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Decreto
legislativo 1/9/2011 n. 150 (G.U. 21/9/2011 n. 220)
Disposizioni complementari al codice di
procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della
legge 18 giugno 2009, n. 69
- IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visti gli
articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° settembre 2011;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa;
- Emana
il seguente decreto legislativo:
- CAPO I –
DISPOSIZIONI GENERALI
-
Art. 1
-
Definizioni
- 1. Ai fini
del presente decreto si intende per:
a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle
norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di
procedura civile;
b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della
sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di
procedura civile;
c) Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme
del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di
procedura civile.
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Articolo 2
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del
lavoro
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
-
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del
lavoro
- 1. Nelle
controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano, salvo che
siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo
comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429,
terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438,
secondo comma, e 439 del codice di procedura civile.
2. L’ordinanza prevista dall’articolo 423, secondo comma, del codice
di procedura civile puo’ essere concessa su istanza di ciascuna
parte.
3. L’articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di
condanna a favore di ciascuna delle parti.
4. Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori previsti
dall’articolo 421, secondo comma, del codice di procedura civile non
vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice
civile.
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Articolo 3
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario
di cognizione
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
-
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario
di cognizione
- 1. Nelle
controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi
secondo e terzo dell’articolo 702-ter del codice di procedura
civile.
2. Quando la causa e’ giudicata in primo grado in composizione
collegiale, con il decreto di cui all’articolo 702-bis, terzo comma,
del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il
giudice relatore. Il presidente puo’ delegare l’assunzione dei mezzi
istruttori ad uno dei componenti del collegio.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando e’ competente la
corte di appello in primo grado il procedimento e’ regolato dagli
articoli 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.
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Articolo 4
Mutamento del rito
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
- Mutamento
del rito
- 1. Quando
una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste
dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con
ordinanza.
2. L’ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice,
anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle
parti.
3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il
presente decreto prevede l’applicazione del rito del lavoro, il
giudice fissa l’udienza di cui all’articolo 420 del codice di
procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti
devono provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi
mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che
la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito
stabilito dalle disposizioni del presente decreto.
5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono
secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme
le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito
seguito prima del mutamento.
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Articolo 5
Sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
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Sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
- 1. Nei
casi in cui il presente decreto prevede la sospensione
dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi
provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non
impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni
esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile,
la sospensione puo’ essere disposta con decreto pronunciato fuori
udienza. La sospensione diviene inefficace se non e’ confermata,
entro la prima udienza successiva, con l’ordinanza di cui al comma
1.
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Articolo 6
Dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione
CAPO II – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO DEL LAVORO
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Dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione
- 1. Le
controversie previste dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente
stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L’opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e’
stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze
stabilite da altre disposizioni di legge, l’opposizione si propone
davanti al giudice di pace.
4. L’opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione
e’ stata applicata per una violazione concernente disposizioni in
materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della
fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
5. L’opposizione si propone altresi’ davanti al tribunale:
a) se per la violazione e’ prevista una sanzione pecuniaria
superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria
proporzionale senza previsione di un limite massimo, e’ stata
applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando e’ stata applicata una sanzione di natura diversa da
quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione
per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n.
1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
6. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere depositato
anche a mezzo del servizio postale.
7. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere
sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.
8. Con il decreto di cui all’articolo 415, secondo comma, del codice
di procedura civile il giudice ordina all’autorita’ che ha emesso il
provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni
prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi
all’accertamento, nonche’ alla contestazione o notificazione della
violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della
cancelleria, all’opponente e all’autorita’ che ha emesso
l’ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l’opponente e l’autorita’ che ha
emesso l’ordinanza possono stare in giudizio personalmente.
L’autorita’ che ha emesso l’ordinanza puo’ avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione
all’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 205 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto puo’ farsi
rappresentare in giudizio dall’amministrazione cui appartiene
l’organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri
funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria
dei proventi della sanzione, ai sensi dell’articolo 208 del medesimo
decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso e’ proposto oltre i termini di cui al comma 6,
lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo
che l’illegittimita’ del provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall’opponente, ovvero l’autorita’ che ha emesso
l’ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma
8.
11. Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove
sufficienti della responsabilita’ dell’opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice puo’
annullare in tutto o in parte l’ordinanza o modificarla anche
limitatamente all’entita’ della sanzione dovuta, che e’ determinata
in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel
giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica
l’articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
13. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del
processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
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Articolo 7
Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice
della strada
CAPO II – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO DEL LAVORO
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Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice
della strada
- 1. Le
controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di
violazione del codice della strada di cui all’articolo 204-bis del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito
del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del
presente articolo.
2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in
cui e’ stata commessa la violazione.
3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla data di contestazione della violazione o di
notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all’estero e puo’ essere depositato
anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e’ altresi’
inammissibile se e’ stato previamente presentato ricorso ai sensi
dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le
violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e
agenti dello Stato, nonche’ da funzionari e agenti delle Ferrovie
dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’ANAS;
spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle
regioni, delle province e dei comuni.
6. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere
sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.
7. Con il decreto di cui all’articolo 415, secondo comma, del codice
di procedura civile il giudice ordina all’autorita’ che ha emesso il
provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni
prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi
all’accertamento, nonche’ alla contestazione o notificazione della
violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della
cancelleria, all’opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente. L’amministrazione resistente puo’ avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso
con sentenza;
b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza
appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo
che la illegittimita’ del provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall’opponente, ovvero l’autorita’ che ha emesso il
provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di
cui al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice puo’
annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice
accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilita’ dell’opponente. Non si applica l’articolo 113,
secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina
l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il
massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni
successivi alla notificazione della sentenza e deve essere
effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo
accertatore, con le modalita’ di pagamento da questa determinate.
12. Quando rigetta l’opposizione, il giudice non puo’ escludere
l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti
dalla patente di guida.
13. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del
processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
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Articolo 8
Dell’opposizione a sanzione amministrativa in materia di
stupefacenti
CAPO II – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO DEL LAVORO
-
Dell’opposizione a sanzione amministrativa in materia di
stupefacenti
- 1. Le
controversie previste dall’articolo 75, comma 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate
dall’articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal
comma 2.
2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore
minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il
prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
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Articolo 9
Dell’opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato
CAPO II – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO DEL LAVORO
-
Dell’opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato
- 1. Ove non
diversamente disposto dal presente articolo, le controversie in
materia di recupero degli aiuti di Stato previste dall’articolo 1
del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono regolate
dalle disposizioni contenute nell’articolo 6 del presente decreto,
in quanto compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13.
2. Nelle controversie di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 5, e nei giudizi civili aventi ad oggetto un titolo
giudiziale di pagamento conseguente a una decisione di recupero, il
giudice, su richiesta di parte, puo’ sospendere l’efficacia
esecutiva del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento se
ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimita’ della decisione di recupero,
ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla
restituzione dell’aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della
somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.
3. Quando accoglie l’istanza di sospensione per motivi attinenti
alla illegittimita’ della decisione di recupero, il giudice provvede
all’immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di
giustizia dell’Unione europea, se ad essa non sia stata gia’
deferita la questione di validita’ dell’atto comunitario contestato.
L’istanza di sospensione non puo’ in ogni caso essere accolta per
motivi attinenti alla legittimita’ della decisione di recupero
quando la parte istante, pur avendone facolta’ perche’ individuata o
chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso
la decisione di recupero ai sensi dell’articolo 263 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, e successive modificazioni,
ovvero quando, avendo proposto l’impugnazione, non abbia richiesto
la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell’articolo
278 del Trattato medesimo ovvero l’abbia richiesta e la sospensione
non sia stata concessa.
4. Fuori dei casi in cui e’ stato disposto il rinvio pregiudiziale
alla Corte di giustizia, quando accoglie l’istanza di sospensione il
giudice fissa la data dell’udienza di trattazione nel termine di
trenta giorni. La causa e’ decisa nei successivi sessanta giorni.
5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila
sul rispetto dei termini di cui al comma 4 e riferisce con relazione
trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della
corte di appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali
non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte
direttamente dal presidente del tribunale.
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Articolo 10
Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali
CAPO II – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO DEL LAVORO
- Delle
controversie in materia di applicazione delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali
- 1. Le
controversie previste dall’articolo 152 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il
titolare del trattamento dei dati, come definito dall’articolo 4 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione
dei dati personali e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla
data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il
ricorrente risiede all’estero.
4. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere
sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.
5. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre
alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione
della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo, ponendo
a carico del ricorrente le spese di giudizio.
6. La sentenza che definisce il giudizio non e’ appellabile e puo’
prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui
all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E),
anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare
o responsabile dei dati, nonche’ il risarcimento del danno.
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Articolo 11
Delle controversie agrarie
CAPO II – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO DEL LAVORO
- Delle
controversie agrarie
- 1. Le
controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla
conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal
rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla
legge 2 marzo 1963, n. 320.
3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una
controversia nelle materie indicate dal comma 1 e’ tenuto a darne
preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, all’altra parte e all’ispettorato provinciale
dell’agricoltura competente per territorio.
4. Il capo dell’ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione
di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle
associazioni professionali di categoria da esse indicati per
esperire il tentativo di conciliazione.
5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale
sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di
categoria e dal funzionario dell’ispettorato.
6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo
verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca
entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3,
ciascuna delle parti e’ libera di adire l’autorita’ giudiziaria
competente.
8. Quando l’affittuario viene convenuto in giudizio per morosita’,
il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento,
concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non
superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i
quali, con l’instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin
dall’origine, in base alle variazioni del valore della moneta
secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il
pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli
effetti la morosita’.
9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di
somme di denaro in favore dell’affittuario, si applica l’articolo
429, terzo comma, del codice di procedura civile.
10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell’articolo
373 del codice di procedura civile, anche l’esecuzione di sentenza
che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo
di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte
di serio pericolo per l’integrita’ economica dell’azienda o per
l’allevamento di animali.
11. Il rilascio del fondo puo’ avvenire solo al termine dell’annata
agraria durante la quale e’ stata emessa la sentenza che lo dispone.
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Articolo 12
Dell’impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei
protesti
CAPO II – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO DEL LAVORO
-
Dell’impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei
protesti
- 1. Le
controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di
rigetto delle istanze previste dall’articolo 4 della legge 12
febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata decisione sulle
medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro. 2. E’ competente
il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.
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Articolo 13
Dell’opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del
debitore protestato
CAPO II – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO DEL LAVORO
-
Dell’opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del
debitore protestato
- 1. Le
controversie aventi ad oggetto l’opposizione al provvedimento di
diniego di riabilitazione di cui all’articolo 17, comma 3, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto di riabilitazione ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo sono soggette al rito del
lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente la corte di appello.
3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di
riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione
effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede
all’estero.
4. Il provvedimento che accoglie il ricorso e’ pubblicato nel
registro informatico dei protesti cambiari.
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Articolo 14
Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei
diritti di avvocato
CAPO III – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI
COGNIZIONE
- Delle
controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti
di avvocato
- 1. Le
controversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942,
n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del
codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante
onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni
giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il
processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il
tribunale decide in composizione collegiale.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio
personalmente.
4. L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile.
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Articolo 15
Dell’opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia
CAPO III – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI
COGNIZIONE
-
Dell’opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia
- 1. Le
controversie previste dall’articolo 170 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito
sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. Il ricorso e’ proposto al capo dell’ufficio giudiziario cui
appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Per i provvedimenti emessi da magistrati dell’ufficio del giudice di
pace e del pubblico ministero presso il tribunale e’ competente il
presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati
dell’ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e’
competente il presidente della corte di appello.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio
personalmente.
4. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere
sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.
5. Il presidente puo’ chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione
o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni
necessari ai fini della decisione.
6. L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile.
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Articolo 16
Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto
di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli
altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari
CAPO III – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI
COGNIZIONE
- Delle
controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di
soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli
altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari
- 1. Le
controversie previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
2. E’ competente il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente.
-
Articolo 17
Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli
altri Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari
CAPO III – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI
COGNIZIONE
- Delle
controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri
Stati membri dell’Unione europea o dei loro familiari
- 1. Le
controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di
allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione
europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica
sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
nonche’ per i motivi di cui all’articolo 21 del medesimo decreto
legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il tribunale, in composizione monocratica, del
luogo in cui ha sede l’autorita’ che ha adottato il provvedimento
impugnato.
3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorita’
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e’ rilasciata altresi’ dinanzi all’autorita’ consolare.
4. Il ricorrente puo’ stare in giudizio personalmente.
5. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere
sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5. L’allontanamento
dal territorio italiano non puo’ avere luogo fino alla pronuncia
sull’istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato
su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di
pubblica sicurezza. Il giudice decide sull’istanza di sospensione
prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve
lasciare il territorio nazionale.
6. Quando il ricorso e’ rigettato, il ricorrente deve lasciare
immediatamente il territorio nazionale.
-
Articolo 18
Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati
che non sono membri dell’Unione europea
CAPO III – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI
COGNIZIONE
- Delle
controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non
sono membri dell’Unione europea
- 1. Le
controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del decreto di
espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede
l’autorita’ che ha disposto l’espulsione.
3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorita’
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e’ rilasciata altresi’ dinanzi all’autorita’ consolare.
4. Il ricorrente e’ ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e’ assistito da un
difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche’, ove
necessario, da un interprete.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza,
deve essere notificato a cura della cancelleria all’autorita’ che ha
emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima
udienza.
6. L’autorita’ che ha emesso il provvedimento impugnato puo’
costituirsi fino alla prima udienza e puo’ stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.
7. Il giudizio e’ definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla
data di deposito del ricorso.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa e imposta.
9. L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile.
-
Articolo 19
Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione
internazionale
CAPO III – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI
COGNIZIONE
- Delle
controversie in materia di riconoscimento della protezione
internazionale
- 1. Le
controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti
previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il tribunale, in composizione monocratica, del
capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Sull’impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione
nazionale per il diritto di asilo e’ competente il tribunale, in
composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di
appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha
pronunciato il provvedimento di cui e’ stata dichiarata la revoca o
la cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai
sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, e’ competente il tribunale, in composizione monocratica,
che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha
sede il centro ove il ricorrente e’ accolto o trattenuto.
3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all’estero, e puo’ essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorita’
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e’ rilasciata altresi’ dinanzi all’autorita’ consolare.
Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i
termini previsti dal presente comma sono ridotti della meta’.
4. La proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso
viene proposto:
a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai sensi
dell’articolo 20, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, o trattenuto ai sensi dell’articolo 21 del
medesimo decreto legislativo, ovvero
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e’
accordata la protezione sussidiaria, ovvero
c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale
nell’ipotesi prevista dall’articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale
che ha dichiarato l’istanza manifestamente infondata ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto
legislativo.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d),
l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere
sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5. Quando l’istanza di
sospensione viene accolta, al ricorrente e’ rilasciato un permesso
di soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta
l’accoglienza ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25.
6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono
notificati, a cura della cancelleria, all’interessato e al Ministero
dell’interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la
competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico
ministero.
7. Il Ministero dell’interno, limitatamente al giudizio di primo
grado, puo’ stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri
dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha
adottato l’atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile,
l’articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
8. La Commissione che ha adottato l’atto impugnato puo’ depositare
tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini
dell’istruttoria e il giudice puo’ procedere anche d’ufficio agli
atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.
9. L’ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso ovvero
riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e’
accordata la protezione sussidiaria ed e’ comunicata alle parti a
cura della cancelleria.
10. La controversia e’ trattata in ogni grado in via di urgenza.
-
Articolo 20
Dell’opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche’
agli altri provvedimenti dell’autorita’ amministrativa in materia di
diritto all’unita’ familiare
CAPO III – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI
COGNIZIONE
-
Dell’opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche’
agli altri provvedimenti dell’autorita’ amministrativa in materia di
diritto all’unita’ familiare
- 1. Le
controversie previste dall’articolo 30, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il tribunale in composizione monocratica del luogo
in cui il ricorrente ha la residenza.
3. L’ordinanza che accoglie il ricorso puo’ disporre il rilascio del
visto anche in assenza del nulla osta.
4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di
registro e da ogni altra tassa.
-
Articolo 21
Dell’opposizione alla convalida del trattamento sanitario
obbligatorio
CAPO III – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI
COGNIZIONE
-
Dell’opposizione alla convalida del trattamento sanitario
obbligatorio
- 1. Le
controversie previste dall’articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n.
180, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il tribunale in composizione collegiale e al
giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell’articolo 5,
comma secondo, della legge 13 maggio 1978, n. 180, deve essere
proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine di cui all’articolo 3, secondo comma, della
medesima legge.
4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato
scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso puo’
essere presentato a mezzo del servizio postale.
5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, il presidente del
tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento
sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, puo’
sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta
l’udienza di comparizione e d’ufficio. Sulla richiesta di
sospensione il presidente provvede entro dieci giorni.
6. Il tribunale puo’ assumere informazioni e disporre l’assunzione
di prove d’ufficio.
7. Il procedimento e’ esente dal contributo unificato e la decisione
non e’ soggetta a registrazione.
-
Articolo 22
Delle azioni popolari e delle controversie in materia di
eleggibilita’, decadenza ed incompatibilita’ nelle elezioni
comunali, provinciali e regionali
CAPO III – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI
COGNIZIONE
- Delle
azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilita’,
decadenza ed incompatibilita’ nelle elezioni comunali, provinciali e
regionali
- 1. Le
controversie previste dall’articolo 82, primo e secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
quelle previste dall’articolo 7, secondo comma, della legge 23
dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall’articolo 19 della legge
17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall’articolo 70 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito
sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto
concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della
circoscrizione territoriale in cui e’ compreso il comune medesimo.
Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne
le elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della
circoscrizione territoriale in cui e’ compreso il capoluogo della
provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto
concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del
capoluogo della regione.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio
partecipa il pubblico ministero.
4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di
eleggibilita’ deve essere proposto, a pena di inammissibilita’,
entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della
deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando
e’ necessaria. Il termine e’ di sessanta giorni se il ricorrente
risiede all’estero.
5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle
parti sono perentori.
6. L’ordinanza che definisce il giudizio e’ immediatamente trasmessa
in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente della
giunta provinciale ovvero al presidente della regione perche’ entro
ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per
quindici giorni del dispositivo nell’albo dell’ente.
7. Contro l’ordinanza pronunciata dal tribunale puo’ essere proposto
appello da qualsiasi cittadino elettore dell’ente locale o da
chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della
Repubblica, nonche’ dal prefetto quando ha promosso l’azione
d’ineleggibilita’.
8. L’efficacia esecutiva dell’ordinanza pronunciata dal tribunale e’
sospesa in pendenza di appello.
9. Il termine di cui all’articolo 702-quater decorre, per ogni altro
cittadino elettore o diretto interessato, dall’ultimo giorno della
pubblicazione del dispositivo dell’ordinanza nell’albo dell’ente.
10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente
e il procuratore generale presso la corte di appello possono
proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua
comunicazione.
11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in
calce al ricorso medesimo, fissa l’udienza di discussione. Tutti i
termini del procedimento sono ridotti della meta’.
12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato
delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente
proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
13. Il provvedimento che definisce il giudizio e’ immediatamente
comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero
al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione,
senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione e’ data al
prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.
14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria.
16. La controversia e’ trattata in ogni grado in via di urgenza.
-
Articolo 23
Delle azioni in materia di eleggibilita’ e incompatibilita’ nelle
elezioni per il Parlamento europeo
CAPO III – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI
COGNIZIONE
- Delle
azioni in materia di eleggibilita’ e incompatibilita’ nelle elezioni
per il Parlamento europeo
- 1. Le
controversie previste dall’articolo 44 della legge 24 gennaio 1979,
n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha
sede l’ufficio elettorale che ha proclamato l’elezione o la
surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi
degli eletti a norma dell’articolo 24 della legge 24 gennaio 1979,
n. 18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede
all’estero.
4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle
parti sono perentori.
5. L’ordinanza che definisce il giudizio, ove non sia stato proposto
ricorso per cassazione, e’ immediatamente trasmessa in copia, a cura
del cancelliere, al presidente dell’ufficio elettorale nazionale,
per l’esecuzione.
6. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e
il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre
ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
7. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in
calce al ricorso medesimo, fissa l’udienza di discussione. Tutti i
termini del procedimento sono ridotti alla meta’. La sentenza e’
immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per
l’esecuzione al presidente dell’Ufficio elettorale nazionale.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e’ trattata in ogni grado in via di urgenza.
-
Articolo 24
Dell’impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale
circondariale in tema di elettorato attivo
CAPO III – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI
COGNIZIONE
-
Dell’impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale
circondariale in tema di elettorato attivo
- 1. Le
controversie previste dall’articolo 42 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate dal rito
sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. E’ competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha
sede la Commissione elettorale circondariale che ha emesso la
decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell’articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,
quando il ricorrente e’ lo stesso cittadino che aveva reclamato o
aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda
d’iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle
liste. In tutti gli altri casi il ricorso e’ proposto, anche dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per
territorio, a pena di inammissibilita’, entro trenta giorni
dall’ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata. I
termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all’estero di cui
all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223.
4. Il ricorso e’ notificato, col relativo decreto di fissazione
d’udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla
Commissione elettorale.
5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione tutti i termini del
procedimento sono ridotti alla meta’ fatta eccezione per i ricorsi
dei cittadini residenti all’estero.
6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
7. Il provvedimento che definisce il giudizio e’ comunicato
immediatamente dalla cancelleria al presidente della Commissione
elettorale circondariale e al sindaco che ne cura, senza spesa,
l’esecuzione e la notificazione agli interessati.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e’ trattata in ogni grado in via di urgenza.
-
Articolo 25
Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita
diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche
CAPO III – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI
COGNIZIONE
- Delle
controversie in materia di riparazione a seguito di illecita
diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche
- 1. Le
controversie previste dall’articolo 4 del decreto-legge 22 settembre
2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
2006, n. 281, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
-
Articolo 26
Dell’impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai
CAPO III – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI
COGNIZIONE
-
Dell’impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai
- 1. Le
controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti
disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure
cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito sommario
di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente la corte di appello del distretto nel quale ha sede
la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha
pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti
cautelari pronunciati dalla corte di appello ai sensi dell’articolo
158-septies, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e’
competente la corte di appello nel cui distretto e’ ubicata la sede
della Commissione piu’ vicina. Al giudizio partecipa il pubblico
ministero.
3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a
pena di inammissibilita’, entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel
termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso avverso la misura
cautelare va proposto, a pena di inammissibilita’, entro dieci
giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il
provvedimento disciplinare e’ ammesso ricorso per cassazione nei
soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dell’articolo
360 del codice di procedura civile.
5. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il
provvedimento cautelare e’ ammesso ricorso per cassazione per
violazione di legge.
6. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di
consiglio, sentite le parti.
-
Articolo 27
Dell’impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti
CAPO III – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI
COGNIZIONE
-
Dell’impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti
- 1. Le
controversie previste dall’articolo 63 della legge 2 febbraio 1963,
n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il tribunale in composizione collegiale del
capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o
interregionale dell’Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista
e’ iscritto od ove la elezione contestata si e’ svolta e al giudizio
partecipa il pubblico ministero.
3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio e’
integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero
doppio, ogni quadriennio, all’inizio dell’anno giudiziario dal
presidente della corte di appello su designazione del Consiglio
nazionale dell’Ordine. Il giornalista professionista ed il
pubblicista, alla scadenza dell’incarico, non possono essere
nuovamente nominati.
4. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro
sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
5. L’ordinanza che accoglie il ricorso puo’ annullare, revocare o
modificare la deliberazione impugnata.
-
Articolo 28
Delle controversie in materia di discriminazione
CAPO III – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI
COGNIZIONE
- Delle
controversie in materia di discriminazione
- 1. Le
controversie in materia di discriminazione di cui all’articolo 44
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle
di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216,
quelle di cui all’articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e
quelle di cui all’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario di cognizione,
ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il
domicilio.
3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente.
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da
dati di carattere statistico, dai quali si puo’ presumere
l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al
convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione.
I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle
assunzioni, ai regimi contributivi, all’assegnazione delle mansioni
e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai
licenziamenti dell’azienda interessata.
5. Con l’ordinanza che definisce il giudizio il giudice puo’
condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non
patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della
condotta o dell’atto discriminatorio pregiudizievole, adottando,
anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro
provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire
la ripetizione della discriminazione, il giudice puo’ ordinare di
adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, il piano e’ adottato
sentito l’ente collettivo ricorrente.
6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del
fatto che l’atto o il comportamento discriminatorio costituiscono
ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta
reazione ad una precedente attivita’ del soggetto leso volta ad
ottenere il rispetto del principio della parita’ di trattamento.
7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo’ ordinare la
pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del
convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell’ordinanza e’
data comunicazione nei casi previsti dall’articolo 44, comma 11, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall’articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall’articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e
dall’articolo 55-quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198.
-
Articolo 29
Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle
espropriazioni per pubblica utilita’
CAPO III – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI
COGNIZIONE
- Delle
controversie in materia di opposizione alla stima nelle
espropriazioni per pubblica utilita’
- 1. Le
controversie aventi ad oggetto l’opposizione alla stima di cui
all’articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono
regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente
disposto dal presente articolo.
2. E’ competente la corte di appello nel cui distretto si trova il
bene espropriato.
3. L’opposizione va proposta, a pena di inammissibilita’, entro il
termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o
dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva
al decreto di esproprio. Il termine e’ di sessanta giorni se il
ricorrente risiede all’estero.
4. Il ricorso e’ notificato all’autorita’ espropriante, al promotore
dell’espropriazione e, se del caso, al beneficiario
dell’espropriazione, se attore e’ il proprietario del bene, ovvero
all’autorita’ espropriante e al proprietario del bene, se attore e’
il promotore dell’espropriazione. Il ricorso e’ notificato anche al
concessionario dell’opera pubblica, se a questi sia stato affidato
il pagamento dell’indennita’.
-
Articolo 30
Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione
del riconoscimento
CAPO III – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI
COGNIZIONE
- Delle
controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti
stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del
riconoscimento
- 1. Le
controversie aventi ad oggetto l’attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui
all’articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate
dal rito sommario di cognizione.
2. E’ competente la corte di appello del luogo di attuazione del
provvedimento.
-
Articolo 31
Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di
sesso
CAPO IV – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO ORDINARIO DI
COGNIZIONE
- Delle
controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
- 1. Le
controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di
sesso ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164,
sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente
disposto dal presente articolo.
2. E’ competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo
dove ha residenza l’attore.
3. L’atto di citazione e’ notificato al coniuge e ai figli
dell’attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali
da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale
lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento e’
regolato dai commi 1, 2 e 3.
5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di
attribuzione di sesso il tribunale ordina all’ufficiale di stato
civile del comune dove e’ stato compilato l’atto di nascita di
effettuare la rettificazione nel relativo registro.
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha
effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o
la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del
matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le
disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n.
898.
-
Articolo 32
Dell’opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
CAPO IV – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO ORDINARIO DI
COGNIZIONE
-
Dell’opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
- 1. Le
controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il
pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui
all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli
altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. E’ competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che
ha emesso il provvedimento opposto.
3. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere
sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.
-
Articolo 33
Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici
CAPO IV – DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO ORDINARIO DI
COGNIZIONE
- Delle
controversie in materia di liquidazione degli usi civici
- 1.
L’appello contro le decisioni dei commissari regionali di cui
all’articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e’ regolato dal
rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di Palermo,
per i provvedimenti pronunciati dal commissario regionale per la
liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana, e la corte
di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai commissari
regionali delle restanti regioni.
3. L’appello e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4. L’appello contro decisioni preparatorie o interlocutorie puo’
essere proposto soltanto dopo la decisione definitiva e unitamente
all’impugnazione di questa.
5. L’atto di citazione e’ notificato a tutti coloro che hanno
interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione
impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
6. Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il
commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette
tutti gli atti istruttori compiuti nella causa.
7. La sentenza che definisce il giudizio e’ comunicata, a cura della
cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
-
Articolo 34
Modificazioni e abrogazioni
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI
-
Modificazioni e abrogazioni
- 1. Alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 22, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Salvo quanto previsto dall’articolo 133 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro
l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che
dispone la sola confisca gli interessati possono proporre
opposizione dinanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria.
L’opposizione e’ regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.»;
b) all’articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;
c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati.
2. All’articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le
parole: «in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma,
della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite dalle seguenti:
«in deroga a quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
3. All’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195,
il comma 7 e’ sostituito dal seguente: «7. Contro il decreto puo’
essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
4. All’articolo 262, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le parole: «di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre
1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «previsto
dall’articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
5. All’articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Il ricorso sospende i
termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ed all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n.150, ed i termini di legge per i ricorsi
giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.».
6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l’articolo 204-bis e’ sostituito dal seguente:
«Art. 204-bis.
(Ricorso in sede giurisdizionale).
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui
all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati
nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta nei casi in cui e’ consentito, possono proporre
opposizione davanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria.
L’opposizione e’ regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.»;
b) l’articolo 205 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 205.
(Opposizione all’ordinanza-ingiunzione).
1. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre
opposizione davanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria.
L’opposizione e’ regolata dall’articolo 6 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.”.
7. All’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, il comma 9 e’ sostituito dal seguente: «9.
Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di
cui al comma 1 ed eventualmente formula l’invito di cui al comma 2,
che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, puo’
essere fatta opposizione dinanzi all’autorita’ giudiziaria
ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono
disciplinate dall’articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150. Copia del decreto e’ contestualmente inviata al
questore di cui al comma 8.».
8. All’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili
concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di
Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione europea ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE)
n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati
dall’articolo 9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
.»;
b) i commi da 2 a 6 sono abrogati.
9. All’articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «comprese quelle inerenti ai
provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati
personali o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti:
«nonche’ le controversie previste dall’articolo 10, comma 5, della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Le controversie
di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 10 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) i commi da 2 a 14 sono abrogati.
10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sono
abrogati.
11. L’articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e’ abrogato.
12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono
abrogati.
13. L’articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, e’ abrogato.
14. All’articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, il
secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate
dall’articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.».
15. All’articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Avverso il diniego di
riabilitazione il debitore puo’ proporre opposizione. L’opposizione
e’ disciplinata dall’articolo 13 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.»;
b) al comma 4 la parola: «reclamabile» e’ sostituita dalla seguente:
«opponibile»;
c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione»
sono abrogate;
d) il comma 5 e’ abrogato.
16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 28 e’ sostituito dal seguente: «28. Per la
liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti
del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o
l’estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento
di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile,
procede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.»;
b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati.
17. All’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito al seguente: «1. Avverso il decreto di
pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, del
custode e delle imprese private cui e’ affidato l’incarico di
demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti
processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre
opposizione. L’opposizione e’ disciplinata dall’articolo 15 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l’articolo 8 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 8.
(Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno)
1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui
agli articoli 6 e 7, e’ ammesso ricorso all’autorita’ giudiziaria
ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono
disciplinate dall’articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n.150.»;
b) all’articolo 22, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2.
Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica
sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i
motivi di cui all’articolo 21 puo’ essere presentato ricorso all’autorita’
giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono
disciplinate dall’articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.»;
c) all’articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e 2»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
d) all’articolo 22, al comma 4, le parole: «o su motivi imperativi
di pubblica sicurezza» sono soppresse;
e) all’articolo 22, il comma 5 e’ abrogato.
19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, il comma 5-bis e’ sostituito dal seguente:
«5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua
adozione, al giudice di pace territorialmente competente il
provvedimento con il quale e’ disposto l’accompagnamento alla
frontiera. L’esecuzione del provvedimento del questore di
allontanamento dal territorio nazionale e’ sospesa fino alla
decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge in
camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito.
L’interessato e’ anch’esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero e’ ammesso
all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di
procura speciale. Lo straniero e’ altresi’ ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e’ assistito da un difensore designato dal giudice
nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche’, ove necessario, da un interprete. L’autorita’
che ha adottato il provvedimento puo’ stare in giudizio
personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente
delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato,
entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei
termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo
e sentito l’interessato, se comparso. In attesa della definizione
del procedimento di convalida, lo straniero espulso e’ trattenuto in
uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all’articolo
14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui
e’ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del
trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida e’
concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa
esecutivo. Se la convalida non e’ concessa ovvero non e’ osservato
il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde
ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida e’ proponibile ricorso per
cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione
dell’allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di
quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere
alla convalida decorre dal momento della comunicazione del
provvedimento alla cancelleria.»;
b) all’articolo 13, il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8.
Avverso il decreto di espulsione puo’ essere presentato ricorso all’autorita’
giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono
disciplinate dall’articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.»;
c) l’articolo 13-bis e’ abrogato;
d) all’articolo 14, il comma 4 e’ sostituito dal seguente: «4.
L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L’interessato e’ anch’esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero e’ ammesso
all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di
procura speciale. Lo straniero e’ altresi’ ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e’ assistito da un difensore designato dal giudice
nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche’, ove necessario, da un interprete. L’autorita’
che ha adottato il provvedimento puo’ stare in giudizio
personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente
delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato,
entro le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei
termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e
dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del
centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e
sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere
ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.
La convalida puo’ essere disposta anche in occasione della convalida
del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche’ in sede di
esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.».
20. All’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Avverso la decisione
della Commissione territoriale e la decisione della Commissione
nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato
o di persona cui e’ accordata la protezione sussidiaria e’ ammesso
ricorso dinanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria. Il ricorso e’
ammesso anche nel caso in cui l’interessato abbia richiesto il
riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso
esclusivamente alla protezione sussidiaria.»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Le controversie di cui
al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 19 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) i commi da 3 a 14 sono abrogati.
21. All’articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. Contro il diniego del
nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno
per motivi familiari, nonche’ contro gli altri provvedimenti dell’autorita’
amministrativa in materia di diritto all’unita’ familiare,
l’interessato puo’ proporre opposizione all’autorita’ giudiziaria
ordinaria. L’opposizione e’ disciplinata dall’articolo 20 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
22. All’articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Chi e’ sottoposto a
trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse,
puo’ proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal
giudice tutelare.»;
b) al secondo comma le parole: «Entro il termine di trenta giorni,
decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma
dell’articolo 3,» sono abrogate;
c) il terzo comma e’ sostituito dal seguente: «Alle controversie
previste dal presente articolo si applica l’articolo 21 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) i commi dal quarto all’ottavo sono abrogati.
23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 82, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita’ dal Consiglio
comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore
del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi
all’autorita’ giudiziaria ordinaria.»;
b) all’articolo 82, secondo comma, le parole: «Il termine di trenta
giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente
comma, decorre dall’ultimo giorno dell’anzidetta pubblicazione.»
sono abrogate;
c) all’articolo 82, il terzo comma e’ sostituito dal seguente:« Alle
controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 22
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) all’articolo 82, i commi dal quarto all’ultimo sono abrogati;
e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati.
24. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3, il primo comma e’ abrogato;
b) all’articolo 7, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Le azioni popolari e le impugnative consentite dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall’articolo
70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a qualsiasi
elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono
consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto
concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali
norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio
provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al
presidente della Giunta provinciale. Alle controversie previste dal
presente comma si applica l’articolo 22 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.»;
c) all’articolo 7, il quarto comma e’ abrogato.
25. All’articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, il primo comma e’ abrogato;
b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Le azioni popolari
e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
dall’articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonche’ al
Prefetto del capoluogo di Regione, in qualita’ di rappresentante
dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle
controversie previste dal presente comma si applica l’articolo 22
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;
c) il terzo comma e’ abrogato.
26. All’articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «con ricorso da notificare
all’amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche’
al sindaco o al presidente della provincia.» sono abrogate;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente: «3. Alle controversie
previste dal presente articolo si applica l’articolo 22 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”»;
c) il comma 4 e’ abrogato.
27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 44, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Fermo restando quanto disposto dall’articolo 66 della Costituzione,
ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilita’ e di
compatibilita’, stabilite dalla presente legge in relazione alla
carica di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia, si
applica l’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.»;
b) all’articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso sul
quale il presidente fissa, con decreto, l’udienza di discussione
della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice
relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza,
entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
nominativi degli eletti a norma dell’articolo 24 della presente
legge.» sono abrogate;
c) all’articolo 44, i commi dal terzo all’ultimo sono abrogati;
d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati.
28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 42, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o
delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre
impugnativa davanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria.»;
b) all’articolo 42, il terzo comma, e’ sostituito dal seguente:
«Alle controversie previste dal presente articolo si applica
l’articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) l’articolo 44 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 44.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)
Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha dato origine al
ricorso estremi di reato, promuove l’azione penale entro il medesimo
termine previsto per la proposizione dell’impugnativa»;
d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati.
29. All’articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281,
il comma 2, ultimo periodo, e’ sostituito dal seguente: «Si applica
l’articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 158, comma 1, le parole: « , con reclamo alla corte
di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel
termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura
della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal
suo deposito» sono abrogate;
b) all’articolo 158, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Alle
controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 26
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all’articolo 158, al comma 3 le parole: « nei termini di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini previsti
dall’articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.»;
d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati;
e) l’articolo 158-novies e’ sostituito dal seguente: «158-novies.
1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla
corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall’articolo 26
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
f) all’articolo 158-decies, il comma 3 e’ abrogato.
31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 63, il primo comma e’ sostituito dal seguente:
«Le deliberazioni indicate nell’articolo precedente possono essere
impugnate dinanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria.»;
b) all’articolo 63, il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate
dall’articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.»;
c) all’articolo 63, il terzo comma e’ abrogato;
d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati.
32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 44, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1.
Quando il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali,
etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o
religiosi, e’ possibile ricorrere all’autorita’ giudiziaria
ordinaria per domandare la cessazione del comportamento
pregiudizievole e la rimozione degli effetti della
discriminazione.»;
b) all’articolo 44, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Alle
controversie previste dal presente articolo si applica l’articolo 28
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all’articolo 44, il comma 8 e’ sostituito dal seguente: «8.
Chiunque elude l’esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna
al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie
previste dal presente articolo e’ punito ai sensi dell’articolo 388,
primo comma, del codice penale.»;
d) all’articolo 44, al comma 10 le parole: «Il giudice, nella
sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di
lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un
piano di rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse;
e) all’articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati.
33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui
all’articolo 2 sono regolati dall’articolo 28 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n.150. In caso di accertamento di
atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall’articolo 2
del presente decreto, si applica, altresi’, l’articolo 44, comma 11,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all’articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati.
34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui
all’articolo 2 sono regolati dall’articolo 28 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In caso di accertamento di
atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall’articolo 2
del presente decreto, si applica, altresi’, l’articolo 44, comma 11,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all’articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati.
35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 3, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. I
giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui
all’articolo 2 sono regolati dall’articolo 28 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) all’articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati.
36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 55-quinquies, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. In caso di violazione dei divieti di cui all’articolo 55-ter, e’
possibile ricorrere all’autorita’ giudiziaria ordinaria per
domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la
rimozione degli effetti della discriminazione.»;
b) all’articolo 55-quinquies, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica
l’articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all’articolo 55-quinquies, il comma 9 e’ sostituito dal seguente:
«9. Chiunque non ottempera o elude l’esecuzione di provvedimenti,
diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice
nelle controversie previste dal presente articolo e’ punito con
l’ammenda fino a 50.000 euro o l’arresto fino a tre anni.»;
d) all’articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati;
e) l’articolo 55-sexies e’ abrogato.
37. All’articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: « 1. Decorsi trenta giorni
dalla comunicazione prevista dall’articolo 27, comma 2, il
proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il
terzo che ne abbia interesse puo’ impugnare innanzi all’autorita’
giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di
determinazione dell’indennita’, la stima fatta dai tecnici, la
liquidazione delle spese di stima e comunque puo’ chiedere la
determinazione giudiziale dell’indennita’. Le controversie di cui al
presente comma sono disciplinate dall’articolo 29 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati.
38. All’articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «alla corte di appello del luogo di
attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «all’autorita’
giudiziaria ordinaria»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Le controversie
di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 30 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo il primo comma e’ inserito il seguente:
«Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate
dall’articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;
b) all’articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui al
primo comma dell’articolo 2 deve essere proposto» sono sostituite
dalle seguenti: «la domanda di rettificazione di attribuzione di
sesso deve essere proposta»;
c) gli articoli 2 e 3 e l’articolo 6, secondo comma, sono abrogati.
40. L’articolo 3 delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri
enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e’
sostituito dal seguente:
«Art. 3.
(Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797).
Avverso l’ingiunzione prevista dal comma 2 si puo’ proporre
opposizione davanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria.
L’opposizione e’ disciplinata dall’articolo 32 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .».
41. All’articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti di appello,
aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in
controversia, o la loro maggior parte» sono sostituite dalle
seguenti: «reclamo dinanzi all’autorita’ giudiziaria ordinaria. Le
controversie previste dal presente comma sono disciplinate
dall’articolo 33 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati.
42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli articoli
dal 2 all’8.
-
Articolo 35
Clausola di invarianza finanziaria
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI
- Clausola
di invarianza finanziaria
- 1.
Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente
decreto con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
-
Articolo 36
Disposizioni transitorie e finali
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI
-
Disposizioni transitorie e finali
- 1. Le
norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati
successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad
applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore
dello stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.

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LEGGE 29 dicembre 2011,
n. 218
-
Modifica
dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del
codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto
ingiuntivo. su G.U. n. 4 del 5-1-2012
-
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;
-
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
-
Promulga la seguente legge:
-
Art. 1 Modifica
all'articolo 645 del codice di procedura civile
-
1. Al secondo comma dell'articolo 645
del codice di procedura civile, le parole: «; ma i termini di
comparizione sono ridotti a meta'» sono soppresse.
-
Art. 2
Disposizione transitoria
-
1. Nei procedimenti pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165,
primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso
che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi
prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo,
solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di
comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo
comma, del medesimo codice.
-
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
-
Data a Roma, addi' 29 dicembre 2011.
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il
Guardasigilli: Severino

-
-
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;
-
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di composizione delle crisi da
sovraindebitamento e sulla disciplina del processo civile, al fine
di assicurare una maggiore funzionalita' ed efficienza della
giustizia civile;
-
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 dicembre 2011;
-
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;
-
Emana il seguente decreto-legge;
-
Art. 1 Finalita' e definizioni
-
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento,
il debitore puo' concludere un accordo con i creditori secondo la
procedura di composizione della crisi disciplinata dagli articoli da
2 a 11.
-
2. Ai fini del presente decreto si intende per;
-
a) sovraindebitamento: una situazione di perdurante squilibrio tra
le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi
fronte, nonche' la definitiva incapacita' del debitore di adempiere
regolarmente le proprie obbligazioni;
-
b) sovraindebitamento del consumatore: il sovraindebitamento dovuto
prevalentemente all'inadempimento di obbligazioni contratte dal
consumatore, come definito dal codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005 n. 206.
-
Art. 2 Presupposti di ammissibilita'
-
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai
creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi
di cui all'articolo 10 con sede nel circondario del tribunale
competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un accordo di
ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il
regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso,
compreso l'integrale pagamento dei titolari dei crediti privilegiati
ai quali gli stessi non abbiano rinunciato anche parzialmente, salvo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 4. Il piano prevede i termini
e le modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in
classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei
debiti, le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, il piano puo'
prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un fiduciario
per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai
creditori.
-
2. La proposta e' ammissibile quando il debitore;
-
a) non e' assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali;
-
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di
composizione della crisi da sovraindebitamento.
-
Art. 3 Contenuto dell'accordo
-
1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e
la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche
mediante cessione dei crediti futuri.
-
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano
sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la proposta deve
essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il
conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per
l'attuabilita' dell'accordo.
-
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni
all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli
strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione
di strumenti creditizi e finanziari.
-
4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad un anno per il
pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le
seguenti condizioni;
-
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza
del nuovo termine;
-
b) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti
impignorabili.
-
Art. 4 Deposito della proposta di accordo
-
1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del
luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale.
-
2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti
i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli
eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni,
corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e
dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco
delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua
famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare
corredata del certificato dello stato di famiglia.
-
3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le
scritture contabili degli ultimi tre esercizi, ovvero, in
sostituzione delle scritture contabili e per periodi corrispondenti,
gli estratti conto bancari tenuti ai sensi dell'articolo 14, comma
10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, unitamente a una
dichiarazione che ne attesti la conformita' all'originale.
-
Art. 5 Procedimento
-
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli
articoli 2 e 4, fissa con decreto l'udienza, disponendo la
comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale,
anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della
proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti
che egli puo' adottare ai sensi del comma 3.
-
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma
di pubblicita' della proposta e del decreto, nonche', nel caso in
cui il proponente svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione degli
stessi in apposita sezione del registro delle imprese.
-
3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode
ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non
possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni
esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne'
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha
presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi
titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei
titolari di crediti impignorabili.
-
4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni
rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
-
5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai
sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive
proposte di accordo.
-
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in
composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del
collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento.
-
Art. 6 Raggiungimento dell'accordo
-
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta
elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi,
dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come
eventualmente modificata.
-
2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 7, e' necessario
che l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno
il settanta per cento dei crediti. Nei casi di sovraindebitamento
del consumatore ai fini dell'omologazione e' sufficiente che
l'accordo sia raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il
cinquanta per cento dei crediti.
-
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti
dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di
regresso.
-
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo
che sia diversamente stabilito.
-
5. L'accordo e' revocato di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i
pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori
di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
-
Art. 7 Omologazione dell'accordo
-
1. Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della
crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi e
sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 6, comma 2,
allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi
al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare
contestazioni. Decorso tale termine, l'organismo di composizione
della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le
contestazioni ricevute, nonche' un'attestazione definitiva sulla
fattibilita' del piano.
-
2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di
cui all'articolo 6, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare il
pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione,
il giudice omologa l'accordo e ne dispone la pubblicazione
utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 5, comma 2. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione
monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego,
si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice
che ha pronunciato il provvedimento.
-
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo
non superiore a un anno, l'accordo produce gli effetti di cui
all'articolo 5, comma 3.
-
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione
dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei.
L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei e'
chiesto al giudice con ricorso. Si procede ai sensi degli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile.
-
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore
risolve l'accordo.
-
-
Art. 8 Esecuzione dell'accordo
-
1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni
sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il
giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli
stessi e delle somme incassate.
-
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le difficolta'
insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto
adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale
irregolarita'.
-
-
Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti e
sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il
giudice investito della procedura.
-
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita'
dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento
alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo
svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione
del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di
prelazione, nonche' di ogni altro vincolo.
-
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in
violazione dell'accordo e del piano sono nulli.
-
-
Art. 9 Impugnazione e risoluzione dell'accordo
-
1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni
creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato
dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o
dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente
simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione
di annullamento.
-
2. Se il proponente non adempie regolarmente alle obbligazioni
derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono
costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per
ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere
al tribunale la risoluzione dello stesso.
-
3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza
rilevabile d'ufficio, entro un anno dalla scadenza del termine
fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
-
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i
diritti acquistati dai terzi in buona fede.
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5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.
-
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Art. 10 Organismi di composizione della crisi
-
1. Gli enti pubblici possono costituire organismi per la
composizione delle crisi da sovraindebitamento con adeguate garanzie
di indipendenza e professionalita'.
-
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
-
3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti, i criteri e le
modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono
disciplinate la formazione dell'elenco e la sua revisione,
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti,
nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli organismi
di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla
procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le stesse
indennita' sono ridotte della meta'.
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4. Gli organismi di mediazione costituiti presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, il segretariato
sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a),
della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli
avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono
iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al
comma 2.
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5. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e
le attivita' degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
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6. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dagli articoli 6, 7 e 8, assume ogni iniziativa funzionale alla
predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento
dell'accordo, e all'esecuzione dello stesso.
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7. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti
nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del
piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e trasmette al giudice la
relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai
sensi dell'articolo 7, comma 1.
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8. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo,
ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del
procedimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7.
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Art. 11 Disposizioni transitorie
-
1. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione
della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da
una societa' tra professionisti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal
presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto
del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del
valore della procedura, le tariffe applicabili all'attivita' svolta
dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono
alla procedura. Nel caso di sovraindebitamento del consumatore le
stesse indennita' sono ridotte della meta'.
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