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Dovere di
informazione da parte del difensore
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L'eccezione di
prescrizione presuntiva non contrasta con l'eccezione di carenza
di legittimazione passiva
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Sentenza n. 9363/2010:
Sentenze costitutive e spese processuali esecutività
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Lite temeraria art.96 cpc. Tribunale Firenze sentenza
del 4 marzo 2011 n.691
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Ancora lite temeraria. Cassazione, sent.
26004/2010
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Deposito memorie
via fax. Cassazione,
sentenza 22033/2009
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Interrogatorio formale,
tenore evasivo, equiparabile alla mancata risposta. Cassazione,
sent. 7883/2010
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Cassazione, sez. III Civile, 9 giugno 2011, n. 12685: foro
competente in controversia tra avvocato e cliente
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Sentenza Cassazione S.U. n. 4077/2010 - é annullabile l'ipoteca iscritta da Equitalia
per importi inferiori ad euro 8.000
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Ricorso cassazione- contenuto - art. 366 n. 3 cpc,
Esposizione sommaria dei fatti
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- Cassazione civile, sez. II,
23 marzo 2009, n. 6987
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Opposizione decreto
ingiuntivo, termini a comparire, Cassazione SS.UU. 19246/10
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Il rimborso delle spese forfetarie
(12,5%) va liquidato su richiesta e non di ufficio: è quanto stabilito
dalla Cassazione con la sentenza del 26.11.2010, n. 24081
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I quesiti di diritto
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Responsabilità aquiliana, reato prescrizione
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Il
foro competente per le liti tra cliente e avvocato è il luogo ove si
trova lo studio. Cass.13896/11
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Cassazione n. 22655/2011,
decreto ingiuntivo crediti professionali
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Pubblicità
dell'avvocato,
Cassazione
civile ,
SS.UU.,
sentenza 23287/10
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Prescrizione
e
riconoscimento
del
debito:
cassazione
sentenza
n.
23822/10
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Responsabilità avvocato - Cassazione 15717/2010
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ESTINZIONE DEL
GIUDIZIO DI RINVIO RELATIVO AD OPPOSIZIONE A DECRETO
INGIUNTIVO – EFFETTI CONSEGUENTI
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Estinzione giudizio opp
decreto
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Ricorso
per Cassazione, quesito di diritto, necessità, conseguenze
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Cassazione SS.UU.25117/08
motivi e correlazione con il fatto
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Giudicato
penale e giudicato civile - Cass. 16113/2009
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L'eccezione di prescrizione presuntiva non contrasta con l'eccezione di carenza di legittimazione passiva:Eccezione
prescrizione e legittimazione
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Esecutività sentenza ex art. 2932
c.c. Cassa n. 4059/2010
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Ipoteca Gerit
oltre euro 8000, nullità
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Cessione del credito nel factoring e
riflessi nella procedura fallimentare, Cassazione 2009 n. 15797
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CASSAZIONE CIVILE, Sezione II,
sentenza n. 21230 del 05 ottobre 2009,
Domanda di risoluzione contrattuale
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Prescrizione presuntiva ed eccezione di prescrizione,
Cassazione 26219/2009
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Ricorso per cassazione e questiti di
dirtto, cass. 3519/2008
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CORTE DI CASSAZIONE,
sentenza 5 agosto 2010, n. 18184,
notifica impugnazione
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Cassazione civile, sezioni
unite, 1 ottobre 2009, n. 21045, il privilegio del promissario
acquirente
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Cassazione civile , SS.UU., sentenza 15.06.2010 n. 11567
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- Necessaria la procura scritta per la dififda ad adempiere ex art. 1454 c.c.
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Credito unico da più fatture,
decreto ingiuntivo
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Corte di Cassazione,sentenza n.
21896/11, esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. e pagamento
corrispettivo
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Cassazione SS.UU. n.
21582/2011, Competenza Giudice di Pace per cause relative ad
immobili sino alla competenza per valore
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Sentenza
n. 17352 del 24 luglio 2009 (Sezioni Unite Civili,
notificazione atti
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Efficacia sentenza di patteggiamento
nel giudizio civile, limiti, cassazione n. 23025/2011
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Notifica da parte dell'avvocato in
proprio
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- Contestazioni e tema decisorio
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Rigetto ricorso
se, al momento della sua pronuncia, la decisione impugnata si presenta
conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non prospetta
argomenti per modificarla , Cass. S.U. 10951/2010
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Notifica a
più parti, costituzione entro dieci giorni dalla prima notifica: Cass. unite
n. 10864/2011
- SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
- Ordinanza
5 febbraio 2008, n. 2658
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«Tra le ragioni sottese alla
norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, vi è
quella di porre la corte in condizione di rilevare con
precisione ed immediatezza la questione da risolvere.
- Il legislatore, in linea
con il disposto dell'art. 111 Cost., comma 2, (introdotto con
Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), s'è dimostrato
consapevole che all'esaltazione (o al recupero) della funzione
cd. nomofilattica della corte di cassazione non è estranea alAla
considerazione del tempo entro il quale sopravviene la
decisione ed ha a questo scopo dettato norme volte a rendere
possibili percorsi procedimentali diversi in relazione al tipo
ed alla difficoltà delle questioni sottoposte allo scrutinio
del giudice di legittimità, cui è rimessa la scelta di
incanalare il ricorso per la decisione in camera di consiglio
ovvero in pubblica udienza e l'onere di predisporre i
necessari strumenti organizzativi. Al fine di consentire che
tale scelta possa essere compiuta senza inutile spreco di
energie ed in tempi il più possibile rapidi e che, al
contempo, il ricorrente possa egli stesso verificare se il
ricorso effettivamente ponga questioni suscettibili di essere
trasfuse in un quesito di diritto, ha poi dettato la norma di
cui all'art. 366 bis cod. proc. civ., prevedendo che, nei casi
di cui all'art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione
di ciascun motivo si deve concludere, a pena di
inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
- Il quesito non può dunque
consistere in una domanda che si risolva in una mera richiesta
di accoglimento del motivo o nell'interpello della corte in
ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, ma
deve costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate
nel motivo e porre la corte di cassazione in condizione di
rispondere al quesito con l'enunciazione di una regula iuris
(principio di diritto) che sia, in quanto tale, suscettibile
di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello
sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la
sentenza impugnata.
- A fini indicativi va detto
che potrebbe apparire utile il ricorso ad uno schema secondo
il quale sinteticamente si domandi alla corte se, in una
fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente
descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di
diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa
adottata nella sentenza impugnata. E ciò quand'anche le
ragioni dell'errore e della soluzione che si assume corretta
siano invece - come prescritto dall'art. 366 c.p.c., n. 4, -
adeguatamente indicate nell'illustrazione del motivo, non
potendo la norma di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ.
interpretarsi nel senso che il quesito di diritto possa
desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, poichè
una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione
tacita della norma in questione (ss.uu. cit.).
- Occorre insomma che la
corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l'errore di
diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e
quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da
applicare. In tema di ricorso per motivi di giurisdizione,in
particolare, quale errore di diritto abbia indotto il giudice
ad affermare (anche implicitamente) la propria giurisdizione,
ovvero a negarla, e quale corretta soluzione in diritto
avrebbe dovuto condurre ad una decisione diversa da quella
adottata.
- Nella specie, dal primo
quesito sopra trascritto non è dato evincere perchè, secondo
il ricorrente, il consiglio di Stato avrebbe giudicato in
totale carenza di potere giurisdizionale e, in particolare,
quali siano i presupposti di legge che nel caso concreto
difettavano e che devono invece ricorrere perchè il giudice
amministrativo abbia giurisdizione, in sede di annullamento
dell'atto, anche in ordine alla domanda di risarcimento del
danno che sia derivato al privato dall'attività amministrativa
illegittima; neppure è dato cogliere la ragione per la quale,
quando difettino i (non indicati) presupposti di legge,
secondo il ricorrente "sia invasa la sfera della pubblica
amministrazione nella sfera della sua discrezionalità
tecnica".
- Il quesito non evidenzia
dunque in alcun modo l'esistenza di un'eventuale discrasia tra
la criticata ratio decidendi (che il quesito non consente di
cogliere) ed un qualche principio giuridico (non enunciato)
che il ricorrente vorrebbe invece che fosse posto a fondamento
di una decisone diversa. Non è, dunque, per gli effetti di cui
all'art. 366 bis cod. proc. civ., un quesito di diritto.
- Così deciso in Roma, nella
Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 15 gennaio
2008. Depositato in Cancelleria
il 5 febbraio 2008».

Responsabilità aquiliana, reato prescrizione
- SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 18 novembre 2008, n.
27337
-
«11.Ritengono, quindi, queste Sezioni Unite che il contrasto in esame
vada composto alla luce del seguente principio di diritto: "Nel caso
in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma
il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata
presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione
prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento,
a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con
gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile,
la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un
fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed
oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto,
atteso che la chiara lettera dell'art. 2947, c. 3 c.c., a tenore
della quale "se il fatto è considerato dalla legge come reato", non
consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore
termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato".
E' appena il caso di ricordare che in relazione al dies a quo per la
decorrenza della prescrizione, sinteticamente indicato nell'art.
2947, c. 1, c.c., nella locuzione "giorno in cui il fatto si è
verificato", rimangono validi i principi già fissati da queste S.U.
con le sentenze 11.1.2008, n. 576, 580, 582, ed altre in pari data,
con riferimento al momento in cui il soggetto danneggiato abbia
avuto (o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e
tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche)
sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno
lamentato. 12. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta
l'assorbimento del secondo motivo (essendosi verificato l'incidente
il 24.4.1994 ed essendo stata notificata la citazione introduttiva
il 24.3.1999). 13. Pertanto va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato
assorbito il secondo. Va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio,
anche per le spese di questo giudizio cassazione, ad altra sezione
della Corte di appello di Torino, che si uniformerà al principio di
diritto esposto al punto 11.
- Accoglie il primo motivo di
ricorso e dichiara assorbito il secondo.
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di
questo giudizio cassazione, ad altra sezione della Corte di appello
di Torino.
Così deciso in Roma, li 21 ottobre 2008».

-
Il
foro competente per le liti tra cliente e avvocato è il luogo ove si
trova lo studio. Cass.13896/11:
«la
più recente giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ritenere
che l'obbligazione va adempiuta al domicilio del creditore, ai sensi
dell'art. 1182, 3° comma, cod. civ., in ogni caso in cui abbia per
oggetto una somma di denaro determinata o determinabile sulla base
di elementi precostituiti nel titolo dedotto in giudizio, restando
irrilevante sia la circostanza che la concreta determinazione sia
più o meno complessa (Cass. civ. Sez. 3, 14 ottobre 2005 n. 19958;
Idem 12 gennaio 2 007 n. 453; Idem 31 maggio 2010 n. 12455); sia il
fatto che l'importo sia contestato dalla controparte e debba essere
accertato dal giudice, dovendo la competenza individuarsi sulla base
della prospettazione della domanda; non con riferimento alla sua
fondatezza nel merito (Cass. civ. Sez. 2, 18 gennaio 2007 n. 1122;
Cass- civ. Sez. Lav. 17 maggio 2007 n. 11415; Cass. civ. Sez. I , 25
settembre 2009 n. 20718, fra le tante). Nella specie, in primo luogo
i ricorrenti hanno chiesto che venisse accertato il loro obbligo di
pagare all'avv. (...) una somma determinata {non più di € 6.000,00).
In secondo luogo, anche ammesso che la domanda debba essere
interpretata come domanda di accertamento di non dovere una somma
maggiore, essa avrebbe oggetto determinabile in base al titolo
contrattuale, poiché si tratta del corrispettivo di un mandato
professionale, che per legge deve essere individuato dal giudice
sulla base di apposite tariffe, vincolanti per le parti ed incluse
fra gli effetti contrattuali, pur se non espressamente richiamate,
in virtù del principio di cui all'art. 1374 cod. civ., per cui il
contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo
espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la
legge».

Cassazione n.
22655/2011, decreto ingiuntivo crediti professionali:
«La domanda monitoria relativa
a crediti per prestazioni professionali deve essere
accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni,
munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal
parere delle competente associazione professionale». 
Pubblicità
dell'avvocato,
Cassazione
civile ,
SS.UU.,
sentenza
23287/10:
«È vero infatti, che l’art. 2 del d.l. n. 223/2006, conv. con
l. n.
248/2006,
ha
abrogato
le
disposizioni
legislative
che
prevedevano,
per le
attività
libero-professionali,
divieti
anche
parziali
di
svolgere
pubblicità
informativa.
Sennonché
diversa
questione
dal
diritto
a poter
fare
pubblicità
informativa
della
propria
attività
professionale
è quella
che le
modalità
ed il
contenuto
di tale
pubblicità
non
possono
ledere
la
dignità
e al
decoro
professionale,
in
quanto i
fatti
lesivi
di tali
valori
integrano
l’illecito
disciplinare
di cui
all’art.
38, c.
1,
r.d.l.
n.
1578/1933.
Lo
stesso
art. 17
del
regolamento
deontologico
forense
dispone
che
sussiste
la
libertà
di
informazione
da parte
dell’avvocato
sulla
propria
attività
professionale,
ma che
tale
informazione,
quanto
alla
forma ed
alle
modalità
deve
“rispettare
la
dignità
ed il
decoro
della
professione”
e non
deve
assumere
i
connotati
della
“pubblicità
ingannevole,
elogiativa,
comparativa”.
L’art.
17 bis
del cod.
deontologico
stabilisce
le
modalità
specifiche
dell’informazione
e l’art.
19 fa
divieto
di
acquisizione
della
clientela
con
“modi
non
conformi
alla
correttezza
e al
decoro”.
Ne
consegue
che
sotto il
profilo
delle
lamentate
violazioni
di
legge,
esse non
sussistono
poiché
non è
illegittimo
per
l’organo
professionale
procedente
individuare
una
forma di
illecito
disciplinare
(non
certamente
nella
pubblicità
in sé
perfettamente
legittima
nel suo
aspetto
informativo
ma)
nelle
modalità
e nel
contenuto
della
pubblicità
stessa,
in
quanto
lesivi
del
decoro e
della
dignità
della
professione,
e non
nell’attività
di
acquisizione
di
clientela
in sé,
ma negli
strumenti
usati,
allorché
essi
siano
non
conformi
alla
correttezza
ed al
decoro
professionale».

Prescrizione
e
riconoscimento
del
debito:
cassazione
sentenza
n.
23822/10:
«Il
riconoscimento
di
debito,
quale
atto interruttivo
della
prescrizione,
non solo
deve
provenire
da un
soggetto
che
abbia
poteri
dispositivi
del
diritto
stesso,
ma
richiede
altresì,
in chi
lo
compie,
una
specifica
intenzione
ricognitiva,
occorrendo
a tal
fine la
consapevolezza
del
riconoscimento
desunta
da una
dichiarazione
univoca,
tale da
escludere
che la
relativa
dichiarazione
possa
avere
finalità
diverse
o che il
riconoscimento
resti
condizionato
da
elementi
estranei
alla
volontà
del
debitore
(Cass.,
11.5.2009,
n.
10755;
Cass.,
30.3.2009,
n. 7760;
Cass.,
4.6.2007,
n.
12953)».

Responsabilità
avvocato
-
Cassazione
15717/2010:
«È
indubbio
che -
anche e
soprattutto
con
riferimento
alle
c.d.
“cause
perse”
(ammesso
e non
concesso
che tale
fosse
quella
di cui
trattasi)
-
l’attività
del
difensore,
se bene
svolta,
può
essere
preziosa,
al fine
di
limitare
o di
escludere
il
pregiudizio
insito
nella
posizione
del
cliente
(se non
altro
sollevando
le
eccezioni
relative
ad
eventuali
errori
di
carattere
sostanziale
o
processuale
della
controparte).
Il
difensore
può non
accettare
una
causa
che
prevede
di
perdere,
ma non
può
accettarla
e poi
disinteressarsene
del
tutto,
con il
pretesto
che si
tratta
di causa
persa.
Egli
espone
in tal
modo il
cliente
all’incremento
del
pregiudizio
iniziale,
se non
altro a
causa
delle
spese
processuali
a cui va
incontro,
per la
propria
difesa e
per
quella
della
controparte».

ESTINZIONE DEL
GIUDIZIO DI RINVIO RELATIVO AD OPPOSIZIONE A DECRETO
INGIUNTIVO – EFFETTI CONSEGUENTI |
Le Sezioni unite hanno risolto il contrasto sul rapporto tra
l’art. 393 c.p.c. e l’art. 653 c.p.c., con riferimento agli
effetti conseguenti all’estinzione del giudizio di rinvio
relativo ad un processo di opposizione a decreto ingiuntivo,
statuendo la prevalenza del primo (con inefficacia
definitiva del provvedimento monitorio) nel caso di
cassazione riguardante sentenza di accoglimento (totale o
parziale) dell’opposizione e la predominanza del secondo
(con acquisto dell’esecutorietà definitiva da parte del
decreto ingiuntivo) nell’ipotesi di intervenuta cassazione
con rinvio concernente una sentenza di rigetto
dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. (da
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaCivile) 
|
-
Ricorso
per Cassazione, quesito di diritto, necessità, conseguenze
- SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
- SEZIONI UNITE CIVILI
- Sentenza 12 maggio 2008, n. 11653
-
«La
Corte giudica inammissibili tali quesiti, in relazione alla
disposizione di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ.
applicabile, nella specie, ratione temporis (D.Lgs. n. 40 del
2006, art. 27, comma 2) trattandosi di impugnazione per
cassazione di sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo
2006.
-
Il
quesito di diritto che, ai sensi della norma richiamata, la
parte ha l'onere di formulare espressamente nel ricorso per
cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una
chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al
vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per
cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si
dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del
gravame. Ne consegue che è inammissibile non solo il ricorso nel
quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia
formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei
motivi d'impugnazione (Cass. Sez. Un. 21 giugno 2007 n. 14385,
28 settembre 2007 n. 20360, 5 febbraio 2008 n. 2658).
-
Quest'ultima
ipotesi si verifica quando la risposta al quesito proposto,
anche positiva per il richiedente, risulta priva di rilevanza
nella fattispecie, in quanto non vale a risolvere la questione
decisa.
-
Nella
specie, entrambi i quesiti proposti trovano risposta positiva
nei principi enunciati da costante giurisprudenza, sia per
quanto riguarda l'autonomo accertamento del requisito della
"condotta specchiatissima ed illibata" da parte del Consiglio
Nazionale Forense - anche in base ad elementi diversi da quelli
posti dal Consiglio dell'Ordine a fondamento della decisione
impugnata - sia per quanto riguarda il vizio di violazione di
legge, denunciatole con ricorso per cassazione, delle decisioni
del Consiglio Nazionale Forense quando la motivazione risulti
completamente assente o puramente apparente, vale a dire non
ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti
di causa.
-
Peraltro
da tale risposta non può trarsi alcuna conseguenza concreta
utile ai fini della causa, nè i quesiti sono coerenti con
l'illustrazione del motivo di impugnazione, con il quale si
propone la tesi della inesistenza, o mera apparenza, della
motivazione, sul rilievo dell'omessa valutazione di alcuni
aspetti rilevanti ai fini dell'apprezzamento della condotta del
ricorrente. Il ricorrente non ha quindi interesse a proporre i
quesiti in esame.
-
In base
allo stesso principio già affermato da questa Corte in tema di
motivi non attinenti al decisum, il caso di quesito di diritto
inconferente va assimilato all'ipotesi di mancanza del quesito,
a norma dell'art. 366 bis c.p.c., con conseguente
inammissibilità del motivo.
-
4. Il
ricorso deve essere quindi respinto.
- P.Q.M.
-
La
Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di
cassazione.
-
Così
deciso in Roma, il 8 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2008».

-
-
- «La seconda parte dell'art. 366-bis prescrive che in caso di
motivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5,
l'illustrazione dello stesso deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per cui la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare
la decisione. Il quinto motivo, che come si è già visto presenta
nella rubrica incertezze circa la tipologia delle censure
formulate, si conclude sia con una "precisa indicazione del
fatto controverso in relazione al quale la motivazione della
sentenza risulta contraddittoria", sia con la formulazione del
quesito di diritto. Quest'ultimo è chiaramente inidoneo,
consistendo nella mera richiesta alla Corte di stabilire se "il
fatto controverso sopra richiamato porti a considerare in punto
la motivazione della sentenza contraddittoria e illogica". La
suddetta "precisa indicazione" è formulata nei seguenti termini:
«La motivazione della sentenza n. 501/2006 della Corte d'Appello
di Trieste risulta essere contraddittoria per avere affermato
sussistere l'elemento soggettivo della colpa in capo
all'Amministrazione regionale laddove viceversa afferma a pag. 8
che "non può dirsi aprioristicamente esclusa dal giudizio di
imputazione della responsabilità la considerazione di peculiari
circostanze (quali in particolare la opinabilità
dell'interpretazione della normativa di cui alla legge n.
15/1968, al DPR n. 696/1957 e alla legge regionale n. 17/1992),
capaci di eludere una valutazione in termini di colpa della
causa di illegittimità del provvedimento"». Questa formulazione
non può ritenersi idonea per l'assorbente ragione che in realtà
manca l'indicazione di specifici elementi di fatto (sia pure
complessi) su cui verterebbe il vizio di motivazione, non
essendo a tal fine adeguato il generico riferimento all'elemento
della colpa, che in effetti non può ritenersi un vero e proprio
fatto, ma una qualificazione formulata a conclusione di un
giudizio composto di elementi di fatto ed elementi di diritto,
onde la necessità della deduzione, nella specie non
adeguatamente concretizzatasi, di censure di violazione delle
norme di diritto in merito ai requisiti della colpa o di omesso,
insufficiente o viziato esame di elementi di fatto concretamente
rilevanti ai fini del giudizio sulla colpa.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenute presenti le particolarità della fattispecie sul piano
sostanziale e processuale, si ritiene giustificata la
compensazione delle spese di questo giudizio.
- La
Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensa le spese del
giudizio».

-
-
Giudicato
penale e giudicato civile - Cass. 16113/2009.
-
«La sentenza impugnata,
attraverso una motivazione congrua e logica e senza incorrere in
alcun errore giuridico, risolve tutte le questioni sottopostele.
In particolare, essa s'è adeguata al principio secondo cui, in
caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta
nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato
a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato
al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma
abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto
danno e del relativo nesso causale con il comportamento del
soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato
(tra le varie, cfr. Cass. 11 gennaio 2001, n. 329). Ne ha
dedotto che, nella specie, essendo conseguita come effetto del
reato la morte della donna, l'accertamento sul danno e sul nesso
causale diretto con il reato è evidente e non può che essere
fatto in esito alla valutazione dei fatti emersi in sede penale».

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L'ecce
- zione di prescrizione presuntiva non contrasta con l'eccezione di carenza di legittimazione passiva:«I giudici di appello, nel confermare la sentenza parziale di primo grado che aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva del convenuto in ordine ai crediti vantati nei confronti delle società, di cui il predetto era rappresentante legale - rectius il difetto di titolarità del rapporto obbligatorio dal lato passivo - ed estinti i crediti vantati nei confronti del medesimo per i quali si era maturata la prescrizione presuntiva, ha correttamente escluso che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva fosse incompatibile con quella di prescrizione presuntiva. Al riguardo, è appena il caso di accennare che la prescrizione presuntiva si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come invece avviene in quella ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto; conseguentemente l'art. 2959 cod. civ. stabilisce che l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo: circostanze, queste ultime, incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento ed il riconoscimento dell'obbligazione. In sostanza, la contestazione della titolarità del rapporto obbligatorio esclude il fondamento dell'eccezione, perché postula
evidentemente - anziché l'avvenuta estinzione dell'obbligazione - il mancato adempimento da parte del soggetto che neghi in radice di essere l'obbligato.» Cassazione, sentenza 15.12.2009, n. 26219

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La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4059/2010 ha risolto un contrasto giurisprudenziale in materia di esecutività della sentenza non passata in giudicato ex art. 2932 c.c. L'art. 282 cpc non è applicabile alle sentenze costitutive non passate in giudicate, ma è applicabile solo alle pronunce di condanna

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- La Cassazione S.U. ha dichiarato che per iscrivere ipoteca la Equitalia debba avere un credito di almeno euro 8.000,00=. Con conseguente nullità delle ipoteche. Sentenza 22 febbraio 2010 n. 4077 ha dichiarato nulle le ipoteche inferiori agli 8 mila euro.

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Cessione del credito nel factoring e riflessi nella procedura fallimentare - Cassazione civile , sez. III, ordinanza 06.07.2009 n° 15797:
«L’effetto sostanziale della cessione del credito, che fa uscire dal patrimonio del fallito i suoi crediti non solo preclude l’applicazione della l. fall., art. 78, ma neppure legittima gli organi della curatela alla revoca del mandato per giusta causa ex art. 1723 c.c., perché esso mandato non si scioglie per la successivamente intervenuta procedura concorsuale».

- CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, sentenza n. 21230 del 05 ottobre 2009. Domanda di risoluzione contrattuale.
- «Infatti, come gia’ questa Corte ha avuto modo di affermare (v, sentt.
- 4591/80, 7518/92), la volonta’ di risolvere un contratto non deve necessariamente emergere da una domanda espressamente proposta; ma puo’, invece, risultare implicitamente da altre richieste, sia pure di diverso contenuto che la presuppongono, come, nella specie, la richiesta di restituzione di una somma corrisposta per una prestazione che si assume inadempiuta.
- Senza contare, inoltre, che, dedotto l’inadempimento, e, prevedendo in ogni caso l’art. 1453 c.c., il risarcimento danni come azione autonoma, anche a prescindere dalla proposizione della domanda di risoluzione o di adempimento del contratto, la somma richiesta con la proposta domanda ben puo’ rientrare nella determinazione del danno, inteso quale interesse positivo, corrispondente, cioe’, a quello connesso all’adempimento della prestazione».

- Cassazione, Sez. II, 15 dicembre 2009, n. 26219
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Prescrizione resuntiva ed eccezione di prescrizione
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Al riguardo, è appena il caso di accennare che la prescrizione presuntiva si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come invece avviene in quella ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto; conseguentemente l'art. 2959 cod. civ. stabilisce che l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo: circostanze, queste ultime, incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento ed il riconoscimento dell'obbligazione. In sostanza, la contestazione della titolarità del rapporto obbligatorio esclude il fondamento dell'eccezione, perché postula evidentemente - anziché l'avvenuta estinzione dell'obbligazione - il mancato adempimento da parte del soggetto che neghi in radice di essere l'obbligato.
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Orbene, l'eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell'art. 2957 cod. civ. deve intendersi nel senso che l'ammissione del fatto comporta il rigetto dell'eccezione, ma non, al contrario, che l'aver sollevato l'eccezione di prescrizione determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito (Cass. 634/2001); in effetti, l'incompatibilità della prescrizione presuntiva con qualunque comportamento del debitore che configuri, anche indirettamente, riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione dedotta dal creditore è per così dire interna all'eccezione in questione che in tal caso non può essere riconosciuta,senza peraltro impingere nella proponibilità delle altre difese di merito sull'obbligazione stessa. In sostanza la segnalata incompatibilità va istituita tra il comportamento processuale del debitore e l'eccezione di prescrizione presuntiva, ma non sviluppa i suoi riflessi sulle altre eventuali doglianze che il debitore possa muovere al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che conservano il loro valore e che vanno esaminate e decise con la sentenza che definisce il giudizio (Cass. 7277/2005, v. in motivazione).

-
-
Ricorso per cassazione e quesiti di
diritto
-
Sentenza
3519 del 14.2.2008
- Sezioni Unite Civili
-
«Come
queste Sezioni Unite hanno in più occasioni chiarito, i quesiti
di diritto imposti dall'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, comma 1, secondo una
prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di
legittimità, rispondono alla esigenza di soddisfare l'interesse
del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui
è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con più
ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, il principio di diritto
applicabile alla fattispecie. Il quesito di diritto costituisce
pertanto il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso
specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale,
risultando altrimenti inadeguata, e quindi non ammissibile,
l'investitura stessa del giudice di legittimità (così, ex
plurimis, Cass. S.U. 2007 n. 22640; Cass. 2007 n. 14682; Cass.
S.U. 2007 n. 14385; Cass. 2007 n. 13329).
-
Nella
elaborazione dei canoni di redazione del quesito di diritto la
giurisprudenza di questa Suprema Corte è ormai chiaramente
orientata a ritenere che ognuno dei quesiti formulati per
ciascun motivo di ricorso deve consentire l'individuazione del
principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato
e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata
applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre
ad una decisione di segno diverso: ove tale articolazione logico
- giuridica mancasse, il quesito si risolverebbe in un' astratta
petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra
la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga
affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale
principio ad opera della Corte, in funzione nomofilattica. Il
quesito non può pertanto consistere in una mera richiesta di
accoglimento del motivo o nell'interpello della Corte in ordine
alla fondatezza della censura così come illustrata nello
svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di
lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in
condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una
regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere
applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto
all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
-
Ciò vale a
dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla
lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico giuridica
della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal
giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente,
la regola da applicare. In particolare, in caso di ricorso per
motivi di giurisdizione deve da tale lettura poter intendere
quale errore abbia indotto il giudice ad affermare, anche
implicitamente, o a negare, la propria giurisdizione, e quale
corretta soluzione in diritto avrebbe dovuto condurre ad una
decisione diversa da quella adottata. Il quesito sopra riportato
non risponde agli enunciati requisiti, in quanto non contiene
alcun riferimento all'impianto motivazionale della sentenza
impugnata e non consente di evincere le ragioni per le quali la
statuizione del Tribunale Superiore sarebbe stata emessa in
violazione del suo potere giurisdizionale: limitandosi a
prospettare in modo generico la violazione dei limiti esterni
della giurisdizione in ordine alla individuazione di un
tracciato alternativo dell'argine golenale il quesito non
individua in alcun modo l'esistenza di una discrasia tra la (non
indicata) ratio decidendi ed il (non enunciato) principio di
diritto che i ricorrenti vorrebbero fosse posto a fondamento di
una diversa decisione.
-
Con il
secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del
D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, art. 23, comma 6 novies, della L. 22
ottobre 1971, n. 865, art. 18, comma 2, del D.M. 1 aprile 1968,
n. 1404 e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3 e 4, si deduce l'errore della sentenza impugnata
nell'aver ritenuto come dimostrato che la cascina della B. si
trovi all'interno del centro abitato, dal quale dista circa
cento metri: si sostiene al riguardo che una corretta assunzione
del concetto di centro abitato, come recepito dalla
giurisprudenza amministrativa in base al dettato della
richiamata L. n. 865 del 1971, art. 18, avrebbe dovuto indurre
ad escludere da tale ambito l'immobile in oggetto e che la
diversa soluzione adottata si risolve in un errore di diritto e
in un vizio di ultrapetizione.
-
Il motivo
si conclude con il seguente quesito di diritto:
-
Dicano
codeste SS.UU se la delimitazione di centro abitato alla quale
si è attenuta l'AIPO sia conforme alle disposizioni di cui al
D.L. n. 6 del 1998, art. 23, comma 6 novies, della L. 22 ottobre
1971, n. 865, art. 18, comma 2, ed al D.M. 1 aprile 1968, n.
1404, e pertanto se sia legittima la non inclusione
dell'immobile de quo.
-
Anche tale
motivo è inammissibile, per la non pertinenza del quesito alle
argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, anche in questo
caso non richiamate, e per la mancata indicazione del principio
di diritto asseritamente violato. Esso appare invero del tutto
disancorato dal percorso argomentativo della sentenza impugnata
e dal principio in essa enunciato secondo il quale il citato del
D.L. n. 6 del 1998, art. 23, comma 6 novies, nel prevedere gli
interventi del magistrato del Po a protezione dei nuclei abitati
ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po, fa
riferimento, in relazione alla estensione della misura di
protezione prevista, al concetto di nucleo abitato, assunto
quale realtà territoriale distinta dalla nozione urbanistica di
centro abitato, o centro edificato, secondo la perimetrazione
contenuta nello strumentourbanistico, ai sensi della L. n. 865
del 1971, art. 18, comma 2,: il quesito non enuncia gli errori
di diritto che sarebbero stati compiuti seguendo tale impianto
motivazionale, ma si limita a porre l'interrogativo se la
delimitazione della zona protetta adottata dall'AIPO sia
conforme alla normativa di riferimento, così sostanzialmente
ponendo una questione non di diritto, ma di merito.
-
Va altresì
rilevato che la violazione dell'art. 112 c.p.c., denunciata nel
motivo di ricorso non trova alcun riscontro nella articolazione
del quesito.
-
Con il
terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del
R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, in relazione all'art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce l'errore della sentenza
impugnata nell'aver disatteso l'eccezione di tardività del
ricorso. Si osserva al riguardo che il Tribunale Superiore ha
mancato di riscontrare che in ordine all'argine in oggetto erano
stati promossi due procedimenti, il primo riguardante il
progetto definitivo dell'11 marzo 2003 e quello esecutivo del 9
ottobre 2003, concluso con decisione di non approvazione in data
12 dicembre 2003, e l'altro, per il quale è causa, attinente al
progetto preliminare del 10 dicembre 2003, al progetto
definitivo del 13 dicembre 2004 ed al progetto esecutivo del 29
ottobre 2004, concluso con la determinazione di approvazione del
definitivo in data 30 aprile 2004 e con quella di approvazione
del progetto esecutivo in data 24 dicembre 2004, e si aggiunge
che già il 12 febbraio 2004 era stata data comunicazione alla
ricorrente dell'avvenuta definizione del procedimento, onde da
quella data decorrevano i termini per il ricorso al Tribunale
Superiore, tanto più che la B. era già precedentemente a
conoscenza di tutta l'attività procedimentale svolta.
-
Il motivo
si conclude con il seguente quesito di diritto: Dicano codeste
SS.UU. se il ricorso di parte privata sia inammissibile per
tardività ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 143.
-
L'assoluta
genericità ed apoditticità del quesito, privo di ogni
riferimento a questioni di diritto da risolvere, vale a
determinare l'inammissibilità anche di tale censura.
-
Con il
quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del
R.D. n. 1775 del 1933, art. 143, in relazione all'art. 112
c.p.c., ed all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4 si deduce che
la sentenza impugnata ha omesso di pronunciare sulla proposta
eccezione di difetto di legittimazione passiva della
Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio
dello Stato, dell'Autorità di bacino del fiume Po, dell'Ufficio
territoriale del Governo di Cremona e del Coordinamento del
Corpo forestale dello Stato di Cremona.
-
La censura
è inammissibile in quanto non è corredata del necessario quesito
di diritto.
-
Segue per
legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di
questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in
dispositivo.
-
P.Q.M.
-
La Corte
di Cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il
ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle
spese processuali in favore della controricorrente, liquidate in
complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00 per onorario,
oltre le spese generali e gli accessori come per legge.
-
Così
deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite
Civili, il 15 gennaio 2008. Depositato
in Cancelleria il 14 febbraio 2008.»

CORTE DI CASSAZIONE,
sentenza 5 agosto 2010, n. 18184:
« La notifica di un
atto di impugnazione presuppone la pronunzia della sentenza
oggetto dell’impugnazione stessa, ma non implica che la sentenza
medesima sia legalmente conoscibile in tutti i punti dalla parte
che subisce l’impugnazione, anche per le parti che non siano
state impugnate. Pertanto, per il destinatario di una
impugnazione inammissibile o improponibile non decorre il
termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. per proporre una nuova
impugnazione».

Cassazione civile, sezioni
unite, 1 ottobre 2009, n. 21045:
«In
conclusione, deve essere enunciato il seguente principio: Il
privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi
dell’art. 2775 bis c.c.) i crediti del promissario acquirente
conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare
trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis c.c. siccome subordinato ad
una particolare forma di pubblicità costitutiva (come previsto
dall’ultima parte dell’art. 2745 c.c.), resta sottratto alla regola
generale di prevalenza del privilegio sull’ipoteca, sancita, se non
diversamente disposto, dell’art. 2748 c.c., comma 2, e soggiace agli
ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Ne consegue che,
nel caso in cui il curatore del fallimento della società
costruttrice dell’immobile scelga (come nella specie) lo
scioglimento del contratto preliminare (ai sensi della L. Fall.,
art. 72), il conseguente credito del promissario acquirente (nella
specie, per la restituzione della caparra versata contestualmente
alla stipula del contratto preliminare), benchè assistito da
privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore, in
sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che,
precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia
iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento
concesso alla società costruttrice».

- Cassazione civile , SS.UU., sentenza 15.06.2010 n° 11567 - Necessaria la procura scritta per la dififda ad adempiere ex art. 1454 c.c.
- Le norme che vengono in considerazione sono gli artt. 1454, 1324 e 1392 c.c., che rispettivamente dispongono: - “Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto... Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”; - “Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale”; - “ La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”.
- La diffida ad adempiere va certamente compresa tra gli atti equiparati ai contratti, data la sua natura prettamente negoziale: si tratta di una manifestazione di volontà consistente nell’esplicazione di un potere di unilaterale disposizione della sorte di un rapporto, di per sé idonea a incidere direttamente nella realtà giuridica, poiché dà luogo all’automatica risoluzione ipso iure del vincolo sinallagmatico, senza necessità di una pronuncia giudiziale, nel caso di inutile decorso del termine assegnato all’altra parte. È pertanto soggetta alla disciplina dei contratti, e in particolare a quella della rappresentanza, compresa la norma che estende alla procura il requisito di forma prescritto per il relativo negozio: norma la cui applicazione non è impedita da alcuna incompatibilità né dall’esistenza di una qualche diversa disposizione. Poiché dunque la diffida deve essere rivolta all’inadempiente “per iscritto”, è indispensabile che la procura per intimarla venga rilasciata in questa stessa forma dal creditore al suo rappresentante, indipendentemente dal carattere eventualmente “solenne” della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi a essere risolto (carattere peraltro presente nella specie, dato che a norma dell’art. 1543 c.c. “la vendita di un’eredità deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità” e nella successione del de cuius erano compresi anche beni immobili). Non contrastano con questa comunque ineludibile conclusione i precedenti della giurisprudenza di legittimità (Cass. 25 marzo 1995 n. 3566, 26 marzo 2002 n. 4310) nei quali si è fatto cenno alla possibilità che la diffida ad adempiere venga “fatta nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo”, ma esclusivamente con riferimento alle modalità della sua trasmissione e senza affatto disconoscere che debba rivestire forma scritta.
- Il principio da enunciare è quindi: “La procura relativa alla diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c. deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi ad essere risolto”.

- Credito unico da più fatture,
decreto ingiuntivo
- SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
- SEZIONE II CIVILE
- Sentenza 6 marzo - 27
maggio 2008, n. 13791
- (Presidente Elefante -
Relatore Goldoni)
-
«Con una recente decisione (SS.UU.,
n. 23726 del 2007) è stato affermato il principio secondo cui
è contraria alla regola generale della buona fede, in
relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui
all'art. 2 Cost. e si risolve in un abuso del processo
(ostativo all'esame della domanda) il frazionamento
giudiziale, contestuale (o sequenziale) di un credito
unitario, cui questo Collegio presta convinta adesione, anche
in ragione di ciò nella specie, appare necessario procedere ad
un più compiuto esame delle ragioni in forza delle quali è
stato esclusa la sussistenza di un credito derivante da un
unico contratto o comunque da un unico ordine, cosa questa che
comporta l'accoglimento nei sensi esplicitati del motivo in
esame, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Milano, che provvederà anche sulle spese del presente
procedimento per cassazione».

-
-
-
Corte di Cassazione,sentenza n. 21896/11, esecuzione
specifica ex art. 2932 c.c. e pagamento corrispettivo: «E’
pacifico indirizzo di questa Corte, elaborato per evitare lo
squilibrio sinallagmatico che, diversamente, si
verificherebbe tra le parti, che l’effetto traslativo della
sentenza di esecuzione in forma specifica degli obblighi
derivanti da un contratto preliminare di compravendita
immobiliare è subordinato alla condizione del pagamento del
prezzo (o del suo residuo) ove le parti abbiano pattuito che
tale versamento debba avvenire all’atto della stipulazione
del contratto definitivo (Cass. nn. 1964/00, 1839/97,
10069/96 e 3926/96)».

Cassazione SS.UU. n.
21582/2011, Competenza Giudice di Pace per cause relative ad
immobili sino alla competenza per valore:
«Ai sensi dell'art. 363 c.p.c., la Corte dichiara la
competenza del giudice di pace (nei limiti della sua
competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad
oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto,
giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo
che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una
esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle
parti e sempre che tale richiesta non appaia, ictu oculi,
alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale
- siccome formulata in violazione dei principi di lealtà
processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di
prossimità al giudice togato».

- Sentenza
n. 17352 del 24 luglio 2009 (Sezioni Unite
Civili, Presidente V. Carbone, Relatore S. Toffoli)
-
- PROCESSO CIVILE -
PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI - MANCATO
PERFEZIONAMENTO NON IMPUTABILE AL NOTIFICANTE -
RIATTIVAZIONE - CONSEGUENZE
- In tema di notificazioni degli
atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da
effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda
positivamente per circostanze non imputabili al richiedente,
questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio
della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta
di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei
tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la
ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto
del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla
data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la
ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine
ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari
secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della
notificazione e per assumere le informazioni ulteriori
conseguentemente necessarie".

-
Efficacia
sentenza di patteggiamento nel giudizio civile, limiti,
cassazione n. 23025/2011:
«E’
ben vero, come ritenuto dalla Corte d’appello, che la sentenza
penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ai
sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. (cd.
“patteggiamento”) non ha, nel giudizio civile, l’efficacia di
una sentenza di condanna. Tuttavia, ciò non vuoi dire che tale
sentenza sia tamquam non esset. Questa Corte ha, infatti, più
volte ripetuto che in presenza di patteggiamento il giudice
civile deve decidere accertando i fatti illeciti e le relative
responsabilità autonomamente, non essendogli precluso di
valutare, unitamente ad altre risultanze, anche la sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti.( Cass l
0847/07)».

-
Tribunale Cassino, ordinanza 02.12.2009 - in caso di
notifica da parte dell'avvocato la notifica si perfeziona con la
consegna al destinatario: «pertanto non può avere luogo per
il notificante l'effetto anticipatorio della notifica alla data
della consegna del plico all'ufficiale giudiziario prevista
dall'ultimo comma dell'art. 149 c.p.c, mancando il presupposto
fondamentale dell'esecuzione della notificazione ad opera
dell'ufficiale giudiziario e l'esistenza di ritardi nell'avvio
del procedimento notificatorio a mezzo posta per fatto
ascrivibile all'ufficiale giudiziario».

Tribunale di Varese ordinanza 1.10.2009.
«Tanto
è in linea con l'architettura del processo civile: nel dialogo
processuale che precede la trattazione, le parti, con le reciproche
contestazioni, delimitano il thema probandum e, dunque, preparano il
terreno su cui verranno ad innestarsi le memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c. E', dunque, solo in quel momento - e non prima - che si
apre il confronto sul terreno probatorio»
L'avvocato risponde della scelta processuale errata
(giudizio ordinario invece di decreto ingiuntivo per il
pagamento di compensi di un architetto)
Corte di Cassazione sentenza n. 17506 del 26 luglio 2010.

Sent. Cass. S.U. 10951/20101: «La Corte rigetta il ricorso, perché
manifestamente infondato, se, al momento della sua pronuncia, la decisione
impugnata si presenta conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non
prospetta argomenti per modificarla».

Notifica a
più parti, costituzione entro dieci giorni dalla prima notifica: Cass. unite
n. 10864/2011
L’art. 165 cod. proc.
civ. ha una valenza ed una rilevanza non eccezionale;
non regola la
fattispecie in modo incompleto e non compromette – secondo l’interpretazione
consolidatasi nel tempo -, nè il principio della durata ragionevole del
processo, nè il diritto di difesa delle parti.
Anzi, in chiave di un
equo contemperamento degli interessi delle parti stesse (balancing test), da
un lato, la costituzione nei dieci giorni dalla prima notificazione non è un
onere particolarmente gravoso da rispettare per l’attore.
Questi, infatti, può
costituirsi – immediatamente dopo la consegna dell’originale dell’atto di
citazione all’ufficiale giudiziario ed indipendentemente dal perfezionamento
della sua notificazione – con l’immediata iscrizione a ruolo, mediante
deposito di copia non formale della citazione.
Dall’altro, al
convenuto, invece, giova in termini di tutela dell’affidamento e di
conoscenza delle intenzioni che l’attore intende perseguire.
La costituzione
dell’attore entro i dieci giorni dall’ultima notificazione creerebbe,
infatti, in ciascuno dei convenuti che riceve la notificazione della
citazione, una situazione di incertezza.
Questi, non sapendo se
sia l’ultimo destinatario nei cui confronti la notifica si è perfezionata,
non ha un dato certo per ricostruire quando l’attore si dovrà costituire.
La previsione della
costituzione nei dieci giorni dalla prima notificazione – ignorando ognuno
dei convenuti se egli sia il primo destinatario raggiunto dalla
notificazione – comporta, viceversa, che lo stesso debba considerarsi,
nell’incertezza, il primo fra i destinatari, per il quale si è perfezionata
la notifica.
Se lo è
effettivamente, avrà un dato certo per accertare se vi sia stata tempestiva
costituzione dell’attore in relazione alla notificazione eseguita nei suoi
confronti. Altrimenti troverà che la costituzione è già avvenuta, in
relazione ad una precedente notificazione nei confronti di altro convenuto.
La costituzione entro
un termine dalla prima notificazione, quindi, appare anche più funzionale
all’esercizio del diritto di difesa di ognuno dei convenuti, posto che pone
ognuno di essi nella condizione di dover supporre che la notificazione
eseguita nei suoi confronti sia la prima e che, quindi, l’attore debba
costituirsi in relazione ad essa.
Nè va sottovalutato
che il diverso decorso consentirebbe anche comportamenti non lineari
dell’attore, che potrebbe artatamente posporre la propria costituzione,
ritardando la notifica ai convenuti successivi al primo.
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