- Diritto civile
- Polizza fideiussoria e fideiussione. Le Sezioni Unite, pronunciandosi sulla natura delle polizze fideiussorie prestate a garanzia delle obbligazioni assunte dall’appaltatore, hanno ritenuto che l’inserimento nel contratto di una clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” valga di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia e che, in tal caso, non si applichi la norma di cui all’art. 1957 c.c. sull’onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale. Sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2011

-
Requisiti per la fallibilità, onere prova - Sentenza cassazione 13086/2010.
- E' onere del creditore provare il proprio credito e la qualità di imprenditore del debitore. Quest'ultimo deve provare, per non fallire, il superamento congiunto delle soglie dimensionali prescritte dall'art. 1 della legge fallimentare. Il Tribunale può assumere informazioni urgenti utili al completamento del bagaglio istruttorio e non esclusivamente strumentali alla sola adozione di eventuale misura cautelare ai sensi dell'art. 15, comma 4 in coerenza con la natura del procedimento, che, come affermato in dottrina, essendo espressione di giurisdizione oggettiva in quanto incide su diritti soggettivi consacrandone il potere dispositivo delle parti ma nel contempo tutela interessi di carattere generale, ha attenuato, ma senza eliminarlo, il suo precipuo carattere inquisitorio.

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Conto
corrente,
anatocismo
e
prescrizione.
Cassazione
a SS.UU
sentenza
n.
24418/10.
Principio
di
diritto:
«Ne
consegue
che il
primo
motivo
del
ricorso
principale
va
rigettato
alla
luce del
seguente
principio
di
diritto:
"Se,
dopo la
conclusione
di un
contratto
di
apertura
di
credito
bancario
regolato
in conto
corrente,
il
correntista
agisce
per far
dichiarare
la
nullità
della
clausola
che
prevede
la
corresponsione
di
interessi
anatocistici
e per la
ripetizione
di
quanto
pagato
indebitamente
a questo
titolo,
il
termine
di
prescrizione
decennale
cui tale
azione
di
ripetizione
è
soggetta
decorre,
qualora
i
versamenti
eseguiti
dal
correntista
in
pendenza
del
rapporto
abbiano
avuto
solo
funzione
ripristinatoria
della
provvista,
dalla
data in
cui è
stato
estinto
il saldo
di
chiusura
del
conto in
cui gli
interessi
non
dovuti
sono
stati
registrati".
4. La
questione
se,
accertata
la
nullità
dell'anzidetta
clausola
di
capitalizzazione
trimestrale,
gi
interessi
debbano
essere
computati
con
capitalizzazione
annuale
o senza
capitalizzazione
alcuna
forma
oggetto,
come già
detto,
del
secondo
motivo
di
ricorso».
Principio
di
diritto:
«Il
rigetto
del
secondo
motivo
del
ricorso
principale
può
essere
dunque
accompagnato
dall'enunciazione
del
seguente
principio
di
diritto:
"L'interpretazione
data dal
giudice
di
merito
all'art.
7 del
contratto
di conto
corrente
bancario,
stipulato
dalle
parti in
epoca
anteriore
al 22
aprile
2000,
secondo
la quale
la
previsione
di
capitalizzazione
annuale
degli
interessi
contemplata
dal
comma 1,
di detto
articolo
si
riferisce
ai soli
interessi
maturati
a
credito
del
correntista,
essendo
invece
la
capitalizzazione
degli
interessi
a debito
prevista
dal
comma
successivo
su base
trimestrale,
è
conforme
ai
criteri
legali
d'interpretazione
del
contratto
ed, in
particolare,
a quello
che
prescrive
l'interpretazione
sistematica
delle
clausole;
con la
conseguenza
che,
dichiarata
la
nullità
della
surriferita
previsione
negoziale
di
capitalizzazione
trimestrale,
per
contrasto
con il
divieto
di
anatocismo
stabilito
dall'art.
1283 c.c.,
(il
quale
osterebbe
anche ad
un'eventuale
previsione
negoziale
di
capitalizzazione
annuale),
gli
interessi
a debito
del
correntista
debbono
essere
calcolati
senza
operare
capitalizzazione
alcuna"».

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Cass.
5749/11 - Preliminare immobile da costruire, inadempimento
La
Corte, intervenendo per la prima volta sulla normativa di tutela
dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da
costruire, introdotta dal d.lgs n. 122 del 2005, ha ritenuto che
tale regime giuridico di protezione non si applichi ai contratti
preliminari di immobili esistenti solo sulla carta ma
esclusivamente a quelli per i quali sia stato già richiesto il
permesso di costruire, secondo la definizione contenuta
nell’art. 1 lettera d) del decreto con la conseguenza che i
preliminari sopra indicati sono da ritenersi validi.

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Vendita di aliud pro alio -
Cassazione 10917/2011:
«..........è
conforme ai principi affermati da questa Corte per i quali si ha
consegna di "aliud pro alio" che dà luogo all'azione
contrattuale di risoluzione o di adempimento ex art. 1453 cod.
civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione
previsti dall'art. 1495 cod. civ., solo se il bene venduto sia
completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo
ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto
inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della
res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (Cass.
25/9/2002 n. 13295)».

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Fideiussione e polizze fideiussorie
- SUPREMA CORTE
DI CASSAZIONE
- SEZIONE II
CIVILE
- Sentenza 21
febbraio 2008, n. 4446
- OMISSIS
- «Ciò posto va
rilevato che con il primo motivo di ricorso il C. denuncia
violazione dell'art. 2952 c.c., sostenendo che la corte di appello
ha errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione che esso
ricorrente aveva sollevato sul rilievo che il ricorso per decreto
ingiuntivo era stato proposto dalla Compagnia di assicurazione ben
oltre il termine di un anno previsto dall'art. 2952 c.c., comma 2.
Ad avviso del ricorrente il rapporto in questione è intervenuto solo
tra esso C. (debitore principale) e la Milano Assicurazioni
restandone estraneo il creditore garantito il che impedisce ogni
assimilazione di detto rapporto alla fideiussione imponendo di
ricondurre tale rapporto all'assicurazione per conto altrui (art.
1891 c.c).
- Con il secondo
motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362, 1363,
1957 c.c., e vizi di motivazione sostenendo che la corte di appello
ha errato nell'affermare che con la polizza in questione sarebbe
stato "garantito il completo adempimento degli obblighi assunti
nella procedura di concessione edilizia" per cui l'azione del
creditore non sarebbe stata soggetta ad alcun termine di decadenza.
- Ad avviso del
ricorrente la corte milanese non ha indicato la clausola della
polizza posta a base della detta affermazione nè ha chiarito perchè,
se la garanzia avesse avuto il riportato oggetto, dovrebbe
escludersi l'applicabilità dell'art. 1957 c.c.. Inoltre la corte di
merito ha letto ed interpretato in modo distorto le clausole della
polizza la quale non garantiva "gli obblighi assunti nella procedura
di concessione edilizia" ma solo il pagamento a certe precise date
delle rate degli oneri di urbanizzazione senza contenere alcuna
clausola derogativa dell'art. 1957 c.c., ammissibile nei rapporti
tra fideiussore e creditore garantito e non tra fideiussore e
debitore principale. Infine nelle polizze fideiussorie la clausola
che stabilisce l'efficacia della stessa fino al momento della
liberazione del contraente dai suoi obblighi si spiega e giustifica
non come deroga all'art. 1957 c.c., ma in funzione del pagamento da
parte del contraente del premio di entità collegata alla durata del
rapporto.
- Con il terzo motivo
il C. denuncia violazione degli artt. 1322, 1362, 1936, 1945, 1952,
1462, 1469 bis c.c., art. 1469 quinquies c.c., e art. 1957 c.c.,
art. 112 c.p.c., e vizi di motivazione. Deduce il ricorrente che al
contrario di quanto affermato dalla corte di appello -
l'assicurazione fideiussoria in questione non configura un negozio
autonomo sganciato dalla obbligazione garantita per cui al rapporto
in esame sono applicabili gli artt. 1945 e 1957 c.c., Pertanto sono
da ritenere inammissibili ed illegittime le clausole comportanti
l'autonomia dell'obbligo del debitore rispetto all'obbligo del
garante. Di conseguenza nulla poteva vantare la Milano Assicurazioni
nei confronti di esso C. nè a titolo di regresso ex art. 1950 c.c.,
nè a titolo di surrogazione ex art. 1949 c.c.. Del tutto
irrilevante, per ritenere il contrario, sono le clausole 5 e 6 della
polizza alle quali si è richiamata la corte di appello. Infatti per
potersi avere un contratto autonomo di garanzia non è sufficiente
una clausola di pagamento a prima richiesta occorrendo altri indici
che attestino la volontà delle parti di rendere l'obbligazione di
garanzia autonoma rispetto alla obbligazione garantita ed
insensibile alle vicende di questa. Nella specie mancano i detti
indici per cui alla polizza in questione sono applicabili le regole
di una normale fideiussione e, in particolare, i principi di cui
agli artt. 1952, 1945 e 1957 c.c..
- In ogni caso le
citate clausole 5 e 6, ove interpretate nel senso asserito dalla
corte di merito, sarebbero inefficaci o nulle in virtù dei principi
di cui agli artt. 1462 e 1469 quinquies c.c., ignorati dalla corte
di appello.
- La Corte rileva
l'infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate
congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza
riguardando, sia pur in parte sotto profili diversi, le stesse
questioni o questioni collegate da un evidente nesso logico.
- Va innanzitutto
rilevato che questa Corte in tema di polizze fideiussorie ha avuto
modo di affermare i seguenti principi:
- - al contratto
cosiddetto di assicurazione fideiussoria (o cauzione fideiussoria o
assicurazione cauzionale), caratterizzato dall'assunzione di un
impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazioni,
di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo
nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un
terzo, sono applicabili le disposizioni della fideiussione, salvo
che sia stato diversamente disposto dalle parti. La clausola con la
quale venga espressamente prevista la possibilità, per il creditore
garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato del eredito
"a semplice richiesta" o "senza eccezioni" riveste carattere
derogatorio rispetto alla disciplina della fideiussione. Siffatta
clausola, risultando incompatibile con detta disciplina, comporta
l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali, ad
esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 c.c., consentendo
l'applicabilità delle sole eccezioni relative al rapporto garante /
beneficiario (sentenza 1/6/2004 n. 10486);
- - in tema di
garanzia personale, la cosiddetta assicurazione fideiussoria o
cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale, è una figura
intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è
caratterizzata dall'assunzione dell'impegno, da parte di unabanca o
di una compagnia di assicurazioni, di pagare un determinato importo
al beneficiario, onde garantirlo in caso di i-nadempimento della
prestazione a lui dovuta dal terzo. Poichè infatti le norme
contenenti la disciplina legale tipica della fideiussione sono
applicabili se non sono espressamente derogate dalle parti, portata
derogatoria deve riconoscersi alla clausola - legittima in virtù del
principio di autonomia negoziale - con cui le parti abbiano previsto
la possibilità per il creditore garantito di esigere dal garante il
pagamento immediato del credito "a semplice richiesta¯ o ®senza
eccezioni", in quanto preclude al garante l'opponibilità al
beneficiario delle eccezioni altrimenti spettanti al debitore
principale ai sensi dell'art. 1945 c.c.. Siffatta clausola,
risultando incompatibile con la disciplina della fideiussione,
comporta l'inapplicabilità delle tipiche eccezioni fideiussorie,
quali, ad esempio, quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 c.c.,
consentendo l'applicabilità delle sole eccezioni relative al
rapporto garante / beneficiario (tra le ultime sentenza 14/2/2007 n.
3257 );
- - la cosiddetta
assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale
intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è
contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte (di una banca
o) di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato
importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento
della prestazione a lui dovuta dal contraente. E', poi,
caratterizzata, dalla stessa funzione di garanzia del contratto di
fideiussione, per cui è ad essa applicabile la disciplina legale
tipica di questo contratto, ove non derogata dalle parti ( tra le
tante, sentenza 18/5/2001 n. 6823);
- - nella ipotesi
in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza
della obbligazione principale ma al suo integrale adempimento,
l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta
al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., (sentenze
27/11/2002 n. 16758; 19/7/1996 n. 6520; 24/3/1994 n. 2827);
- - la clausola con
la quale il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore a
semplice richiesta del medesimo configura una valida espressione di
autonomia negoziale e da vita ad un contratto atipico di garanzia,
che pur derogando al principio dell'accessorietà, non fa venir meno
la connessione tra rapporto fideiussorio e quello principale
(sentenza 12/1/2007 n. 412).
- La sentenza
impugnata è conforme ai riportati principi giurisprudenziali. Come
riportato nella parte narrativa che precede la corte di merito ha
proceduto ad una attenta analisi del contenuto del contratto
stipulato dalle parti intestato "polizza fideiussoria cauzioni a
garanzia degli obblighi e degli oneri di cui alle concessioni
edilizie", ossia a garanzia del pagamento da parte del C. degli
oneri di urbanizzazione determinati nella convenzione urbanistica
stipulata con il Comune di .......
- All'esito di tale
indagine la corte di appello ha posto in evidenza:
- - che dal testo del
contratto e dalla stessa sua intestazione emergeva in modo evidente
che il rapporto "ivi disciplinato" doveva essere ricondotto allo
schema della fideiussione per cui andava rigettata l'eccezione di
prescrizione sollevata dal C. a norma dell'art. 2952 c.c.,
applicabile al contratto di assicurazione diverso da quello in
esame;
- - che con la polizza
- secondo quanto in essa riportato - era stato garantito "il
completo adempimento degli obblighi assunti nella procedura di
concessione edilizia" con conseguente esclusione della operatività
dell'art. 1957 c.c., non essendo l'azione del creditore soggetta ad
alcun termine di decadenza;
- - che, in base a
quanto espressamente previsto dalle parti nell'art. 5, della
polizza, la compagnia di assicurazioni aveva assunto l'impegno di
pagare l'importo dovuto dal C. al Comune di ...... "immediatamente
(entro trenta giorni dalla richiesta) senza preventiva escussione
dei contraente, il quale nulla potrà eccepire alla società in merito
al pagamento";
- - che le parti alla
clausola n. 6 della polizza avevano escluso la possibilità per il C.
di opporre eccezioni in sede di rivalsa "compresa quella di cui
all'art. 1952 c.c.".
- Il giudice di
secondo grado è pervenuto alle dette conclusioni alla stregua di una
puntuale esegesi delle clausole contrattuali volta ad accertare la
volontà manifestata dalle parti con la stipulazione della polizza
fideiussoria.
- La ricostruzione da
parte della corte territoriale del rapporto contrattuale tra le
parti da ricondurre nell'ambito della fideiussione è stata
effettuata con un corretto procedimento logico - argomentativo
esente da vizi logici e da errori di diritto ed individuando - quali
fattori determinanti della propria ricostruzione - l'intestazione
della polizza ed il suo contenuto con particolare riferimento a
quanto espressamente previsto e disciplinato dalle parti alle
clausole di cui agli artt. 5 e 6.
- Con motivazione
incensurabile in questa sede di legittimità la corte di merito ha
interpretato le dette clausole contrattuali - con valutazione
insindacabile - come incompatibili con il riconoscimento della
società garante della facoltà di opporre al creditore le eccezioni
relative al rapporto principale e spettanti al debitore principale.
- Va al riguardo
rilevato che le censure mosse dal ricorrente - oltre a contestare
infondatamente le premesse in diritto poste a base della sentenza
impugnata - si risolvono nella pretesa di contrastare il risultato
dell'attività svolta dalla corte di appello relativa
all'interpretazione del contenuto della polizza fideiussoria in
questione ed all'individuazione dei diritti e degli obblighi
derivanti per i contraenti da tale polizza.
- Al riguardo è
sufficiente il richiamo al principio pacifico nella giurisprudenza
di legittimità secondo cui l'interpretazione degli atti di autonomia
privata si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice del
merito cui spetta di valutare il contenuto del contratto al fine di
individuarne l'oggetto: il risultato di tale indagine è
incensurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente
ed immune da vizi logici o da errori di diritto e sia il frutto di
un'interpretazione condotta nel rispetto delle norme di ermeneutica
contrattuale di cui all'art. 1362 c.c., e segg., L'identificazione
della volontà contrattuale - che, avendo ad oggetto una realtà
fenomenica ed obiettiva, concreta un accertamento di fatto
istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non
già quando le ragioni poste a sostegno della decisione siano diverse
da quelle della parte, bensì quando siano insufficienti o inficiate
da contraddittorietà logica o giuridica.
- Pertanto in questa
sede di legittimità la censura dell'interpretazione data dai giudici
di merito al contratto ed alle clausole che lo compongono, può
essere formulata sotto due distinte angolazioni: denunciando
l'errore di diritto sostanziale per non essere state rispettate le
regole di ermeneutica dettate dagli art. 1362 c.c., e segg.; ovvero
investendo la coerenza formale del ragionamento attraverso il quale
la sentenza impugnata è pervenuta a ricostruire la comune intenzione
delle parti.
- Questa Corte ha
anche più volte precisato che nell'ipotesi in cui il ricorrente
lamenti espressamente la violazione di canoni legali di
interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c., e segg.,
egli ha l'onere di indicare, in modo specifico, i criteri in
concreto non osservati dal giudice di merito e, soprattutto, il modo
in cui questi si sia da essi discostato, non essendo, all'uopo,
sufficiente una semplice critica della decisione sfavorevole,
formulata attraverso la mera prospettazione di una diversa (e più
favorevole) inter-pretazione rispetto a quella adottata dal
giudicante.
- Nella specie il
giudice di secondo grado ha proceduto all'interpretazione della
polizza in questione e delle relative clausole - con riferimento
principalmente a quelle di cui agli artt. 5 e 6 - ed alla
valutazione del significato letterale e logico di quanto pattuito in
tali clausole. La corte di merito è quindi pervenuta alle
conclusioni sopra riportate.
- Nel caso in esame la
corte territoriale - con incensurabile indagine ih fatto condotta
attraverso gli elementi desumibili dall'atto negoziale - ha svolto
coeretitemente il compito di accertare il contenuto della
convenzione pervenendo quindi alle conclusioni sopra riportate. La
corte milanese ha indicato minuziosamente le ragioni poste a base
della decisione adottata.
- Le argomentazioni in
proposito svolte nella sentenza impugnata sono esaurienti,
logicamente connesse tra di loro e tali da consentire il controllo
del processo intellettivo che ha condotto alla indicata conclusione.
- Il procedimento
logico - giuridico sviluppato nell'impugnata decisione è
ineccepibile, in quanto coerente e razionale, ed il giudizio di
fatto in cui si è concretato il risultato dell'interpretazione del
contenuto del contratto è fondato su un'indagine condotta nel
rispetto dei comuni canoni di ermeneutica e sorretto da motivazione,
adeguata e corretta, immune dai vizi genericamente denunciati.
- Nella sentenza
impugnata sono evidenziati i punti salienti della decisione e
risulta chiaramente individuabile la "ratio decidendi" adottata. A
fronte delle coerenti argomentazioni poste a base della conclusione
cui è pervenuto il giudice di appello, è evidente che le censure in
proposito mosse dal ricorrente devono ritenersi rivolte non alla
base del convincimento del giudice, ma, inammissibilmente, al
convincimento stesso e, cioè, all'interpretazione del contratto e
delle clausole contrattuali in modo difforme da quello auspicato: il
C. contrappone all'interpretazione del contratto ritenuta dalla
corte di merito la sua diversa interpretazione.
- In definitiva è da
ritenere corretta l'operazione ermeneutica compiuta dalla corte
territoriale la quale non è incorsa nella denunciata violazione dei
criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., non
avendo trascurato di esaminare il senso letterale delle parole usate
dai contraenti, nè di indagare sulla loro comune intenzione, nè
tanto meno di ricercare il significato risultante alla connessione
delle clausole. Pertanto, anche se il ricorrente lamenta la
violazione delle citate norme codicistiche, svolgendo al riguardo
generiche argomentazioni, la rilevata coerente applicazione dei
canoni interpretativi da parte della corte di appello, rende
manifesto che è stato investito essenzialmente il "risultato"
interpretativo raggiunto, il che è inammissibile in questa sede.
- Va infine segnalato
che non è meritevole di accoglimento la censura sviluppata nella
parte terminale del terzo motivo di ricorso con la quale il C.
sostiene che, in ogni caso, le citate clausole 5 e 6, ove
interpretate nel senso asserito dalla corte di merito, sarebbero
inefficaci o mille in virtù dei principi di cui all'art. 1462 c.c.,
e art. 1469 quinquies c.c., ignorati dalla corte di appello.
- In
relazione al richiamo all'art. 1462 c.c., va evidenziato che, come
questa Corte ha avuto modo di precisare - la ed. clausola di "solve
et repete" inserita in un contratto di fideiussione, con formule del
tipo "senza riserva alcuna" ovvero "dietro semplice richiesta" - è
pienamente valida, in quanto costituisce una manifestazione di
autonomia contrattuale e non altera i connotati tipici del contratto
(sentenze 12/1/2007 n. 412; 6/10/2005 n. 19484; 25/2/2002 n. 2742; 29/3/1996 n. 2909). L'esclusione per il
garante di poter opporre al creditore principale eccezioni che
attengono alla validità del contratto da cui deriva l'obbligazione
principale non comprende il divieto di sollevare eccezioni che
attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia: la
menzionata clausola riguarda l'obbligazione del garante con il
creditore e non quella oggetto della garanzia e nella specie non
sono state indicati vizi tali da implicare la nullità della polizza
fideiussoria in questione.
- Inoltre il fenomeno
per cui la stessa situazione viziante determina la nullità del
contratto di base e quello di garanzia è ravvisabile solo nel caso 4
(non sussistente nella specie) in cui il primo è nullo per
contrarietà a norme imperative od illiceità della causa.
- Per quanto poi
riguarda il riferimento all'art. 1469 bis c.c., e segg., è
sufficiente il richiamo al principio più volte affermato nella
giurisprudenza di legittimità secondo cui le disposizioni dettate
dai citati articoli, introdotte a tutela del consumatore dalla L. 6
febbraio 1996, n. 52, non hanno effetto retroattivo e non si
applicano ai negozi conclusi, come quello di specie, in epoca
antecedente alla loro entrata in vigore (sentenze 2/2/2006 n. 2277;
17/372003 11200; 17/7/2002 n. 10398; 17/6/2002 n. 8697).
- Va peraltro aggiunto
che la corte di merito ha anche segnalato che il C. aveva richiamato
la L. n. 52 del 1996 "senza neppure allegare o illustrare la
ricorrenza dei presupposti, anche soggettivi e temporali, per la sua
applicazione".
- Il C. con il motivo
di ricorso in esame non ha fornito alcun chiarimento al fine di
colmare la detta carenza posta in evidenza nella sentenza impugnata.
- Il ricorso deve
pertanto essere rigettato con la conseguente condanna del C. al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella
misura indicata in dispositivo in favore dei resistenti.
- P.Q.M.
- La Corte:
- Rigetta il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di cassazione che liquida, in favore della s.p.a.
.................i in complessivi Euro 100,00, oltre Euro 1.500,00,
a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge e, in favore
del Comune di............, in complessivi Euro 100,00, oltre Euro
1.500,00, a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.
- Così deciso in Roma,
il 7 dicembre 2007.
- Depositato in
Cancelleria il 21 febbraio 2008».

Le spese del precetto successive al
titolo, Cass. 13482/11:
« ....
6.1.5. comunque, bene può il creditore prospettare nel "deconto" -
che è certamente cosa diversa dal precetto - anche attività future e
meramente eventuali, che si rendessero necessarie in relazione alla
condotta del debitore, salvo poi a non esigerle ove, in dipendenza
di quest'ultima, si rendessero superflue; 6.1.6. anche nel precetto,
d'altro canto, possono ammettersi spese o competenze per attività
non ancora espletate, purchè normalmente riconducibili allo sviluppo
procedimentale, a condizione poi che esse siano effettivamente poste
in essere e potendo contestare l'intimato la loro debenza appunto
con la prospettazione del loro mancato espletamento;»

Negotium
mixtum cum donatione, contratti atipici, contratti misti, cassazione
sentenza n. 23215/2010: Il
«“negotium
mixtum cum donatione” che, per giurisprudenza ormai pressoché
costante di questa Corte (Cass. 29 ottobre 1975, n. 3661; Cass. 28
novembre 1988, n. 6411; Cass. 10 febbraio 1997, n. 1214; Cass. 29
marzo 2001, n. 4623; Cass. 7 giugno 2006, n. 13337; Cass., Sez.,
un., 12 giugno 2006, n. 13524, in motivazione; Cass. 2 settembre
2009, n. 19099), a cui il collegio aderisce, non è riconducibile
alla figura del contratto misto (ovvero di un contratto innominato
ottenuto combinando due schemi negoziali tipici, a cui si applica la
disciplina normativa del negozio prevalente), quanto, invece, al
c.d. negozio indiretto, la cui principale caratteristica risiede
nella utilizzazione di un negozio tipico in vista della
realizzazione di uno scopo ulteriore o diverso rispetto a quello del
negozio realmente posto in essere. In effetti, il “negotium mixtum
cum donatione” (come ritenuto anche dalla prevalente dottrina) si
qualifica come un contratto mediante il quale le parti volutamente
stabiliscono un corrispettivo di gran lunga inferiore a quello che
sarebbe dovuto .....omissis............... con l’intento
.........omissis.......................... di arricchire
.........omissis.................... la parte acquirente per quella
parte eccedente il corrispettivo pattuito: in tal senso, ci si trova
in presenza di una situazione giuridica particolare, connotata dal
fatto che le parti adottano lo schema tipico di un contratto oneroso
con l’ulteriore intento a far conseguire ad una di esse un
arricchimento a titolo gratuito, in modo tale da piegare la causa
tipica del contratto stipulato alla realizzazione di una finalità di
liberalità». 
-
Cassazione sentenza
21838/2010, la formula entro e non oltre:
«La giurisprudenza di legittimità dominante, richiamata
nella sentenza che qui si annota, ritiene che “il termine
per l’adempimento può essere ritenuto essenziale, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1457 c.c., solo quando, all’esito
di indagine istituzionalmente riservata al giudice di
merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate
dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto
del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle
parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto
con l’inutile decorso del termine medesimo”.
-
Tale
volontà, continuano gli ermellini, “non può desumersi solo
dall’uso dell’espressione “entro e non oltre” quando non
risulti dall’oggetto del negozio o da specifiche indicazioni
delle parti che queste hanno inteso considerare perduta
l’utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio
stesso oltre la data considerata”».

Corte di Cassazione - Sentenza , n. 20806/2011 - L'invio
della notula spese non determina la messa in mora del
cliente.
«…sebbene la mora
non presupponga necessariamente la liquidità del credito -
non essendo stato riprodotto, nella sua assolutezza, nel
nostro ordinamento il principio, tipico del diritto romano,
secondo il quale “in illiquidis non fit mora” -, è pur
sempre necessario, affinché sia configurabile colpevole
ritardo nel pagamento del debito, che sussista una
sufficiente certezza del suo ammontare: ne consegue che,
quando la determinazione dell’esatto valore di
un’obbligazione pecuniaria sia rimessa al giudice, in
termini di controllo della quantificazione unilateralmente
effettuata dal creditore, la costituzione in mora può
aversi, di regola, solo con la domanda giudiziale, con
l’atto cioè che rende attuale l’esercizio di quel potere da
parte del medesimo giudice (cfr Cass. 4561/1993). 14/c -
Posti tali principi generali, va allora affermato che nel
caso di un giudizio avente ad oggetto la determinazione del
credito per prestazioni professionali, nell’ambito del quale
al giudice, in presenza di una contestazione non meramente
pretestuosa del cliente, si chiede di determinare non solo
se la pretesa del difensore si sia mantenuta entro i limiti
della tariffa ma anche se la medesima sia “congrua”, appare
confermata l’essenzialità (in termini di delimitazione del
quantum debeatur) di tale liquidazione giudiziale, essendo
demandato al giudice di valutare la rilevanza della materia
controversa al fine di determinare lo “scaglione” tariffario
applicabile e, nell’ambito di un minimo ed un massimo, dare
rilevanza - con provvedimento discrezionale (eppertanto
insindacabile se sorretto da corretta e congrua motivazione)
- ad elementi non obiettivamente ponderabili al momento
della spedizione della parcella, quali l’importanza dei
risultati conseguiti, il pregio dell’opera professionale e
le difficoltà incontrate nell’espletamento dell’incarico».

-
Divieto di patti successori - Cass. 24450/2009:
«7.2. - Sono patti
successori, da un lato, le convenzioni aventi per oggetto una
vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale e,
dall’altro, quelle che abbiano per oggetto la costituzione,
trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione
non ancora aperta e facciano sorgere un vinculum iuris, di cui
la disposizione ereditaria rappresenti l’adempimento.
-
Il patto
successorio,
ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto
di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena libertà
del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della
sua morte, è per
definizione non suscettibile della conversione, ex art. 1424 c.c.,
in un testamento, mediante la quale si realizzerebbe proprio lo
scopo, vietato dall’ordinamento, di vincolare la volontà del
testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria
successione, assunti con terzi (v. Cass., sent.
n. 4827 del 1989)».

Conclusione contratto anche per
telefono, Cass. 12.7.2011 n. 15293«Ora,
la sentenza impugnata, nonostante abbia richiamato detto precedente
e abbia ritenuto, in premessa, che "la comunicazione
dell'accettazione non richiede, in sé e per sé, la forma scritta",
ha finito, poi, contraddittoriamente, per considerare che la
conoscenza della accettazione scritta da parte dell'oblato non può
essere garantita dalla comunicazione telefonica, sul rilievo
preliminare che lo strumento utilizzato non darebbe certezza "quanto
alla provata manifestazione di una volontà di aderire alle esatte
condizioni contenute nella proposta, circostanze de visu essenziale
al fine di ritenere formato un completo consenso". Viceversa, la
Corte di merito avrebbe dovuto, all'esito della valutazione delle
risultanze probatorie, anche testimoniali e per interrogatorio,
accertare se in concreto se la proponente M. - attraverso la
comunicazione telefonica proveniente dall'intermediario cui entrambe
le parti si erano rivolte per la conclusione dell'affare ed al quale
si assume essere stata consegnata l'accettazione scritta da parte
dell'oblata - di questa intervenuta accettazione abbia avuto, in
concreto, effettiva e tempestiva (prima, cioè, dello spirare del
termine all'uopo fissato) conoscenza».

-
Patto commissorio, testamento,
interpretazione Cassazione
civile, II sezione, Sentenza 19 novembre 2009, n. 24450
Sono patti successori, da un lato, le convenzioni aventi
per oggetto una vera istituzione di erede rivestita
della forma contrattuale e, dall’altro, quelle che
abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o
estinzione di diritti relativi ad una successione non
ancora aperta e facciano sorgere un vinculum iuris, di
cui la disposizione ereditaria rappresenti
l’adempimento. Il patto successorio, ponendosi in
contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di
ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena
liberta’ del testatore di disporre dei propri beni fino
al momento della sua morte, e’ per definizione non
suscettibile della conversione, ex art. 1424 c.c., in un
testamento, mediante la quale si realizzerebbe proprio
lo scopo, vietato dall’ordinamento, di vincolare la
volonta’ del testatore al rispetto di impegni,
concernenti la propria successione, assunti con terzi
(v. Cass., sent. n. 4827 del 1989).

Divieto della fideiussione
omnibus anche per le garanzie personali atipiche: Cass. n.
1520/2010 (lettera di patronage).
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Obbligazioni di valuta
- “Nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. rispetto a quello già coperto dagli interessi moratori è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nell'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c., salva la possibilità per il debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore e per il creditore di provare il maggior danno effettivamente subito.” Giust. civ. 2008, 11, 2367
- “Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tanto nel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato, ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo di risarcimento del maggior danno, una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avrà l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso al credito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero - attraverso la produzione dei bilanci – quale fosse la produttività della propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal canto suo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale.” Cassazione, Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19499.

Scritture contabili e
prova. Cassazione, sentenza n. 105/2011.
«E'
ius receptum nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello
secondo cui le scritture contabili, pur se regolarmente tenute,
non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che
le ha redatte, e, pertanto, qualora egli intenda utilizzarle
come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi
dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come
ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale
spetta stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura siano
attendibili ed idonee, eventualmente in concorso con altre
risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa
(o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio
(Cass. n. 3188/2003, n. 1715/2001, n. 3108/96)». 
-
Cass. sentenza n.
5207/2011 - Preliminare di bene indiviso:
«Per orientamento consolidato di questa Corte nel caso di
preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà
indivisa si deve ritenere che i promettenti venditori si
pongano congiuntamente come un'unica parte contrattuale
complessa e che, dunque, le singole manifestazioni di
volontà provenienti da ciascuno di essi siano prive di una
specifica autonomia e destinate, invece, a fondersi in
un'unica manifestazione negoziale, dovendosi presumere che
il bene sia stato considerato dalle parti come un "unicum"
giuridico inscindibile, e ciò in difetto di elementi desunti
dal tenore del contratto, idonei a far ritenere che con esso
siano state assunte - anche contestualmente - dai
comproprietari promettenti distinti autonome obbligazioni
aventi ad oggetto il trasferimento delle rispettive quote di
comproprietà, inesistenti nella specie. Da ciò consegue che,
qualora una di dette manifestazioni manchi o risulti viziata
da invalidità originaria - come nella specie - ovvero venga
caducata per una qualsiasi causa sopravvenuta, si determina
una situazione che impedisce non soltanto la prestazione del
consenso negoziale della parte complessa alla stipulazione
del contratto definitivo, ma anche la possibilità che quella
prestazione possa essere sostituita dalla pronuncia
giudiziale ex art. 2932 c.c., restando, pertanto, escluso
che il promissario acquirente possa conseguire la sentenza
ai sensi di detta norma nei confronti di quelli tra i
comproprietari promettenti dei quali esista o persista
l'efficacia della relativa manifestazione negoziale
preliminare (v. Cass. S.U. n. 239 del 1999; Cass., Sez. 2,
19 maggio 2004, n. 9458; Cass., Sez. 2, 23 febbraio 2007, n.
4227)».

Corte di Cassazione -
Sentenza n. 19893/ 2011:
"il condomino
può rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e
distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare
dall'impianto termico comune, senza necessità di
autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e,
fermo il suo obbligo al pagamento delle spese per la
conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle
di gestione dell'impianto se, e nei limiti in cui, il suo
distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri del
servizio di cui continuano a godere gli altri condomini".

Cassazione n.
20965/2011, Vendita con patto di riscatto e patto
commissorio: «Seguendo
la scia, la Corte di Cassazione puntualizza nella ordinanza
in commento che è nulla la vendita con patto di riscatto (artt.
1500 ss. c.c.), benchè sia previsto il trasferimento del
bene, se la sua causa è garantire un credito (e non il
semplice scambio), nell'ambito della quale il versamento del
danaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento
del prezzo ma esecuzione di un mutuo, ed il trasferimento
del bene costituisca una provvisoria posizione di garanzia
capace di evolversi a seconda dell'adempimento o meno
dell'obbligazione di restituire la somma ricevuta da parte
del debitore. La predetta vendita, insiste la Corte, “in
quanto caratterizzata dalla causa di garanzia propria del
mutuo con patto commissorio, pur non integrando direttamente
un patto commissorio vietato dall'art. 2744 c.c.,
costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa ed
esprime, perciò, una causa illecita che rende applicabile,
all'intero contratto, la sanzione di cui all'art. 1344 c.c».

Cassazione n.
10153/2011 - L'amministratore che vanta un credito
verso il condominio deve provare le singole partite:
«Premesso che, come si ricava dalla
sentenza impugnata, il nucleo della controversia risiede
nello stabilire se l’assemblea condominiale abbia mai
approvato i rendiconti recanti il debito verso il T., per
somme che questi avrebbe anticipato per pagare i terzi
creditori del condominio, va osservato che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, la validità
dell’approvazione, da parte dell’assemblea dei condomini,
del rendiconto di un determinato esercizio non postula che
la contabilità sia stata redatta dall’amministratore con
rigorose forme, analoghe a quelle previste per i bilanci
delle società, purché essa sia idonea a rendere
intelligibile ai condomini le voci di entrata e di spesa,
anche con riferimento alla specificità delle partite, atteso
che quest’ultimo requisito - come si desume dagli artt. 263
e 264 cod. proc. civ. (disciplinanti la procedura di
rendiconto ed applicabili anche al rendiconto sostanziale) -
costituisce il presupposto indispensabile affinché il
destinatario del conto assolva l’onere di indicare
specificamente le partite che intende contestare (v. Cass.
nn. 3747/94, 896/84, 5150/82 e 2625/81). 6.1.1. - Dunque,
come la contestazione, così anche l’approvazione di singole
partite deve essere specifica, cioè formare oggetto di
espresso esame e di altrettanto manifesta dichiarazione di
volontà da parte dell’assemblea di fare proprie le
risultanze del rendiconto. La conseguenza è che nell’ambito
di un consuntivo che, come quello della gestione
condominiale, soggiace al criterio di cassa, l’approvazione
del rendiconto recante un disavanzo tra le somme spese e
quelle incamerate dal condominio per effetto dei versamenti
eseguiti dai condomini o per altra causa, non implica che,
per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che
la differenza sia stata versata dall’amministratore
utilizzando denaro proprio, ovvero che questi sia comunque
creditore del condominio per l’importo corrispondente. E ciò
per ragioni di carattere sia logico, ove si consideri che
l’amministratore ben può aver utilizzato provviste aliene di
cui aveva soltanto la disponibilità (ad esempio, fondi
derivanti da altra gestione), sia giuridico, atteso che la
ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata
anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di
volizione su di un oggetto specificamente sottoposto
all’esame dell’organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su
di esso». 
Cassazione n.
5271/2011. Interdetta l’azione di spoglio per possesso da
contratto preliminare. «Pertanto quando come nella fattispecie il possesso (o la
detenzione) è stato dismesso volontariamente con ciò stesso
viene meno il presupposto della tutela possessoria per colui
che pretende di essere reintegrato nella precedente
situazione di fatto ai sensi dell’art. 1168 c.c.; trattasi
infatti di una specifica azione che risponde all’esigenza di
garantire a chi possiede una sollecita tutela giudiziaria,
ispirata come è noto ai principi romanistici ne cives ad
arma ruant e spoliatus ante omnia restituendus».

Cassazione n.
24442/2011, Impugnazione del capo dell’addebito della
separazione, passaggio in giudicato domanda separazione.
«Corte che ha, a più riprese
affermato che nel giudizio di separazione personale dei
coniugi, la richiesta di addebito, pur essendo proponibile
solo nell’ambito del giudizio di separazione, ha natura di
domanda autonoma; infatti, la stessa presuppone l’iniziativa
di parte, soggiace alle regole e alle preclusioni stabilite
per le domande, ha una “causa petendi” (la violazione dei
doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale con le
ragioni giustificatrici della separazione, intollerabilità
della convivenza o dannosità per la prole) ed un “petitum”
(statuizione destinata a incidere sui rapporti patrimoniali
con la perdita del diritto al mantenimento e della qualità
di erede riservatario e di erede legittimo) distinti da
quelli della domanda di separazione. Pertanto, in carenza di
ragioni sistematiche contrarie e di norme derogative
dell’art. 329, secondo comma cod. proc. civ., l’impugnazione
proposta con esclusivo riferimento all’addebito contro la
sentenza che abbia pronunciato la separazione ed al contempo
ne abbia dichiarato l’addebitabilità, implica il passaggio
in giudicato del capo sulla separazione, rendendo esperibile
l’azione di divorzio pur in pendenza di detta impugnazione.
(Ex plurimis Cass. Sez. un 15279/01, Cass. 16985/07; Cass.
565/07)». 
-
Usucapione e
compossesso, cassazione n. 17462/2009:
«Tale
convincimento è condivisibile in quanto conforme
all'orientamento consolidato di questa Corte secondo cui
in tema di compossesso il godimento esclusivo della cosa
comune da parte di uno dei compossessori non è, di per
sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così
determinatosi funzionale all'esercizio del possesso “ad
usucapionem”, e non anche, invece, conseguenza di un
atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro
compossessore, risultando per converso necessario, ai
fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio
esclusivo sulla “res” da parte dell'interessato
attraverso una attività apertamente contrastante ed
inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui,
gravando l'onere della relativa prova su colui che
invochi l'avvenuta usucapione del bene (vedi “ex multis”
Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass.
20.9.2007 n. 19478), non essendo al riguardo sufficienti
atti soltanto di gestione consentiti al singolo
partecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli
altri, o ancora atti che, comportando solo il
soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per
il miglior godimento della cosa comune, non possono dare
luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa
nella sfera di altro compossessore (Cass. 11.8.2005 n.
16841)».

Diritto di famiglia
Per la domanda di divorzio
congiunto è necessaria la difesa del legale, Cassazione n.
26365/11:
«Detta
tesi, però, è stata ben presto superata nella
giurisprudenza di questa Corte. Cass. 1848/1989, in
dichiarato dissenso, ha osservato, sulla scorta anche di
rilievi della dottrina, che "nei procedimenti camerali
che risolvono una controversia su diritti soggettivi, con
provvedimento (nella specie qualificato dalla nuova legge
espressamente ''sentenza'') suscettibile di passare in
giudicato e ricorribile per cassazione, sussiste l'eadem
ratio della necessità inderogabile della rappresentanza
tecnica, che sta alla base dell'art. 82 c.p.c. (salva
espressa contraria specifica norma...)"; ha pertanto
affermato la necessità del ministero del difensore nei
procedimenti camerali di delibazione di sentenza
ecclesiastica in materia matrimoniale, e la giurisprudenza
successiva si è orientata in senso conforme (cfr. Cass.
2643/1989, 2684/1989, 3099/1989, 5831/1989, 4260/1990,
5025/1990, 5026/1990)». 
-
Cass. sentenza n. 9084/2011,
Addebito separazione e infedeltà reciproca:
«
La
reiterata inosservanza da parte di entrambi i coniugi dell'obbligo
di reciproca fedeltà, pur se ricorrente, non costituiva circostanza
sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in capo
all'uno o all'altro o ad entrambi, poiché sopravvenuta in un
contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale tra
coniugi ove era già venuta meno l’affectio maritalis».

Cassazione
3463/2010: la liquidazione della parcella dell'avvocato:
«Ben vero, per quanto attiene alla liquidazione della
parcella professionale, vale osservare che non è vincolante
il parere del Consiglio dell'Ordine professionale di
appartenenza, che costituisce una semplice dichiarazione
unilaterale, di tal che nell'ordinario processo di
cognizione spetta al professionista fornire la prova
dell'effettività delle prestazioni prestate e al giudice il
potere-dovere di verificarne la fondatezza di fronte alla
contestazione anche generica da parte del cliente (Cass. 31
marzo 2008 n. 8397)»
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