Avvocato Fabio Scatamacchia
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Sentenze della Corte

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Novità legislative

 

- Dovere di informazione da parte del difensore
- L'eccezione di prescrizione presuntiva non contrasta  con l'eccezione di carenza di legittimazione passiva 
Sentenza n.  9363/2010: Sentenze costitutive e spese processuali esecutività  
- Lite temeraria art.96 cpc. Tribunale Firenze sentenza del 4 marzo 2011 n.691
- Ancora lite temeraria. Cassazione, sent.  26004/2010
- Deposito memorie via fax. Cassazione, sentenza 22033/2009
- Interrogatorio formale, tenore evasivo, equiparabile alla mancata risposta. Cassazione, sent. 7883/2010 
Cassazione, sez. III Civile, 9 giugno 2011, n. 12685: foro competente in controversia tra avvocato e cliente  
Sentenza Cassazione S.U. n. 4077/2010 - é annullabile l'ipoteca iscritta da Equitalia per importi inferiori ad euro 8.000 
Ricorso cassazione- contenuto - art. 366 n. 3 cpc, Esposizione sommaria dei fatti
- Cassazione civile, sez. II, 23 marzo 2009, n. 6987
- Opposizione decreto ingiuntivo, termini a comparire, Cassazione SS.UU. 19246/10  
Il rimborso delle spese forfetarie (12,5%) va liquidato su richiesta e non di ufficio: è quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza del 26.11.2010, n. 24081 
I quesiti di diritto 
Responsabilità aquiliana, reato prescrizione 
Il foro competente per le liti tra cliente e avvocato è il luogo ove si trova lo studio. Cass.13896/11 
Cassazione n. 22655/2011, decreto ingiuntivo crediti professionali 
Pubblicità dell'avvocato, Cassazione civile , SS.UU., sentenza  23287/10 
Prescrizione e riconoscimento del debito: cassazione sentenza n. 23822/10 
Responsabilità avvocato - Cassazione 15717/2010 
ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO RELATIVO AD OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – EFFETTI CONSEGUENTI 
Estinzione giudizio opp decreto 
Ricorso per Cassazione, quesito di diritto, necessità, conseguenze 
Cassazione SS.UU.25117/08 motivi e  correlazione con il fatto
- Giudicato penale e giudicato civile - Cass. 16113/2009
- L'eccezione di prescrizione presuntiva non contrasta  con l'eccezione di carenza di legittimazione passiva:Eccezione prescrizione e legittimazione
- Esecutività sentenza ex art. 2932 c.c.  Cassa n. 4059/2010
- Ipoteca Gerit oltre  euro 8000, nullità
- Cessione del credito nel factoring e riflessi nella procedura fallimentare, Cassazione 2009 n. 15797
- CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, sentenza n. 21230 del 05 ottobre 2009,  Domanda di risoluzione contrattuale  
Prescrizione presuntiva ed eccezione di prescrizione, Cassazione 26219/2009
- Ricorso per cassazione e questiti di dirtto, cass. 3519/2008
- CORTE  DI  CASSAZIONE, sentenza  5  agosto  2010,  n.  18184, notifica  impugnazione  
Cassazione civile, sezioni unite, 1 ottobre 2009, n. 21045, il privilegio del promissario acquirente
- Cassazione civile , SS.UU., sentenza 15.06.2010 n. 11567
- Necessaria la procura scritta per la dififda ad adempiere ex art. 1454 c.c. 
Credito unico da più fatture, decreto ingiuntivo
Corte di Cassazione,sentenza n. 21896/11, esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. e pagamento corrispettivo 
Cassazione SS.UU. n. 21582/2011, Competenza Giudice di Pace per cause relative ad immobili sino alla competenza per valore
Sentenza n. 17352 del 24 luglio 2009   (Sezioni Unite Civili, notificazione atti
- Efficacia sentenza di patteggiamento nel giudizio civile, limiti, cassazione n. 23025/2011
- Notifica da parte dell'avvocato in proprio
- Contestazioni e tema decisorio
- Rigetto ricorso  se, al momento della sua pronuncia, la decisione impugnata si presenta conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non prospetta argomenti per modificarla , Cass. S.U. 10951/2010
- Notifica a più parti, costituzione entro dieci giorni dalla prima notifica: Cass. unite n. 10864/2011
Dovere di informazione da parte del difensore: «E' opportuno prendere le mosse dalla natura dell'obbligazione assunta mediante la stipulazione di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, obbligazione ritenuta comunemente di mezzi e non di risultato, poichè il professionista, assumendo l'incarico, siimpegna ad espletare la sua attività onde porre in essere tutte le condizioni tecnicamente necessarie a consentire al cliente la realizzazione dello scopo perseguito ma non il conseguimento effettivo di tale risultato.
Occorre quindi fare riferimento al criterio della diligenza esigibile ai sensi dell'art. 1176 secondo comma c.c. rapportata alla natura dell'attività esercitata, cosicchè la diligenza da impiegare nello svolgimento dell'opera prestata in favore del cliente è quella posta in essere nell'esercizio della propria attività da parte del professionista di preparazione tecnica e di attenzione medie.
L' art. 2236 c.c. prevede poi una specifica qualificazione della  prestazione d'opera professionale, e quindi una deroga alle norme generali che disciplinano l'inadempimento, giustificata dalla natura e dal contenuto della prestazione richiesta, allorchè quest'ultima comporti la soluzione di questioni tecniche di particolare difficoltà; in tal caso, infatti, la responsabilità del professionista può essere affermata solo nelle ipotesi di dolo o colpa grave.
Nondimeno l'evidenziata natura della obbligazione assunta dal professionista come obbligazione di mezzi non esime quest'ultimo dal dovere di prospettare al cliente tutti gli elementi contrari, (ipotizzabili in virtù di quella preparazione tecnica e di quell'esperienza medie caratterizzanti l'attività professionale alla luce degli evidenziati parametri normativi) per i quali, nonostante il regolare svolgimento di tale attività, gli effetti a questa conseguenti possano essere inferiori a quelli previsti, oppure in concreto nulli o persino sfavorevoli, determinando in tal modo un pregiudizio rispetto alla situazione antecedente; il professionista, infatti, deve porre in grado il cliente di decidere consapevolmente, sulla base di una adeguata valutazione di tutti gli elementi favorevoli ed anche di quelli eventualmente contrari ragionevolmente prevedibili, se affrontare o meno i rischi connessi all'attività richiesta al professionista medesimo.
Pertanto la valutazione in ordine all'adempimento o meno da parte dell'avvocato dell'obbligazione conseguente all'incarico professionale conferitogli non attiene al mero accertamento del mancato raggiungimento del risultato utile da parte del cliente, ma involge una indagine volta a verificare l'eventuale violazione dei doveri connessi allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza; nell'ambito di quest'ultimo sono ricompresi i doveri di sollecitazione, di dissuasione ed in particolare di informazione, al cui adempimento il professionista è tenuto sia all'atto dell'assunzione dell'incarico che nel corso del suo svolgimento, evidenziando al cliente le questioni di fatto e/o di diritto rilevabili "ab origine" o insorte successivamente ritenute ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive di un rischio di effetti dannosi, invitandolo a fornirgli gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse, ed anche sconsigliandolo dall'iniziare o proseguire una lite ove appaia improbabile un epilogo favorevole, e, anzi, probabile un esito negativo» (Cass. 14597/2004).

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Sentenza n.  9363/2010: Sentenze costitutive e spese processuali esecutività « ...."Il capo di una sentenza relativo alla condanna al pagamento di una somma di denaro, è provvisoriamente esecutivo, pur se acceda a pronunce di accertamento o costitutive, o comunque non suscettibili di immediata esecutività".

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Lite temeraria art.96 cpc. Tribunale Firenze sentenza del 4 marzo 2011 n.691. «Il riconoscimento del processo come causa di ansia, di stress e di dispendio di tempo ed energie suscettibile di dar luogo a risarcimento delle parti che lo abbiano irragionevolmente subito è da ritenere principio d’ordine costituzionale immediatamente precettivo (v. Cass. Sez. unite, sent. n. 28507 del 23/12/2005). La giurisprudenza ormai costante della CEDU a Strasburgo detta anche i parametri di commisurazione del ristoro: si tratta di riconoscere un danno che va da un minimo di mille euro ad un massimo di millecinquecento euro per ciascun anno di durata del procedimento da ritenersi come causa ingiustificata di sacrificio, con la precisazione che il parametro liquidatorio indicato dalla CEDU, per ogni anno di ritardo, in una forbice da € 1.000,00 ad € 1.500,00, può essere modificato dal giudice nazionale, il quale può modulare la liquidazione del danno non patrimoniale in relazione alla specifica e peculiare connotazione ed intensità che questo assuma nel caso concreto, quando le peculiarità della fattispecie costituiscano tutti elementi che convergono a deporre per una particolare intensità dello stress ed ansia da attesa di una decisione liberatoria (v. in tal senso, per tutte, Cassazione civile, sez. I, 07 dicembre 2006, n. 26200). Non v’è ragione, a parere del Tribunale, che lo stesso principio non debba valere anche nell’interpretazione sistematica dell’art. 96 c.p.c. nel caso – come per l’appunto quello di specie - in cui la lesione del diritto di una parte sia stata provocata dall’abusiva condotta processuale della controparte, che si pone come evidente causa di un processo che non aveva ragion d’essere ‘in toto’, quindi eccessivo nell’intera sua durata e non già per il periodo eccedente quello ‘ragionevole’ fissato, in linea generale, in tre anni».

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Ancora lite temeraria. Cassazione, sent.  26004/2010. «L'art. 96 cod. proc. civ., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 cod. civ., di modo che la responsabilità processuale aggravata (ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui all'art. 96 citato, comma 2, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 cod. civ. (v., in tal senso, Cass., sentt. n. 16308 del 2007, n. 3573 del 2002). Nè è configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità. 2.3. - La domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96 cod. proc. civ. può essere proposta solo nello stesso giudizio dal cui esito si deduce l'insorgenza della della responsabilità e del danno, non solo perchè nessun giudico può giudicare la temerarietà processuale meglio di quello stesso che decide sulla domanda che si assume temeraria, ma anche e soprattutto perchè la valutazione del presupposto della responsabilità processuale è così strettamente collegata con la decisione di merito da comportare la possibilità, ove fosse separatamente condotta, di un contrasto pratico di giudicati (Cass., sent. n. 1262 del 1992, v. anche Cass., sent. n. 846 del 1995)».

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Deposito memorie via fax. Cassazione, sentenza 22033/2009. «Il Collegio preliminarmente rileva che è inammissibile la memoria fatta pervenire dal ricorrente a mezzo fax inviato alla cancelleria, sia pure spedito da quello di pertinenza del difensore indicato nel ricorso. L'art. 366 ultimo comma c.p.c., infatti, ammette che possano farsi a mezzo fax soltanto le comunicazioni da parte della cancelleria e le notificazioni tra i difensori, di cui agli artt. 372 e 390 c.p.c. nessuna norma consente di depositare la memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. tramite fax e, d'altro canto, nella specie non viene in rilievo neppure alcuna delle ipotesi di cui alla l. n. 183 del 1993.  Ne può valere a rendere la memoria ammissibile il fatto che successivamente - ma tardivamente - ne sia stato depositato l'originate. La tempestività del deposito, infatti, deve verificarsi con riferimento al momento in cui scadeva il termine di cui all'art. 78 c.p.c. e, d'altro canto, l'attività di deposito non può che riguardare l'atto in originale, il quale, com'è palese, in assenza di ufficialità della relazione fra la stazione che trasmette la memoria e quella presso la cancelleria che la riceve, non può essere rappresentato dalla copia fotostatica trasmessa a mezzo fax.  D'altro canto, l'attività di deposito, al di fuori di espressa previsione di legge che ammetta una diversa forma, esige che l'atto originale sia rimesso nelle mani del cancelliere o del suo ausiliario dal depositante, o da un suo ausiliario, tramite accesso fisico alla cancelleria».

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Interrogatorio formale, tenore evasivo, equiparabile alla mancata risposta. Cassazione, sent. 7883/2010: «Pertanto, a seguito della cassazione sul punto della sentenza impugnata ed al conseguente rinvio, deve enunciarsi il seguente principio di diritto: il disposto dell’art. 232 c.p.c., nella parte in cui statuisce che “il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio”, è applicabile anche in caso di dichiarazioni che, per il loro tenore evasivo o non attendibile (come nel caso di specie), risultino equiparabili alla “mancata risposta».

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Cassazione, sez. III Civile, 9 giugno 2011, n. 12685: foro competente in controversia tra avvocato e cliente: «È evidente che un avvocato utilizza il contratto (di mandato per la rappresentanza e difesa giudiziale o extragiudiziale di un cliente) per agire nell'esercizio della propria attività professionale ed è, pertanto, da considerare un professionista, secondo la definizione data a tale figura dal legislatore nell'art. 3, lett. u) del citato D.lgs. n. 206/2005.....  Per effetto dell'applicabilità dell'art. 33 lett. u) d.lgs. n. 2 05/2 006, il foro alternativo speciale di cui all'art. 637, e. 3 c.p.c. opera solo nell'ipotesi in cui il cliente, tenuto alla prestazione del corrispettivo all'avvocato, sia una persona giuridica oppure - nell'ipotesi in cui il cliente sia una persona fisica - che esso non rivesta la qualità di consumatore e, quindi, che abbia richiesto la prestazione professionale all'avvocato per uno scopo estraneo alla sua attività imprenditoriale,commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.....  Nella fattispecie la disciplina dei c.d. contratti del consumatore trova applicazione non perché manchi l'inerenza tra il contratto concluso con l'avvocato e l'attività lavorativa di insegnante del cliente, ma perché tale attività lavorativa, trattandosi di lavoro subordinato, non è qualificabile come "attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale".....  Con il sintagma "attività professionale", di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 206/2005, come modificato dal D.Lgs. 23 ottobre 20 07, n. 221, ai fini della qualificazione del soggetto - persona fisica - come professionista, deve intendersi solo l'attività consistente nella prestazione autonoma d'opera professionale intellettuale (oltre all'attività imprenditoriale, commerciale ed artigianale, espressamente previste dalla norma), con esclusione quindi dell'attività di lavoro dipendente, sia pubblico che privato......Nella fattispecie, poiché si versa in ipotesi di un contratto d'opera professionale intellettuale tra l'avvocato opposto ed il consumatore opponente, trova applicazione il foro esclusivo di quest'ultimo, a norma dell'art. 33, c. 2, lett. u) del d.lgs. 6.9.2005, n. 206, e non il foro di cui all'art. 637, c. 3, c.p.c........»

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Sentenza Cassazione S.U. n. 4077/2010 - é annullabile l'ipoteca iscritta da Equitalia per importi inferiori ad euro 8.000=: «....basta rilevare che rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro».

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Ricorso cassazione- contenuto - art. 366 n. 3 cpc - Esposizione sommaria dei fatti - Cassazione civile, sez. II, 23 marzo 2009, n. 6987.
"Ciò posto, per consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi tra la tante Cass. n. 16315/2007), ai fini della sussistenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c., è necessario che nel contesto dell'atto d'impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; in altri termini, è indispensabile che dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto d'impugnazione."

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Opposizione decreto ingiuntivo, termini a comparire, Cassazione SS.UU. 19246/10: «Ritengono le sezioni unite che esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, terzo comma».

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Il rimborso delle spese forfetarie (12,5%) va liquidato su richiesta e non di ufficio: è quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza del 26.11.2010, n. 24081. «Deve, pertanto, essere conclusivamente affermato il seguente principio di diritto: "Nel procedimento speciale disciplinato dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, per la determinazione del compenso spettante all'avvocato nei confronti del proprio cliente per l'attività professionale svolta, il rimborso forfetario delle spese generali, ai sensi della tariffa professionale forense, non può essere liquidato d'ufficio, occorrendo l'apposita domanda del professionista, in applicazione dei principi previsti dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.". 3».

 

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I quesiti di diritto
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Ordinanza 5 febbraio 2008, n. 2658
«Tra le ragioni sottese alla norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, vi è quella di porre la corte in condizione di rilevare con precisione ed immediatezza la questione da risolvere.
Il legislatore, in linea con il disposto dell'art. 111 Cost., comma 2, (introdotto con Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), s'è dimostrato consapevole che all'esaltazione (o al recupero) della funzione cd. nomofilattica della corte di cassazione non è estranea alAla considerazione del tempo entro il quale sopravviene la decisione ed ha a questo scopo dettato norme volte a rendere possibili percorsi procedimentali diversi in relazione al tipo ed alla difficoltà delle questioni sottoposte allo scrutinio del giudice di legittimità, cui è rimessa la scelta di incanalare il ricorso per la decisione in camera di consiglio ovvero in pubblica udienza e l'onere di predisporre i necessari strumenti organizzativi. Al fine di consentire che tale scelta possa essere compiuta senza inutile spreco di energie ed in tempi il più possibile rapidi e che, al contempo, il ricorrente possa egli stesso verificare se il ricorso effettivamente ponga questioni suscettibili di essere trasfuse in un quesito di diritto, ha poi dettato la norma di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ., prevedendo che, nei casi di cui all'art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
Il quesito non può dunque consistere in una domanda che si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell'interpello della corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate nel motivo e porre la corte di cassazione in condizione di rispondere al quesito con l'enunciazione di una regula iuris (principio di diritto) che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
A fini indicativi va detto che potrebbe apparire utile il ricorso ad uno schema secondo il quale sinteticamente si domandi alla corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata. E ciò quand'anche le ragioni dell'errore e della soluzione che si assume corretta siano invece - come prescritto dall'art. 366 c.p.c., n. 4, - adeguatamente indicate nell'illustrazione del motivo, non potendo la norma di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. interpretarsi nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione (ss.uu. cit.).
Occorre insomma che la corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l'errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare. In tema di ricorso per motivi di giurisdizione,in particolare, quale errore di diritto abbia indotto il giudice ad affermare (anche implicitamente) la propria giurisdizione, ovvero a negarla, e quale corretta soluzione in diritto avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Nella specie, dal primo quesito sopra trascritto non è dato evincere perchè, secondo il ricorrente, il consiglio di Stato avrebbe giudicato in totale carenza di potere giurisdizionale e, in particolare, quali siano i presupposti di legge che nel caso concreto difettavano e che devono invece ricorrere perchè il giudice amministrativo abbia giurisdizione, in sede di annullamento dell'atto, anche in ordine alla domanda di risarcimento del danno che sia derivato al privato dall'attività amministrativa illegittima; neppure è dato cogliere la ragione per la quale, quando difettino i (non indicati) presupposti di legge, secondo il ricorrente "sia invasa la sfera della pubblica amministrazione nella sfera della sua discrezionalità tecnica".
Il quesito non evidenzia dunque in alcun modo l'esistenza di un'eventuale discrasia tra la criticata ratio decidendi (che il quesito non consente di cogliere) ed un qualche principio giuridico (non enunciato) che il ricorrente vorrebbe invece che fosse posto a fondamento di una decisone diversa. Non è, dunque, per gli effetti di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ., un quesito di diritto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 15 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008».

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  Responsabilità aquiliana, reato prescrizione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 18 novembre 2008, n. 27337
«11.Ritengono, quindi, queste Sezioni Unite che il contrasto in esame vada composto alla luce del seguente principio di diritto: "Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell'art. 2947, c. 3 c.c., a tenore della quale "se il fatto è considerato dalla legge come reato", non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato".
E' appena il caso di ricordare che in relazione al dies a quo per la decorrenza della prescrizione, sinteticamente indicato nell'art. 2947, c. 1, c.c., nella locuzione "giorno in cui il fatto si è verificato", rimangono validi i principi già fissati da queste S.U. con le sentenze 11.1.2008, n. 576, 580, 582, ed altre in pari data, con riferimento al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto (o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche) sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.
12. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo motivo (essendosi verificato l'incidente il 24.4.1994 ed essendo stata notificata la citazione introduttiva il 24.3.1999).
13. Pertanto va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. Va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che si uniformerà al principio di diritto esposto al punto 11.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, li 21 ottobre 2008».

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Il foro competente per le liti tra cliente e avvocato è il luogo ove si trova lo studio. Cass.13896/11: «la più recente giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ritenere che l'obbligazione va adempiuta al domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182, 3° comma, cod. civ., in ogni caso in cui abbia per oggetto una somma di denaro determinata o determinabile sulla base di elementi precostituiti nel titolo dedotto in giudizio, restando irrilevante sia la circostanza che la concreta determinazione sia più o meno complessa (Cass. civ. Sez. 3, 14 ottobre 2005 n. 19958; Idem 12 gennaio 2 007 n. 453; Idem 31 maggio 2010 n. 12455); sia il fatto che l'importo sia contestato dalla controparte e debba essere accertato dal giudice, dovendo la competenza individuarsi sulla base della prospettazione della domanda; non con riferimento alla sua fondatezza nel merito (Cass. civ. Sez. 2, 18 gennaio 2007 n. 1122; Cass- civ. Sez. Lav. 17 maggio 2007 n. 11415; Cass. civ. Sez. I , 25 settembre 2009 n. 20718, fra le tante). Nella specie, in primo luogo i ricorrenti hanno chiesto che venisse accertato il loro obbligo di pagare all'avv. (...) una somma determinata {non più di € 6.000,00). In secondo luogo, anche ammesso che la domanda debba essere interpretata come domanda di accertamento di non dovere una somma maggiore, essa avrebbe oggetto determinabile in base al titolo contrattuale, poiché si tratta del corrispettivo di un mandato professionale, che per legge deve essere individuato dal giudice sulla base di apposite tariffe, vincolanti per le parti ed incluse fra gli effetti contrattuali, pur se non espressamente richiamate, in virtù del principio di cui all'art. 1374 cod. civ., per cui il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge».

 

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Cassazione n. 22655/2011, decreto ingiuntivo crediti professionali: «La domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere delle competente associazione professionale».

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Pubblicità dell'avvocato, Cassazione civile , SS.UU., sentenza  23287/10: «È vero infatti, che l’art. 2 del d.l. n. 223/2006, conv. con l. n. 248/2006, ha abrogato le disposizioni legislative che prevedevano, per le attività libero-professionali, divieti anche parziali di svolgere pubblicità informativa. Sennonché diversa questione dal diritto a poter fare pubblicità informativa della propria attività professionale è quella che le modalità ed il contenuto di tale pubblicità non possono ledere la dignità e al decoro professionale, in quanto i fatti lesivi di tali valori integrano l’illecito disciplinare di cui all’art. 38, c. 1, r.d.l. n. 1578/1933. Lo stesso art. 17 del regolamento deontologico forense dispone che sussiste la libertà di informazione da parte dell’avvocato sulla propria attività professionale, ma che tale informazione, quanto alla forma ed alle modalità deve “rispettare la dignità ed il decoro della professione” e non deve assumere i connotati della “pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa”. L’art. 17 bis del cod. deontologico stabilisce le modalità specifiche dell’informazione e l’art. 19 fa divieto di acquisizione della clientela con “modi non conformi alla correttezza e al decoro”. Ne consegue che sotto il profilo delle lamentate violazioni di legge, esse non sussistono poiché non è illegittimo per l’organo professionale procedente individuare una forma di illecito disciplinare (non certamente nella pubblicità in sé perfettamente legittima nel suo aspetto informativo ma) nelle modalità e nel contenuto della pubblicità stessa, in quanto lesivi del decoro e della dignità della professione, e non nell’attività di acquisizione di clientela in sé, ma negli strumenti usati, allorché essi siano non conformi alla correttezza ed al decoro professionale».

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Prescrizione e riconoscimento del debito: cassazione sentenza n. 23822/10: «Il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore (Cass., 11.5.2009, n. 10755; Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953)».  

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Responsabilità avvocato - Cassazione 15717/2010: «È indubbio che - anche e soprattutto con riferimento alle c.d. “cause perse” (ammesso e non concesso che tale fosse quella di cui trattasi) - l’attività del difensore, se bene svolta, può essere preziosa, al fine di limitare o di escludere il pregiudizio insito nella posizione del cliente (se non altro sollevando le eccezioni relative ad eventuali errori di carattere sostanziale o processuale della controparte). Il difensore può non accettare una causa che prevede di perdere, ma non può accettarla e poi disinteressarsene del tutto, con il pretesto che si tratta di causa persa. Egli espone in tal modo il cliente all’incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali a cui va incontro, per la propria difesa e per quella della controparte».

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ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO RELATIVO AD OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – EFFETTI CONSEGUENTI

Le Sezioni unite hanno risolto il contrasto sul rapporto tra l’art. 393 c.p.c. e l’art. 653 c.p.c., con riferimento agli effetti conseguenti all’estinzione del giudizio di rinvio relativo ad un processo di opposizione a decreto ingiuntivo, statuendo la prevalenza del primo (con inefficacia definitiva del provvedimento monitorio) nel caso di cassazione riguardante sentenza di accoglimento (totale o parziale) dell’opposizione e la predominanza del secondo (con acquisto dell’esecutorietà definitiva da parte del decreto ingiuntivo) nell’ipotesi di intervenuta cassazione con rinvio concernente una sentenza di rigetto dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. (da http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile)

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Ricorso per Cassazione, quesito di diritto, necessità, conseguenze
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 12 maggio 2008, n. 11653
«La Corte giudica inammissibili tali quesiti, in relazione alla disposizione di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. applicabile, nella specie, ratione temporis (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) trattandosi di impugnazione per cassazione di sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006.
Il quesito di diritto che, ai sensi della norma richiamata, la parte ha l'onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame. Ne consegue che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d'impugnazione (Cass. Sez. Un. 21 giugno 2007 n. 14385, 28 settembre 2007 n. 20360, 5 febbraio 2008 n. 2658).
Quest'ultima ipotesi si verifica quando la risposta al quesito proposto, anche positiva per il richiedente, risulta priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto non vale a risolvere la questione decisa.
Nella specie, entrambi i quesiti proposti trovano risposta positiva nei principi enunciati da costante giurisprudenza, sia per quanto riguarda l'autonomo accertamento del requisito della "condotta specchiatissima ed illibata" da parte del Consiglio Nazionale Forense - anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal Consiglio dell'Ordine a fondamento della decisione impugnata - sia per quanto riguarda il vizio di violazione di legge, denunciatole con ricorso per cassazione, delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense quando la motivazione risulti completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa.
Peraltro da tale risposta non può trarsi alcuna conseguenza concreta utile ai fini della causa, nè i quesiti sono coerenti con l'illustrazione del motivo di impugnazione, con il quale si propone la tesi della inesistenza, o mera apparenza, della motivazione, sul rilievo dell'omessa valutazione di alcuni aspetti rilevanti ai fini dell'apprezzamento della condotta del ricorrente. Il ricorrente non ha quindi interesse a proporre i quesiti in esame.
In base allo stesso principio già affermato da questa Corte in tema di motivi non attinenti al decisum, il caso di quesito di diritto inconferente va assimilato all'ipotesi di mancanza del quesito, a norma dell'art. 366 bis c.p.c., con conseguente inammissibilità del motivo.
4. Il ricorso deve essere quindi respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2008».

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Ricorso per Cassazione, indicazione dei motivi e correlazione con il fatto 
Cassazione civile , SS.UU., sentenza 14.10.2008 n° 25117
«La seconda parte dell'art. 366-bis prescrive che in caso di motivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, l'illustrazione dello stesso deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per cui la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Il quinto motivo, che come si è già visto presenta nella rubrica incertezze circa la tipologia delle censure formulate, si conclude sia con una "precisa indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione della sentenza risulta contraddittoria", sia con la formulazione del quesito di diritto. Quest'ultimo è chiaramente inidoneo, consistendo nella mera richiesta alla Corte di stabilire se "il fatto controverso sopra richiamato porti a considerare in punto la motivazione della sentenza contraddittoria e illogica". La suddetta "precisa indicazione" è formulata nei seguenti termini: «La motivazione della sentenza n. 501/2006 della Corte d'Appello di Trieste risulta essere contraddittoria per avere affermato sussistere l'elemento soggettivo della colpa in capo all'Amministrazione regionale laddove viceversa afferma a pag. 8 che "non può dirsi aprioristicamente esclusa dal giudizio di imputazione della responsabilità la considerazione di peculiari circostanze (quali in particolare la opinabilità dell'interpretazione della normativa di cui alla legge n. 15/1968, al DPR n. 696/1957 e alla legge regionale n. 17/1992), capaci di eludere una valutazione in termini di colpa della causa di illegittimità del provvedimento"». Questa formulazione non può ritenersi idonea per l'assorbente ragione che in realtà manca l'indicazione di specifici elementi di fatto (sia pure complessi) su cui verterebbe il vizio di motivazione, non essendo a tal fine adeguato il generico riferimento all'elemento della colpa, che in effetti non può ritenersi un vero e proprio fatto, ma una qualificazione formulata a conclusione di un giudizio composto di elementi di fatto ed elementi di diritto, onde la necessità della deduzione, nella specie non adeguatamente concretizzatasi, di censure di violazione delle norme di diritto in merito ai requisiti della colpa o di omesso, insufficiente o viziato esame di elementi di fatto concretamente rilevanti ai fini del giudizio sulla colpa.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Tenute presenti le particolarità della fattispecie sul piano sostanziale e processuale, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensa le spese del giudizio».

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Giudicato penale e giudicato civile - Cass. 16113/2009.
«La sentenza impugnata, attraverso una motivazione congrua e logica e senza incorrere in alcun errore giuridico, risolve tutte le questioni sottopostele. In particolare, essa s'è adeguata al principio secondo cui, in caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato (tra le varie, cfr. Cass. 11 gennaio 2001, n. 329). Ne ha dedotto che, nella specie, essendo conseguita come effetto del reato la morte della donna, l'accertamento sul danno e sul nesso causale diretto con il reato è evidente e non può che essere fatto in esito alla valutazione dei fatti emersi in sede penale».

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L'ecce  -  zione di prescrizione presuntiva non contrasta  con l'eccezione di carenza di legittimazione passiva:«I giudici di appello, nel confermare la sentenza parziale di primo grado che aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva del convenuto in ordine ai crediti vantati nei confronti delle società, di cui il predetto era rappresentante legale - rectius il difetto di titolarità del rapporto obbligatorio dal lato passivo - ed estinti i crediti vantati nei confronti del medesimo per i quali si era maturata la prescrizione presuntiva, ha correttamente escluso che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva fosse incompatibile con quella di prescrizione presuntiva. Al riguardo, è appena il caso di accennare che la prescrizione presuntiva si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come invece avviene in quella ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto; conseguentemente l'art. 2959 cod. civ. stabilisce che l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo: circostanze, queste ultime, incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento ed il riconoscimento dell'obbligazione. In sostanza, la contestazione della titolarità del rapporto obbligatorio esclude il fondamento dell'eccezione, perché postula evidentemente - anziché l'avvenuta estinzione dell'obbligazione - il mancato adempimento da parte del soggetto che neghi in radice di essere l'obbligato.» Cassazione, sentenza 15.12.2009, n. 26219

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La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4059/2010 ha risolto un contrasto giurisprudenziale in materia di esecutività della sentenza non passata in giudicato ex art. 2932 c.c. L'art. 282 cpc non è applicabile alle sentenze costitutive non passate in giudicate, ma è applicabile solo alle pronunce di condanna

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La Cassazione S.U. ha dichiarato che per iscrivere ipoteca la Equitalia debba avere un credito di almeno euro 8.000,00=. Con conseguente nullità delle ipoteche. Sentenza  22 febbraio 2010 n. 4077 ha dichiarato nulle le ipoteche inferiori agli 8 mila euro.  

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Cessione del credito nel factoring e riflessi nella procedura fallimentare - Cassazione civile , sez. III, ordinanza 06.07.2009 n° 15797: «L’effetto sostanziale della cessione del credito, che fa uscire dal patrimonio del fallito i suoi crediti non solo preclude l’applicazione della l. fall., art. 78, ma neppure legittima gli organi della curatela alla revoca del mandato per giusta causa ex art. 1723 c.c., perché esso mandato non si scioglie per la successivamente intervenuta procedura concorsuale».

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CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, sentenza n. 21230 del 05 ottobre 2009.  Domanda di risoluzione contrattuale.
«Infatti, come gia’ questa Corte ha avuto modo di affermare (v, sentt.
4591/80, 7518/92), la volonta’ di risolvere un contratto non deve necessariamente emergere da una domanda espressamente proposta; ma puo’, invece, risultare implicitamente da altre richieste, sia pure di diverso contenuto che la presuppongono, come, nella specie, la richiesta di restituzione di una somma  corrisposta per una prestazione che si assume inadempiuta.
Senza contare, inoltre, che, dedotto l’inadempimento, e, prevedendo in ogni caso l’art. 1453 c.c., il risarcimento danni come azione autonoma, anche a prescindere dalla proposizione della domanda di risoluzione o di adempimento del contratto, la somma  richiesta con la proposta domanda ben puo’ rientrare nella determinazione del danno, inteso quale interesse positivo, corrispondente, cioe’, a quello connesso all’adempimento della prestazione».

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Cassazione, Sez. II, 15 dicembre 2009, n. 26219
Prescrizione resuntiva ed eccezione di prescrizione
Al riguardo, è appena il caso di accennare che la prescrizione presuntiva si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come invece avviene in quella ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto; conseguentemente l'art. 2959 cod. civ. stabilisce che l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo: circostanze, queste ultime, incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento ed il riconoscimento dell'obbligazione. In sostanza, la contestazione della titolarità del rapporto obbligatorio esclude il fondamento dell'eccezione, perché postula evidentemente - anziché l'avvenuta estinzione dell'obbligazione - il mancato adempimento da parte del soggetto che neghi in radice di essere l'obbligato.
Orbene, l'eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell'art. 2957 cod. civ. deve intendersi nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non, al contrario, che l'aver sollevato l'eccezione di prescrizione determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito (Cass. 634/2001); in effetti, l'incompatibilità della prescrizione presuntiva con qualunque comportamento del debitore che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore è per così dire interna all'eccezione in questione che in tal caso non può essere riconosciuta,senza peraltro impingere nella proponibilità delle altre difese di merito sull'obbligazione stessa. In sostanza la segnalata incompatibilità va istituita tra il comportamento processuale del debitore e l'eccezione di prescrizione presuntiva, ma non sviluppa i suoi riflessi sulle altre eventuali doglianze che il debitore possa muovere al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che conservano il loro valore e che vanno esaminate e decise con la sentenza che definisce il giudizio (Cass. 7277/2005, v. in motivazione).

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Ricorso per cassazione e quesiti di diritto

Sentenza 3519 del 14.2.2008

Sezioni Unite Civili
«Come queste Sezioni Unite hanno in più occasioni chiarito, i quesiti di diritto imposti dall'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, comma 1, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità, rispondono alla esigenza di soddisfare l'interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Il quesito di diritto costituisce pertanto il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi non ammissibile, l'investitura stessa del giudice di legittimità (così, ex plurimis, Cass. S.U. 2007 n. 22640; Cass. 2007 n. 14682; Cass. S.U. 2007 n. 14385; Cass. 2007 n. 13329).
Nella elaborazione dei canoni di redazione del quesito di diritto la giurisprudenza di questa Suprema Corte è ormai chiaramente orientata a ritenere che ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso deve consentire l'individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso: ove tale articolazione logico - giuridica mancasse, il quesito si risolverebbe in un' astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio ad opera della Corte, in funzione nomofilattica. Il quesito non può pertanto consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell'interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare. In particolare, in caso di ricorso per motivi di giurisdizione deve da tale lettura poter intendere quale errore abbia indotto il giudice ad affermare, anche implicitamente, o a negare, la propria giurisdizione, e quale corretta soluzione in diritto avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata. Il quesito sopra riportato non risponde agli enunciati requisiti, in quanto non contiene alcun riferimento all'impianto motivazionale della sentenza impugnata e non consente di evincere le ragioni per le quali la statuizione del Tribunale Superiore sarebbe stata emessa in violazione del suo potere giurisdizionale: limitandosi a prospettare in modo generico la violazione dei limiti esterni della giurisdizione in ordine alla individuazione di un tracciato alternativo dell'argine golenale il quesito non individua in alcun modo l'esistenza di una discrasia tra la (non indicata) ratio decidendi ed il (non enunciato) principio di diritto che i ricorrenti vorrebbero fosse posto a fondamento di una diversa decisione.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, art. 23, comma 6 novies, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 18, comma 2, del D.M. 1 aprile 1968, n. 1404 e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4, si deduce l'errore della sentenza impugnata nell'aver ritenuto come dimostrato che la cascina della B. si trovi all'interno del centro abitato, dal quale dista circa cento metri: si sostiene al riguardo che una corretta assunzione del concetto di centro abitato, come recepito dalla giurisprudenza amministrativa in base al dettato della richiamata L. n. 865 del 1971, art. 18, avrebbe dovuto indurre ad escludere da tale ambito l'immobile in oggetto e che la diversa soluzione adottata si risolve in un errore di diritto e in un vizio di ultrapetizione.
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
Dicano codeste SS.UU se la delimitazione di centro abitato alla quale si è attenuta l'AIPO sia conforme alle disposizioni di cui al D.L. n. 6 del 1998, art. 23, comma 6 novies, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 18, comma 2, ed al D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, e pertanto se sia legittima la non inclusione dell'immobile de quo.
Anche tale motivo è inammissibile, per la non pertinenza del quesito alle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, anche in questo caso non richiamate, e per la mancata indicazione del principio di diritto asseritamente violato. Esso appare invero del tutto disancorato dal percorso argomentativo della sentenza impugnata e dal principio in essa enunciato secondo il quale il citato del D.L. n. 6 del 1998, art. 23, comma 6 novies, nel prevedere gli interventi del magistrato del Po a protezione dei nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po, fa riferimento, in relazione alla estensione della misura di protezione prevista, al concetto di nucleo abitato, assunto quale realtà territoriale distinta dalla nozione urbanistica di centro abitato, o centro edificato, secondo la perimetrazione contenuta nello strumentourbanistico, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 18, comma 2,: il quesito non enuncia gli errori di diritto che sarebbero stati compiuti seguendo tale impianto motivazionale, ma si limita a porre l'interrogativo se la delimitazione della zona protetta adottata dall'AIPO sia conforme alla normativa di riferimento, così sostanzialmente ponendo una questione non di diritto, ma di merito.
Va altresì rilevato che la violazione dell'art. 112 c.p.c., denunciata nel motivo di ricorso non trova alcun riscontro nella articolazione del quesito.
Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce l'errore della sentenza impugnata nell'aver disatteso l'eccezione di tardività del ricorso. Si osserva al riguardo che il Tribunale Superiore ha mancato di riscontrare che in ordine all'argine in oggetto erano stati promossi due procedimenti, il primo riguardante il progetto definitivo dell'11 marzo 2003 e quello esecutivo del 9 ottobre 2003, concluso con decisione di non approvazione in data 12 dicembre 2003, e l'altro, per il quale è causa, attinente al progetto preliminare del 10 dicembre 2003, al progetto definitivo del 13 dicembre 2004 ed al progetto esecutivo del 29 ottobre 2004, concluso con la determinazione di approvazione del definitivo in data 30 aprile 2004 e con quella di approvazione del progetto esecutivo in data 24 dicembre 2004, e si aggiunge che già il 12 febbraio 2004 era stata data comunicazione alla ricorrente dell'avvenuta definizione del procedimento, onde da quella data decorrevano i termini per il ricorso al Tribunale Superiore, tanto più che la B. era già precedentemente a conoscenza di tutta l'attività procedimentale svolta.
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Dicano codeste SS.UU. se il ricorso di parte privata sia inammissibile per tardività ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143.
L'assoluta genericità ed apoditticità del quesito, privo di ogni riferimento a questioni di diritto da risolvere, vale a determinare l'inammissibilità anche di tale censura.
Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, in relazione all'art. 112 c.p.c., ed all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4 si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sulla proposta eccezione di difetto di legittimazione passiva della Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dello Stato, dell'Autorità di bacino del fiume Po, dell'Ufficio territoriale del Governo di Cremona e del Coordinamento del Corpo forestale dello Stato di Cremona.
La censura è inammissibile in quanto non è corredata del necessario quesito di diritto.
Segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 15 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2008.»

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CORTE  DI  CASSAZIONE, sentenza  5  agosto  2010,  n.  18184: « La notifica di un atto di impugnazione presuppone la pronunzia della sentenza oggetto dell’impugnazione stessa, ma non implica che la sentenza medesima sia legalmente conoscibile in tutti i punti dalla parte che subisce l’impugnazione, anche per le parti che non siano state impugnate. Pertanto, per il destinatario di una impugnazione inammissibile o improponibile  non decorre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. per proporre una nuova impugnazione».

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Cassazione civile, sezioni unite, 1 ottobre 2009, n. 21045:  «In conclusione, deve essere enunciato il seguente principio: Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi dell’art. 2775 bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis c.c. siccome subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 c.c.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dell’art. 2748 c.c., comma 2, e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell’immobile scelga (come nella specie) lo scioglimento del contratto preliminare (ai sensi della L. Fall., art. 72), il conseguente credito del promissario acquirente (nella specie, per la restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare), benchè assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice».

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Cassazione civile , SS.UU., sentenza 15.06.2010 n° 11567 - Necessaria la procura scritta per la dififda ad adempiere ex art. 1454 c.c.
Le norme che vengono in considerazione sono gli artt. 1454, 1324 e 1392 c.c., che rispettivamente dispongono: - “Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto... Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”; - “Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale”; - “ La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”.
La diffida ad adempiere va certamente compresa tra gli atti equiparati ai contratti, data la sua natura prettamente negoziale: si tratta di una manifestazione di volontà consistente nell’esplicazione di un potere di unilaterale disposizione della sorte di un rapporto, di per sé idonea a incidere direttamente nella realtà giuridica, poiché dà luogo all’automatica risoluzione ipso iure del vincolo sinallagmatico, senza necessità di una pronuncia giudiziale, nel caso di inutile decorso del termine assegnato all’altra parte. È pertanto soggetta alla disciplina dei contratti, e in particolare a quella della rappresentanza, compresa la norma che estende alla procura il requisito di forma prescritto per il relativo negozio: norma la cui applicazione non è impedita da alcuna incompatibilità né dall’esistenza di una qualche diversa disposizione. Poiché dunque la diffida deve essere rivolta all’inadempiente “per iscritto”, è indispensabile che la procura per intimarla venga rilasciata in questa stessa forma dal creditore al suo rappresentante, indipendentemente dal carattere eventualmente “solenne” della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi a essere risolto (carattere peraltro presente nella specie, dato che a norma dell’art. 1543 c.c. “la vendita di un’eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità” e nella successione del de cuius erano compresi anche beni immobili). Non contrastano con questa comunque ineludibile conclusione i precedenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. 25 marzo 1995 n. 3566, 26 marzo 2002 n. 4310) nei quali si è fatto cenno alla possibilità che la diffida ad adempiere venga “fatta nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo”, ma esclusivamente con riferimento alle modalità della sua trasmissione e senza affatto disconoscere che debba rivestire forma scritta.
Il principio da enunciare è quindi: “La procura relativa alla diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c. deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi ad essere risolto”.

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Credito unico da più fatture, decreto ingiuntivo

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 6 marzo - 27 maggio 2008, n. 13791
(Presidente Elefante - Relatore Goldoni)
«Con una recente decisione (SS.UU., n. 23726 del 2007) è stato affermato il principio secondo cui è contraria alla regola generale della buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e si risolve in un abuso del processo (ostativo all'esame della domanda) il frazionamento giudiziale, contestuale (o sequenziale) di un credito unitario, cui questo Collegio presta convinta adesione, anche in ragione di ciò nella specie, appare necessario procedere ad un più compiuto esame delle ragioni in forza delle quali è stato esclusa la sussistenza di un credito derivante da un unico contratto o comunque da un unico ordine, cosa questa che comporta l'accoglimento nei sensi esplicitati del motivo in esame, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione».

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Corte di Cassazione,sentenza n. 21896/11, esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. e pagamento corrispettivo: «E’ pacifico indirizzo di questa Corte, elaborato per evitare lo squilibrio sinallagmatico che, diversamente, si verificherebbe tra le parti, che l’effetto traslativo della sentenza di esecuzione in forma specifica degli obblighi derivanti da un contratto preliminare di compravendita immobiliare è subordinato alla condizione del pagamento del prezzo (o del suo residuo) ove le parti abbiano pattuito che tale versamento debba avvenire all’atto della stipulazione del contratto definitivo (Cass. nn. 1964/00, 1839/97, 10069/96 e 3926/96)».

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Cassazione SS.UU. n. 21582/2011, Competenza Giudice di Pace per cause relative ad immobili sino alla competenza per valore: «Ai sensi dell'art. 363 c.p.c., la Corte dichiara la competenza del giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, ictu oculi, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato».

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Sentenza n. 17352 del 24 luglio 2009   (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore S. Toffoli)
PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI - MANCATO PERFEZIONAMENTO NON IMPUTABILE AL NOTIFICANTE - RIATTIVAZIONE - CONSEGUENZE
In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie".

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Efficacia sentenza di patteggiamento nel giudizio civile, limiti, cassazione n. 23025/2011: «E’ ben vero, come ritenuto dalla Corte d’appello, che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. (cd. “patteggiamento”) non ha, nel giudizio civile, l’efficacia di una sentenza di condanna. Tuttavia, ciò non vuoi dire che tale sentenza sia tamquam non esset. Questa Corte ha, infatti, più volte ripetuto che in presenza di patteggiamento il giudice civile deve decidere accertando i fatti illeciti e le relative responsabilità autonomamente, non essendogli precluso di valutare, unitamente ad altre risultanze, anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.( Cass l 0847/07)».

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Tribunale Cassino, ordinanza 02.12.2009 -  in caso di notifica da parte dell'avvocato la notifica si perfeziona con la consegna al destinatario: «pertanto non può avere luogo per il notificante l'effetto anticipatorio della notifica alla data della consegna del plico all'ufficiale giudiziario prevista dall'ultimo comma dell'art. 149 c.p.c, mancando il presupposto fondamentale dell'esecuzione della notificazione ad opera dell'ufficiale giudiziario e l'esistenza di ritardi nell'avvio del procedimento notificatorio a mezzo posta per fatto ascrivibile all'ufficiale giudiziario».

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  • Tribunale  di Varese ordinanza 1.10.2009. «Tanto è in linea con l'architettura del processo civile: nel dialogo processuale che precede la trattazione, le parti, con le reciproche contestazioni, delimitano il thema probandum e, dunque, preparano il terreno su cui verranno ad innestarsi le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. E', dunque, solo in quel momento - e non prima - che si apre il confronto sul terreno probatorio»

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    L'avvocato risponde della scelta processuale errata (giudizio ordinario invece di decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi di un architetto)
    Corte di Cassazione sentenza n. 17506 del 26 luglio 2010.

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    Sent. Cass. S.U. 10951/20101: «La Corte rigetta il ricorso, perché manifestamente infondato, se, al momento della sua pronuncia, la decisione impugnata si presenta conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non prospetta argomenti per modificarla».

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    Notifica a più parti, costituzione entro dieci giorni dalla prima notifica: Cass. unite n. 10864/2011

    L’art. 165 cod. proc. civ. ha una valenza ed una rilevanza non eccezionale;

    non regola la fattispecie in modo incompleto e non compromette – secondo l’interpretazione consolidatasi nel tempo -, nè il principio della durata ragionevole del processo, nè il diritto di difesa delle parti.

    Anzi, in chiave di un equo contemperamento degli interessi delle parti stesse (balancing test), da un lato, la costituzione nei dieci giorni dalla prima notificazione non è un onere particolarmente gravoso da rispettare per l’attore.

    Questi, infatti, può costituirsi – immediatamente dopo la consegna dell’originale dell’atto di citazione all’ufficiale giudiziario ed indipendentemente dal perfezionamento della sua notificazione – con l’immediata iscrizione a ruolo, mediante deposito di copia non formale della citazione.

    Dall’altro, al convenuto, invece, giova in termini di tutela dell’affidamento e di conoscenza delle intenzioni che l’attore intende perseguire.

    La costituzione dell’attore entro i dieci giorni dall’ultima notificazione creerebbe, infatti, in ciascuno dei convenuti che riceve la notificazione della citazione, una situazione di incertezza.

    Questi, non sapendo se sia l’ultimo destinatario nei cui confronti la notifica si è perfezionata, non ha un dato certo per ricostruire quando l’attore si dovrà costituire.

    La previsione della costituzione nei dieci giorni dalla prima notificazione – ignorando ognuno dei convenuti se egli sia il primo destinatario raggiunto dalla notificazione – comporta, viceversa, che lo stesso debba considerarsi, nell’incertezza, il primo fra i destinatari, per il quale si è perfezionata la notifica.

    Se lo è effettivamente, avrà un dato certo per accertare se vi sia stata tempestiva costituzione dell’attore in relazione alla notificazione eseguita nei suoi confronti. Altrimenti troverà che la costituzione è già avvenuta, in relazione ad una precedente notificazione nei confronti di altro convenuto.

    La costituzione entro un termine dalla prima notificazione, quindi, appare anche più funzionale all’esercizio del diritto di difesa di ognuno dei convenuti, posto che pone ognuno di essi nella condizione di dover supporre che la notificazione eseguita nei suoi confronti sia la prima e che, quindi, l’attore debba costituirsi in relazione ad essa.

    Nè va sottovalutato che il diverso decorso consentirebbe anche comportamenti non lineari dell’attore, che potrebbe artatamente posporre la propria costituzione, ritardando la notifica ai convenuti successivi al primo.

     

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    Ultimo aggiornamento: 22-01-12