione della zona protetta adottata dall'AIPO sia conforme alla normativa di riferimento, così sostanzialmente ponendo una questione non di diritto, ma di merito.
Va altresì rilevato che la violazione dell'art. 112 c.p.c., denunciata nel motivo di ricorso non trova alcun riscontro nella articolazione del quesito.
Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce l'errore della sentenza impugnata nell'aver disatteso l'eccezione di tardività del ricorso. Si osserva al riguardo che il Tribunale Superiore ha mancato di riscontrare che in ordine all'argine in oggetto erano stati promossi due procedimenti, il primo riguardante il progetto definitivo dell'11 marzo 2003 e quello esecutivo del 9 ottobre 2003, concluso con decisione di non approvazione in data 12 dicembre 2003, e l'altro, per il quale è causa, attinente al progetto preliminare del 10 dicembre 2003, al progetto definitivo del 13 dicembre 2004 ed al progetto esecutivo del 29 ottobre 2004, concluso con la determinazione di approvazione del definitivo in data 30 aprile 2004 e con quella di approvazione del progetto esecutivo in data 24 dicembre 2004, e si aggiunge che già il 12 febbraio 2004 era stata data comunicazione alla ricorrente dell'avvenuta definizione del procedimento, onde da quella data decorrevano i termini per il ricorso al Tribunale Superiore, tanto più che la B. era già precedentemente a conoscenza di tutta l'attività procedimentale svolta.
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Dicano codeste SS.UU. se il ricorso di parte privata sia inammissibile per tardività ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143.
L'assoluta genericità ed apoditticità del quesito, privo di ogni riferimento a questioni di diritto da risolvere, vale a determinare l'inammissibilità anche di tale censura.
Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, in relazione all'art. 112 c.p.c., ed all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4 si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sulla proposta eccezione di difetto di legittimazione passiva della Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dello Stato, dell'Autorità di bacino del fiume Po, dell'Ufficio territoriale del Governo di Cremona e del Coordinamento del Corpo forestale dello Stato di Cremona.
La censura è inammissibile in quanto non è corredata del necessario quesito di diritto.
Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 15 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2008.

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Ricorso per Cassazione, quesito di diritto, necessità, conseguenze

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 12 maggio 2008, n. 11653

Svolgimento del processo
C.F., dopo essere stato cancellato dall'Albo degli Avvocati con decisione divenuta esecutiva il 2.3.2005, ha chiesto di essere reiscritto all'albo con istanza del 3 luglio 2006. Il Consiglio dell'Ordine di Catania ha rigettato l'istanza con provvedimento confermato dal Consiglio Nazionale Forense con la decisione oggi impugnata, depositata il 21 settembre 2007. Il Consiglio Nazionale Forense, premesso che la normativa vigente non stabilisce quale termine debba decorrere dopo l'irrogazione della sanzione disciplinare ai fini di un'eventuale reiscrizione, ha affermato che l'intervallo non può avvenire prima del decorso di cinque anni dalla esecutività della delibera di cancellazione, in relazione all'accertamento, ai fini della iscrizione all'albo, del previsto requisito della condotta "specchiatissima ed illibata". Ha quindi confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di iscrizione adottato dal Consiglio dell'Ordine sul rilievo sia del breve lasso di tempo intercorso, sia della insufficienza, ai fini del suddetto requisito, della circostanza del soddisfacimento di alcuni creditori.
C.F. propone ricorso per cassazione con due motivi. Non hanno svolto difese il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, mediante denuncia di violazione e falsa applicazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 47 e dell'art. 12 preleggi, la parte rileva che la L. 17 febbraio 1971, n. 91, modificando il testo originario del predetto R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 40 ha introdotto la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo degli avvocati; non è stata peraltro prevista, ai fini della reiscrizione, la necessità del decorso di un termine minimo dall'applicazione di questa sanzione, come è invece stabilito per l'ipotesi di radiazione dall'albo.
Si deduce quindi che il Consiglio Nazionale Forense ha erroneamente ritenuto applicabile nella specie la disposizione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 47 (che richiede un intervallo minimo di cinque o sei anni tra la radiazione e la riammissione all'albo) alla diversa fattispecie della cancellazione, non regolata da detta norma, non suscettibile di interpretazione analogica estensiva.
Con questo motivo la parte formula due quesiti di diritto ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ.. Con il primo si chiede a questa Corte di stabilire se la legge professionale, non prevedendo alcuna condizione temporale - data l'inapplicabilità del termine previsto per il caso di radiazione - richieda ai fini della reiscrizione solo la prova dell'effettivo riacquisto della dignità e probità proprie della professione forense. Il secondo quesito attiene, per la stessa questione, ai limiti del ricorso all'analogia per l'applicazione della disposizione sopra richiamata.
2. La censura è fondata, ma la soluzione della questione in senso favorevole al ricorrente non può condurre all'accoglimento dell'impugnazione. La norma relativa al decorso di un termine minimo per la reiscrizione all'albo dopo il provvedimento di radiazione non può trovare applicazione, in via di estensione analogica, al caso della cancellazione: la diversità della sanzione considerati dalla legge come meno grave non consente di far riferimento alla stessa disciplina fissata per quella più grave, non esistendo alcuna ragione logica per ritenere che entrambe le fattispecie debbano essere regolate allo stesso modo; nè è certamente possibile ritenere in contrasto con la ratio della norma la mancata estensione della disciplina espressamente prevista al caso diverso non contemplato.
Ciò posto, si deve peraltro rilevare che la decisione impugnata ha considerato il dato dell'intervallo fra l'applicazione della sanzione e la richiesta di riammissione all'albo anche ai fini dell'accertamento del requisito della "condotta specchiatissima ed illibata" richiesto dall'art. 17 della Legge Professionale, affermando che solo dopo il decorso di un ampio periodo di tempo dall'applicazione della sanzione, in presenza di altre circostanze rilevanti, possono ritenersi riacquistate la dignità e probità richiesti per l'iscrizione all'albo professionale.
Tale requisito è stato valutato autonomamente dal Consiglio Nazionale Forense in relazione agli elementi acquisiti al procedimento, e il giudizio di fatto espresso in proposito costituisce autonoma ratio decidendi della pronuncia.
In risposta al quesito posto va dunque enunciato il principio secondo cui il disposto del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 47 relativo al termine che deve decorrere dalla sanzione prima della reiscrizione, non trova applicazione per l'ipotesi di cancellazione dall'albo di cui all'art. 40 dello stesso provvedimento normativo, nel testo attualmente vigente. Indipendentemente dalla previsione di un termine minimo, la durata del tempo decorso dalla cancellazione può essere peraltro valutata ai fini dell'apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta "specchiatissima ed illibata" di cui al medesimo R.D.L., art. 17. 3. Con il secondo motivo si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 31 e 56 e difetto di motivazione.
Si osserva che il Consiglio Nazionale Forense non ha esercitato il potere di accertare autonomamente il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, compiendo sulla delibera di rigetto della domanda di iscrizione un mero vaglio di legittimità dell'atto amministrativo, affermando solo che non era stata fornita la prova documentale del suddetto requisito, non desumibile dall'avvenuto soddisfacimento dei creditori.
Manca quindi del tutto, secondo la parte, una valutazione e motivazione di merito da parte del Consiglio Nazionale Forense in ordine a tale requisito, che doveva essere accertato con esclusivo riferimento al comportamento del ricorrente successivo alla irrogazione della sanzione.
La parte sottopone quindi alla Corte i seguenti quesiti di diritto:
- "se il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, al fine della iscrizione nell'albo degli avvocati, possa essere autonomamente accertato e valutato dal Consiglio Nazionale Forense, essendo lo stesso giudice di merito e non solo di legittimità, anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal Consiglio dell'Ordine a quelli posti dal Consiglio dell'Ordine a fondamento della decisione impugnata" - "se le decisioni del Consiglio Nazionale Forense siano sindacabili per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., quando la motivazione manchi del tutto, o non si presenti logicamente ricostruibile, o sia priva (di congruenza logica rispetto ai fatti accertati, così come risultano dalla decisione impugnata".
La Corte giudica inammissibili tali quesiti, in relazione alla disposizione di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. applicabile, nella specie, ratione temporis (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) trattandosi di impugnazione per cassazione di sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006.
Il quesito di diritto che, ai sensi della norma richiamata, la parte ha l'onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame. Ne consegue che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d'impugnazione (Cass. Sez. Un. 21 giugno 2007 n. 14385, 28 settembre 2007 n. 20360, 5 febbraio 2008 n. 2658).
Quest'ultima ipotesi si verifica quando la risposta al quesito proposto, anche positiva per il richiedente, risulta priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto non vale a risolvere la questione decisa.
Nella specie, entrambi i quesiti proposti trovano risposta positiva nei principi enunciati da costante giurisprudenza, sia per quanto riguarda l'autonomo accertamento del requisito della "condotta specchiatissima ed illibata" da parte del Consiglio Nazionale Forense - anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal Consiglio dell'Ordine a fondamento della decisione impugnata - sia per quanto riguarda il vizio di violazione di legge, denunciatole con ricorso per cassazione, delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense quando la motivazione risulti completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa.
Peraltro da tale risposta non può trarsi alcuna conseguenza concreta utile ai fini della causa, nè i quesiti sono coerenti con l'illustrazione del motivo di impugnazione, con il quale si propone la tesi della inesistenza, o mera apparenza, della motivazione, sul rilievo dell'omessa valutazione di alcuni aspetti rilevanti ai fini dell'apprezzamento della condotta del ricorrente. Il ricorrente non ha quindi interesse a proporre i quesiti in esame.
In base allo stesso principio già affermato da questa Corte in tema di motivi non attinenti al decisum, il caso di quesito di diritto inconferente va assimilato all'ipotesi di mancanza del quesito, a norma dell'art. 366 bis c.p.c., con conseguente inammissibilità del motivo.
4. Il ricorso deve essere quindi respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2008.

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Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2008, n. 23846, pres. Varrone, rel. Frasca - "Danno alla salute e perdita di chance curativa"  - Principi dettati dalla Corte
La sentenza impugnata dev'essere, dunque, cassata con rinvio sotto i vari profili fin qui scrutinati.
Il giudice di rinvio si dovrà attenere ai seguenti principi di diritto: «L'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, sul quale sia possibile intervenire soltanto con un intervento cosiddetto palliativo, determinando un ritardo della possibilità di esecuzione di tale intervento, cagiona al paziente un danno alla persona per il fatto che nelle more egli non ha potuto fruire del detto intervento e, quindi, ha dovuto sopportare le conseguenze del processo morboso e particolarmente il dolore, posto che la tempestiva esecuzione dell'intervento palliativo avrebbe potuto, sia pure senza la risoluzione del processo morboso, alleviare le sue sofferenze».
«L'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, quando abbia determinato la tardiva esecuzione di un intervento chirurgico che normalmente sia da praticare per evitare che l'esito definitivo del processo morboso si verifichi anzitempo prima del suo normale decorso, e risulti per effetto del ritardo, oltre alla verificazione dell'intervento in termini più ampi, anche che sia andata in conseguenza perduta dal paziente la chance di conservare durante quel decorso una migliore qualità di vita e la chance di vivere alcune settimane o alcuni mesi di più rispetto a quelli poi vissuti, integra l'esistenza di un danno risarcibile alla persona».
«L'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in quanto nega al paziente, oltre che di essere messo nelle condizioni per scegliere, se possibilità di scelta vi sia, “che fare” nell'ambito di quello che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all'esito infausto, anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l'esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche nel che quell'essere si esprime, in vista e fino a quell'esito, integra l'esistenza di un danno risarcibile alla persona».
Il giudice dì rinvio applicherà tali principi al caso concreto e provvederà alla liquidazione del danno in via equitativa, secondo i normali canoni applicativi del giudizio di liquidazione del danno equitativo.

 

L'eccezione di prescrizione presuntiva non contrasta  con l'eccezione di carenza di legittimazione passiva:«I giudici di appello, nel confermare la sentenza parziale di primo grado che aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva del convenuto in ordine ai crediti vantati nei confronti delle società, di cui il predetto era rappresentante legale - rectius il difetto di titolarità del rapporto obbligatorio dal lato passivo - ed estinti i crediti vantati nei confronti del medesimo per i quali si era maturata la prescrizione presuntiva, ha correttamente escluso che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva fosse incompatibile con quella di prescrizione presuntiva. Al riguardo, è appena il caso di accennare che la prescrizione presuntiva si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come invece avviene in quella ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto; conseguentemente l'art. 2959 cod. civ. stabilisce che l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo: circostanze, queste ultime, incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento ed il riconoscimento dell'obbligazione. In sostanza, la contestazione della titolarità del rapporto obbligatorio esclude il fondamento dell'eccezione, perché postula evidentemente - anziché l'avvenuta estinzione dell'obbligazione - il mancato adempimento da parte del soggetto che neghi in radice di essere l'obbligato.»Cassazione, sentenza 15.12.2009, n. 26219

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La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4059/2010 ha risolto un contrasto giurisprudenziale in materia di esecutività della sentenza non passata in giudicato ex art. 2932 c.c. L'art. 282 cpc non è applicabile alle sentenze costitutive non passate in giudicate, ma è applicabile solo alle pronunce di condanna
 
La Cassazione S.U. ha dichiarato che per iscrivere ipoteca la Equitalia debba avere un credito di almeno euro 8.000,00=. Con conseguente nullità delle ipoteche. Sentenza  22 febbraio 2010 n. 4077 ha dichiarato nulle le ipoteche inferiori agli 8 mila euro.  

 


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Fideiussione e polizze fideiussorie
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 21 febbraio 2008, n. 4446
OMISSIS
Ciò posto va rilevato che con il primo motivo di ricorso il C. denuncia violazione dell'art. 2952 c.c., sostenendo che la corte di appello ha errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione che esso ricorrente aveva sollevato sul rilievo che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto dalla Compagnia di assicurazione ben oltre il termine di un anno previsto dall'art. 2952 c.c., comma 2. Ad avviso del ricorrente il rapporto in questione è intervenuto solo tra esso C. (debitore principale) e la Milano Assicurazioni restandone estraneo il creditore garantito il che impedisce ogni assimilazione di detto rapporto alla fideiussione imponendo di ricondurre tale rapporto all'assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362, 1363, 1957 c.c., e vizi di motivazione sostenendo che la corte di appello ha errato nell'affermare che con la polizza in questione sarebbe stato "garantito il completo adempimento degli obblighi assunti nella procedura di concessione edilizia" per cui l'azione del creditore non sarebbe stata soggetta ad alcun termine di decadenza.
Ad avviso del ricorrente la corte milanese non ha indicato la clausola della polizza posta a base della detta affermazione nè ha chiarito perchè, se la garanzia avesse avuto il riportato oggetto, dovrebbe escludersi l'applicabilità dell'art. 1957 c.c.. Inoltre la corte di merito ha letto ed interpretato in modo distorto le clausole della polizza la quale non garantiva "gli obblighi assunti nella procedura di concessione edilizia" ma solo il pagamento a certe precise date delle rate degli oneri di urbanizzazione senza contenere alcuna clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., ammissibile nei rapporti tra fideiussore e creditore garantito e non tra fideiussore e debitore principale. Infine nelle polizze fideiussorie la clausola che stabilisce l'efficacia della stessa fino al momento della liberazione del contraente dai suoi obblighi si spiega e giustifica non come deroga all'art. 1957 c.c., ma in funzione del pagamento da parte del contraente del premio di entità collegata alla durata del rapporto.
Con il terzo motivo il C. denuncia violazione degli artt. 1322, 1362, 1936, 1945, 1952, 1462, 1469 bis c.c., art. 1469 quinquies c.c., e art. 1957 c.c., art. 112 c.p.c., e vizi di motivazione. Deduce il ricorrente che al contrario di quanto affermato dalla corte di appello - l'assicurazione fideiussoria in questione non configura un negozio autonomo sganciato dalla obbligazione garantita per cui al rapporto in esame sono applicabili gli artt. 1945 e 1957 c.c., Pertanto sono da ritenere inammissibili ed illegittime le clausole comportanti l'autonomia dell'obbligo del debitore rispetto all'obbligo del garante. Di conseguenza nulla poteva vantare la Milano Assicurazioni nei confronti di esso C. nè a titolo di regresso ex art. 1950 c.c., nè a titolo di surrogazione ex art. 1949 c.c.. Del tutto irrilevante, per ritenere il contrario, sono le clausole 5 e 6 della polizza alle quali si è richiamata la corte di appello. Infatti per potersi avere un contratto autonomo di garanzia non è sufficiente una clausola di pagamento a prima richiesta occorrendo altri indici che attestino la volontà delle parti di rendere l'obbligazione di garanzia autonoma rispetto alla obbligazione garantita ed insensibile alle vicende di questa. Nella specie mancano i detti indici per cui alla polizza in questione sono applicabili le regole di una normale fideiussione e, in particolare, i principi di cui agli artt. 1952, 1945 e 1957 c.c..
In ogni caso le citate clausole 5 e 6, ove interpretate nel senso asserito dalla corte di merito, sarebbero inefficaci o nulle in virtù dei principi di cui agli artt. 1462 e 1469 quinquies c.c., ignorati dalla corte di appello.
La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando, sia pur in parte sotto profili diversi, le stesse questioni o questioni collegate da un evidente nesso logico.
Va innanzitutto rilevato che questa Corte in tema di polizze fideiussorie ha avuto modo di affermare i seguenti principi:
- al contratto cosiddetto di assicurazione fideiussoria (o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale), caratterizzato dall'assunzione di un impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazioni, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo, sono applicabili le disposizioni della fideiussione, salvo che sia stato diversamente disposto dalle parti. La clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del eredito "a semplice richiesta" o "senza eccezioni" riveste carattere derogatorio rispetto alla disciplina della fideiussione. Siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina, comporta l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 c.c., consentendo l'applicabilità delle sole eccezioni relative al rapporto garante / beneficiario (sentenza 1/6/2004 n. 10486);
- in tema di garanzia personale, la cosiddetta assicurazione fideiussoria o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale, è una figura intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è caratterizzata dall'assunzione dell'impegno, da parte di unabanca o di una compagnia di assicurazioni, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo in caso di i-nadempimento della prestazione a lui dovuta dal terzo. Poichè infatti le norme contenenti la disciplina legale tipica della fideiussione sono applicabili se non sono espressamente derogate dalle parti, portata derogatoria deve riconoscersi alla clausola - legittima in virtù del principio di autonomia negoziale - con cui le parti abbiano previsto la possibilità per il creditore garantito di esigere dal garante il pagamento immediato del credito "a semplice richiesta¯ o ®senza eccezioni", in quanto preclude al garante l'opponibilità al beneficiario delle eccezioni altrimenti spettanti al debitore principale ai sensi dell'art. 1945 c.c.. Siffatta clausola, risultando incompatibile con la disciplina della fideiussione, comporta l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 c.c., consentendo l'applicabilità delle sole eccezioni relative al rapporto garante / beneficiario (tra le ultime sentenza 14/2/2007 n. 3257 );
- la cosiddetta assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte (di una banca o) di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente. E', poi, caratterizzata, dalla stessa funzione di garanzia del contratto di fideiussione, per cui è ad essa applicabile la disciplina legale tipica di questo contratto, ove non derogata dalle parti ( tra le tante, sentenza 18/5/2001 n. 6823);
- nella ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza della obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., (sentenze 27/11/2002 n. 16758; 19/7/1996 n. 6520; 24/3/1994 n. 2827);
- la clausola con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore a semplice richiesta del medesimo configura una valida espressione di autonomia negoziale e da vita ad un contratto atipico di garanzia, che pur derogando al principio dell'accessorietà, non fa venir meno la connessione tra rapporto fideiussorio e quello principale (sentenza 12/1/2007 n. 412).
La sentenza impugnata è conforme ai riportati principi giurisprudenziali. Come riportato nella parte narrativa che precede la corte di merito ha proceduto ad una attenta analisi del contenuto del contratto stipulato dalle parti intestato "polizza fideiussoria cauzioni a garanzia degli obblighi e degli oneri di cui alle concessioni edilizie", ossia a garanzia del pagamento da parte del C. degli oneri di urbanizzazione determinati nella convenzione urbanistica stipulata con il Comune di .......
All'esito di tale indagine la corte di appello ha posto in evidenza:
- che dal testo del contratto e dalla stessa sua intestazione emergeva in modo evidente che il rapporto "ivi disciplinato" doveva essere ricondotto allo schema della fideiussione per cui andava rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal C. a norma dell'art. 2952 c.c., applicabile al contratto di assicurazione diverso da quello in esame;
- che con la polizza - secondo quanto in essa riportato - era stato garantito "il completo adempimento degli obblighi assunti nella procedura di concessione edilizia" con conseguente esclusione della operatività dell'art. 1957 c.c., non essendo l'azione del creditore soggetta ad alcun termine di decadenza;
- che, in base a quanto espressamente previsto dalle parti nell'art. 5, della polizza, la compagnia di assicurazioni aveva assunto l'impegno di pagare l'importo dovuto dal C. al Comune di ...... "immediatamente (entro trenta giorni dalla richiesta) senza preventiva escussione dei contraente, il quale nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento";
- che le parti alla clausola n. 6 della polizza avevano escluso la possibilità per il C. di opporre eccezioni in sede di rivalsa "compresa quella di cui all'art. 1952 c.c.".
Il giudice di secondo grado è pervenuto alle dette conclusioni alla stregua di una puntuale esegesi delle clausole contrattuali volta ad accertare la volontà manifestata dalle parti con la stipulazione della polizza fideiussoria.
La ricostruzione da parte della corte territoriale del rapporto contrattuale tra le parti da ricondurre nell'ambito della fideiussione è stata effettuata con un corretto procedimento logico - argomentativo esente da vizi logici e da errori di diritto ed individuando - quali fattori determinanti della propria ricostruzione - l'intestazione della polizza ed il suo contenuto con particolare riferimento a quanto espressamente previsto e disciplinato dalle parti alle clausole di cui agli artt. 5 e 6.
Con motivazione incensurabile in questa sede di legittimità la corte di merito ha interpretato le dette clausole contrattuali - con valutazione insindacabile - come incompatibili con il riconoscimento della società garante della facoltà di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale e spettanti al debitore principale.
Va al riguardo rilevato che le censure mosse dal ricorrente - oltre a contestare infondatamente le premesse in diritto poste a base della sentenza impugnata - si risolvono nella pretesa di contrastare il risultato dell'attività svolta dalla corte di appello relativa all'interpretazione del contenuto della polizza fideiussoria in questione ed all'individuazione dei diritti e degli obblighi derivanti per i contraenti da tale polizza.
Al riguardo è sufficiente il richiamo al principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'interpretazione degli atti di autonomia privata si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito cui spetta di valutare il contenuto del contratto al fine di individuarne l'oggetto: il risultato di tale indagine è incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici o da errori di diritto e sia il frutto di un'interpretazione condotta nel rispetto delle norme di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 c.c., e segg., L'identificazione della volontà contrattuale - che, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obiettiva, concreta un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni poste a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì quando siano insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica.
Pertanto in questa sede di legittimità la censura dell'interpretazione data dai giudici di merito al contratto ed alle clausole che lo compongono, può essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando l'errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dagli art. 1362 c.c., e segg.; ovvero investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata è pervenuta a ricostruire la comune intenzione delle parti.
Questa Corte ha anche più volte precisato che nell'ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente la violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c., e segg., egli ha l'onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all'uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) inter-pretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.
Nella specie il giudice di secondo grado ha proceduto all'interpretazione della polizza in questione e delle relative clausole - con riferimento principalmente a quelle di cui agli artt. 5 e 6 - ed alla valutazione del significato letterale e logico di quanto pattuito in tali clausole. La corte di merito è quindi pervenuta alle conclusioni sopra riportate.
Nel caso in esame la corte territoriale - con incensurabile indagine ih fatto condotta attraverso gli elementi desumibili dall'atto negoziale - ha svolto coeretitemente il compito di accertare il contenuto della convenzione pervenendo quindi alle conclusioni sopra riportate. La corte milanese ha indicato minuziosamente le ragioni poste a base della decisione adottata.
Le argomentazioni in proposito svolte nella sentenza impugnata sono esaurienti, logicamente connesse tra di loro e tali da consentire il controllo del processo intellettivo che ha condotto alla indicata conclusione.
Il procedimento logico - giuridico sviluppato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione del contenuto del contratto è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione, adeguata e corretta, immune dai vizi genericamente denunciati.
Nella sentenza impugnata sono evidenziati i punti salienti della decisione e risulta chiaramente individuabile la "ratio decidendi" adottata. A fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione cui è pervenuto il giudice di appello, è evidente che le censure in proposito mosse dal ricorrente devono ritenersi rivolte non alla base del convincimento del giudice, ma, inammissibilmente, al convincimento stesso e, cioè, all'interpretazione del contratto e delle clausole contrattuali in modo difforme da quello auspicato: il C. contrappone all'interpretazione del contratto ritenuta dalla corte di merito la sua diversa interpretazione.
In definitiva è da ritenere corretta l'operazione ermeneutica compiuta dalla corte territoriale la quale non è incorsa nella denunciata violazione dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., non avendo trascurato di esaminare il senso letterale delle parole usate dai contraenti, nè di indagare sulla loro comune intenzione, nè tanto meno di ricercare il significato risultante alla connessione delle clausole. Pertanto, anche se il ricorrente lamenta la violazione delle citate norme codicistiche, svolgendo al riguardo generiche argomentazioni, la rilevata coerente applicazione dei canoni interpretativi da parte della corte di appello, rende manifesto che è stato investito essenzialmente il "risultato" interpretativo raggiunto, il che è inammissibile in questa sede.
Va infine segnalato che non è meritevole di accoglimento la censura sviluppata nella parte terminale del terzo motivo di ricorso con la quale il C. sostiene che, in ogni caso, le citate clausole 5 e 6, ove interpretate nel senso asserito dalla corte di merito, sarebbero inefficaci o mille in virtù dei principi di cui all'art. 1462 c.c., e art. 1469 quinquies c.c., ignorati dalla corte di appello.
In relazione al richiamo all'art. 1462 c.c., va evidenziato che, come questa Corte ha avuto modo di precisare - la ed. clausola di "solve et repete" inserita in un contratto di fideiussione, con formule del tipo "senza riserva alcuna" ovvero "dietro semplice richiesta" - è pienamente valida, in quanto costituisce una manifestazione di autonomia contrattuale e non altera i connotati tipici del contratto (sentenze 12/1/2007 n. 412; 6/10/2005 n. 19484; 25/2/2002 n. 2742; 29/3/1996 n. 2909). L'esclusione per il garante di poter opporre al creditore principale eccezioni che attengono alla validità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale non comprende il divieto di sollevare eccezioni che attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia: la menzionata clausola riguarda l'obbligazione del garante con il creditore e non quella oggetto della garanzia e nella specie non sono state indicati vizi tali da implicare la nullità della polizza fideiussoria in questione.
Inoltre il fenomeno per cui la stessa situazione viziante determina la nullità del contratto di base e quello di garanzia è ravvisabile solo nel caso 4 (non sussistente nella specie) in cui il primo è nullo per contrarietà a norme imperative od illiceità della causa.
Per quanto poi riguarda il riferimento all'art. 1469 bis c.c., e segg., è sufficiente il richiamo al principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui le disposizioni dettate dai citati articoli, introdotte a tutela del consumatore dalla L. 6 febbraio 1996, n. 52, non hanno effetto retroattivo e non si applicano ai negozi conclusi, come quello di specie, in epoca antecedente alla loro entrata in vigore (sentenze 2/2/2006 n. 2277; 17/372003 11200; 17/7/2002 n. 10398; 17/6/2002 n. 8697).
Va peraltro aggiunto che la corte di merito ha anche segnalato che il C. aveva richiamato la L. n. 52 del 1996 "senza neppure allegare o illustrare la ricorrenza dei presupposti, anche soggettivi e temporali, per la sua applicazione".
Il C. con il motivo di ricorso in esame non ha fornito alcun chiarimento al fine di colmare la detta carenza posta in evidenza nella sentenza impugnata.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del C. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida, in favore della s.p.a. .................i in complessivi Euro 100,00, oltre Euro 1.500,00, a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge e, in favore del Comune di............, in complessivi Euro 100,00, oltre Euro 1.500,00, a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2008.
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Cessione del credito nel factoring e riflessi nella procedura fallimentare - Cassazione civile , sez. III, ordinanza 06.07.2009 n° 15797: «L’effetto sostanziale della cessione del credito, che fa uscire dal patrimonio del fallito i suoi crediti non solo preclude l’applicazione della l. fall., art. 78, ma neppure legittima gli organi della curatela alla revoca del mandato per giusta causa ex art. 1723 c.c., perché esso mandato non si scioglie per la successivamente intervenuta procedura concorsuale».
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CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, sentenza n. 21230 del 05 ottobre 2009.  Domanda di risoluzione contrattuale.
«Infatti, come gia’ questa Corte ha avuto modo di affermare (v, sentt.
4591/80, 7518/92), la volonta’ di risolvere un contratto non deve necessariamente emergere da una domanda espressamente proposta; ma puo’, invece, risultare implicitamente da altre richieste, sia pure di diverso contenuto che la presuppongono, come, nella specie, la richiesta di restituzione di una somma  corrisposta per una prestazione che si assume inadempiuta.
Senza contare, inoltre, che, dedotto l’inadempimento, e, prevedendo in ogni caso l’art. 1453 c.c., il risarcimento danni come azione autonoma, anche a prescindere dalla proposizione della domanda di risoluzione o di adempimento del contratto, la somma  richiesta con la proposta domanda ben puo’ rientrare nella determinazione del danno, inteso quale interesse positivo, corrispondente, cioe’, a quello connesso all’adempimento della prestazione».
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Cassazione, Sez. II, 15 dicembre 2009, n. 26219
Presuntiva ed eccezione di prescrizione
Al riguardo, è appena il caso di accennare che la prescrizione presuntiva si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come invece avviene in quella ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto; conseguentemente l'art. 2959 cod. civ. stabilisce che l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo: circostanze, queste ultime, incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento ed il riconoscimento dell'obbligazione. In sostanza, la contestazione della titolarità del rapporto obbligatorio esclude il fondamento dell'eccezione, perché postula evidentemente - anziché l'avvenuta estinzione dell'obbligazione - il mancato adempimento da parte del soggetto che neghi in radice di essere l'obbligato.
Orbene, l'eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell'art. 2957 cod. civ. deve intendersi nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non, al contrario, che l'aver sollevato l'eccezione di prescrizione determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito (Cass. 634/2001); in effetti, l'incompatibilità della prescrizione presuntiva con qualunque comportamento del debitore che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore è per così dire interna all'eccezione in questione che in tal caso non può essere riconosciuta,senza peraltro impingere nella proponibilità delle altre difese di merito sull'obbligazione stessa. In sostanza la segnalata incompatibilità va istituita tra il comportamento processuale del debitore e l'eccezione di prescrizione presuntiva, ma non sviluppa i suoi riflessi sulle altre eventuali doglianze che il debitore possa muovere al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che conservano il loro valore e che vanno esaminate e decise con la sentenza che definisce il giudizio (Cass. 7277/2005, v. in motivazione).

 

La prescrizione penale. Cassazione penale , SS.UU., sentenza 10.12.2009 n° 47008: «In conclusione deve affermarsi il seguente principio di diritto: ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza del giudizio in appello e vale ad escludere la regola della retroattività delle disposizioni più favorevoli»
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Ultimo aggiornamento: 24-06-10