- La
sentenza delle SS.UU. n. 26972 dell'11.11.2008 sul danno
esistenziale
- SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
- SEZIONI UNITE CIVILI
- Sentenza 24 giugno - 11
novembre 2008, n. 26972
- (Pres. Carbone - Rel.
Preden)
-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-
L.A., sottoposto nel maggio del 1989 ad intervento chirurgico per
ernia inguinale sinistra, subì la progressiva atrofizzazione del
testicolo sinistro che gli fu asportato nel giugno del 1990 in
seguito ad inutili terapie antalgiche.
- Nel
marzo del 1992 convenne in giudizio il dott. F.S. e la U.L.S.S. n.
.......... di ......., assumendo che il secondo
intervento era stato reso necessario da errori connessi al primo e
domandando la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i
danni patiti.
- Il
Tribunale di Vicenza, con sentenza del 9.7.1998, riconosciuto il
danno biologico, condannò i convenuti a versare all'attore la
somma ulteriore di £ 6.411.484 a titolo di interessi maturati
sulla somma di £ 23.000.000 già corrisposta nel 1995
dall'assicuratore dei convenuti.
- Con
sentenza n. 1933/04 la corte d'appello di Venezia ha rigettato il
gravame dell'A. in punto di liquidazione del danno sui rilievi:
che dalla espletata consulenza tecnica era inequivocamente emerso
che la perdita del testicolo non aveva inciso sulla capacità
riproduttiva, rimasta integra, provocando soltanto un limitato
danno permanente all'integrità fisica dell'A., apprezzato nella
misura del 6%; che la richiesta di liquidazione del danno
esistenziale, in quanto formulata per la prima volta in grado di
appello, costituiva domanda nuova, come tale inammissibile ex art.
345 c.p.c. nella previgente formulazione; e che del pari
inammissibili erano le richieste istruttorie di prove orali
articolate per supportare la relativa domanda.
-
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l'A., affidandosi a
due motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste con
controricorso F.S.
-
L'intimata U.L.S.S. ........ non ha svolto attività
difensiva.
-
All'udienza del 19.12.2007, la terza sezione, rilevato che il
ricorso investe questione di particolare importanza, in relazione
al ed. danno esistenziale, ha rimesso la causa al Primo Presidente
per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, in base alle
considerazioni svolte con l'ordinanza resa nel ricorso n.
10517/2004, trattato nella medesima udienza, che ha assunto il n.
4712/2008.
- Il
Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle
sezioni unite.
-
MOTIVI DELLA DECISONE
- A)
Esame della questione di particolare importanza
- 1.
L'ordinanza di rimessione n. 4712/2008 - relativa al ricorso n.
10517/2004, alla quale integralmente rinvia l'ordinanza della
terza sezione che eguale questione ha ritenuto sussistere nel
ricorso in esame - rileva che negli ultimi anni si sono formati in
tema di danno non patrimoniale due contrapposti orientamenti
giurisprudenziali, l'uno favorevole alla configurabilità, come
autonoma categoria, del danno esistenziale - inteso, secondo una
tesi dottrinale che ha avuto seguito nella giurisprudenza, come
pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico, in
assenza di lesione dell'integrità psico-fisica, e dal ed. danno
morale soggettivo, in quanto non attiene alla sfera interiore del
sentire, ma alla sfera del fare areddituale del soggetto - l'altro
contrario.
-
Osserva l'ordinanza che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno
ridefinito rispetto alle opinioni tradizionali presupposti e
contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale. Quanto ai
presupposti hanno affermato che il danno non patrimoniale è
risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge,
secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi
in cui il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della
persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione
economica. Quanto ai contenuti, hanno ritenuto che il danno non
patrimoniale, pur costituendo una categoria unitaria, può essere
distinto in pregiudizi di tipo diverso: biologico, morale ed
esistenziale.
- A
questo orientamento, prosegue l'ordinanza di rimessione, ha dato
continuità la Corte costituzionale, la quale, con sentenza n.
233/2003, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2059 c.c., ha tributato un espresso
riconoscimento alla categoria del "danno esistenziale, da
intendersi quale terza sottocategoria di danno non patrimoniale.
-
Ricorda ancora l'ordinanza di rimessione che altre decisioni di
legittimità hanno ritenuto ammissibile la configurabilità di un
tertium genus di danno non patrimoniale, definito "esistenziale":
tale danno consisterebbe in qualsiasi compromissione delle
attività realizzatrici della persona umana (quali la lesione della
serenità familiare o del godimento di un ambiente salubre), e si
distinguerebbe sia dal danno biologico, perché non presuppone
l'esistenza di una lesione in corpore, sia da quello morale,
perché non costituirebbe un mero patema d'animo interiore di tipo
soggettivo. Tra le decisioni rilevanti in tal senso l'ordinanza
menziona le sentenze di questa Corte n. 7713/2000, n. 9009/2001,
n. 6732/2005, n. 13546/2006, n. 2311/2007, e, soprattutto, la
sentenza delle Sezioni unite n. 6572/2006, la quale ha dato una
precisa definizione del danno esistenziale da lesione del fare
areddittuale della persona, ed una altrettanto precisa distinzione
di esso dal danno morale, in quanto, al contrario di quest'ultimo,
il danno esistenziale non ha natura meramente emotiva ed
interiore.
-
L'ordinanza di rimessione osserva poi che al richiamato
orientamento, favorevole alla configurabilità del danno
esistenziale come categoria autonoma di danno non patrimoniale, si
è contrapposto un diverso orientamento, il quale nega dignità
concettuale alla nuova figura di danno.
-
Secondo questo diverso orientamento il danno non patrimoniale,
essendo risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, tra i
quali rientrano, in virtù della interpretazione costituzionalmente
orientata dell'art. 2059 c.c. fornita dalle sentenze n. 8827 e n.
8828/2003, i casi di lesione di valori della persona
costituzionalmente garantiti, manca del carattere della atipicità,
che invece caratterizza il danno patrimoniale risarcibile ai sensi
dell'art. 2043 c.c. Di conseguenza non sarebbe possibile concepire
categorie generalizzanti, come quella del danno esistenziale, che
finirebbero per privare il danno non patrimoniale del carattere
della tipicità. Tra le decisioni espressione di questo
orientamento l'ordinanza menziona le sentenze di questa Corte n.
15760/2006, n. 23918/2006, n. 9510/2006, n. 9514/2007, n.
14846/2007.
-
Così riassunti i contrapposti orientamenti, l'ordinanza di
rimessione conclude invitando le Sezioni unite a pronunciarsi sui
seguenti otto "quesiti".
- 1.
Se sia concepibile un pregiudizio non patrimoniale, diverso tanto
dal danno morale quanto dal danno biologico, consistente nella
lesione del fare areddituale della vittima e scaturente dalla
lesione di valori costituzionalmente garantiti.
- 2.
Se sia corretto ravvisare le caratteristiche di tale pregiudizio
nella necessaria sussistenza di una offesa grave ad un valore
della persona, e nel carattere di gravità e permanenza delle
conseguenze da essa derivate.
- 3.
Se sia corretta la teoria che, ritenendo il danno non patrimoniale
"tipico", nega la concepibilità del danno esistenziale.
- 4.
Se sia corretta la teoria secondo cui il danno esistenziale
sarebbe risarcibile nel solo ambito contrattuale e segnatamente
nell'ambito del rapporto di lavoro, ovvero debba affermarsi il più
generale principio secondo cui il danno esistenziale trova
cittadinanza e concreta applicazione tanto nel campo dell'illecito
contrattuale quanto in quello del torto aquiliano.
- 5.
Se sia risarcibile un danno non patrimoniale che incida sulla
salute intesa non come integrità psicofisica, ma come sensazione
di benessere.
- 6.
Quali debbano essere i criteri di liquidazione del danno
esistenziale.
- 7.
Se costituisca peculiare categoria di danno non patrimoniale il
ed. danno tanatologico o da morte immediata.
- 8.
Quali siano gli oneri di allegazione e di prova gravanti sul chi
domanda il ristoro del danno esistenziale.
- 2.
Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall'art.
2059 c.c. ("Danni non patrimoniali") secondo cui "Il danno non
patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla
legge ".
-
All'epoca dell'emanazione del codice civile l'unica previsione
espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa
nell'art. 185 del codice penale del 1930.
- La
giurisprudenza, nel dare applicazione all'art. 2059 c.c., si
consolidò nel ritenere che il danno non patrimoniale era
risarcibile solo in presenza di un reato e ne individuò il
contenuto nel ed. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza
contingente, turbamento dell'animo transeunte.
-
2.1. L'insostenibilità di siffatta lettura restrittiva è stata
rilevata da questa Corte con le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003,
in cui si è affermato che nel vigente assetto dell'ordinamento,
nel quale assume posizione preminente la Costituzione - che,
all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo
- il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione
più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti
la persona non connotati da rilevanza economica.
-
Sorreggono l'affermazione i seguenti argomenti:
- a)
il cospicuo incremento, nella legislazione ordinaria, dei casi di
espresso riconoscimento del risarcimento del danno non
patrimoniale anche al di fuori dell'ipotesi di reato, in relazione
alla compromissione di valori personali (art. 2 1. n. 117/1998;
art 29, comma 9, 1. n. 675/1996; art. 44, comma 7, d.lgs. n.
286/1998; art. 2 1. n. 89/2001, con conseguente ampliamento del
rinvio effettuato dall'art. 2059 c.c. ai casi determinati dalla
legge;
- b)
il riconoscimento nella giurisprudenza della Cassazione (a partire
dalla sentenza n. 3675/1981) di quella peculiare figura di danno
non patrimoniale, diverso dal danno morale soggettivo, che è il
danno biologico, formula con la quale si designa la lesione
dell'integrità psichica e fisica della persona;
- c)
l'estensione giurisprudenziale del risarcimento del danno non
patrimoniale, evidentemente inteso come pregiudizio diverso dal
danno morale soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche
(sent. n. 2367/2000);
- d)
l'esigenza di assicurare il risarcimento del danno non
patrimoniale, anche in assenza di reato, nel caso di lesione di
interessi di rango costituzionale, sia perché in tal caso il
risarcimento costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela
minima non è assoggettabile a limiti specifici, poiché ciò si
risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi, sia perché il
rinvio ai casi in cui la legge consente il risarcimento del danno
non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore
della Costituzione, anche alle previsioni della legge
fondamentale, atteso che il riconoscimento nella Costituzione dei
diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura
economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela,
ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al
massimo livello, di risarcimento del danno non patrimoniale.
-
2.2. Queste Sezioni unite condividono e fanno propria la lettura,
costituzionalmente orientata, data dalle sentenze n. 8827 e n.
8828/2003 all'art. 2059 c.c. e la completano nei termini seguenti.
-
2.3. Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel
testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato
dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da
rilevanza economica.
- Il
suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli
elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale
definito dall'art. 2043 c.c.
-
L'art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito
produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione
anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla
legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi
costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano
dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono
ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono
nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno,
connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla
lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e
nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione
ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582,
584/2008).
-
2.4. L'art. 2059 c.c. è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi
che determinano i casi di risarcibilità del danno non
patrimoniale. L'ambito della risarcibilità del danno non
patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che
prevedono siffatta tutela.
-
2.5. Si tratta, in primo luogo, dell'art. 185 c.p., che prevede la
risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato ("Ogni
reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non
patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone
che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto
di lui").
-
2.6. Altri casi di risarcimento anche dei danni non patrimoniali
sono previsti da leggi ordinarie in relazione alla compromissione
di valori personali (art. 2 1. n. 117/1998: danni derivanti dalla
privazione della libertà personale cagionati dall'esercizio di
funzioni giudiziarie; art 29, comma 9, 1. n. 675/1996: impiego di
modalità illecite nella raccolta di dati personali; art. 44, comma
7, d.lgs. n. 286/1998: adozione di atti discriminatori per motivi
razziali, etnici o religiosi; art. 2 1. n. 89/2001: mancato
rispetto del termine ragionevole di durata del processo).
-
2.7. Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del
principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti
costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno
non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili
della persona riconosciuti dalla Costituzione.
- Per
effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art.
2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data,
dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, specifica definizione
normativa (sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006). In precedenza,
come è noto, la tutela del danno biologico era invece apprestata
grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost.
(come ritenuto da Corte cost. n. 184/1986), per sottrarla al
limite posto dall'art. 2059 c.c., norma nella quale avrebbe ben
potuto sin dall'origine trovare collocazione (come ritenuto dalla
successiva sentenza della Corte n. 372/1994 per il danno biologico
fisico o psichico sofferto dal congiunto della vittima primaria).
-
Trova adeguata collocazione nella norma anche la tutela
riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti
inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) (sent. n. 8827
e n. 8828/2003, concernenti la fattispecie del danno da perdita o
compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di
procurata grave invalidità del congiunto).
-
Eguale sorte spetta al danno conseguente alla violazione del
diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla
riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua
dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost. (sent. n. 25157/2008).
-
2.8. La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2959 c.c.,
come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non
patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il
sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della
bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno
patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059
c.c.) (sent. n.8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006).
- Sul
piano della struttura dell'illecito, articolata negli elementi
costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento
dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza),
le due ipotesi risarcitorie si differenziano in punto di evento
dannoso, e cioè di lesione dell'interesse protetto.
-
Sotto tale aspetto, il risarcimento del danno patrimoniale da
fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia
del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi
interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello
del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale
danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei
casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella
lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n.
15027/2005; n. 23918/2006).
-
2.9. La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul
piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi
dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a
livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o
in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad
individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di
uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente
presidiato dalla minima tutela risarcitoria.
-
2.10. Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche
solo astrattamente: S.u. n. 6651/1982) come reato, è risarcibile
il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli
ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito
plurioffensivo: sent. n. 4186/1998; S.u. n. 9556/2002), nella sua
più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di
interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza
economica.
- La
limitazione alla tradizionale figura del ed. danno morale
soggettivo transeunte va definitivamente superata. La figura,
recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva
fondamento normativo assai dubbio, poiché né l'art. 2059 c.c. né
l'art. 185 c.p. parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono
rilevante solo se sia transitorio, ed era carente anche sul piano
della adeguatezza della tutela, poiché la sofferenza morale
cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo
l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo (lo riconosceva
quella giurisprudenza che, nel caso di morte del soggetto
danneggiato nel corso del processo, commisurava il risarcimento
sia del danno biologico che di quello morale, postulandone la
permanenza. al tempo di vita effettiva: n.19057/2003; n.
3806/2004; n. 21683/2005) .
- Va
conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria
generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non
individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i
vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di
pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal
reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel
tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma
solo della quantificazione del risarcimento.
- In
ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in
presenza del reato é risarcibile non soltanto il danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di diritti
costituzionalmente inviolabili (come avverrà, nel caso del reato
di lesioni colpose, ove si configuri danno biologico per la
vittima, o nel caso di uccisione o lesione grave di congiunto,
determinante la perdita o la compromissione del rapporto parentale),
ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la
persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di
tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio
dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poiché la tipicità, in questo
caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse
protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire
risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato. Scelta
che comunque implica la considerazione della rilevanza
dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela
penale.
-
2.11. Negli altri casi determinati dalla legge la selezione degli
interessi è già compiuta dal legislatore. Va notato che, nei casi
previsti da leggi vigenti richiamati in precedenza, il
risarcimento è collegato alla lesione di diritti inviolabili della
persona: alla libertà personale, alla riservatezza, a non subire
discriminazioni.
- Non
può tuttavia ritenersi precluso al legislatore ampliare il
catalogo dei casi determinati dalla legge ordinaria prevedendo la
tutela risarcitoria non patrimoniale anche in relazione ad
interessi inerenti la persona non aventi il rango costituzionale
di diritti inviolabili, privilegiandone taluno rispetto agli altri
(Corte cost. n. 87/1979).
-
Situazione che non ricorre in relazione ai diritti predicati dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,
ratificata con la legge n. 88 del 1955, quale risulta dai vari
Protocolli susseguitisi, ai quali non spetta il rango di diritti
costituzionalmente protetti, poiché la Convenzione, pur essendo
dotata di una natura che la distingue dagli obblighi nascenti da
altri Trattati internazionali, non assume, in forza dell'art. 11
Cost., il rango di fonte costituzionale, né può essere parificata,
a tali fini, all'efficacia del diritto comunitario
nell'ordinamento interno (Corte cost. n. 348/2007).
-
2.12. Fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela
risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la
lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere
una ingiustizia costituzionalmente qualificata.
-
2.13. In tali ipotesi non emergono, nell'ambito della categoria
generale "danno non patrimoniale", distinte sottocategorie, ma si
concretizzano soltanto specifici casi determinati dalla legge, al
massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del
danno non patrimoniale.
- E'
solo a fini descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad
esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.),
si impiega un nome, parlando di danno biologico. Ci si riferisce
in tal modo ad una figura che ha avuto espresso riconoscimento
normativo negli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private, che individuano il danno
biologico nella "lesione temporanea o permanente all'integrità
psicofisica della persona suscettibile di accertamento
medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del
danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla
sua capacità di reddito", e ne danno una definizione suscettiva di
generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai
definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale.
- Ed
è ancora a fini descrittivi che, nel caso di lesione dei diritti
della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), si utilizza la sintetica
definizione di danno da perdita del rapporto parentale.
- In
tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le
distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da
perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle
del 2003, e recepite dalla sentenza, n. 233/2003 della Corte
costituzionale.
- Le
menzionate sentenze, d'altra parte, avevano avuto cura di
precisare che non era proficuo ritagliare all'interno della
generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di
danno, etichettandole in vario modo (n. 8828/2003) , e di rilevare
che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.
doveva essere riguardata non già come occasione di incremento
delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione del
risarcimento degli stessi pregiudizi), ma come mezzo per colmare
le lacune della tutela risarcitoria della persona (n. 8827/2003) .
Considerazioni che le Sezioni unite condividono.
-
2.14. Il catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce
numero chiuso.
- La
tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della
persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente
momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad
un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete
rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano
idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale
siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango
costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona
umana.
- 3.
Si pone ora la questione se, nell'ambito della tutela risarcitoria
del danno non patrimoniale, possa inserirsi, come categoria
autonoma, il c.d. danno esistenziale.
-
3.1. Secondo una tesi elaborata in dottrina nei primi anni '90 il
danno esistenziale era inteso come pregiudizio non patrimoniale,
distinto dal danno biologico (all'epoca risarcito nell'ambito
dell'art. 2043 c.c. in collegamento con l'art. 32 Cost.), in
assenza di lesione dell'integrità psicofisica, e dal ed. danno
morale soggettivo (unico danno non patrimoniale risarcibile, in
presenza di reato, secondo la tradizionale lettura restrittiva
dell'art. 2059 c.c. in collegamento all'art. 185 c.p.), in quanto
non attinente alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del
fare non reddituale del soggetto.
-
Tale figura di danno nasceva dal dichiarato intento di ampliare la
tutela risarcitoria per i pregiudizi di natura non patrimoniale
incidenti sulla persona, svincolandola dai limiti dell'art. 2059
c.c., e seguendo la via, già percorsa per il danno biologico, di
operare nell'ambito dell'art. 2043 c.c. inteso come norma
regolatrice del risarcimento non solo del danno patrimoniale, ma
anche di quello non patrimoniale concernente la persona.
- Si
affermava che, nel caso in cui il fatto illecito limita le
attività realizzatrici della persona umana, obbligandola ad
adottare nella vita di tutti i giorni comportamenti diversi da
quelli passati, si realizza un nuovo tipo di danno (rispetto al
danno morale soggettivo ed al danno biologico) definito con
l'espressione "danno esistenziale"
- Il
pregiudizio era individuato nella alterazione della vita di
relazione, nella perdita della qualità della vita, nella
compromissione della dimensione esistenziale della persona.
Pregiudizi diversi dal patimento intimo, costituente danno morale
soggettivo, perché non consistenti in una sofferenza, ma nel non
poter più fare secondo i modi precedentemente adottati, e non
integranti danno biologico, in assenza di lesione all'integrità
psicofisica.
-
3.2. Va rilevato che, già nel quadro dell'art. 2043 c.c. nel quale
veniva inserito, la nuova figura di danno si risolveva nella
descrizione di un pregiudizio di tipo esistenziale (il
peggioramento della qualità della vita, l'alterazione del fare non
reddituale), non accompagnata dalla necessaria individuazione, ai
fini del requisito dell'ingiustizia del danno, di quale fosse
l'interesse giuridicamente rilevante leso dal fatto illecito, e
l'insussistenza della lesione di un interesse siffatto era
ostativa all'ammissione a risarcimento.
- Di
siffatta carenza, non percepita dalla giurisprudenza di merito,
mostratasi favorevole ad erogare tutela risarcitoria al danno così
descritto (danno-conseguenza) senza svolgere indagini
sull'ingiustizia del danno (per lesione dell'interesse), è stata
invece avvertita questa Corte, in varie pronunce precedenti alle
sentenze gemelle del 2003.
- La
sentenza n. 7713/2000, pur discorrendo di danno esistenziale, ed
impiegando il collegamento tra art. 2043 c.c. e norme della
Costituzione (nella specie gli artt. 29 e 30), analogamente a
quanto all'epoca avveniva per il danno biologico, ravvisò il
fondamento della tutela nella lesione del diritto
costituzionalmente protetto del figlio all'educazione ed
all'istruzione, integrante danno-evento. La decisione non sorregge
quindi la tesi che vede il danno esistenziale come categoria
generale e lo dice risarcibile indipendentemente dall'accertata
lesione di un interesse rilevante.
- La
menzione del danno esistenziale si rinviene anche nella sentenza
n. 4783/2001, che ha definito esistenziale la sofferenza psichica
provata dalla vittima di lesioni fisiche (e quindi in presenza di
reato), alle quali era seguita dopo breve tempo la morte, ed era
rimasta lucida durante l'agonia, e riconosciuto il risarcimento
del danno agli eredi della vittima. La decisione non conforta la
teoria del danno esistenziale. Nel quadro di una costante
giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte
immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il
risarcimento del danno biologico per le perdita della vita (sent.
n. 1704/1997, n. 491/1999, n. 13336/1999, n. 887/2002, n.
517/2006), e lo ammette per la perdita della salute solo se il
soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile (sent. n.
6404/1998, n. 9620/2003, n. 4754/2004, n. 15404/2004), ed a questo
lo commisura, la sentenza persegue lo scopo di riconoscere il
risarcimento, a diverso titolo, delle sofferenze coscientemente
patite in quel breve intervallo. Viene qui in considerazione il
tema della risarcibilità della sofferenza psichica, di massima
intensità anche se di durata contenuta, nel caso di morte che
segua le lesioni dopo breve tempo. Sofferenza che, non essendo
suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione del
limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, non può che
essere risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia
accezione. Né, d'altra parte, può in questa sede essere rimeditato
il richiamato indirizzo giurisprudenziale, non essendosi
manifestato in questa Corte un argomentato dissenso.
- In
tema di danno da irragionevole durata del processo (art. 2 della
legge n. 89/2001) la sentenza n. 15449/2002, ha espressamente
negato la distinta risarcibilità del pregiudizio esistenziale, in
quanto costituente solo una "voce" del danno non patrimoniale,
risarcibile per espressa previsione di legge.
-
Altre decisioni hanno riconosciuto, nell'ambito del rapporto di
lavoro (e quindi in tema di responsabilità contrattuale, ponendo
questione sulla quale si tornerà più avanti), il danno
esistenziale da mancato godimento del riposo settimanale (sent. n.
9009/2001) e da demansionamento (sent. n. 8904/2003), ravvisando
nei detti casi la lesione di diritti fondamentali del lavoratore,
e quindi ricollegando la risarcibilità ad una ingiustizia
costituzionalmente qualificata.
- Al
danno esistenziale era dato ampio spazio dai giudici di pace, in
relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni
di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle
persone: la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l'errato
taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il
disservizio di un ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni
illegittime, la morte dell'animale di affezione, il maltrattamento
di animali, il mancato godimento della partita di calcio per
televisione determinato dal black-out elettrico. In tal modo si
risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere
dall'individuazione dell'interesse leso, e quindi del requisito
dell'ingiustizia.
-
3.3. Questi erano dunque i termini nei quali viveva, nelle
opinioni della dottrina e nelle applicazioni della giurisprudenza,
la figura del danno esistenziale.
-
Dopo che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno fissato il
principio, condiviso da queste Sezioni unite, secondo cui, in
virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non
patrimoniale, la tutela risarcitoria di questo danno è data, oltre
che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di
specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di
una ingiustizia costituzionalmente qualificata, di danno
esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato
discorrere.
-
3.4. Come si è ricordato, la figura del danno esistenziale era
stata proposta nel dichiarato intento di supplire ad un vuoto di
tutela, che ormai più non sussiste.
-
3.4.1. In presenza di reato, superato il tradizionale orientamento
che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo,
identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la
risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia
accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel
non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale
determinata dal non poter fare) è risarcibile.
- La
tutela risarcitoria sarà riconosciuta se il pregiudizio sia
conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente
protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le
convenzioni internazionali (come la già citata Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge
n. 88 del 1955), e cioè purché sussista il requisito
dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c. E la previsione
della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza
dell'interesse leso.
-
3.4.2. In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati
dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili
purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della
persona.
-
Ipotesi che si realizza, ad esempio, nel caso dello sconvolgimento
della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (ed.
danno da perdita del rapporto parentale), poiché il pregiudizio di
tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili
della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.).
- In
questo caso, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto
attengono all'esistenza della persona, per comodità di sintesi
possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che
tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno.
-
Altri pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera
relazionale della persona, ma non conseguenti a lesione
psicofisica, e quindi non rientranti nell'ambito del danno
biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata,
sia del ed. "danno estetico" che del ed. "danno alla vita di
relazione"), saranno risarcibili purché siano conseguenti alla
lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal
diritto alla integrità psicofisica.
-
Ipotesi che si verifica nel caso (esaminato dalla sentenza n.
6607/1986) dell'illecito che, cagionando ad una persona coniugata
l'impossibilità di rapporti sessuali è immediatamente e
direttamente lesivo del diritto dell'altro coniuge a tali
rapporti, quale diritto-dovere reciproco, inerente alla persona,
strutturante, insieme agli altri diritti-doveri reciproci, il
rapporto di coniugio. Nella fattispecie il pregiudizio è
conseguente alla violazione dei diritti inviolabili della famiglia
spettanti al coniuge del soggetto leso nella sua integrità
psicofisica.
-
3.5. Il pregiudizio di tipo esistenziale, per quanto si è detto, è
quindi risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia
costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si
riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della
persona non è data tutela risarcitoria.
- Per
superare tale limitazione, è stata prospettata la tesi secondo cui
la rilevanza costituzionale non deve attenere all'interesse leso,
bensì al pregiudizio sofferto. Si sostiene che, incidendo il
pregiudizio di tipo esistenziale, consistente nell'alterazione del
fare non reddituale, sulla sfera della persona, per ciò soltanto
ad esso va riconosciuta rilevanza costituzionale, senza necessità
di indagare la natura dell'interesse leso e la consistenza della
sua tutela costituzionale.
- La
tesi pretende di vagliare la rilevanza costituzionale con
riferimento al tipo di pregiudizio, cioè al danno-conseguenza, e
non al diritto leso, cioè all'evento dannoso, in tal modo confonde
il piano del pregiudizio da riparare con quello dell'ingiustizia
da dimostrare, e va disattesa.
-
Essa si risolve sostanzialmente nell'abrogazione surrettizia
dell'art. 2059 c.c. nella sua lettura costituzionalmente
orientata, perché cancella la persistente limitazione della tutela
risarcitoria (al di fuori dei casi determinati dalla legge) ai
casi in cui il danno non patrimoniale sia conseguenza della
lesione di un diritto inviolabile della persona, e cioè in
presenza di ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento
dannoso.
-
3.6. Ulteriore tentativo di superamento dei limiti segnati dalla
lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. è
incentrato sull'assunto secondo cui il danno esistenziale non si
identifica con la lesione di un bene costituzionalmente protetto,
ma può scaturire dalla lesione di qualsiasi bene giuridicamente
rilevante.
- La
tesi è inaccettabile, in quanto si risolve nel ricondurre il
preteso danno sotto la disciplina dell'art. 2043 c.c., dove il
risarcimento è dato purché sia leso un interesse genericamente
rilevante per l'ordinamento, contraddicendo l'affermato principio
della tipicità del danno non patrimoniale.
- E
non è prospettabile illegittimità costituzionale dell'art. 2059
c.c., come rinvigorito da questa Corte con le sentenze gemelle del
2003, in quanto non ammette a risarcimento, al di fuori dei casi
previsti dalla legge (reato ed ipotesi tipiche), i pregiudizi non
patrimoniali conseguenti alla lesione non di diritti inviolabili,
ma di interessi genericamente rilevanti, poiché la tutela
risarcitoria minima ed insopprimibile vale soltanto per la lesione
dei diritti inviolabili (Corte cost. n. 87/1979).
-
3.7. Il superamento dei limiti alla tutela risarcitoria dei danni
non patrimoniali, che permangono, nei termini suesposti, anche
dopo la rilettura conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c., può
derivare da una norma comunitaria che preveda il risarcimento del
danno non patrimoniale senza porre limiti, in ragione della
prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno.
- Va
ricordato che l'effetto connesso alla vigenza di norma comunitaria
è quello non già di caducare, nell'accezione propria del termine,
la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma
venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al
giudice nazionale (Corte cost. n. 170/1984; S.u. n. 1512/1998;
Cass. n. 4466/2005).
-
3.8. Queste Sezioni unite, con la sentenza n. 6572/2006, trattando
il tema del riparto degli oneri probatori in tema di
riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del
danno professionale biologico o esistenziale da demansionamento o
dequalificazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, hanno
definito il danno esistenziale, come ogni pregiudizio (di natura
non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile,
provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue
abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri,
inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e
realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. La
pronuncia è stata seguita da altre sentenze (n. 4260/2007; n.
5221/2007; n. 11278/2007; n. 26561/2007).
- Non
sembra tuttavia che tali decisioni, che si muovono nell'ambito
della affermata natura contrattuale della responsabilità del
datore di lavoro (così ponendo la più ampia questione della
risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento di
obbligazioni, che sarà trattata più avanti e positivamente
risolta), confortino la tesi di quanti configurano il danno
esistenziale come autonoma categoria, destinata ad assumere
rilievo anche al di fuori dell'ambito del rapporto di lavoro.
- Le
menzionate sentenze individuano specifici pregiudizi di tipo
esistenziale da violazioni di obblighi contrattuali nell'ambito
del rapporto di lavoro. In particolare, dalla violazione
dell'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.). Vengono in
considerazione diritti della persona del lavoratore che, già
tutelati dal codice del 1942, sono assurti in virtù della
Costituzione, grazie all'art. 32 Cost., quanto alla tutela
dell'integrità fisica, ed agli art. 1, 2, 4 e 35 Cost., quanto
alla tutela della dignità personale del lavoratore, a diritti
inviolabili, la cui lesione dà luogo a risarcimento dei pregiudizi
non patrimoniali, di tipo esistenziale, da inadempimento
contrattuale. Si verte, in sostanza, in una ipotesi di
risarcimento di danni non patrimoniali in ambito contrattuale
legislativamente prevista.
-
3.9. Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria,
invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi
consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro
tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati
della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale,
ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non
vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto
immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di
benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere
felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria,
solo la lesione di un diritto inviolabile della persona
concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria
non patrimoniale.
- In
tal senso, per difetto dell'ingiustizia costituzionalmente
qualificata, è stato correttamente negato il risarcimento ad una
persona che si affermava "stressata" per effetto dell'istallazione
di un lampione a ridosso del proprio appartamento per la
compromissione della serenità e sicurezza, sul rilievo che i
menzionati interessi non sono presidiati da diritti di rango
costituzionale (sent. n. 3284/2008).
- E
per eguale ragione non è stato ammesso a risarcimento il
pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (un cavallo da
corsa) incidendo la lesione su un rapporto, tra l'uomo e
l'animale, privo, nell'attuale assetto dell'ordinamento, di
copertura costituzionale (sent. n.14846/2007).
-
3.10. Il risarcimento di pretesi danni esistenziali è stato
frequentemente richiesto ai giudici di pace ed ha dato luogo alla
proliferazione delle ed. liti bagatellari.
- Con
tale formula si individuano le cause risarcitorie in cui il danno
conseguenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo
oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale,
insignificante o irrilevante per il livello raggiunto.
- In
entrambi i casi deve sussistere la lesione dell'interesse in
termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, restando
diversamente esclusa in radice (al dei fuori dei casi previsti
dalla legge) l'invocabilità dell'art. 2059 c.c.
- La
differenza tra i due casi è data dal fatto che nel primo,
nell'ambito dell'area del danno-conseguenza del quale è richiesto
il ristoro è allegato un pregiudizio esistenziale futile, non
serio (non poter più urlare allo stadio, fumare o bere alcolici),
mentre nel secondo è l'offesa arrecata che è priva di gravità, per
non essere stato inciso il diritto oltre una soglia minima: come
avviene nel caso del graffio superficiale dell'epidermide, del mal
di testa per una sola mattinata conseguente ai fumi emessi da una
fabbrica, dal disagio di poche ore cagionato dall'impossibilità di
uscire di casa per l'esecuzione di lavori stradali di pari durata
(in quest'ultimo caso non è leso un diritto inviolabile, non
spettando tale rango al diritto alla libera circolazione di cui
all'art. 16 Cost., che può essere limitato per varie ragioni).
-
3.11. La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per
l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla
persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali
inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia
minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere
una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto
serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un
grado minimo di tolleranza.
- Il
filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua
il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima,
e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del
danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato
il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile.
Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel
complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere
della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.).
-
Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo
il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato
momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro,
sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.u. n.
16265/2002).
-
3.12. I limiti fissati dall'art. 2059 c.c. non possono essere
ignorati dal giudice di pace nelle cause di valore non superiore
ad euro millecento, in cui decide secondo equità.
- La
norma, nella lettura costituzionalmente orientata accolta da
queste Sezioni unite, in quanto pone le regole generali della
tutela risarcitoria non patrimoniale, costituisce principio
informatore della materia in tema di risarcimento del danno non
patrimoniale, che il giudice di pace, nelle questioni da decidere
secondo equità, deve osservare (Corte cost. n. 206/2004).
-
3.13. In conclusione, deve ribadirsi che il danno non patrimoniale
è categoria generale non suscettiva di suddivisione in
sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può
farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno
esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare
anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure
attraverso l'individuazione della apparente tipica figura
categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono
fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della
risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è
voluta dal legislatore ordinario né è necessitata
dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che
rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori
della persona presidiati da diritti inviolabili secondo
Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n.
11761/2006, n. 23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri).
-
3.14. Le considerazioni svolte valgono a dare risposta negativa a
tutti i quesiti, in quanto postulanti la sussistenza della
autonoma categoria del danno esistenziale.
- 4.
11 danno non patrimoniale conseguente all'inadempimento delle
obbligazioni, secondo l'opinione prevalente in dottrina ed in
giurisprudenza, non era ritenuto risarcibile.
-
L'ostacolo era ravvisato nella mancanza, nella disciplina della
responsabilità contrattuale, di una norma analoga all'art. 2059
c.c., dettato in materia di fatti illeciti.
- Per
aggirare l'ostacolo, nel caso in cui oltre all'inadempimento fosse
configurabile lesione del principio del neminem laedere, la
giurisprudenza aveva elaborato la teoria del cumulo delle azioni,
contrattuale ed extracontrattuale (sent. n. 2975/1968, seguita
dalla n. 8656/1996, nel caso del trasportato che abbia subito
lesioni nell'esecuzione del contratto di trasporto; sent. n.
8331/2001, in materia di tutela del lavoratore).
- A
parte il suo dubbio fondamento dogmatico (contestato in dottrina),
la tesi non risolveva la questione del risarcimento del danno non
patrimoniale in senso lato, poiché lo riconduceva, in relazione
all'azione extracontrattuale, entro i ristretti limiti dell'art.
2059 c.c. in collegamento con l'art. 185 c.p., sicché il
risarcimento era condizionato alla qualificazione del fatto
illecito come reato ed era comunque ristretto al solo danno morale
soggettivo.
-
Dalle strettoie dell'art. 2059 c.c. si sottraeva il danno
biologico, azionato in sede di responsabilità aquiliana, grazie al
suo inserimento nell'art. 2043 c.c. (Corte cost. n. 184/1986) .
-
4.1. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della
responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non
patrimoniali.
- Dal
principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili
della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento,
consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che
abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di
risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità,
contrattuale o extracontrattuale.
- Se
l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione
degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto,
anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del
creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà
essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza
ricorrere all'espediente del cumulo di azioni.
-
4.2. Che interessi di natura non patrimoniale possano assumere
rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è
confermato dalla previsione dell'art. 1174 c.c., secondo cui la
prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere
suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un
interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
-
L'individuazione, in relazione alla specifica ipotesi
contrattuale, degli interessi compresi nell'area del contratto
che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale, presentino carattere
non patrimoniale, va condotta accertando la causa concreta del
negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il
contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello,
anche tipico, adoperato; sintesi, e dunque ragione concreta, della
dinamica contrattuale (come condivisibilmente affermato dalla
sentenza n. 10490/2006).
-
4.3. Vengono in considerazione, anzitutto, i ed. contratti di
protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore
sanitario. In questi gli interessi da realizzare attengono alla
sfera della salute in senso ampio, di guisa che l'inadempimento
del debitore è suscettivo di ledere diritti inviolabili della
persona cagionando pregiudizi non patrimoniali.
- In
tal senso si esprime una cospicua giurisprudenza di questa Corte,
che ha avuto modo di inquadrare nell'ambito della responsabilità
contrattuale la responsabilità del medico e della struttura
sanitaria (sent. n. 589/1999 e successive conformi, che, quanto
alla struttura, hanno applicato il principio della responsabilità
da contatto sociale qualificato), e di riconoscere tutela, oltre
al paziente, a soggetti terzi, ai quali si estendono gli effetti
protettivi del contratto, e quindi, oltre alla gestante, al
nascituro, subordinatamente alla nascita (sent. n. 11503/1003; n.
5881/2000); ed al padre, nel caso di omessa diagnosi di
malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata (sent.
n. 6735/2002; n. 14488/2004; n. 20320/2005).
- I
suindicati soggetti, a seconda dei casi, avevano subito la lesione
del diritto inviolabile alla salute (art. 32, comma 1, Cost.),
sotto il profilo del danno biologico sia fisico che psichico (sent.
n. 1511/2007); del diritto inviolabile all'autodeterminazione (artt.
32, comma 2, e 13 Cost.), come nel caso della gestante che, per
errore diagnostico, non era stata posta in condizione di decidere
se interrompere la gravidanza (sent. n. 6735/2002 e conformi
citate), e nei casi di violazione dell'obbligo del consenso
informato (sent. n. 544/2006); dei diritti propri della famiglia (artt.
2, 29 e 30 Cost.), come nel caso di cui alle sentenze n. 6735/2002
e conformi citate.
-
4.4. Costituisce contratto di protezione anche quello che
intercorre tra l'allievo e l'istituto scolastico. In esso, che
trova la sua fonte nel contatto sociale (S.u. n. 9346/2002; sent.
n. 8067/2007), tra gli interessi non patrimoniali da realizzare
rientra quello alla integrità fisica dell'allievo, con conseguente
risarcibilità del danno non patrimoniale da autolesione (sentenze
citate).
-
4.5. L'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda
alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali,
eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona,
viene meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel
rapporto sia opera della legge.
- E'
questo il caso del contratto di lavoro. L'art. 2087 c.c.
("L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa
le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e
la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro"), inserendo nell'area
del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione
economica (l'integrità fisica e la personalità morale) già
implicava che, nel caso in cui l'inadempimento avesse provocato la
loro lesione, era dovuto il risarcimento del danno non
patrimoniale.
- Il
presidio dei detti interessi della persona ad opera della
Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi
rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è
suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza,
sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (art. 32
Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione
della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.),
come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da
dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle
aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si
svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa.
-
Nell'ipotesi da ultimo considerata si parla, nella giurisprudenza
di questa Corte (sent. n. 6572/2006), di danno esistenziale.
Definizione che ha valenza prevalentemente nominalistica, poiché i
danni-conseguenza non patrimoniali che vengono in considerazione
altro non sono che pregiudizi attinenti alla svolgimento della
vita professionale del lavoratore, e quindi danni di tipo
esistenziale, ammessi a risarcimento in virtù della lesione, in
ambito di responsabilità contrattuale, di diritti inviolabili e
quindi di ingiustizia costituzionalmente qualificata.
-
4.6. Quanto al contratto di trasporto, la tutela dell'integrità
fisica del trasportato è compresa tra le obbligazioni del vettore,
che risponde dei sinistri che colpiscono la persona del
viaggiatore durante il viaggio (art. 1681 c.c.) .
- Il
vettore è quindi obbligato a risarcire a titolo di responsabilità
contrattuale il danno biologico riportato nel sinistro dal
viaggiatore. Ove ricorra ipotesi di inadempimento-reato (lesioni
colpose), varranno i principi enunciati con riferimento
all'ipotesi del danno non patrimoniale da reato, anche in
relazione all'ipotesi dell'illecito plurioffensivo, e sarà dato il
risarcimento del danno non patrimoniale nella sua ampia accezione.
-
4.7. Nell'ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento
sarà regolato dalle norme dettate in materia, da leggere in senso
costituzionalmente orientato.
-
L'art. 1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che
non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al
risarcimento del danno, non può quindi essere riferito al solo
danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non
patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di
diritti inviolabili della persona. Ed eguale più ampio contenuto
va individuato nell'art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento
del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere
così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in
quanto ne siano conseguenza immediata e diretta, riconducendo tra
le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non
patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti.
-
D'altra parte, la tutela risarcitoria dei diritti inviolabili,
lesi dall'inadempimento di obbligazioni, sarà soggetta al limite
di cui all'art. 1225 c.c. (non operante in materia di
responsabilità da fatto illecito, in difetto di richiamo nell'art.
2056 c.c.), restando, al di fuori dei casi di dolo, limitato il
risarcimento al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui
l'obbligazione è sorta.
- Il
rango costituzionale dei diritti suscettivi di lesione rende nulli
i patti di esonero o limitazione della responsabilità, ai sensi
dell'art. 1229, comma 2, c.c. (E'nullo qualsiasi patto preventivo
di esonero o di limitazione della responsabilità per i casi in cui
il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione
di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico).
-
Varranno le specifiche regole del settore circa l'onere della
prova (come precisati da Sez. un. n. 13533/2001), e la
prescrizione.
-
4.8. Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale,
nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non
oltre.
- Si
è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059
c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di
interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza
economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di
suddivisione in sottocategorie.
- Il
riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo
denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del
rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non
implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
- E'
compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del
pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli,
individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano
verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
-
Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui
l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente
accantonata la figura del ed. danno morale soggettivo, la
sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di
durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia
trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come
componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre
il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore
intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella
identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche
della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si
rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza,
fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce
componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la
congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei
suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un
terzo alla metà) del primo. Esclusa la praticabilità di tale
operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note
tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della
liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva
consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto
leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta
attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione,
e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la
sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e
quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita
altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va
integralmente ed unitariamente ristorato.
-
Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto
dinamico, nel quale, per consolidata opinione, è ormai assorbito
il ed. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo
esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita,
conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, sicché darebbe
luogo a duplicazione la loro distinta riparazione.
-
Certamente incluso nel danno biologico, se derivante da lesione
dell'integrità psicofisica, è il pregiudizio da perdita o
compromissione della sessualità, del quale non può, a pena di
incorrere in duplicazione risarcitoria, darsi separato indennizzo
(diversamente da quanto affermato dalla sentenza n. 2311/2007, che
lo eleva a danno esistenziale autonomo).
- Ed
egualmente si avrebbe duplicazione nel caso in cui il pregiudizio
consistente nella alterazione fisica di tipo estetico fosse
liquidato separatamente e non come "voce" del danno biologico, che
il ed. danno estetico pacificamente incorpora.
- Il
giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo
danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla
vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve
tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in
consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di
tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega,
nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza
dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la
perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e
lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia
rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent.
n. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica
siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non
essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo
tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a
danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova
più ampia accezione.
-
4.10. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato
dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce
danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003),
che deve essere allegato e provato.
- Va
disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento
dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti
superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa
Corte con le sentenze gemelle del 2003.
- E
del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione
che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe
in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento,
che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo
accertamento di un danno, ma quale pena privata per un
comportamento lesivo.
- Per
quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la
vigente normativa (artt. 138 e 139 d. lgs. n. 209/2005) richiede
l'accertamento medico-legale. Si tratta del mezzo di indagine al
quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a
strumento esclusivo e necessario. Così come è nei poteri del
giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente
tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento
medico- legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla
persona non sia possibile (perchè deceduta o per altre cause), ma
anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a
fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili
acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle
nozioni di comune esperienza e delle presunzioni. Per gli altri
pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova
testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio
(non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova
presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà
costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento
del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore
agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il danneggiato
dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta
fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti
noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
- B)
Ricorso n. 734/06
- 1.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa
applicazione dell'art. 345, comma 1, c.p.c, nel testo vigente
prima del 30.4.1995, e vizio di motivazione su punto decisivo, in
riferimento alla affermata inammissibilità della domanda di
risarcimento del danno esistenziale.
- Il
ricorrente si duole anzitutto che la corte d'appello abbia
ritenuto che la richiesta di risarcimento del danno esistenziale
integrasse una domanda nuova senza considerare che essa costituiva
la mera riproposizione di richieste già formulate in primo grado.
Afferma che, in quella sede, ci si era specificamente riferiti
alle singole voci di danno (estetico, alla vita di relazione, alla
vita sessuale) che sarebbero state poi ricompresse nella nozione
di danno esistenziale, all'epoca non ancora elaborata, e censura
la sentenza per aver dato rilievo alla qualificazione giuridica
data alla richiesta, piuttosto che alle circostanze di fatto poste
a fondamento della domanda originaria: circostanze identiche, come
poteva rilevarsi dalla lettura dell'atto di citazione e di quello
di appello (i cui passi sono riportati in ricorso), e concernenti
lo stato di disagio in cui versava nel mostrarsi privo di un
testicolo, con conseguenti ripercussioni negative nella sfera
relativa ai propri rapporti sessuali.
-
Sostiene poi che erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto
che la nozione di danno alla salute ricomprenda i concreti
pregiudizi alla sfera esistenziale, che concerne invece la lesione
di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona
(che nella specie potevano ritenersi provati anche mediante
ricorso a presunzioni).
- 2.
Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione
dell'art. 345, comma 1 e 2, c.p.c. nel testo vigente prima del
30.4.1995, con riferimento alla affermata inammissibilità della
prova richiesta in appello in punto di disagio del leso nel
mostrare i propri organi genitali e delle conseguenti limitazioni
dei suoi rapporti sessuali.
- La
sentenza è censurata per aver ritenuto inammissibile la prova
testimoniale articolata in appello sul senso di "vergogna" provato
dal ricorrente nei momenti di intimità interpersonale e sul suo
conseguente desiderio di limitare nel numero e nel tempo i
rapporti sessuali.
- Si
sostiene che, una volta escluso che fosse stata proposta una
domanda nuova, l'art. 345, comma 2, c.p.c, nella previgente
formulazione, non sarebbe stato d'ostacolo all'ammissione della
prova testimoniale, invece ritenuta inammissibile proprio perché
vertente su una domanda erroneamente qualificata come nuova, e
come tale inammissibile.
-
2.1. Il primo motivo è fondato nei sensi che seguono.
- Le
considerazioni svolte in sede di esame della questione di
particolare importanza consentono di affermare che il pregiudizio
della vita di relazione, anche nell'aspetto concernente i rapporti
sessuali, allorché dipenda da una lesione dell'integrità
psicofisica della persona, costituisce uno dei possibili riflessi
negativi della lesione dell'integrità fisica del quale il giudice
deve tenere conto nella liquidazione del danno biologico, e non
può essere fatta valere come distinto titolo di danno, e
segnatamente a titolo di danno "esistenziale" (punto 4.9).
- Al
danno biologico va infatti riconosciuta portata tendenzialmente
omnicomprensiva confermata dalla definizione normativa adottata
dal d. lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni
private ("per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile
di valutazione medico-legale, che esplica un'incidenza negativa
sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali
della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali
ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"),
suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi
diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata
dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati,
ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga
elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono quindi
ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato".
- Ed
al danno esistenziale non può essere riconosciuta dignità di
autonoma sottocategoria del danno non patrimoniale (punto 3.13) .
-
Nella specie, in primo grado, l'attore aveva fatto valere, tra i
pregiudizi denunciati, quello concernente la limitazione
dell'attività sessuale nei suoi rapporti interpersonali,
qualificandolo come pregiudizio di tipo esistenziale. Il primo
giudice aveva riconosciuto il danno biologico, senza considerare
il segnalato aspetto attinente alla vita relazionale. Di ciò si
era lamentato, con l'appello, l'attore ed aveva richiesto prove a
sostegno del dedotto profilo di danno, qualificandolo come
esistenziale (prove che potevano essere richieste in secondo
grado, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nel testo previgente,
trattandosi di giudizio introdotto prima del 30.4.2005). Ma la
corte territoriale ha ritenuto nuova tale domanda e
conseguentemente inammissibili le prove.
- La
decisione non è corretta.
- La
domanda risarcitoria relativa ai pregiudizi subiti per la
limitazione dell'attività sessuale del leso non era nuova, come è
univocamente evincibile dalla sostanziale identità di contenuto
delle deduzioni del primo e del secondo grado, al di là della
richiesta di risarcimento del "danno esistenziale"
subordinatamente formulata col terzo motivo di appello; appello
col quale l'attuale ricorrente s'era doluto della inadeguata
considerazione delle conseguenze del tipo di lesione subita in
relazione alla sua età all'epoca del fatto (45 anni) ed al suo
stato civile di celibe.
- La
corte territoriale ha, dunque, impropriamente fatto leva sul nomen
iuris assegnato dall'appellante alla richiesta di risarcimento del
pregiudizio che viene in considerazione e che era stato già
puntualmente prospettato in primo grado, dove era stato anche
correttamente inquadrato nell'ambito del danno biologico.
- 3.
All'accoglimento del primo motivo per quanto di ragione consegue
quello del secondo, avendo la corte d'appello escluso che la prova
testimoniale fosse ammissibile per la sola ragione che essa si
riferiva ad una domanda erroneamente ritenuta nuova.
- 4.
La sentenza va dunque cassata.
- 5.
Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte d'appello
in diversa composizione, non dovrà necessariamente procedere
all'ammissione della prova testimoniale, non essendogli precluso
di ritenere vero - anche in base a semplice inferenza presuntiva -
che la lesione in questione abbia prodotto le conseguenze che si
mira a provare per via testimoniale e di procedere, dunque,
all'eventuale personalizzazione del risarcimento (nella specie,
del danno biologico); la quale non è mai preclusa dalla
liquidazione sulla base del valore tabellare differenziato di
punto, segnatamente alla luce del rilievo che il consulente
d'ufficio ha dichiaratamente ritenuto di non attribuire rilevanza,
nella determinazione del grado percentuale di invalidità
permanente, al disagio che la menomazione in questione provoca nei
momenti di intimità (ed ai suoi consequenziali riflessi).
- 6.
Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del giudizio di
cassazione.
- 7.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 52, comma 2, del d. lgs.
30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati
personali.
-
P.Q.M.
- La
Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese,
alla corte d'appello di Venezia in diversa composizione;
-
dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in
qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su
riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli
altri dati identificativi degli interessati.
-
Roma, 24 giugno 2008
-
L'estensore
- Il
Presidente
- IL
CANCELLIERE
-
DEPOSITATA OGGI 11 NOVEMBRE 2008
|
- Lavoro subordinato e lavoro autonomo,
tratti distintivi
- SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
- SEZIONE LAVORO
- Sentenza 28 maggio - 28
luglio 2008, n. 20532
- (Presidente De Luca -
Relatore Balletti)
- Con ricorso ex art. 414 cod.
proc. civ. dinanzi al Tribunale - giudice del lavoro di Nocera
Inferiore F. D. conveniva in giudizio il "Laboratorio di ..
............... "s.a.s." esponendo di avere prestato
lavoro subordinato alle dipendenze della cennata società dall’1
febbraio 1995 al 30 giugno 2000 con le mansioni e la qualifica
di "segretario" e con un orario lavorativo di 59,30 ore
settimanali. Il ricorrente, dopo avere dedotto che la
retribuzione corrispostagli era inadeguata ex artt. 36 Cost. e
2099 cod. civ. rispetto alla quantità ed alla qualità del lavoro
prestato, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento
della somma di L. 74.429.853= a titolo di differenze paga,
tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità sostitutiva
delle ferie, festività, lavoro straordinario, indennità
sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto.
L'adito Giudice del lavoro - non costituitasi in giudizio la
società convenuta ed espletata prova testimoniale - accoglieva
la domanda attorea; ma - su impugnativa della s.a.s.
"Laboratorio di .. ........." (che eccepiva
prioritariamente il proprio difetto di legittimazione passiva
avendo il D. prestato lavoro alle dipendenze della s.a.s. Studio
....... costituitosi in giudizio l'appellato D. - la
Corte di appello di Salerno "1) in parziale accoglimento
dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata,
condanna(va) la società appellante al pagamento, in favore
dell'appellato, della somma di Euro 19.032,00 (pari al L.
36.851.722), in luogo della relativa statuizione di primo grado
appellata, con accessori come da sentenza gravata e fino al
soddisfo; 2) conferma(va) nel resto la sentenza gravata,
compensando per intero tra le parti le spese del grado".
Per la cassazione di tale sentenza F. D. propone ricorso
assistito da tre motivi. L'intimata s.a.s. "Laboratorio di .. ........" resiste con controricorso e
propone ricorso incidentale assistito da due motivi, a cui
resiste il ricorrente principale con "controricorso a ricorso
incidentale".
- Motivi della decisione
- I - Deve essere disposta la
riunione dei due ricorsi in quanto proposti contro la medesima
sentenza (art. 335. cod. proc. civ.).
II - Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente -
denunciando "violazione degli artt. 112 e 434 cod. proc. civ." -
addebita alla Corte di appello di Salerno "di essere incorsa in
violazione per ultrapetizione del principio di corrispondenza
tra il chiesto ed il pronunciato sancito dall'art. 112 cit.
nella misura in cui, andando al di là dei motivi di gravame
specificamente articolati dall'appellante, ha modificato le
statuizioni del giudice di primo grado concernenti il quantum
debeatur".
Con il secondo motivo il ricorrente - denunciando "violazione
degli artt. 112 e 434 cod. proc. civ., nonché contraddittoria di
motivazione sul punto della decisione concernente le spettanze
al D. della indennità sostitutiva del preavviso" - rileva che "i
presupposti di fatto della spettanza al D. del diritto
all'indennità sostitutiva del preavviso sono stati accertati dal
giudice di primo grado, che ha condannato il resistente al
pagamento di tale indennità (in particolare veniva accertato che
il D. si era dimesso dal proprio posto di lavoro a causa
dell'inadempimento della società L. rispetto all'obbligo di
pagargli la retribuzione per ben 17 mensilità, e che tale
inadempimento integrava la giusta causa richiesta dall'art.
2119), (per cui) la mancata impugnazione, da parte
dell'appellante, su tali punti della decisione gravata ha
determinato la formazione del giudicato interno, che ne
precludeva il riesame da parte della Corte salernitana".
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente principale -
denunciando "violazione degli artt. 112 e 434 cod. civ., 2108
(primo comma) e 2100 (secondo comma) cod. civ. e 36 Cost.,
nonché vizi di motivazione sul punto della decisione concernente
il diritto alla retribuzione del lavoro straordinario ed
all'indennità sostitutiva delle ferie" - rileva che "anche in
questo caso il capo relativo alla spettanza di dette voci
retributive non è stato oggetto di specifica impugnazione da
parte dell'appellante, (per cui) le statuizioni della sentenza
impugnata concernenti il diniego al D. dell'indennità
sostitutiva delle ferie e della retribuzione del lavoro
straordinario costituiscono il frutto della violazione, da parte
della Corte d'appello salernitana, dell'art. 112 c.p.c. e del
principio, ivi sancito, di corrispondenza tra il chiesto ed il
pronunciato".
Con il primo motivo del ricorso incidentale la società
ricorrente - denunciando "omessa, insufficiente motivazione
circa la denunciata carenza di legittimazione passiva" - rileva
che "la Corte di appello, limitandosi a riconoscere la
proponibilità e l'ammissibilità dell'eccezione di carenza di
legittimazione sollevata dall'appellante, precisando che la
stessa non soggiaceva al divieto di nuove eccezioni stabilite
dall'art. 437, secondo comma, c.p.c. nulla motivando, sorvolava
del tutto tale eccezione omettendo finanche di statuire sulla
stessa, (mentre) rientrava nei poteri-doveri del giudice, anche
in sede di appello, l'accertamento degli elementi costitutivi e
dei requisiti di fondatezza della domanda".
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente in via
incidentale - denunciando "violazione degli artt. 2094 e 2697
cod. civ. e vizi di motivazione circa il riconoscimento del
rapporto di lavoro subordinato tra le parti" - rileva
criticamente che "la Corte di appello non ha accertato la
sussistenza di tutti gli elementi costituitivi del rapporto di
lavoro subordinato, ma soltanto alcuni, laddove per qualificare
come subordinato il preteso rapporto di lavoro dedotto dal D.
avrebbe dovuto accertare tutti gli altri elementi costitutivi
innanzi specificati, tanto più quando documentalmente risultava
che egli era alle dipendenze di altra società.
III/a - I tre motivi di ricorso principale esaminabili
congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - non sono
meritevoli di accoglimento.
Al riguardo l'interpretazione operata dal giudice di appello in
merito al contenuto e all'ampiezza della domanda giudiziale e
della relativa impugnativa è assoggettabile al controllo di
legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e
congruità della motivazione e, a tale proposito, il sindacato
della Corte di cassazione comporta l'identificazione della
volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima
perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto
controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri
ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio,
diversamente dall'interpretazione riferibile ad atti processuali
provenienti dal giudice, ove la volontà dell'autore è
irrilevante e l'unico criterio esegetico applicabile è quello
della funzione obiettivamente assunta dall'atto giudiziale (cfr.
Cass. n. 17947/2006). In particolare, in sede di legittimità,
occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso
esame di una domanda o di impugnativa, o la pronuncia su domanda
e su impugnativa non proposta, dal caso in cui si censuri
l'interpretazione data dal giudice di merito alla domanda
stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di
violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancanza della necessaria
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il
giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in
relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di
procedere all'esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire
gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia
richiestale; nel caso in cui venga invece in contestazione
l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda,
tali attività integrano un tipico accertamento in fatto,
insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della
correttezza della motivazione della decisione impugnata sul
punto (Cass. n. 16596/2005). Più specificatamente, rientra nella
nozione di error in procedendo, a fronte del quale la Corte di
cassazione ha il potere-dovere di procedere all'esame diretto
degli atti onde acquisire gli elementi necessari ai fini della
richiesta pronuncia, la censura di omesso esame della domanda e
di pronuncia su domanda non proposta, ma non la censura di
erronea interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della
domanda, né la censura di omessa, contraddittoria o
insufficiente motivazione; tuttavia, qualora la censura relativa
alla motivazione lamenti un vizio procedurale in cui sia incorso
il giudice di merito (una sorta di error in procedendo
indiretto, o di secondo grado), ciò consente alla Corte di
Cassazione l'esame degli atti del giudizio di merito, al
limitato fine di verificare che l'errore procedurale in cui sia
eventualmente incorso il giudice di merito si sia tradotto in un
vizio di motivazione (Cass. n. 9471/2004).
Nella specie, non sussiste nella sentenza impugnata il
denunciato vizio di pronuncia, da parte della Corte
territoriale, su doglianza non proposta dall'appellante con il
ricorso in appello in quanto dalla disamina diretta degli atti
processuali - consentita nella presente sede di legittimità data
la natura delle censure formulate dal ricorrente "principale" -
si è potuto evincere che l'impugnativa formulata dalla "s.a.s.
Laboratorio di .. cliniche L. di G. L. e c." concerneva
anche censure relative alla quantificazione siccome operata dal
giudice di primo grado (oggetto del primo motivo di ricorso),
all'errata statuizione in merito alla indennità sostitutiva del
preavviso (secondo motivo di ricorso) ed alla retribuzione per
lavoro straordinario ed alla indennità sostitutiva delle ferie
(terzo motivo di ricorso) e sulle cennate censure ritualmente
proposte la Corte di appello di Salerno ha motivatamente e
correttamente statuito nell'ambito della decisione impugnata.
III/b - Per quanto riguarda le ulteriori censure in ordine alla
valutazione delle risultanze probatorie (la cui critica connota
gradatamente le doglianze formulate specie nel secondo e nel
terzo motivo di ricorso), si rimarca che la cennata valutazione
rientra nell'attività istituzionalmente riservata al giudice di
merito non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo
della congruità della motivazione del relativo apprezzamento
(Cass. n. 322/2003).
Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio
convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e
idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni
elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata,
essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione,
che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato
attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente
acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza
un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e
non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente
il valore preminente attribuito a quelli utilizzati.
Comunque, ove con il ricorso per cassazione venga dedotta
l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza
impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze
processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di
legittimità il controllo della decisività della risultanza non
valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente
precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel
ricorso (nella specie non avvenuta) - la risultanza che egli
asserisce decisiva e non valutata, o insufficientemente
valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte
di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti
di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa
(Cass. n. 9954/2005).
Si rileva, altresì, che le censure con cui una sentenza viene
impugnata per vizio della motivazione in ordine alla valutazione
delle risultanze probatorie non possono essere intese a far
valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata
dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della
parte - pure in relazione al valore da conferirsi alle
"presunzioni" (la cui valutazione è anch'essa incensurabile in
sede di legittimità alla stregua di quanto già riferito in
merito alla valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n.
11906/2003)) - e, in particolare, non vi si può opporre un
preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici
dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni
all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi
di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero
convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter
formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della
disposizione di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: in caso
contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una
inammissibilmente istanza di revisione delle valutazioni e dei
convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova
pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle
finalità del giudizio di cassazione.
III/c - A conferma della pronuncia di rigetto dei motivi di
ricorso in esame vale, infine, riportarsi al principio di cui
alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 (e, di recente, di
Cass. Sezioni Unite n. 14297/2007) in virtù del quale, essendo
stata rigettata la principale assorbente ragione di censura, il
ricorso deve essere respinto nella sua interezza poiché
diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori
ragioni di censura.
IV - Passando ora all'esame del ricorso incidentale, il primo
motivo di detto ricorso non può essere accolto.
Infatti, per quanto già rilevato sub "capo III/a" per respingere
i motivi del ricorso principale, la valutazione del contenuto
del ricorso in appello -in ordine al denunciato difetto di
legittimazione passiva - è stata adeguatamente compiuta dalla
Corte di appello nella impugnata sentenza e la decisione su tale
punto appare sorretta da corretta motivazione.
Con riferimento, quindi, ai pretesi vizi di motivazione - che,
secondo la società ricorrente, inficerebbero la sentenza
impugnata - vale rilevare che: a) il difetto di motivazione, nel
senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando
dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta
dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi
che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero
l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento
logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi
acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per
le doglianze mosse nella specie dalla ricorrente -quando vi sia
difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte
sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito
agli elementi delibati; b) il vizio di motivazione sussiste
unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di
ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al
loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel
ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di
punti decisivi della controversia - irregolarità queste che la
sentenza impugnata di certo non presenta -; c) per poter
considerare la motivazione adottata dal giudice di merito
adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa
vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle)
tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che
il giudice indichi - le ragioni del proprio convincimento,
dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte
le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
V - Anche il secondo motivo del ricorso incidentale deve essere
respinto.
Infatti, la Corte di appello di Salerno, nell'accertare e
definire la natura subordinata del rapporto intercorso tra le
parti, si è attenuta esattamente ai criteri fissati dalla
giurisprudenza per la determinazione della natura (subordinata
ovvero autonoma) del rapporto di lavoro alla stregua dei
parametri normativi desumibili dall'art. 2094 cod. civ., secondo
cui gli elementi che differenziano il lavoro subordinato dal
lavoro autonomo sono l'assoggettamento del lavoratore al potere
direttivo, organizzativo e disciplinare datoriale, con
conseguente limitazione della sua autonomia e suo inserimento
nell'organizzazione aziendale (id est, sussistenza effettiva del
vincolo di subordinazione).
In particolare, tali elementi debbono essere apprezzati con
riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore
ed al modo della sua attuazione atteso che, in linea di
principio, il potere direttivo deve estrinsecarsi in ordini
specifici, perché è attraverso gli stessi, (e mediante non solo
direttive di carattere generale configurabili anche nel lavoro
autonomo), che viene assicurata la cd. conformazione della
prestazione del lavoratore subordinato rispetto alle esigenze
dell'impresa.
Altri elementi, invece - quali la cd. assenza del rischio, la
continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la
localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa
della retribuzione - assumono natura meramente sussidiaria e non
decisiva.
Rispetto ad altro versante argomentativo, la qualificazione del
rapporto compiuta dalle parti nell' iniziale stipulazione del
contratto non è necessariamente determinante, poiché nei
rapporti di durata il comportamento delle parti può essere
idoneo ad esprimere sia una diversa effettiva volontà
contrattuale, sia una nuova diversa realtà effettuale (in
generale, in merito a tale aspetto cd. definitorio nell'ambito
della questione concernente la distinzione tra lavoro
subordinato e lavoro autonomo, Cass. n. 17549/2003, Cass. n.
11203/2003,Cass. n. 8028/2003, Cass. n. 4889/2002).
Con particolare riferimento all'attività lavorative oggetto
della presente controversia la Corte territoriale ha statuito -
alla stregua di una completa valutazione della risultanza
processuali al termine di un corretto percorso motivazionale -
che "la collaborazione è stata offerto all'interno dei locali
del Laboratorio, con utilizzazione dei mezzi da questo messi a
disposizione (ad es. computer), con continuità ed in coincidenza
con gli orari di apertura della struttura".
Per quanto concerne i limiti della censurabilità in sede di
legittimità delle risultanze probatorie e i requisiti
caratterizzanti la motivazione della sentenza vale sintetim
riferirsi a quanto dianzi rimarcato sub "capo III/b" (e che qui
si ribadisce) a conferma dell'infondatezza del secondo motivo
del ricorso incidentale.
VI - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte,
entrambi i ricorsi debbono essere respinti.
Ricorrono giusti motivi (id est, reciproca soccombenza) per
dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di
legittimità.
- P.Q.M.
- La Corte riunisce i ricorsi e
li rigettai compensa interamente tra le parti le spese del
giudizio di cassazione.
===============================================
- Credito unico da più fatture,
decreto ingiuntivo
- SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
- SEZIONE II CIVILE
- Sentenza 6 marzo - 27
maggio 2008, n. 13791
- (Presidente Elefante -
Relatore Goldoni)
- Svolgimento del processo
- La sas ............ chiedeva ed otteneva dal Pretore di Legnano
ingiunzione per L. 43.684.505, oltre accessori, a carico della
Srl ................. a titolo di pagamento di merce fornita a tale
ultima società, che proponeva opposizione, con argomenti
processuali e di merito; con sentenza del 27.10.1998, l'adito
pretore respingeva l'opposizione e confermava il decreto
opposto, regolando le spese.
- Avverso tale decisione
proponeva appello la soccombente, cui resisteva la
controparte.
- Con sentenza in data
15.10/22.11.2002, la Corte di appello di Milano respingeva
l'impugnazione e regolava le spese.
- Osservava la Corte
meneghina che le dedotta esistenza alla base dei rapporti
intercorsi tra le parti di un unico contratto d'appalto
intercorso tra le due società, addotta dalla allora appellante
e negata dalla controparte, non trovava riscontro negli atti
processuali, sicché doveva concludersi che nella specie si
ebbero tanti distinti contratti di vendita, quante furono le
forniture effettuate.
- L'eccezione di incompetenza
per territorio non poteva essere accolta, in quanto non
sollevata in relazione a tutti i fori previsti dagli artt. 18
e 20 cpc, come era invece richiesto, donde l'inammissibilità
della eccezione stessa.
- Del pari infondata la
dedotta incompetenza per valore, atteso che il credito dedotto
non poteva cumularsi con quello azionato davanti al Tribunale,
esclusa, per le ragioni dette, l'unicità del rapporto
negoziale e la differenza delle fatture.
- Erano pure infondate le
eccezioni di continenza (in quanto il rapporto non era unico)
e di litispendenza (in quanto non poteva essere ravvisata
identità di petitum e causa petendi).
- Nel merito, le forniture
erano provate con le bolle di consegna prodotte e non
contestate.
- Per la cassazione di tale
sentenza ricorre, sulla base di quattro motivi, illustrati
anche con memoria, la srl ......; resiste con
controricorso la sas in liquidazione ...............
- Motivi della decisione
- Con il primo motivo, si
lamenta violazione degli artt. 38 e 39 cpc; si ribadiscono le
eccezioni di continenza e litispendenza rispetto ad altro
processo instaurato di fronte al tribunale di Milano,
sostenendosi che l'unicità del rapporto sussisteva e doveva
essere ravvisata dagli atti processuali e la prova della
pluralità dei rapporti doveva essere data dalla controparte,
che la assumeva; anzi la Rossi sas non aveva neppure sostenuto
tale tesi, cosa questa che comportava anche il vizio di
ultrapetizione.
- Con il secondo mezzo si
lamenta violazione degli artt. 38 o 158 cpc, sostenendosi il
difetto di competenza per territorio del giudice adito
relativamente alla ripartizione degli affari nell'ambito
dell'ufficio.
- Con il terzo mezzo si
lamenta violazione dell'art. 2697 cc, sulla base del fatto che
le fatture, considerate prova dai giudici del merito, non
hanno tale natura, provenendo dalla parte che le invoca.
- Con il quarto motivo
(violazione dell'art. 1474 cc) ci si duole della incongruenza
ed improprietà dei prezzi applicati, anche in relazione agli
stessi manufatti, cosa questa che avrebbe dimostrato la
carenza di qualsiasi criterio obiettivo nella redazione delle
fatture.
- Con i primi due motivi, ai
pongono questioni processuali preliminari; per ragioni logiche
va esaminato per primo il secondo con cui si evidenzia il
difetto di competenza territoriale del giudice adito; non può
essere accolto, in quanto una delle rationes decidendi, da
sola sufficiente a motivare e sorreggere la decisione assunta,
non è stato oggetto di doglianza.
- Allorché infatti la Corte
territoriale ebbe a rilevare che la eccezione de qua non era
stata sollevata con riferimento a tutti e tre i fori previsti
dagli artt. 18 e 20 cpc, enunciò una motivazione specifica;
non essendo stata la stessa oggetto di censura nella presente
sede, il motivo non può trovare accoglimento.
- Con il primo motivo, la
ricorrente ripropone le eccezioni di litispendenza e di
continenza prospettate sia in primo che in secondo grado,
argomentando nel senso che un unico contratto di appalto era
alla base di tutte le forniture e che pertanto il credito
relativo doveva essere ritenuto unico, donde la necessità di
ritenere la presente controversia rientrante in quella già
pendente di fronte ad altro giudice.
- La Corte meneghina ha
argomentato nel senso che in base agli atti acquisiti non era
provata l'esistenza di tale sottostante rapporto e che la
causale rinvenibile nelle fatture azionate era semplicemente
"vendita", cosa questa che faceva ritenere che ciascuna
fornitura fosse autonoma.
- Osta con tale ricostruzione
la risultanza, testualmente riportata in ricorso, secondo cui
l'indice del fascicolo di controparte menziona anche decreti
ingiuntivi azionati di fronte al tribunale di Milano, cosa
questa collidente con la pretesa autonomia di ogni singola
fornitura.
- Inoltre, le fatture poste a
base della domanda attorea non recavano l'indicazione di una
pluralità di ordini o di contratti, ma non ne indicavano
alcuno, altro profilo concorrente per ritenere che unico fosse
l'ordine.
- Ancora, non risulta dalle
difese della odierna controricorrente che la stessa avesse
esplicitamente negato l'unicità dell'ordine, ma che aveva
invece sostenuto soltanto la pluralità delle fatture.
- Appare dunque lacunosa la
ricostruzione degli atti sulla cui base le eccezioni della
odierna ricorrente sono state disattese, e con essa la tesi
della unicità del contratto o dell'ordine, che assume il ruolo
di elemento portante della decisione.
- Con una recente decisione (SS.UU.,
n. 23726 del 2007) è stato affermato il principio secondo cui
è contraria alla regola generale della buona fede, in
relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui
all'art. 2 Cost. e si risolve in un abuso del processo
(ostativo all'esame della domanda) il frazionamento
giudiziale, contestuale (o sequenziale) di un credito
unitario, cui questo Collegio presta convinta adesione, anche
in ragione di ciò nella specie, appare necessario procedere ad
un più compiuto esame delle ragioni in forza delle quali è
stato esclusa la sussistenza di un credito derivante da un
unico contratto o comunque da un unico ordine, cosa questa che
comporta l'accoglimento nei sensi esplicitati del motivo in
esame, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di
Milano, che provvederà anche sulle spese del presente
procedimento per cassazione.
- I restanti motivi risultano
conseguentemente assorbiti.
- P.Q.M.
- la Corte accoglie il primo
motivo di ricorso e rigetta il secondo; assorbiti gli altri.
Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della
Corte di appello di Milano
-
===============================================
-
Sinistri con lesioni, rito ordinario
-
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
- SEZIONE III
CIVILE
- Ordinanza 7
agosto 2008, n. 21418
- Composta dagli
III.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. Paolo
VITTORIA - Presidente -
- Dott. Maurizio
MASSERA - Consigliere -
- Dott. Antonio
SEGRETO - Consigliere -
- Dott. Roberta
VIVALDI - Consigliere -
- Dott. Raffaele
FRASCA. - ReI. Consigliere –
- ha pronunciato la
seguente
- ORDINANZA
-
Sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio
dal Tribunale di REGGIO CALABRIA, con ordinanza del 03/10/07,
nella causa iscritta al nr26347/2007 vertente
-
tra
-
M. S. V.;
-
e
-
..... ASSICURAZIONI SPA, + altri;
-
udita la relazione della causa svolta nella camera
di
-
consiglio il 03/07/0:8 dal Consigliere Dott.
Raffaele FRASCA.
-
E' presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. Antonietta CARESTIA.
-
Oggetto
-
Ritenuto quanto segue:
-
§ 1. Con ordinanza del 3 ottobre 2007 il Tribunale
di Reggio Calabria ha sollevato conflitto di competenza d'ufficio
avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Reggio
Calabria ha declinato la competenza sulla controversia introdotta
da S. V. M. contro ALTRI + la ..... Assicurazioni s.p.a. -
rispettivamente nella qualità di proprietario, di conducente e di
assicuratrice per la r.c.a. di un veicolo con il quale, alla guida
dell' autovettura di proprietà della figlia, era venuta a
collisione - per ottenere la condanna dei medesimi al risarcimento
dei danni per sofferte lesioni personali, quantificati in euro
4532,29 (al netto di un importo di euro 1.900 corrisposti dalla
società assicuratrice.
-
La declaratoria di incompetenza vemva fatta dal
Giudice di Pace nel presupposto che la norma dell'art. 3 della l.
n. 102 del 2006 avesse attribuito al Tribunale la competenza sulle
controversie relative ad incidenti stradali causative di lesioni o
della morte, così sottraendole alla previsione di competenza di
cui all'art. 7, secondo comma, c.p.c.
-
A seguito della declinatoria il giudizio veniva
riassunto dinanzi al Tribunale, che nella stessa udienza ai sensi
dell'art. 420 c.p.c. riteneva erronea la declinatoria della
competenza e, quindi con la detta ordinanza elevava il conflitto.
-
§2. Il Tribunale ha soillevato il conflitto
adducendo che erroneamente il Giudice di Pace ha attribuito
all'art. 3 della l. n. 102 del 2006 l'efficacia di incidere
sull'assetto delle competenze, in particolare per effetto del
richiamo tra le norme del libro II, titolo IV, capo I de:! codice
di rito anche dell'art. 413 c.p.c., il quale invece attribuisce
alla competenza del tribunale soltanto le controversie di lavoro e
non tutte le controversie soggette al rito del lavoro. Secondo il
Tribunale sarebbe, del resto, irragionevole che - fra l'altro
senza alcun riscontro in sede di lavori parlamentari – si sia
sottratta al giudice di pace una considerevole parte della sua
competenza con
-
conseguente aumento del carico di lavoro dei
tribunali.
-
§3. Nessuna delle parti ha svolto attività
difensiva.
-
Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione
con il procedimento di cui all'art. 380-bis C.p.c., è stata
redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata ritualmente
notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.
-
Considerato quanto segue:
-
§ 1. La relazione redatta ai sensi dell'art.
380-bis c.p.c. è stata del seguente tenore:
-
«[ ... ] 4.- L'istanza di regolamento di competenza
d'ufficio è fondata.
-
La norma dell'art. 3 della l. n. 102 del 2006
recita testualmente che «alle cause relative al risarcimento dei
danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si
applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo
I del codice di procedura civile».
-
La norma, per assumere il significato voluto dal
Giudice di Pace, dovrebbe avere la natura di norma sulla
competenza di carattere speciale rispetto alla norma di cui al
secondo comma dell'art. 7 C.p.c., perché avrebbe sottratto alla
competenza del giudice di pace per materia con limite di valore,
di cui a tale norma, una parte delle controversie da essa
considerate, cioè quelle rientranti nel limite del valore indicato
riconducibili alla circolazione stradale (tale nozione evocando
l'improprio riferimento gli incidenti stradali) ed aventi ad
oggetto pretese risarcitorie per lesioni personali e per morte.
L'art. 3 dovrebbe pertanto interpretarsi in ossequio al criterio
ermeneutico per cui lex posterior
specialis derogat legi priori generali.
-
Ora, nella norma dell'art. 3 non v'è alcun indizio
- specie tenendo conto della sua da più parti segnalata pessima
fattura - idoneo ad attribuirle l'efficacia di norma speciale in
detto senso. Ed anzi ve ne sono di contrari.
-
In primo luogo va riilevato che la norma è
formulata nel senso di disporre l'applicazione di altre nomle ad
una determinata tipologia di cause. E' vero che fra tali norme vi
è anche una norma sulla competenza, quella dell'art. 413 c.p.c.,
che allude solo ad una competenza del tribunale. Tuttavia, va dato
rilievo alla circostanza che l'art. 3 dispone l'applicazione non
delle norme di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di
procedura civile nella loro interezza, bensì con una
specificazione: si deve trattare di "nonne processuali". Poiché
tutte le nonne contenute nel detto capo sono certamente "nonne
processuali" il senso di tale precisazione da parte del
legislatore verrebbe a mancare se non si attribuisse ad essa il
significato di non rendere applicabili alla tipologia di
controversie in discorso tutte le nonne del capo in questione,
bensÌ soltanto alcune. Se cosÌ è, bisogna intendere la
disposizione in commento come detenni nativa soltanto
dell'applicabilità delle nonne di quel capo che non presentano
oggetti di disciplina che impediscano la loro diretta applicazione
nel loro contenuto di disposizioni alle controversie contemplate
dalla nonna dell'art. 3. Si deve trattare, cioè, di norme che
abbiano un contenuto dispositivo tale da poter essere applicate
direttamente alle controversie indicate nell'art. 3. E' quanto
dire che l'espressione "nonne processuali" va intesa
tendenzialmente come omologa di quella di "rito processuale" ed in
riferimento a tale nozione come comprensiva solo di norme sul rito
che si presentino automaticamente applicabili alle controversie
indicate dall' art. 3.
-
Ora, la nonna dell'art. 413 c.p.c. contiene una
disciplina, relativa alla competenza per materia e per territorio,
che pertiene esclusivamente alle controversie di cui all'art. 409
C.p.c. e, pertanto, non può considerarsi una delle "norme
processuali" cui allude l'alt. 3, atteso che in alcun modo è
possibile postularne la diretta applicazione alle controversie ivi
contemplate. In particolare, per quanto attiene alla competenza
per materia sulle controversie relative ad "incidenti stradali"
detenninativi di danni da morte o lesioni, occorrerebbe postulare
la sostituzione nella nonna del riferimento alle controversie di
cui all'art. 409 c.p.c. con un riferimento a dette controversie,
cioè compiere un' operazione enneneutica che va ben al di là
dell'applicazione diretta dell'art. 413 C.p.c. e suppone
un'operazione di vero e proprio adattamento. Inoltre, sarebbe
necessario escludere anche il riferimento all'essere il tribunale
"giudice del lavoro".
-
Discende da questi rilievi che non è possibile
attribuire alla norma ora detta l'efficacia di nonna speciale
derogatoria della competenza di cui all'art. 7, secondo comma, del
giudice di pace. E semmai l'interprete è indotto ad affacciare un
dubbio interpretativo diverso, che è nel senso di postulare
l'applicazione delle norme sul rito del lavoro esclusivamente
quando le controversie indicate neIl'art. 3 della legge n. 102 del
2006 si trovino a dover essere trattate dal tribunale. Il rito di
cui al capo I del titolo IV, del libro II del codice di procedura
civile è, infatti, rito speciale applicabile direttamente nei
giudizi dinanzi al tribunale in alternativa a quello ordinario
parimenti applicabile dinanzi al tribunale e non è un rito
speciale rispetto a quello dinanzi al giudice di pace. Onde
potrebbe anche sostenersi che il legislatore abbia inteso dettare
la disposizione esclusivamente per il caso che una controversia
relativa ad incidente stradale relativa a danni da morte o lesioni
sia di competenza del tribunale e non anche per il caso in cui sia
di competenza del giudice di pace. Tanto più ove si consideri che,
se: l'intento perseguito dal legislatore con l'estensione alla
tipologia di controversie in discorso del rito del lavoro è stato
quello di rendere applicabile tale rito perché (ipoteticamente: ma
è dato smentito dall'esperienza) più rapido di quello ordinario,
tale intento anche astrattamente sarebbe contraddetto dall'ipotesi
dell'estensione della norma anche ai giudizi dinanzi al giudice di
pace, atteso che il rito dinanzi al giudice di pace, in ragione
della sua deformalizzazione, risponderebbe ad esigenze di celerità
certamente maggiori di quelle di cui è (astrattamente) capace il
rito del lavoro. Non solo: l'estensione al giudice onorario di un
rito "formalizzato" come quello del lavoro sarebbe in manifesta
contraddizione con le minore garanzie di tecnicismo che quel
giudice offre. Si aggiunga ancora che un effetto dell'estensione
del rito alle controversie in discorso pur se di competenza del
giudice di pace sarebbe quello di renderle sempre decidibili solo
secondo diritto e non secondo equità entro il limite della
giurisdizione equitativa.
-
Si potrebbe, dunque, ritenere che l'art. 3 trovi
applicazione solo alle controversie in questione di valore
superiore al limite indicato dal secondo comma deIl'art. 7 c.p.c.
e, quindi, di competenza del tribunale.
-
In disparte questa questione l'istanza di
regolamento di competenza andrà accolta ed andrà dichiarata la
competenza per materia con limite di valore sulla controversia del
Giudice di Pace di Reggio Calabria.».
-
§2. Il Collegio condivide le argomentazioni della
relazione sul punto relativo alla statuizione da rendere sulla
competenza e, pertanto, ritiene debba affermarsi il seguente
principio di diritto: «Deve escludersi che la norma dell'art. 3
della l. n. 102 del 2006, nel prevedere che alle cause relative al
risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad
incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al
libro Il, titolo IV, capo I del codice di procedura civile, abbia
attribuito al Tribunale la competenza su tali cause, così
sottraendole alla previsione di competenza del giudice di pace per
materia con limite di valore, di cui all'art. 7, secondo comma,
c.p.c.».
-
§3. Sciogliendo la riserva formulata nella
relazione il Collegio ritiene, inoltre, è opportuno chiarire se il
rito speciale richiamatli da detta norma debba trovare
applicazione quando le cause indicate dal citato art. 3 siano di
competenza del giudice di pace e debbano essere da tale giudice
trattate. Il chiarimento va dato nel senso che deve escludersi che
l'intentio legis di cui è espressione l'art. 3 si sia
voluta indirizzare nel senso di disporre l'applicabilità delle
norme del c.d. rito del lavoro anche quando le cennate
controversie debbano essere trattate dinanzi al giudice di pace,
onde la norma in discorso si deve intendere riferita soltanto
all'ipotesi di causa davanti al Tribunale.
-
Inducono a tale conclusione le seguenti
considerazioni:
-
a)
la circostanza che il rito del lavoro è rito
estremamente formalizzato e, quindi, per definizione poco
compatibile con l'esercizio della giurisdizione da parte di un
giudice onorario;
-
b)
l'argomento della coerenza con lo scopo del
legislatore, che, nell'intento di introdurre per le controversie
in questione un rito - almeno in astratto (posto che è notorio che
il rito del lavoro è ormai gestito con tempi non diversi da quelli
del rito ordinario e considerato che anche quest'ultimo, a far
tempo dalla l. n. 353 del 1990, ha tornato ad essere imperniato
sul sistema delle preclusioni, pur temperate dal principi di
eventualità, formalmente consacrato nell'art. 183 c.p.c.) - più
celere di quello ordinario, avrebbe non solo attribuito al giudice
di pace la gestione di uno strumento processuale più sofisticato
e, quindi, più difficile da gestire per il giudice non togato, ma
anche perseguito l'intento con l'adoperare uno strumento alla
prova dei fatti inidoneo;
-
c)
un ulteriore argomento di coerenza del legislatore,
desumibile dalla circostanza che il rito dinanzi al giudice di
pace è di per sé ispirato da un'esigenza di concentrazione e
speditezza, peraltro congiunta ad una notevole semplificazione
delle forme, si che l'ipotetica e discutibile idoneità del rito
del lavoro ravvisata per il caso delle controversie dinanzi al
tribunale rispetto al rito ordinario dinanzi a quell 'ufficio
applicabile sarebbe stata e sarebbe insussistente;
-
d)
il rilievo che l'attribuire alla norma del citato
art. 3 la valenza di riferirsi anche alle controversie davanti al
giudice di pace, come dimostra la pratica, comporta anche
l'effetto di determinare l'operare del rito del lavoro anche
quando i danni siano lamentati non solo alla persona, sia pure in
misura minima, ma anche alle cose, ipotesi non considerata dal
legislatore, ma che dovrebbe essere regolata dall'art. 40, terzo
comma c.p.c.;
-
e)
in fine - e trattasi di argomento decisivo - la
circostanza che in ordine al rito da applicarsi dinanzi al giudice
di pace il nostro codice di rito contiene una previsione che ha
natura di c.d. metanorma, cioè di norma sul modo di legiferare in
ordine al rito processuale applicabile in genere dinanzi a quel
giudice: l'art. 311 c.p.c., infatti, sotto la rubrica «Rinvio alle
norme relative al procedimento davanti al tribunale», dispone che
«il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non
è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è
retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica» .
-
La norma, dopo avere disposto in via diretta che il
procedimento dinanzi al giudice di pace è regolato dalle norme del
titolo secondo del libro secondo che vengono di seguito
espressamente dettate e, per ciò che esse non regolano, da quelle
sul procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica
(di cui al capo terzo del titolo primo di detto libro), pone una
vera e propria metanorma, là dove esige che un diverso regolamento
risulti da "altre espresse disposizioni". Ne discende che, quando
il legislatore detta una norma sul rito potenzialmente idonea ad
essere applicata - come l'art. 3 di cui si discorre - anche al
processo dinanzi al giudice di pace, perché la potenzialità sia
effettiva e la norma possa essere interpretata nel senso d'essere
applicabile anche dinanzi al giudice di pace, è necessario che
essa disponga in tale senso "in modo espresso", cosa che il detto
art. 3 non ha fatto in alcun modo, non contenendo alcun
riferimento al processo dinanzi al giudice di pace.
-
§4. E' da notare che nessun lume sulle questioni
interpretative qui esaminata è venuto dalla recente ord. n. 280
del 2008 della Corte costituzionale, poiché la questione decisa è
stata dichiarata inammissibile.
-
Inoltre, è anche da rikvare che correttamente, sia
nella relazione, sia nelle considerazioni svolte in qUi~sta sede
non si è fatto alcun riferimento ai lavori parlamentari, atteso
che essi non considerano le problematiche esaminate.
-
§5. Conclusivamente è dichiarata la competenza per
materia con limite di valore
-
del Giudice di Pace di Reggio Calabria.
- P.Q.M.
-
La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace
di Reggio Calabria.
-
Così deciso in Roma, neilla Camera di consiglio
della Terza Sezione Civile, il 3 luglio 2008.
-
Pubblicata il 7 agosto 2008.
-
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-
Diffamazione a mezzo internet
-
- SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
- SEZIONE V PENALE
- Sentenza 1 - 25 luglio
2008, n. 31392
- (Presidente Rotella -
Relatore Fumo)
- Osserva
- La Corte d'appello di
Milano, con sentenza del 27.9.2007, in riforma della pronunzia
di primo grado, ha assolto A. A., con la formula il fatto non
costituisce reato, dal delitto di diffamazione aggravata in
danno della ............. spa, con riferimento alla pubblicazione
sul sito
www...............
del contenuto di una denunzia presentata alla AG nei confronti
della predetta spa (corredata da una foto dello stabilimento),
contenente "in neretto" la frase "anche
............... scarica
cancerogeni nel lago", oltre al sottotitolo
"denunziata l'azienda per aver camuffato la presenza di
cancerogeni per mezzo di diluizione con acque di
raffreddamento".
- Ricorre per cassazione
-ovviamente ai soli fini civili- il difensore della PC
,,,,,,,,,, spa e deduce:
- a) inosservanza ed erronea
applicazione di legge.
- Innanzitutto, la sentenza
di appello non dà nessun conto dell'iter logico seguito e
della trama motivazionale esibita dalla sentenza di primo
grado, di talché la sentenza di appello singolarmente manca
del suo "oggetto". In secondo luogo, la Corte di merito non ha
chiarito se la pronunzia assolutoria sia stata pronunziata ai
sensi dell'art 596 c.p. (exceptio veritatis), ovvero ex art 51
c.p. (esercizio del diritto di critica e/o cronaca). Con
riferimento alla prima ipotesi, si osserva, oltre alla
violazione degli artt. 684 c.p. e 114 c.p.p., che era
quantomeno dubbia la pendenza di un procedimento penale a
carico dei responsabili della ........... (al più poteva essere
effettuata la iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.); con
riferimento alla seconda ipotesi, si rileva che la
diffamazione non è avvenuta col mezzo della stampa, che la A.
non è una giornalista, che la stessa non ha semplicemente
riferito della presentazione di una denunzia, ma che, essendo
proprio ella l'autrice della stessa, la aveva diffusa sul web
per ottenere la divulgazione, certo non in maniera asettica,
della notizia; oltretutto al denunziato si attribuiva anche
una condotta particolarmente insidiosa e sleale (la diluizione
delle acque inquinanti).
- In terzo luogo (e in ogni
caso) ciò che fa difetto nella motivazione è la affermazione
certa della verità del fatto riferito, atteso che la stessa
Corte di appello sembra far ricorso a toni dubitativi e
ipotetici, quando non addirittura a esplicite ammissioni di
non corrispondenza tra quanto riferito sul web e quanto
obiettivamente accertato. La A., laureata in chimica, ben
conosceva i parametri tabellari che la ............... doveva
rispettare (e risulta aver rispettato) e comunque, secondo
quando si legge in sentenza, la stessa non avrebbe assunto le
opportune in formazioni prima di diffondere via internet la
notizia, b) violazione degli artt. 595 e 51 c.p., oltre a
contraddittorietà della motivazione, atteso che, per il
corretto esercizio del diritto di cronaca, la verità della
notizia deve esser certa (o almeno seriamente accertata).
Quindi va verificata l'osservanza del parametro della
continenza. Ebbene l'imputata, una volta sporta la sua
denunzia, senza che la AG avesse ancora effettuato alcun
accertamento, la ha divulgata con modalità obiettivamente
offensive. Oltretutto, sia che si voglia ritenere operante
l'art. 596 c.p., sia che si voglia ritenere che si versi nella
ipotesi ex art. 51 medesimo codice, l'onere di provare la
verità del fatto grava interamente sull'imputato.
- Infine, per completezza, la
ricorrente PC evidenzia che, con riferimento alla denunzia
presentata dalla A., il Tribunale di Domodossola, sez. dist.
Verbania, ha emesso pronunzia di assoluzione nei confronti del
direttore dello stabilimento ............ perché il fatto non
costituisce reato (sentenza passata in giudicato). Il ricorso
è fondato nei termini di seguito indicati. Vanno tuttavia
premesse alcune precisazioni.
- La diffamazione tramite
internet costituisce certamente un'ipotesi di diffamazione
aggravata ai sensi del comma III dell'art. 595 cp, in quanto
commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità.
In realtà peraltro, poiché è certamente possibile, attraverso
i normali strumenti di dotazione di un qualsiasi personal
computer, procedere alla stampa della "pagina web", il
giornale telematico sembrerebbe quasi costituire un tertium
genus tra la stampa e, appunto, gli altri mezzi di pubblicità.
Cosa certa è, comunque, che, essendo ormai internet un
(potente) mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee
(almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche
-evidentemente- attraverso di esso si estrinseca quel diritto
di esprimere le proprie opinioni, diritto che costituisce uno
dei cardini di una democrazia matura e che, per tale ragione,
figura in posizione centrale nella vigente Carta
costituzionale. I diritti di cronaca e di critica, in altre
parole, discendono direttamente -e senza bisogno di mediazione
alcuna- dall'art 21 Cost. e non sono riservati solo ai
giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma
fanno riferimento all'individuo uti civis. Chiunque, per
tanto, e con qualsiasi mezzo (scil. anche tramite internet),
può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque -nei
limiti dell'esercizio di tale diritto (limiti, da anni, messi
a punto dalla giurisprudenza)- può "produrre" critica e
cronaca.
- Sulla base di tale
preventiva considerazione, va da sé che la sfera di
operatività della c.d. exceptio veritatis risulta notevolmente
ridimensionata, atteso che, da un lato, la verità del fatto
riferito costituisce comunque presupposto del corretto
esercizio del diritto di cronaca (ASN 200544395- RV 232877 e
altre) e, con le dovute precisazioni, anche di quello di
critica (ASN 200512807-RV 231696), dall'altro, che due dei
casi per i quali è prevista la causa di non punibilità di cui
al l'art. 596 cp (addebito a PU per fatto attinente alla sue
funzioni, pendenza di procedimento penale) rivestono -il più
delle volte- gli estremi del requisito della rilevanza
sociale, che come è noto, costituisce (unitamente -appunto-
alla verità del narrato e alla continenza della espressione)
conditio sine qua per l'efficacia scriminante dei diritti di
cronaca e critica.
- Orbene, la sentenza
impugnata sembra esitare, nel dichiarare la non punibilità
della A., tra l'applicazione della disciplina ex art. 596 e
quella ex art 51 c.p., optando, alla fine -correttamente- per
quest'ultima.
- Infatti, se è vero quel che
si è venuti sin qui scrivendo, è altrettanto vero che
l'imputata, immettendo "in rete" le notizie di cui al capo di
imputazione) intendeva sostanzialmente rendere una
informazione in incertam personam, vale a dire a beneficio di
tutti coloro che -in un arco temporale più o meno ampio- si
sarebbero collegati con il "sito" di Legambiente. La A. dunque
si proponeva certamente di esercitare il diritto di cronaca e,
dato "il taglio" delle notizie, come riportato in sentenza,
anche quello di critica.
- Tanto premesso, il giudice
di appello avrebbe dovuto accertare se erano stati rispettati
dalla imputata i parametri elaborati in materia dalla
giurisprudenza, vale dire se l'argomento fosse di rilevanza
sociale, se fosse stata fornita una informazione rispondete
alla verità obiettiva (nei limiti in cui ciò sia accertabile),
se fossero state usate espressioni corrette (o almeno
tollerabili per i correnti livelli di "decenza espressiva".
- Ebbene, quanto al secondo
requisito (verità della notizia), la motivazione appare
incongrua e contraddittoria, atteso che la Corte milanese,
dopo avere, per molte pagine, illustrato l'aspetto tecnico
della vicenda, con particolare riferimento all'inquadramento
delle sostanze prodotte dalla spa ................ come scarto di
lavorazione nella categoria delle sostanze sicuramente o
probabilmente cancerogene, non scioglie con chiarezza due
nodi: a) la natura di tali sostanze, b) l'avvenuta diluizione
(o miscelamento) delle acque che tale sostanze contenevano con
acque derivanti dal processo di raffreddamento. Nella
terzultima pagina della sentenza infatti si legge: "..manca
invero la prova certa ...che corrisponda al vero che il
trattamento di chiariflocculazione portasse a una diluizione
dell'acqua di lavorazione e quindi all'abbassamento
surrettizio dei valori limite, scopo del divieto dell'art. 9
citato e invero..... risulta che l'acqua di raffreddamento
immessa nel reattore era fondamentale al controllo del
processo per evitare l'effetto run away di polimerizzazione,
ma non risulta con chiarezza dove le acque di raffreddamento
andavano a finire ecc..".
- Per altro, la pagina
successiva si apre, al primo capoverso, con l'espressione "che
in relazione al trattamento dei reflui, l'appellante abbia
assunto precise informazioni...ecc.", espressione che, non
solo non si comprende a quale precedente frase si colleghi
sintatticamente, ma che nemmeno appare intelligibile nel suo
contenuto, atteso che non è dato capire se la Corte
territoriale, in ultima analisi, affermi -come sarebbe
necessario per coerenza con quanto stabilito nel dispositivo -
o neghi - come apparirebbe dalla interpretazione letterale-
che la A. abbia riferito il vero o, almeno, abbia condotto i
dovuti accertamenti.
- Né si può ragionevolmente
sostenere (ma, per vero, non sembra che la Corte lo sostenga)
che oggetto della notizia immessa "in rete" fosse la esistenza
di una denunzia (circostanza sicuramente vera), e non anche la
verità dei fatti denunziati, dal momento che, come segnalato
dalla ricorrente PC, il soggetto che presentò la denunzia
coincideva con quello che diffondeva la notizia della denunzia
medesima, arricchendola di particolari e considerazioni, di
talché la notizia diffusa via internet non consisteva
semplicemente nella comunicazione "notarile" della esistenza
di una denunzia presentata a carico di un quivis de populo, ma
nella esplicitazione, tanto del contenuto della denunzia
stessa, quanto degli elementi fattuali portati a sostegno di
essa
(oltre che delle considerazioni della denunziante).
- Assumeva dunque rilievo la
rispondenza al vero dei fatti denunziati (non la rispondenza
al vero della esistenza della denunzia) e, per quanto
premesso, proprio su tale determinante elemento la motivazioni
e della sentenza impugnata è tutt'altro che chiara e
comprensibile.
- Si impone dunque
annullamento con rinvio (ovviamente ai soli fini civili) della
sentenza impugnata. Le spese reclamate dalla PC vanno
riservate "al definitivo" Giudice di rinvio è il giudice
civile di appello competente per valore.
- P.Q.M.
- La Corte annulla la
impugnata sentenza con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado di appello.
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- Danno non patrimoniale
- Corte di Appello di Perugia, Sentenza 24 novembre 2008
- “5.2 Ai fini della determinazione dell’ “entità” dei danni (non patrimoniali), occorre tenere nella dovuta considerazione i recenti “arresti” delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione in argomento (si vedano Cass. sez. un. 11 novembre 2008 n. 26972 e le sentenze gemelle in pari data).
- Ivi sono stati affermati i seguenti principi:
- * Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si distinguono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad esempio, nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato) e quelle in cui la risarcibilità del danno stesso, pur non essendo espressamente e specificamente prevista da una norma di legge, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
- * Quanto ai suoi contenuti, il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva.
- * E’ pertanto scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il cd. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che una dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico e unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.
- * E’ parimenti scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il cd. “danno esistenziale”, inteso quale la perdita del fare reddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.
- 5.2.1 Stando alla nuova impostazione unitaria del danno non patrimoniale dettata dalle Sezioni Unite, nessuno spazio sembra essere riservato, sul piano liquidatorio alle voci di pregiudizio “degradate”.
- Peraltro, tale “degradazione”, se ben si è inteso il senso dell’ “arresto”, rileva unicamente sul piano nominale.
- E’ da ritenere, invero, dato certo ed inoppugnabile che ai fini liquidatori tutti i pregiudizi devono venire in rilievo, al fine di garantire il risarcimento integrale, essendo stato ribadito che il giudice deve “procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".
- Se pure “la parte del leone” è riservata al danno biologico, al danno biologico stesso è attribuita la “capacità di ricomprendere (con il corredo di una contabilizzazione riferita alle pieghe ripercussionali concretamente determinatesi), il pregiudizio morale e quello esistenziale:
- * il primo se ed in quanto venga allegato e riscontrato quale degenerazione patologica della sofferenza, ovverosia sofferenza di natura psichica;
- * il secondo … andando a comporre e a riempire la casella del biologico dinamico. In altri termini; allorché l'evento lesivo produca conseguenze pregiudizievoli sia sull'integrità psico-fisica, sia ancora sulla sfera dinamica della persona, la voce di danno da liquidarsi sarà, pur sempre, quella biologica ma con una personalizzazione doverosa, tale da coprire entrambe le faglie sofferenziali (quella biologica statica e quella biologica dinamica, ovverosia esistenziale) (dottrina - n.d.e.)”.
- I citati “arresti” giurisprudenziali non determinano, dunque, una deminutio di tutela, bensì una visione prospettica di questa diversa.
- Al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente onnicomprensiva, così come confermato, secondo le pronunce delle Sezioni Unite, dalla definizione normativa adottata dagli articoli 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento ai danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, da estendere ai danni (meritevoli di tutela) derivanti da qualsiasi altra fonte.
- Resta il problema di individuare i criteri risarcitori cui ancorare la liquidazione del danno non patrimoniale.
- 5.3 In ordine ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, in giurisprudenza è stato costantemente affermato il principio che la stessa non possa essere compiuta se non con criteri equitativi (in quanto i danni in esame, privi delle caratteristiche della patrimonialità, non si prestano ad una precisa determinazione del loro ammontare mediante criteri obiettivi), tenendo, tuttavia, conto di tutte le particolarità e circostanze del caso concreto, in modo da garantire l’ “adeguatezza” del risarcimento alla fattispecie (si vedano, in tal senso, fra le più recenti pronunce ed ex multis, Cass. 12 maggio 2006 n. 11039; Cass. 25/08/2006 n. 18489; Cass. 11 gennaio 2007 n. 392; Cass. 29 marzo 2007 n. 7740).
- In giurisprudenza è stato, inoltre, con altrettanta costanza, affermato, che, al fine di assicurare, quanto più possibile, uniformità di trattamento con riguardo a vicende della medesima natura e per evitare che la valutazione inevitabilmente equitativa del danno non patrimoniale venga ad assumere connotazioni ogni volta diverse ed imprevedibili, suscettibili di apparire arbitrarie, deve ritenersi “non improprio” liquidare le suddette specie di danno sulla base di parametri tendenzialmente uniformi, ricorrendo, per la determinazione dei relativi quanta, all’applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette “tabelle”.
- Beninteso, ciò dovrà sempre avvenire al di fuori di ogni automatismo, dovendosi ognora “adeguare” il risultato dell’applicazione alla fattispecie, attuando una sorta di “personalizzazione” del danno, tenendo cioè conto delle peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno, apportando, se del caso, correttivi in aumento o in diminuzione rispetto al quantum determinato con il metodo tabellare (si vedano, in tal senso, fra le più recenti pronunce ed ex multis, nonché quelle appena sopra citate, Cass. 3 agosto 2005 n. 16225; Cass. 12 luglio 2006 n. 15760; Sez. 3, Sentenza n. 18489 del 25/08/2006, Cass. 9 novembre 2006 n. 23918; Cass. 11 gennaio 2007 n. 392; Cass. Cass. 25 maggio 2007 n. 12247).
- Si verte in una materia che non può tollerare differenziazioni di trattamento a seconda della collocazione geografica del danneggiato.
- Di guisa che, fermi restando gli “adeguamenti” determinati dalle “peculiarità” del caso concreto, appare opportuno adottare, ai fini di “nostro” interesse, quale parametro base, le “tabelle” statisticamente maggiormente testate, vale a dire quelle del Tribunale di Milano.
- D’altronde, tali “tabelle” sono quelle che sino ad oggi sono state normalmente applicate nel territorio di questo distretto.
- 5.4 E’ da ritenere acquisito - si veda l’affermazione fatta dal primo Giudice riportata nel paragrafo 1., non fatta oggetto di censura da parte di alcuno in questa fase - che sia stata data (dagli onerati W. e J.) prova certa e concreta del danno. Peraltro, in atti non si rinvengono elementi idonei a fornire i parametri plausibili di quantificazione; risultando, pertanto, consentito dare corso a liquidazione in via equitativa (si vedano, in ordine ai presupposti per fare ricorso a tale criterio di liquidazione, ex multis, Cass. 21 novembre 2006 n. 24680; Cass. 7 giugno 2007 n. 13288; Cass. 15 febbraio 2008 n. 3794).”
- ==============================================
- Obbligazioni di valuta
- “Nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. rispetto a quello già coperto dagli interessi moratori è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nell'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c., salva la possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore e per il creditore di provare il maggior danno effettivamente subito.” Giust. civ. 2008, 11, 2367
- “Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci – quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale.” Cassazione, Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19499.
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