Avvocato Fabio Scatamacchia
Via XX Settembre n. 98/G
00187 - Roma
 
Sentenze della Corte

22-01-12

Home
Lo studio
Sentenze della Corte
Sentenze della Corte
Sentenze della Corte
Novità legislative

 

Avvocato Fabio Scatamacchia Via XX Settembre n. 98/G 00187 - Roma

INDIRIZZO MAIL DELLO STUDIO mailto:fscata@infinito.it 

horizontal rule

Le sentenze di questa pagina.
Diritto civile
- Polizza fideiussoria e fideiussione Sentenza n. 3947/2011
 
-  Requisiti per la fallibilità, onere prova, Sentenza cassazione 13086/2010 
Conto corrente, anatocismo e prescrizione. Cassazione a SS.UU sentenza n. 24418/10 - Cass. 5749/11
- Preliminare immobile da costruire, inadempimento Cass. 5749/11
Vendita di aliud pro alio - Cassazione 10917/2011  -  Fideiussione e polizze fideiussorie,  cass. 4446/08 
Le spese del precetto successive al titolo, Cass. 13482/11 
Negotium mixtum cum donatione, contratti atipici, contratti misti, cassazione sentenza n. 23215/2010 
Cassazione sentenza 21838/2010, la formula entro e non oltre  
Corte di Cassazione Sentenza n. 20806/201, L'invio della notula spese non determina la messa in mora del cliente 
Divieto di patti successori - Cass. 24450/2009 
Conclusione contratto anche per telefono, Cass. 12.7.2011 n. 15293 
Patto commissorio, testamento, interpretazione
- Divieto della fideiussione omnibus  anche per le garanzie personali atipiche: Cass. n. 1520/2010 (lettera di patronage)
- Obbligazioni di valuta Cassazione, Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19499
- Scritture contabili e prova. Cassazione, sentenza n. 105/2011
Cass. sentenza n. 5207/2011 - Preliminare di bene indiviso 
Condomino e riscaldamento Corte di Cassazione
Sentenza n. 19893/ 2011 - Cassazione n. 20965/2011, Vendita con patto di riscatto e patto commissorio 
Cassazione n.  10153/2011 - L'amministratore che vanta  un credito verso il condominio deve provare le singole partite 
Cassazione n. 5271/2011. Interdetta l’azione di spoglio per possesso da contratto preliminare 
Cassazione n. 24442/2011, Impugnazione del capo dell’addebito della separazione, passaggio in giudicato domanda separazione 
Compossesso ed usucapione, Cassazione 17462/2009
Cassazione 3463/2010: la liquidazione della parcella dell'avvocato
 
Diritto di famiglia
Per la domanda di divorzio congiunto è necessaria la difesa del legale, Cassazione n. 26365/11
Cass. sentenza n. 9084/2011, Addebito separazione e infedeltà reciproca
Diritto civile
Polizza fideiussoria e fideiussione. Le Sezioni Unite, pronunciandosi sulla natura delle polizze fideiussorie prestate a garanzia delle obbligazioni assunte dall’appaltatore, hanno ritenuto che l’inserimento nel contratto di una clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” valga di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia e che, in tal caso, non si applichi la norma di cui all’art. 1957 c.c. sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale. Sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2011

horizontal rule

Requisiti per la fallibilità, onere prova - Sentenza cassazione 13086/2010.
E' onere del creditore provare il proprio credito e la qualità di imprenditore del debitore. Quest'ultimo deve provare, per non fallire, il superamento congiunto delle soglie dimensionali prescritte dall'art. 1 della legge fallimentare.  Il Tribunale può assumere informazioni urgenti utili al completamento del bagaglio istruttorio e non esclusivamente strumentali alla sola adozione di eventuale misura cautelare ai sensi dell'art. 15, comma 4 in coerenza con la natura del procedimento, che, come affermato in dottrina, essendo espressione di giurisdizione oggettiva in quanto incide su diritti soggettivi consacrandone il potere dispositivo delle parti ma nel contempo tutela interessi di carattere generale, ha attenuato, ma senza eliminarlo, il suo precipuo carattere inquisitorio.

horizontal rule

Conto corrente, anatocismo e prescrizione. Cassazione a SS.UU sentenza n. 24418/10. Principio di diritto: «Ne consegue che il primo motivo del ricorso principale va rigettato alla luce del seguente principio di diritto: "Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati". 4. La questione se, accertata la nullità dell'anzidetta clausola di capitalizzazione trimestrale, gi interessi debbano essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna forma oggetto, come già detto, del secondo motivo di ricorso». Principio di diritto: «Il rigetto del secondo motivo del ricorso principale può essere dunque accompagnato dall'enunciazione del seguente principio di diritto:  "L'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal comma 1, di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna"».

horizontal rule

Cass. 5749/11 - Preliminare immobile da costruire, inadempimento  La Corte, intervenendo per la prima volta sulla normativa di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, introdotta dal d.lgs n. 122 del 2005, ha ritenuto che tale regime giuridico di protezione non si applichi ai contratti preliminari di immobili esistenti solo sulla carta ma esclusivamente a quelli per i quali sia stato già richiesto il permesso di costruire, secondo la definizione contenuta nell’art. 1 lettera d) del decreto con la conseguenza che i preliminari sopra indicati sono da ritenersi validi.

horizontal rule

 
Vendita di aliud pro alio - Cassazione 10917/2011: «..........è conforme ai principi affermati da questa Corte per i quali si ha consegna di "aliud pro alio" che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ex art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 cod. civ., solo se il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (Cass. 25/9/2002 n. 13295)».

horizontal rule

Fideiussione e polizze fideiussorie
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 21 febbraio 2008, n. 4446
OMISSIS
«Ciò posto va rilevato che con il primo motivo di ricorso il C. denuncia violazione dell'art. 2952 c.c., sostenendo che la corte di appello ha errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione che esso ricorrente aveva sollevato sul rilievo che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto dalla Compagnia di assicurazione ben oltre il termine di un anno previsto dall'art. 2952 c.c., comma 2. Ad avviso del ricorrente il rapporto in questione è intervenuto solo tra esso C. (debitore principale) e la Milano Assicurazioni restandone estraneo il creditore garantito il che impedisce ogni assimilazione di detto rapporto alla fideiussione imponendo di ricondurre tale rapporto all'assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c).
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362, 1363, 1957 c.c., e vizi di motivazione sostenendo che la corte di appello ha errato nell'affermare che con la polizza in questione sarebbe stato "garantito il completo adempimento degli obblighi assunti nella procedura di concessione edilizia" per cui l'azione del creditore non sarebbe stata soggetta ad alcun termine di decadenza.
Ad avviso del ricorrente la corte milanese non ha indicato la clausola della polizza posta a base della detta affermazione nè ha chiarito perchè, se la garanzia avesse avuto il riportato oggetto, dovrebbe escludersi l'applicabilità dell'art. 1957 c.c.. Inoltre la corte di merito ha letto ed interpretato in modo distorto le clausole della polizza la quale non garantiva "gli obblighi assunti nella procedura di concessione edilizia" ma solo il pagamento a certe precise date delle rate degli oneri di urbanizzazione senza contenere alcuna clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., ammissibile nei rapporti tra fideiussore e creditore garantito e non tra fideiussore e debitore principale. Infine nelle polizze fideiussorie la clausola che stabilisce l'efficacia della stessa fino al momento della liberazione del contraente dai suoi obblighi si spiega e giustifica non come deroga all'art. 1957 c.c., ma in funzione del pagamento da parte del contraente del premio di entità collegata alla durata del rapporto.
Con il terzo motivo il C. denuncia violazione degli artt. 1322, 1362, 1936, 1945, 1952, 1462, 1469 bis c.c., art. 1469 quinquies c.c., e art. 1957 c.c., art. 112 c.p.c., e vizi di motivazione. Deduce il ricorrente che al contrario di quanto affermato dalla corte di appello - l'assicurazione fideiussoria in questione non configura un negozio autonomo sganciato dalla obbligazione garantita per cui al rapporto in esame sono applicabili gli artt. 1945 e 1957 c.c., Pertanto sono da ritenere inammissibili ed illegittime le clausole comportanti l'autonomia dell'obbligo del debitore rispetto all'obbligo del garante. Di conseguenza nulla poteva vantare la Milano Assicurazioni nei confronti di esso C. nè a titolo di regresso ex art. 1950 c.c., nè a titolo di surrogazione ex art. 1949 c.c.. Del tutto irrilevante, per ritenere il contrario, sono le clausole 5 e 6 della polizza alle quali si è richiamata la corte di appello. Infatti per potersi avere un contratto autonomo di garanzia non è sufficiente una clausola di pagamento a prima richiesta occorrendo altri indici che attestino la volontà delle parti di rendere l'obbligazione di garanzia autonoma rispetto alla obbligazione garantita ed insensibile alle vicende di questa. Nella specie mancano i detti indici per cui alla polizza in questione sono applicabili le regole di una normale fideiussione e, in particolare, i principi di cui agli artt. 1952, 1945 e 1957 c.c..
In ogni caso le citate clausole 5 e 6, ove interpretate nel senso asserito dalla corte di merito, sarebbero inefficaci o nulle in virtù dei principi di cui agli artt. 1462 e 1469 quinquies c.c., ignorati dalla corte di appello.
La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando, sia pur in parte sotto profili diversi, le stesse questioni o questioni collegate da un evidente nesso logico.
Va innanzitutto rilevato che questa Corte in tema di polizze fideiussorie ha avuto modo di affermare i seguenti principi:
- al contratto cosiddetto di assicurazione fideiussoria (o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale), caratterizzato dall'assunzione di un impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazioni, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo, sono applicabili le disposizioni della fideiussione, salvo che sia stato diversamente disposto dalle parti. La clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del eredito "a semplice richiesta" o "senza eccezioni" riveste carattere derogatorio rispetto alla disciplina della fideiussione. Siffatta clausola, risultando incompatibile con detta disciplina, comporta l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 c.c., consentendo l'applicabilità delle sole eccezioni relative al rapporto garante / beneficiario (sentenza 1/6/2004 n. 10486);
- in tema di garanzia personale, la cosiddetta assicurazione fideiussoria o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale, è una figura intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è caratterizzata dall'assunzione dell'impegno, da parte di unabanca o di una compagnia di assicurazioni, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo in caso di i-nadempimento della prestazione a lui dovuta dal terzo. Poichè infatti le norme contenenti la disciplina legale tipica della fideiussione sono applicabili se non sono espressamente derogate dalle parti, portata derogatoria deve riconoscersi alla clausola - legittima in virtù del principio di autonomia negoziale - con cui le parti abbiano previsto la possibilità per il creditore garantito di esigere dal garante il pagamento immediato del credito "a semplice richiesta¯ o ®senza eccezioni", in quanto preclude al garante l'opponibilità al beneficiario delle eccezioni altrimenti spettanti al debitore principale ai sensi dell'art. 1945 c.c.. Siffatta clausola, risultando incompatibile con la disciplina della fideiussione, comporta l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 c.c., consentendo l'applicabilità delle sole eccezioni relative al rapporto garante / beneficiario (tra le ultime sentenza 14/2/2007 n. 3257 );
- la cosiddetta assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte (di una banca o) di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente. E', poi, caratterizzata, dalla stessa funzione di garanzia del contratto di fideiussione, per cui è ad essa applicabile la disciplina legale tipica di questo contratto, ove non derogata dalle parti ( tra le tante, sentenza 18/5/2001 n. 6823);
- nella ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza della obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., (sentenze 27/11/2002 n. 16758; 19/7/1996 n. 6520; 24/3/1994 n. 2827);
- la clausola con la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore a semplice richiesta del medesimo configura una valida espressione di autonomia negoziale e da vita ad un contratto atipico di garanzia, che pur derogando al principio dell'accessorietà, non fa venir meno la connessione tra rapporto fideiussorio e quello principale (sentenza 12/1/2007 n. 412).
La sentenza impugnata è conforme ai riportati principi giurisprudenziali. Come riportato nella parte narrativa che precede la corte di merito ha proceduto ad una attenta analisi del contenuto del contratto stipulato dalle parti intestato "polizza fideiussoria cauzioni a garanzia degli obblighi e degli oneri di cui alle concessioni edilizie", ossia a garanzia del pagamento da parte del C. degli oneri di urbanizzazione determinati nella convenzione urbanistica stipulata con il Comune di .......
All'esito di tale indagine la corte di appello ha posto in evidenza:
- che dal testo del contratto e dalla stessa sua intestazione emergeva in modo evidente che il rapporto "ivi disciplinato" doveva essere ricondotto allo schema della fideiussione per cui andava rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal C. a norma dell'art. 2952 c.c., applicabile al contratto di assicurazione diverso da quello in esame;
- che con la polizza - secondo quanto in essa riportato - era stato garantito "il completo adempimento degli obblighi assunti nella procedura di concessione edilizia" con conseguente esclusione della operatività dell'art. 1957 c.c., non essendo l'azione del creditore soggetta ad alcun termine di decadenza;
- che, in base a quanto espressamente previsto dalle parti nell'art. 5, della polizza, la compagnia di assicurazioni aveva assunto l'impegno di pagare l'importo dovuto dal C. al Comune di ...... "immediatamente (entro trenta giorni dalla richiesta) senza preventiva escussione dei contraente, il quale nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento";
- che le parti alla clausola n. 6 della polizza avevano escluso la possibilità per il C. di opporre eccezioni in sede di rivalsa "compresa quella di cui all'art. 1952 c.c.".
Il giudice di secondo grado è pervenuto alle dette conclusioni alla stregua di una puntuale esegesi delle clausole contrattuali volta ad accertare la volontà manifestata dalle parti con la stipulazione della polizza fideiussoria.
La ricostruzione da parte della corte territoriale del rapporto contrattuale tra le parti da ricondurre nell'ambito della fideiussione è stata effettuata con un corretto procedimento logico - argomentativo esente da vizi logici e da errori di diritto ed individuando - quali fattori determinanti della propria ricostruzione - l'intestazione della polizza ed il suo contenuto con particolare riferimento a quanto espressamente previsto e disciplinato dalle parti alle clausole di cui agli artt. 5 e 6.
Con motivazione incensurabile in questa sede di legittimità la corte di merito ha interpretato le dette clausole contrattuali - con valutazione insindacabile - come incompatibili con il riconoscimento della società garante della facoltà di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale e spettanti al debitore principale.
Va al riguardo rilevato che le censure mosse dal ricorrente - oltre a contestare infondatamente le premesse in diritto poste a base della sentenza impugnata - si risolvono nella pretesa di contrastare il risultato dell'attività svolta dalla corte di appello relativa all'interpretazione del contenuto della polizza fideiussoria in questione ed all'individuazione dei diritti e degli obblighi derivanti per i contraenti da tale polizza.
Al riguardo è sufficiente il richiamo al principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'interpretazione degli atti di autonomia privata si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del merito cui spetta di valutare il contenuto del contratto al fine di individuarne l'oggetto: il risultato di tale indagine è incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici o da errori di diritto e sia il frutto di un'interpretazione condotta nel rispetto delle norme di ermeneutica contrattuale di cui all'art. 1362 c.c., e segg., L'identificazione della volontà contrattuale - che, avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obiettiva, concreta un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni poste a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì quando siano insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica.
Pertanto in questa sede di legittimità la censura dell'interpretazione data dai giudici di merito al contratto ed alle clausole che lo compongono, può essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando l'errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le regole di ermeneutica dettate dagli art. 1362 c.c., e segg.; ovvero investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale la sentenza impugnata è pervenuta a ricostruire la comune intenzione delle parti.
Questa Corte ha anche più volte precisato che nell'ipotesi in cui il ricorrente lamenti espressamente la violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c., e segg., egli ha l'onere di indicare, in modo specifico, i criteri in concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all'uopo, sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) inter-pretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.
Nella specie il giudice di secondo grado ha proceduto all'interpretazione della polizza in questione e delle relative clausole - con riferimento principalmente a quelle di cui agli artt. 5 e 6 - ed alla valutazione del significato letterale e logico di quanto pattuito in tali clausole. La corte di merito è quindi pervenuta alle conclusioni sopra riportate.
Nel caso in esame la corte territoriale - con incensurabile indagine ih fatto condotta attraverso gli elementi desumibili dall'atto negoziale - ha svolto coeretitemente il compito di accertare il contenuto della convenzione pervenendo quindi alle conclusioni sopra riportate. La corte milanese ha indicato minuziosamente le ragioni poste a base della decisione adottata.
Le argomentazioni in proposito svolte nella sentenza impugnata sono esaurienti, logicamente connesse tra di loro e tali da consentire il controllo del processo intellettivo che ha condotto alla indicata conclusione.
Il procedimento logico - giuridico sviluppato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione del contenuto del contratto è fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione, adeguata e corretta, immune dai vizi genericamente denunciati.
Nella sentenza impugnata sono evidenziati i punti salienti della decisione e risulta chiaramente individuabile la "ratio decidendi" adottata. A fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione cui è pervenuto il giudice di appello, è evidente che le censure in proposito mosse dal ricorrente devono ritenersi rivolte non alla base del convincimento del giudice, ma, inammissibilmente, al convincimento stesso e, cioè, all'interpretazione del contratto e delle clausole contrattuali in modo difforme da quello auspicato: il C. contrappone all'interpretazione del contratto ritenuta dalla corte di merito la sua diversa interpretazione.
In definitiva è da ritenere corretta l'operazione ermeneutica compiuta dalla corte territoriale la quale non è incorsa nella denunciata violazione dei criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., non avendo trascurato di esaminare il senso letterale delle parole usate dai contraenti, nè di indagare sulla loro comune intenzione, nè tanto meno di ricercare il significato risultante alla connessione delle clausole. Pertanto, anche se il ricorrente lamenta la violazione delle citate norme codicistiche, svolgendo al riguardo generiche argomentazioni, la rilevata coerente applicazione dei canoni interpretativi da parte della corte di appello, rende manifesto che è stato investito essenzialmente il "risultato" interpretativo raggiunto, il che è inammissibile in questa sede.
Va infine segnalato che non è meritevole di accoglimento la censura sviluppata nella parte terminale del terzo motivo di ricorso con la quale il C. sostiene che, in ogni caso, le citate clausole 5 e 6, ove interpretate nel senso asserito dalla corte di merito, sarebbero inefficaci o mille in virtù dei principi di cui all'art. 1462 c.c., e art. 1469 quinquies c.c., ignorati dalla corte di appello.
In relazione al richiamo all'art. 1462 c.c., va evidenziato che, come questa Corte ha avuto modo di precisare - la ed. clausola di "solve et repete" inserita in un contratto di fideiussione, con formule del tipo "senza riserva alcuna" ovvero "dietro semplice richiesta" - è pienamente valida, in quanto costituisce una manifestazione di autonomia contrattuale e non altera i connotati tipici del contratto (sentenze 12/1/2007 n. 412; 6/10/2005 n. 19484; 25/2/2002 n. 2742; 29/3/1996 n. 2909). L'esclusione per il garante di poter opporre al creditore principale eccezioni che attengono alla validità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale non comprende il divieto di sollevare eccezioni che attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia: la menzionata clausola riguarda l'obbligazione del garante con il creditore e non quella oggetto della garanzia e nella specie non sono state indicati vizi tali da implicare la nullità della polizza fideiussoria in questione.
Inoltre il fenomeno per cui la stessa situazione viziante determina la nullità del contratto di base e quello di garanzia è ravvisabile solo nel caso 4 (non sussistente nella specie) in cui il primo è nullo per contrarietà a norme imperative od illiceità della causa.
Per quanto poi riguarda il riferimento all'art. 1469 bis c.c., e segg., è sufficiente il richiamo al principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui le disposizioni dettate dai citati articoli, introdotte a tutela del consumatore dalla L. 6 febbraio 1996, n. 52, non hanno effetto retroattivo e non si applicano ai negozi conclusi, come quello di specie, in epoca antecedente alla loro entrata in vigore (sentenze 2/2/2006 n. 2277; 17/372003 11200; 17/7/2002 n. 10398; 17/6/2002 n. 8697).
Va peraltro aggiunto che la corte di merito ha anche segnalato che il C. aveva richiamato la L. n. 52 del 1996 "senza neppure allegare o illustrare la ricorrenza dei presupposti, anche soggettivi e temporali, per la sua applicazione".
Il C. con il motivo di ricorso in esame non ha fornito alcun chiarimento al fine di colmare la detta carenza posta in evidenza nella sentenza impugnata.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del C. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida, in favore della s.p.a. .................i in complessivi Euro 100,00, oltre Euro 1.500,00, a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge e, in favore del Comune di............, in complessivi Euro 100,00, oltre Euro 1.500,00, a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2008».

horizontal rule

Le spese del precetto successive al titolo, Cass. 13482/11: « .... 6.1.5. comunque, bene può il creditore prospettare nel "deconto" - che è certamente cosa diversa dal precetto - anche attività future e meramente eventuali, che si rendessero necessarie in relazione alla condotta del debitore, salvo poi a non esigerle ove, in dipendenza di quest'ultima, si rendessero superflue; 6.1.6. anche nel precetto, d'altro canto, possono ammettersi spese o competenze per attività non ancora espletate, purchè normalmente riconducibili allo sviluppo procedimentale, a condizione poi che esse siano effettivamente poste in essere e potendo contestare l'intimato la loro debenza appunto con la prospettazione del loro mancato espletamento;»

horizontal rule

Negotium mixtum cum donatione, contratti atipici, contratti misti, cassazione sentenza n. 23215/2010: Il «“negotium mixtum cum donatione” che, per giurisprudenza ormai pressoché costante di questa Corte (Cass. 29 ottobre 1975, n. 3661; Cass. 28 novembre 1988, n. 6411; Cass. 10 febbraio 1997, n. 1214; Cass. 29 marzo 2001, n. 4623; Cass. 7 giugno 2006, n. 13337; Cass., Sez., un., 12 giugno 2006, n. 13524, in motivazione; Cass. 2 settembre 2009, n. 19099), a cui il collegio aderisce, non è riconducibile alla figura del contratto misto (ovvero di un contratto innominato ottenuto combinando due schemi negoziali tipici, a cui si applica la disciplina normativa del negozio prevalente), quanto, invece, al c.d. negozio indiretto, la cui principale caratteristica risiede nella utilizzazione di un negozio tipico in vista della realizzazione di uno scopo ulteriore o diverso rispetto a quello del negozio realmente posto in essere. In effetti, il “negotium mixtum cum donatione” (come ritenuto anche dalla prevalente dottrina) si qualifica come un contratto mediante il quale le parti volutamente stabiliscono un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che sarebbe dovuto .....omissis............... con l’intento .........omissis.......................... di arricchire .........omissis.................... la parte acquirente per quella parte eccedente il corrispettivo pattuito: in tal senso, ci si trova in presenza di una situazione giuridica particolare, connotata dal fatto che le parti adottano lo schema tipico di un contratto oneroso con l’ulteriore intento a far conseguire ad una di esse un arricchimento a titolo gratuito, in modo tale da piegare la causa tipica del contratto stipulato alla realizzazione di una finalità di liberalità».

horizontal rule

Cassazione sentenza 21838/2010, la formula entro e non oltre: «La giurisprudenza di legittimità dominante, richiamata nella sentenza che qui si annota, ritiene che “il termine per l’adempimento può essere ritenuto essenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo”.
Tale volontà, continuano gli ermellini, “non può desumersi solo dall’uso dell’espressione “entro e non oltre” quando non risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata”».

horizontal rule

Corte di Cassazione - Sentenza , n. 20806/2011 - L'invio della notula spese non determina la messa in mora del cliente. «…sebbene la mora non presupponga necessariamente la liquidità del credito - non essendo stato riprodotto, nella sua assolutezza, nel nostro ordinamento il principio, tipico del diritto romano, secondo il quale “in illiquidis non fit mora” -, è pur sempre necessario, affinché sia configurabile colpevole ritardo nel pagamento del debito, che sussista una sufficiente certezza del suo ammontare: ne consegue che, quando la determinazione dell’esatto valore di un’obbligazione pecuniaria sia rimessa al giudice, in termini di controllo della quantificazione unilateralmente effettuata dal creditore, la costituzione in mora può aversi, di regola, solo con la domanda giudiziale, con l’atto cioè che rende attuale l’esercizio di quel potere da parte del medesimo giudice (cfr Cass. 4561/1993).  14/c - Posti tali principi generali, va allora affermato che nel caso di un giudizio avente ad oggetto la determinazione del credito per prestazioni professionali, nell’ambito del quale al giudice, in presenza di una contestazione non meramente pretestuosa del cliente, si chiede di determinare non solo se la pretesa del difensore si sia mantenuta entro i limiti della tariffa ma anche se la medesima sia “congrua”, appare confermata l’essenzialità (in termini di delimitazione del quantum debeatur) di tale liquidazione giudiziale, essendo demandato al giudice di valutare la rilevanza della materia controversa al fine di determinare lo “scaglione” tariffario applicabile e, nell’ambito di un minimo ed un massimo, dare rilevanza - con provvedimento discrezionale (eppertanto insindacabile se sorretto da corretta e congrua motivazione) - ad elementi non obiettivamente ponderabili al momento della spedizione della parcella, quali l’importanza dei risultati conseguiti, il pregio dell’opera professionale e le difficoltà incontrate nell’espletamento dell’incarico».

horizontal rule

Divieto di patti successori - Cass. 24450/2009: «7.2. - Sono patti successori, da un lato, le convenzioni aventi per oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale e, dall’altro, quelle che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano sorgere un vinculum iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l’adempimento.
Il patto successorio, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, è per definizione non suscettibile della conversione, ex art. 1424 c.c., in un testamento, mediante la quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall’ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi (v. Cass., sent. n. 4827 del 1989)».

horizontal rule

Conclusione contratto anche per telefono, Cass. 12.7.2011 n. 15293«Ora, la sentenza impugnata, nonostante abbia richiamato detto precedente e abbia ritenuto, in premessa, che "la comunicazione dell'accettazione non richiede, in sé e per sé, la forma scritta", ha finito, poi, contraddittoriamente, per considerare che la conoscenza della accettazione scritta da parte dell'oblato non può essere garantita dalla comunicazione telefonica, sul rilievo preliminare che lo strumento utilizzato non darebbe certezza "quanto alla provata manifestazione di una volontà di aderire alle esatte condizioni contenute nella proposta, circostanze de visu essenziale al fine di ritenere formato un completo consenso".  Viceversa, la Corte di merito avrebbe dovuto, all'esito della valutazione delle risultanze probatorie, anche testimoniali e per interrogatorio, accertare se in concreto se la proponente M. - attraverso la comunicazione telefonica proveniente dall'intermediario cui entrambe le parti si erano rivolte per la conclusione dell'affare ed al quale si assume essere stata consegnata l'accettazione scritta da parte dell'oblata - di questa intervenuta accettazione abbia avuto, in concreto, effettiva e tempestiva (prima, cioè, dello spirare del termine all'uopo fissato) conoscenza».

horizontal rule

Patto commissorio, testamento, interpretazione Cassazione civile, II sezione, Sentenza 19 novembre 2009, n. 24450   Sono patti successori, da un lato, le convenzioni aventi per oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale e, dall’altro, quelle che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano sorgere un vinculum iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l’adempimento.  Il patto successorio, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena liberta’ del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, e’ per definizione non suscettibile della conversione, ex art. 1424 c.c., in un testamento, mediante la quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall’ordinamento, di vincolare la volonta’ del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi (v. Cass., sent. n. 4827 del 1989).

horizontal rule

Divieto della fideiussione omnibus  anche per le garanzie personali atipiche: Cass. n. 1520/2010 (lettera di patronage).

 

 

Obbligazioni di valuta

“Nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. rispetto a quello già coperto dagli interessi moratori è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nell'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c., salva la possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore e per il creditore di provare il maggior danno effettivamente subito.” Giust. civ. 2008, 11, 2367
“Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci – quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale.” Cassazione, Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19499.

horizontal rule

Scritture contabili e prova. Cassazione, sentenza n. 105/2011. «E' ius receptum nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello secondo cui le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, e, pertanto, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura siano attendibili ed idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (Cass. n. 3188/2003, n. 1715/2001, n. 3108/96)».

horizontal rule

Cass. sentenza n. 5207/2011 - Preliminare di bene indiviso: «Per orientamento consolidato di questa Corte nel caso di preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa si deve ritenere che i promettenti venditori si pongano congiuntamente come un'unica parte contrattuale complessa e che, dunque, le singole manifestazioni di volontà provenienti da ciascuno di essi siano prive di una specifica autonomia e destinate, invece, a fondersi in un'unica manifestazione negoziale, dovendosi presumere che il bene sia stato considerato dalle parti come un "unicum" giuridico inscindibile, e ciò in difetto di elementi desunti dal tenore del contratto, idonei a far ritenere che con esso siano state assunte - anche contestualmente - dai comproprietari promettenti distinti autonome obbligazioni aventi ad oggetto il trasferimento delle rispettive quote di comproprietà, inesistenti nella specie. Da ciò consegue che, qualora una di dette manifestazioni manchi o risulti viziata da invalidità originaria - come nella specie - ovvero venga caducata per una qualsiasi causa sopravvenuta, si determina una situazione che impedisce non soltanto la prestazione del consenso negoziale della parte complessa alla stipulazione del contratto definitivo, ma anche la possibilità che quella prestazione possa essere sostituita dalla pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., restando, pertanto, escluso che il promissario acquirente possa conseguire la sentenza ai sensi di detta norma nei confronti di quelli tra i comproprietari promettenti dei quali esista o persista l'efficacia della relativa manifestazione negoziale preliminare (v. Cass. S.U. n. 239 del 1999; Cass., Sez. 2, 19 maggio 2004, n. 9458; Cass., Sez. 2, 23 febbraio 2007, n. 4227)».

horizontal rule

Corte di Cassazione -  Sentenza n. 19893/ 2011: "il condomino può rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione dell'impianto se, e nei limiti in cui, il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini".

horizontal rule

Cassazione n. 20965/2011, Vendita con patto di riscatto e patto commissorio: «Seguendo la scia, la Corte di Cassazione puntualizza nella ordinanza in commento che è nulla la vendita con patto di riscatto (artt. 1500 ss. c.c.), benchè sia previsto il trasferimento del bene, se la sua causa è garantire un credito (e non il semplice scambio), nell'ambito della quale il versamento del danaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo, ed il trasferimento del bene costituisca una provvisoria posizione di garanzia capace di evolversi a seconda dell'adempimento o meno dell'obbligazione di restituire la somma ricevuta da parte del debitore. La predetta vendita, insiste la Corte, “in quanto caratterizzata dalla causa di garanzia propria del mutuo con patto commissorio, pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall'art. 2744 c.c., costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa ed esprime, perciò, una causa illecita che rende applicabile, all'intero contratto, la sanzione di cui all'art. 1344 c.c».

horizontal rule

Cassazione n.  10153/2011 - L'amministratore che vanta  un credito verso il condominio deve provare le singole partite: «Premesso che, come si ricava dalla sentenza impugnata, il nucleo della controversia risiede nello stabilire se l’assemblea condominiale abbia mai approvato i rendiconti recanti il debito verso il T., per somme che questi avrebbe anticipato per pagare i terzi creditori del condominio, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la validità dell’approvazione, da parte dell’assemblea dei condomini, del rendiconto di un determinato esercizio non postula che la contabilità sia stata redatta dall’amministratore con rigorose forme, analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, purché essa sia idonea a rendere intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, anche con riferimento alla specificità delle partite, atteso che quest’ultimo requisito - come si desume dagli artt. 263 e 264 cod. proc. civ. (disciplinanti la procedura di rendiconto ed applicabili anche al rendiconto sostanziale) - costituisce il presupposto indispensabile affinché il destinatario del conto assolva l’onere di indicare specificamente le partite che intende contestare (v. Cass. nn. 3747/94, 896/84, 5150/82 e 2625/81). 6.1.1. - Dunque, come la contestazione, così anche l’approvazione di singole partite deve essere specifica, cioè formare oggetto di espresso esame e di altrettanto manifesta dichiarazione di volontà da parte dell’assemblea di fare proprie le risultanze del rendiconto. La conseguenza è che nell’ambito di un consuntivo che, come quello della gestione condominiale, soggiace al criterio di cassa, l’approvazione del rendiconto recante un disavanzo tra le somme spese e quelle incamerate dal condominio per effetto dei versamenti eseguiti dai condomini o per altra causa, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall’amministratore utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore del condominio per l’importo corrispondente. E ciò per ragioni di carattere sia logico, ove si consideri che l’amministratore ben può aver utilizzato provviste aliene di cui aveva soltanto la disponibilità (ad esempio, fondi derivanti da altra gestione), sia giuridico, atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto specificamente sottoposto all’esame dell’organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso».

horizontal rule

Cassazione n. 5271/2011. Interdetta l’azione di spoglio per possesso da contratto preliminare. «Pertanto quando come nella fattispecie il possesso (o la detenzione) è stato dismesso volontariamente con ciò stesso viene meno il presupposto della tutela possessoria per colui che pretende di essere reintegrato nella precedente situazione di fatto ai sensi dell’art. 1168 c.c.; trattasi infatti di una specifica azione che risponde all’esigenza di garantire a chi possiede una sollecita tutela giudiziaria, ispirata come è noto ai principi romanistici ne cives ad arma ruant e spoliatus ante omnia restituendus».

horizontal rule

Cassazione n. 24442/2011, Impugnazione del capo dell’addebito della separazione, passaggio in giudicato domanda separazione. «Corte che ha, a più riprese affermato che nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito, pur essendo proponibile solo nell’ambito del giudizio di separazione, ha natura di domanda autonoma; infatti, la stessa presuppone l’iniziativa di parte, soggiace alle regole e alle preclusioni stabilite per le domande, ha una “causa petendi” (la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale con le ragioni giustificatrici della separazione, intollerabilità della convivenza o dannosità per la prole) ed un “petitum” (statuizione destinata a incidere sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede riservatario e di erede legittimo) distinti da quelli della domanda di separazione. Pertanto, in carenza di ragioni sistematiche contrarie e di norme derogative dell’art. 329, secondo comma cod. proc. civ., l’impugnazione proposta con esclusivo riferimento all’addebito contro la sentenza che abbia pronunciato la separazione ed al contempo ne abbia dichiarato l’addebitabilità, implica il passaggio in giudicato del capo sulla separazione, rendendo esperibile l’azione di divorzio pur in pendenza di detta impugnazione. (Ex plurimis Cass. Sez. un 15279/01, Cass. 16985/07; Cass. 565/07)».

horizontal rule

Usucapione e compossesso, cassazione n. 17462/2009: «Tale convincimento è condivisibile in quanto conforme all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui in tema di compossesso il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso “ad usucapionem”, e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando per converso necessario, ai fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dell'interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (vedi “ex multis” Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478), non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti al singolo partecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Cass. 11.8.2005 n. 16841)».

horizontal rule


Diritto di famiglia

Per la domanda di divorzio congiunto è necessaria la difesa del legale, Cassazione n. 26365/11: «Detta tesi, però, è stata ben presto superata nel­la giurisprudenza di questa Corte. Cass. 1848/1989, in dichiarato dissenso, ha osservato, sulla scorta anche di rilievi della dottrina, che "nei procedimenti came­rali che risolvono una controversia su diritti sogget­tivi, con provvedimento (nella specie qualificato dalla nuova legge espressamente ''sentenza'') suscettibile di passare in giudicato e ricorribile per cassazione, sus­siste l'eadem ratio della necessità inderogabile della rappresentanza tecnica, che sta alla base dell'art. 82 c.p.c. (salva espressa contraria specifica norma...)"; ha pertanto affermato la necessità del ministero del di­fensore nei procedimenti camerali di delibazione di sentenza ecclesiastica in materia matrimoniale, e la giurisprudenza successiva si è orientata in senso con­forme (cfr. Cass. 2643/1989, 2684/1989, 3099/1989, 5831/1989, 4260/1990, 5025/1990, 5026/1990)».

horizontal rule

Cass. sentenza n. 9084/2011, Addebito separazione e infedeltà reciproca: «La reiterata inosservanza da parte di entrambi i coniugi dell'obbligo di reciproca fedeltà, pur se ricorrente, non costituiva circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in capo all'uno o all'altro o ad entrambi, poiché sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale tra coniugi ove era già venuta meno l’affectio maritalis».

horizontal rule

  • Cassazione 3463/2010: la liquidazione della parcella dell'avvocato: «Ben vero, per quanto attiene alla liquidazione della parcella professionale, vale osservare che non è vincolante il parere del Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza, che costituisce una semplice dichiarazione unilaterale, di tal che nell'ordinario processo di cognizione spetta al professionista fornire la prova dell'effettività delle prestazioni prestate e al giudice il potere-dovere di verificarne la fondatezza di fronte alla contestazione anche generica da parte del cliente (Cass. 31 marzo 2008 n. 8397)»
  • INDIRIZZO MAIL DELLO STUDIO mailto:fscata@infinito.it 

     

    Home | Lo studio | Sentenze della Corte | Sentenze della Corte | Sentenze della Corte | Novità legislative

    Ultimo aggiornamento: 22-01-12