| |
|
-
Risarcimento
del danno
- -
Compenso
avvocato e risultato, Cass. 230/2010
- -
Spese
per fase stragiudiziale come danno emergente, Cass. 997/2010
- -
In
mancanza di autotutela la P.A. deve riarcire, Cass. 698/2010
- -
I
principi della cassazione sul danno non patrimoniale, cass.
3023/2010
- -
Risarcimento, caparra e recesso, Cass. SS.UU. 553/2009
- -
Danno da ritardata consegna di
immobile locato, Cassazione sentenza n. 12962/11
- -
Cassazione,sentenza 14278/11, danno patrimoniale per studentessa
- -
Corte di Appello di Perugia con la sentenza del
24.11.2008
-
- Danni da
mancata stipula atto notarile di compravendita
- -
Cassazione sentenza n. 17707/11 - Vendita
immobile senza abitabilità vendita aliud pro alio danni
- -
Sinistri con lesioni, rito ordinario
- -
Cass. civ., sez. III,
18 settembre 2008, n. 23846, pres. Varrone, rel. Frasca - "Danno
alla salute e perdita di chance curativa
-
- Danni ex art. 2051 - caduta moto in condominio, Cassazione, Sez.
III, 18 dicembre 2009, n. 26751
-
-
Cassazione
Cassazione n.
17688/2010.
Danno per mancata stipula di
contratto definitivo di vendita
-
-
Corte di Cassazione n. 11004/2011,Diffamazione a mezzo stampa e scritto anomino, risarcimento
- -
Cassazione sentenza n. 18641/2011,
danno morale mai cancellato e autonomo aspetto del danno non
patrimoniale
- -
Offese negli scritti difensivi, competenza.
Cassazione sentenza n. 5062/2010
- -

-
-
Se viene pattuito un risultato con il cliente e l’avvocato non
raggiunge il risultato promesso, non ha diritto al compenso , ovvero
e ridotto - Cassazione civile , sez. II, sentenza 11.01.2010
n° 230 
In
giudizio possono richiedersi le spese sostenute per l'assistenza
legale e tecnica nella fase stragiudiziale, sotto il profilo del
danno emergente. (Cassazione 21 gennaio 2010, n. 997)

Cass. n. 698/2010: in mancanza di autotutela, la pubblica amministrazione deve risarcire i danni: “Questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sul punto, con riferimento ad un caso simile a quello di specie, ed ha affermato che può essere riconosciuto il risarcimento del danno sopportato da un soggetto per ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo in sede di autotutela (danno consistente nelle spese legali sostenute per proporre ricorso contro l'atto illegittimo), non essendo esclusa la qualificazione di tali spese come danno risarcibile, per il solo fatto che esse si riferiscono ad un
procedimento amministrativo (Cass. civ., Sez. I, 23 luglio 2004, n. 13801)”.

Contratti - Azione di
risarcimento e azione di recesso - Risarcimento e caparra confirmatoria
Sentenza della Cassazione a SS.UU. n.
553 del 14.1.2009
-
Principi
di diritto in motivazione
-
"4.7. - Vanno,
pertanto, affermati (a soluzione delle questioni proposte supra, sub 2.1)
i seguenti principi di diritto:
-
a) I rapporti tra
azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione
di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro si pongono in termini
di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda
di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento
integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita
la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché
(a prescindere da quanto già detto e ancora si dirà di qui a breve in
ordine ai rapporti tra la sola azione di risoluzione e la singola azione
di recesso non connesse alle relative azioni "risarcitorie") verrebbe così
a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire
una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare
l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi
inammissibilmente alla parte non inadempiente di "scommettere" puramente e
semplicemente sul processo, senza rischi di sorta;
-
b) L'azione di
risoluzione avente natura costitutiva e l'azione di recesso si
caratterizzano per evidenti disomogeneità morfologiche e funzionali: sotto
quest'ultimo aspetto, la trasformazione dell'azione risolutoria in azione
di recesso nel corso del giudizio lascerebbe in astratto aperta la strada
(da ritenersi, invece, ormai preclusa) ad una eventuale, successiva
pretesa (stragiudiziale) di ritenzione della caparra o di conseguimento
del suo doppio (con evidente quanto inammissibile rischio di ulteriore
proliferazione del contenzioso giudiziale);
-
c) Azione di
risoluzione "dichiarativa" e domanda giudiziale di recesso partecipano
della stessa natura strutturale, ma, sul piano operativo, la
trasformazione dell'una nell'altra non può ritenersi ammissibile per i
motivi, di carattere funzionale, di cui al precedente punto b);
-
d) La rinuncia
all'effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può
ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per
evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso;
-
e) I rapporti tra
l'azione di risarcimento integrale e l'azione di recesso, isolatamente e
astrattamente considerate, sono, a loro volta, di incompatibilità
strutturale e funzionale;
-
f) La domanda di
ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell'incipit del
processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte
nell'introdurre l'azione "caducatoria" degli effetti del contratto: se
quest'azione dovesse essere definita "di risoluzione contrattuale" in sede
di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi
poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda
stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di
risoluzione proposta in citazione, senza l'ulteriore corredo di
qualsivoglia domanda "risarcitoria", non potrà essere legittimamente
integrata, nell'ulteriore sviluppo del processo, con domande
"complementari", né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione della
caparra, entrambe inammissibili perché nuove."

-
-
-
Sentenza
Cassazione
sezione
lavoro n. 3023/2010
-
«Per
quel che
riguarda
la
censura
concernente
la
ritenuta
sussistenza
di un
danno
esistenziale,
osserva
il
Collegio
che una
corretta
impostazione
della
questione
in
parola
postula
un sia
pur
breve
richiamo
alle
vicende
che
hanno
riguardato
la
problematica
del
risarcimento
del
danno
non
patrimoniale,
quale
conseguenza
ex art.
2059 c.c.,
del
fatto
dannoso.
-
E' noto
che con
le
sentenze
del
31.5.2003,
nn.
8827/03
ed
8828/03,
questa
Corte di
legittimità,
partendo
da
un'analisi
storica
dell'originario
ambito
di
applicazione
della
norma di
cui
all'art.
2059 c.c.,
dopo
aver
evidenziato
come
all'epoca
dell'emanazione
del
codice
civile
potesse
essere
risarcito
soltanto
il danno
non
patrimoniale
derivante
da reato
(e cioè
il danno
morale)
ai sensi
dell'art.
185 c.p.,
ha
operato
una
attenta
ricostruzione
del
nostro
sistema
dei
danni
non
patrimoniali
risarcibili,
ed ha
svincolato
l'ipotesi
risarcitoria
dalla
concreta
esistenza
del
fatto
reato,
fissando
al tempo
stesso
criteri
idonei
per
evitare
la
sovrapposizione
delle
diverse
voci di
danno
create
dalla
prassi
giurisprudenziale.
-
La nuova
dislocazione
dei
danni
alla
persona
nell'ambito
dell'art.
2059 c.c.,
appare
senz'altro
idonea
non solo
a far
superare
le
difficoltà
relative
alla
selezione
del
danno
non
patrimoniale
risarcibile,
ma anche
a
rendere
possibile
la
soluzione
di molti
dei
problemi
che
sorgono
con
riferimento
alle
tecniche
di
valutazione
e di
liquidazione
del
danno
non
patrimoniale.
-
Coerentemente
al
contenuto
di tali
pronunce
la
giurisprudenza
ha
individuato,
nell'ambito
del
danno
non
patrimoniale
risarcibile
ex art.
2059 c.c.,
la
categoria
del
danno
morale,
o danno
soggettivo
puro,
riconducibile
alla
sofferenza
morale
soggettiva,
quella
del
danno
biologico,
riconducibile
alla
lesione
dell'integrità
psico-fisica
e cioè
alla
compromissione
della
salute,
e quella
del
danno
esistenziale,
riconducibile
alla
sfera
realizzatrice
dell'individuo
ed
attinente
al
"fare"
del
soggetto
offeso.
-
Tale
premessa
si
appalesa
indispensabile
al fine
di una
corretta
ricostruzione
sistematica,
nella
vicenda
in
esame,
delle
poste di
danno
non
patrimoniale
risarcibili.
-
Orbene,
nel caso
di
specie
il
ricorrente
ha
lamentato
l'esistenza
del
danno
consistente
nel non
aver
potuto
adottare
una
legittima
scelta
di vita.
Non può
pertanto
dubitarsi,
siccome
correttamente
rilevato
dalla
Corte
territoriale,
della
esistenza
del
danno
dedotto,
consistente
in
quella
somma di
ripercussioni
di segno
negativo
conseguenti
alla
condotta
posta in
essere
dalla
Cassa,
che
aveva
comportato
la
lesione
di
specifici
interessi
costituzionalmente
protetti,
fra cui
quello
di poter
realizzare
liberamente
una
propria,
legittima,
opzione
di vita.
-
Nè può
ritenersi
che la
Corte
territoriale
abbia
omesso
di
indicare
il
precetto
costituzionale
violato,
che -
secondo
la
prospettiva
di parte
ricorrente
- non
sarebbe
comunque
altrimenti
ricavabile,
atteso
che la
tutela
dei
diritti
di
libertà
costituisce
il
fondamento
e la
base
primaria
della
nostra
Carta
costituzionale
che
dedica
agli
stessi
la parte
iniziale
recante
appunto
l'intestazione
"diritti
fondamentali".Da
rilevare
infine
che
chiaramente
inaccettabile
si
appalesa
l'assunto
di parte
ricorrente
secondo
cui, con
motivazione
illogica
e
contraddittoria,
i
giudici
di
merito
avrebbero
ritenuto
che la
protrazione
dell'attività
lavorativa
costituisce
una
forma di
danno,
ove si
osservi
che in
realtà
il danno
ritenuto
dalla
Corte
territoriale
consiste
nella
denegata
possibilità
da parte
del S.
di
operare
autonomamente
le
proprie
opzioni
di vita.Nè
può
ritenersi
che la
Corte
territoriale
abbia
omesso
di
indicare
il
precetto
costituzionale
violato,
che -
secondo
la
prospettiva
di parte
ricorrente
- non
sarebbe
comunque
altrimenti
ricavabile,
atteso
che la
tutela
dei
diritti
di
libertà
costituisce
il
fondamento
e la
base
primaria
della
nostra
Carta
costituzionale
che
dedica
agli
stessi
la parte
iniziale
recante
appunto
l'intestazione
"diritti
fondamentali".Da
rilevare
infine
che
chiaramente
inaccettabile
si
appalesa
l'assunto
di parte
ricorrente
secondo
cui, con
motivazione
illogica
e
contraddittoria,
i
giudici
di
merito
avrebbero
ritenuto
che la
protrazione
dell'attività
lavorativa
costituisce
una
forma di
danno,
ove si
osservi
che in
realtà
il danno
ritenuto
dalla
Corte
territoriale
consiste
nella
denegata
possibilità
da parte
del S.
di
operare
autonomamente
le
proprie
opzioni
di vita,
anche in
campo
lavorativo».

-
Danno da ritardata
consegna di immobile locato, Cassazione sentenza n. 12962/11:
«il
maggior danno di cui all’art. 1591 c.c. integrato allorché
sussiste la specifica dimostrazione di un’effettiva lesione del
patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto dare in
locazione il bene per un canone più elevato - in considerazione,
come nell’ipotesi, di contratto stipulato con un terzo - (oppure
nel non averlo potuto utilizzare direttamente e tempestivamente,
nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente)
od in altre analoghe situazioni pregiudizievoli».

Cassazione,sentenza 14278/11, danno patrimoniale per
studentessa: «La fondatezza del
motivo deriva non solo dall’incipit di Cass. 1989 n. 2150
che riguarda appunto il caso di studente inoccupato ma
proficuamente dedito agli studi. Qui la Corte riconosce la
risarcibilità patrimoniale del danno derivante da invalidità
permanente, consistente nella liquidazione del danno futuro
a causa della menomata capacità lavorativa, e il danno
derivante dalla invalidità temporanea e collegato alla
distinta perdita del guadagno nella esplicazione della detta
capacità, secondo criteri equitativi.Tale incipit,
confermato nella successiva giurisprudenza di questa Corte,
tra cui Cass. 2002 n.101, Cass. 2004 n. 23298, trova un
ulteriore conferma nel principio del risarcimento integrale
del danno alla persona, ribadito alle SU civili del 24
novembre 2008 n. 26972 nel punto 4.8. del preambolo
sistematico, che enuncia un principio generale di filonomachia ben riferibile al complesso pregiudizio,
patrimoniale e non patrimoniale, consequenzialmente
derivante dalla grave lesione della salute. Qui il complesso
pregiudizio deve essere integralmente ed unitariamente
ristorato, sia pure con criteri equitativi ed in relazione
alla gravità delle lesioni come circostanziate. Tale
gravità, medicalmente accertata, con le circostanze
oggettive qualificanti le qualità ed aspettative di vita
della giovane lesa, costituisce da un lato la prova
oggettiva della lesione e del nesso causale con la condotta
del soggetto agente,e d’altro lato la prova presuntiva
circostanziata che costituisce la fonte della formazione del
ragionevole convincimento, di natura probabilistica, non
trattandosi di prova inferiore a quelle c.d. dirette o
complete in relazione alla natura del danno. Vedi in tal
senso il punto 4.10 delle SU citate, con la precisazione ivi
indicata sugli elementi che nella concreta fattispecie siano
idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti,
attinenti alla perdita della capacità lavorativa, che
consentano di risalire al fatto ancora ignoto, relativo alle
perdite patrimoniali e di chances lavorative.Il debito
patrimoniale da illecito è debito di valore e dunque sarà
calcolato con rivalutazione, interessi compensativi dal di
dello investimento e con interessi legali sulla somma
liquidata, a far tempo della sentenza. Lo accoglimento del
ricorso determina rinvio alla Corte di appello di Palermo in
diversa composizione che si atterrà ai principi di diritto
come sopra enunciati e provvederà anche alla liquidazione
delle spese di questo giudizio di cassazione».

-
Corte di Appello di Perugia con la sentenza del
24.11.2008 «Stando
alla nuova impostazione unitaria del danno non patrimoniale dettata
dalle Sezioni Unite, nessuno spazio sembra essere riservato, sul piano
liquidatorio alle voci di pregiudizio “degradate”.
-
Peraltro, tale “degradazione”, se ben
si è inteso il senso dell’ “arresto”, rileva unicamente sul piano
nominale.
-
E’ da ritenere, invero, dato certo ed
inoppugnabile che ai fini liquidatori tutti i pregiudizi devono venire
in rilievo, al fine di garantire il risarcimento integrale, essendo
stato ribadito che il giudice deve “procedere ad adeguata
personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando
anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde
pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".
-
Se pure “la parte del leone” è
riservata al danno biologico, al danno biologico stesso è attribuita
la “capacità di ricomprendere (con il corredo di una
contabilizzazione riferita alle pieghe ripercussionali concretamente
determinatesi), il pregiudizio morale e quello esistenziale:
-
* il primo se ed in quanto venga
allegato e riscontrato quale degenerazione patologica della
sofferenza, ovverosia sofferenza di natura psichica;
-
* il secondo … andando a comporre e a
riempire la casella del biologico dinamico. In altri termini; allorché
l'evento lesivo produca conseguenze pregiudizievoli sia sull'integrità
psico-fisica, sia ancora sulla sfera dinamica della persona, la voce
di danno da liquidarsi sarà, pur sempre, quella biologica ma con una
personalizzazione doverosa, tale da coprire entrambe le faglie
sofferenziali (quella biologica statica e quella biologica dinamica,
ovverosia esistenziale)
(dottrina - n.d.e.)”.
-
I citati “arresti” giurisprudenziali
non determinano, dunque, una deminutio di tutela, bensì una
visione prospettica di questa diversa.
-
Al danno biologico va riconosciuta
portata tendenzialmente onnicomprensiva, così come confermato, secondo
le pronunce delle Sezioni Unite, dalla definizione normativa adottata
dagli articoli 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 con
riferimento ai danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti, da estendere ai danni (meritevoli di tutela) derivanti
da qualsiasi altra fonte.
-
Resta il problema di individuare i
criteri risarcitori cui ancorare la liquidazione del danno non
patrimoniale.
-
5.3 In ordine ai criteri di
liquidazione del danno non patrimoniale, in giurisprudenza è stato
costantemente affermato il principio che la stessa non possa essere
compiuta se non con criteri equitativi (in quanto i danni in esame,
privi delle caratteristiche della patrimonialità, non si prestano ad
una precisa determinazione del loro ammontare mediante criteri
obiettivi), tenendo, tuttavia, conto di tutte le particolarità e
circostanze del caso concreto, in modo da garantire l’ “adeguatezza”
del risarcimento alla fattispecie (si vedano, in tal senso, fra le più
recenti pronunce ed ex multis, Cass. 12 maggio 2006 n. 11039;
Cass. 25/08/2006 n. 18489; Cass. 11 gennaio 2007 n. 392; Cass. 29
marzo 2007 n. 7740).
-
In giurisprudenza è stato, inoltre, con
altrettanta costanza, affermato, che, al fine di assicurare, quanto
più possibile, uniformità di trattamento con riguardo a vicende della
medesima natura e per evitare che la valutazione inevitabilmente
equitativa del danno non patrimoniale venga ad assumere connotazioni
ogni volta diverse ed imprevedibili, suscettibili di apparire
arbitrarie, deve ritenersi “non improprio” liquidare le suddette
specie di danno sulla base di parametri tendenzialmente uniformi,
ricorrendo, per la determinazione dei relativi quanta,
all’applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le
cosiddette “tabelle”.
-
Beninteso, ciò dovrà sempre avvenire al
di fuori di ogni automatismo, dovendosi ognora “adeguare” il risultato
dell’applicazione alla fattispecie, attuando una sorta di
“personalizzazione” del danno, tenendo cioè conto delle peculiarità
del caso concreto e della reale entità del danno, apportando, se del
caso, correttivi in aumento o in diminuzione rispetto al quantum
determinato con il metodo tabellare (si vedano, in tal senso, fra
le più recenti pronunce ed ex multis, nonché quelle appena
sopra citate, Cass. 3 agosto 2005 n. 16225; Cass. 12 luglio 2006 n.
15760; Sez. 3, Sentenza n. 18489 del 25/08/2006, Cass. 9 novembre 2006
n. 23918; Cass. 11 gennaio 2007 n. 392; Cass. Cass. 25 maggio 2007 n.
12247).
-
Si verte in una materia che non può
tollerare differenziazioni di trattamento a seconda della collocazione
geografica del danneggiato.
-
Di guisa che, fermi restando gli
“adeguamenti” determinati dalle “peculiarità” del caso concreto,
appare opportuno adottare, ai fini di “nostro” interesse, quale
parametro base, le “tabelle” statisticamente maggiormente testate,
vale a dire quelle del Tribunale di Milano.
-
D’altronde, tali “tabelle” sono quelle
che sino ad oggi sono state normalmente applicate nel territorio di
questo distretto».

-
Danni da mancata
stipula atto notarile di compravendita -
Corte di
Cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 17688 del
28.7.2010:
«Il
risarcimento del danno dovuto al promissario
acquirente per la mancata stipulazione del contratto
definitivo di vendita di un bene immobile,
imputabile al promittente venditore, consiste nella
differenza tra il valore commerciale del bene
medesimo ed il prezzo pattuito, differenza che nella
specie va calcolata: 1) con riferimento al momento
della proposizione della domanda da parte degli
attori nel corso del giudizio di primo grado volta
ad ottenere il “controvalore” del detto bene; 2)
tenendo conto della rivalutazione allo stesso
momento dell’importo previsto in contratto per il
prezzo e non pagato.....»

-
Cassazione sentenza n. 17707/11 - Vendita
immobile senza abitabilità vendita aliud pro alio danni:
principio di diritto
«la
vendita di immobile destinato ad abitazione, privo del certificato di
abitabilità, incidendo sull'attitudine del bene compravenduto ad
assolvere la sua funzione economico-sociale, si risolve nella mancanza
di un requisito giuridico essenziale ai fine del legittimo godimento del
bene e della sua commerciabilità e, configurando un'ipotesi di vendita
di "aliud pro alio", legittima l'acquirente a domandare il risarcimento
dei danni, per la ridotta commerciabilità del bene.: (Cfr Cass. n.
2729/2002; n. 1701/2009)».

-
-
Sinistri con lesioni, rito ordinario
- SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III
CIVILE
Ordinanza 7
agosto 2008, n. 21418
-
Sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio
dal Tribunale di REGGIO CALABRIA, con ordinanza del 03/10/07,
nella causa iscritta al nr26347/2007 vertente
-
tra
- ....... omissis.
-
§2. Il Collegio condivide le argomentazioni della
relazione sul punto relativo alla statuizione da rendere sulla
competenza e, pertanto, ritiene debba affermarsi il seguente
principio di diritto: «Deve escludersi che la norma dell'art. 3
della l. n. 102 del 2006, nel prevedere che alle cause relative al
risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad
incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al
libro Il, titolo IV, capo I del codice di procedura civile, abbia
attribuito al Tribunale la competenza su tali cause, così
sottraendole alla previsione di competenza del giudice di pace per
materia con limite di valore, di cui all'art. 7, secondo comma,
c.p.c.».
-
§3. Sciogliendo la riserva formulata nella
relazione il Collegio ritiene, inoltre, è opportuno chiarire se il
rito speciale richiamatli da detta norma debba trovare
applicazione quando le cause indicate dal citato art. 3 siano di
competenza del giudice di pace e debbano essere da tale giudice
trattate. Il chiarimento va dato nel senso che deve escludersi che
l'intentio legis di cui è espressione l'art. 3 si sia
voluta indirizzare nel senso di disporre l'applicabilità delle
norme del c.d. rito del lavoro anche quando le cennate
controversie debbano essere trattate dinanzi al giudice di pace,
onde la norma in discorso si deve intendere riferita soltanto
all'ipotesi di causa davanti al Tribunale.
-
Inducono a tale conclusione le seguenti
considerazioni:
-
a)
la circostanza che il rito del lavoro è rito
estremamente formalizzato e, quindi, per definizione poco
compatibile con l'esercizio della giurisdizione da parte di un
giudice onorario;
-
b)
l'argomento della coerenza con lo scopo del
legislatore, che, nell'intento di introdurre per le controversie
in questione un rito - almeno in astratto (posto che è notorio che
il rito del lavoro è ormai gestito con tempi non diversi da quelli
del rito ordinario e considerato che anche quest'ultimo, a far
tempo dalla l. n. 353 del 1990, ha tornato ad essere imperniato
sul sistema delle preclusioni, pur temperate dal principi di
eventualità, formalmente consacrato nell'art. 183 c.p.c.) - più
celere di quello ordinario, avrebbe non solo attribuito al giudice
di pace la gestione di uno strumento processuale più sofisticato
e, quindi, più difficile da gestire per il giudice non togato, ma
anche perseguito l'intento con l'adoperare uno strumento alla
prova dei fatti inidoneo;
-
c)
un ulteriore argomento di coerenza del legislatore,
desumibile dalla circostanza che il rito dinanzi al giudice di
pace è di per sé ispirato da un'esigenza di concentrazione e
speditezza, peraltro congiunta ad una notevole semplificazione
delle forme, si che l'ipotetica e discutibile idoneità del rito
del lavoro ravvisata per il caso delle controversie dinanzi al
tribunale rispetto al rito ordinario dinanzi a quell 'ufficio
applicabile sarebbe stata e sarebbe insussistente;
-
d)
il rilievo che l'attribuire alla norma del citato
art. 3 la valenza di riferirsi anche alle controversie davanti al
giudice di pace, come dimostra la pratica, comporta anche
l'effetto di determinare l'operare del rito del lavoro anche
quando i danni siano lamentati non solo alla persona, sia pure in
misura minima, ma anche alle cose, ipotesi non considerata dal
legislatore, ma che dovrebbe essere regolata dall'art. 40, terzo
comma c.p.c.;
-
e)
in fine - e trattasi di argomento decisivo - la
circostanza che in ordine al rito da applicarsi dinanzi al giudice
di pace il nostro codice di rito contiene una previsione che ha
natura di c.d. metanorma, cioè di norma sul modo di legiferare in
ordine al rito processuale applicabile in genere dinanzi a quel
giudice: l'art. 311 c.p.c., infatti, sotto la rubrica «Rinvio alle
norme relative al procedimento davanti al tribunale», dispone che
«il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non
è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è
retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica» .
-
La norma, dopo avere disposto in via diretta che il
procedimento dinanzi al giudice di pace è regolato dalle norme del
titolo secondo del libro secondo che vengono di seguito
espressamente dettate e, per ciò che esse non regolano, da quelle
sul procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica
(di cui al capo terzo del titolo primo di detto libro), pone una
vera e propria metanorma, là dove esige che un diverso regolamento
risulti da "altre espresse disposizioni". Ne discende che, quando
il legislatore detta una norma sul rito potenzialmente idonea ad
essere applicata - come l'art. 3 di cui si discorre - anche al
processo dinanzi al giudice di pace, perché la potenzialità sia
effettiva e la norma possa essere interpretata nel senso d'essere
applicabile anche dinanzi al giudice di pace, è necessario che
essa disponga in tale senso "in modo espresso", cosa che il detto
art. 3 non ha fatto in alcun modo, non contenendo alcun
riferimento al processo dinanzi al giudice di pace.
-
§4. E' da notare che nessun lume sulle questioni
interpretative qui esaminata è venuto dalla recente ord. n. 280
del 2008 della Corte costituzionale, poiché la questione decisa è
stata dichiarata inammissibile.
-
Inoltre, è anche da rikvare che correttamente, sia
nella relazione, sia nelle considerazioni svolte in qUi~sta sede
non si è fatto alcun riferimento ai lavori parlamentari, atteso
che essi non considerano le problematiche esaminate.
-
§5. Conclusivamente è dichiarata la competenza per
materia con limite di valore
-
del Giudice di Pace di Reggio Calabria.
- P.Q.M.
-
La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace
di Reggio Calabria.
-
Così deciso in Roma, neilla Camera di consiglio
della Terza Sezione Civile, il 3 luglio 2008.
-
Pubblicata il 7 agosto 2008.

-
Cass. civ., sez. III,
18 settembre 2008, n. 23846, pres. Varrone, rel. Frasca - "Danno
alla salute e perdita di chance curativa" -
Principi dettati dalla Corte
-
La sentenza impugnata dev'essere,
dunque, cassata con rinvio sotto i vari profili fin qui scrutinati.
Il
giudice di rinvio si dovrà attenere ai seguenti principi di diritto:
«L'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, sul
quale sia possibile intervenire soltanto con un intervento
cosiddetto palliativo, determinando un ritardo della possibilità di
esecuzione di tale intervento, cagiona al paziente un danno alla
persona per il fatto che nelle more egli non ha potuto fruire del
detto intervento e, quindi, ha dovuto sopportare le conseguenze del
processo morboso e particolarmente il dolore, posto che la
tempestiva esecuzione dell'intervento palliativo avrebbe potuto, sia
pure senza la risoluzione del processo morboso, alleviare le sue
sofferenze». «L'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, quando
abbia determinato la tardiva esecuzione di un intervento chirurgico
che normalmente sia da praticare per evitare che l'esito definitivo
del processo morboso si verifichi anzitempo prima del suo normale
decorso, e risulti per effetto del ritardo, oltre alla verificazione
dell'intervento in termini più ampi, anche che sia andata in
conseguenza perduta dal paziente la chance di conservare durante
quel decorso una migliore qualità di vita e la chance di vivere
alcune settimane o alcuni mesi di più rispetto a quelli poi vissuti,
integra l'esistenza di un danno risarcibile alla persona». «L'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in
quanto nega al paziente, oltre che di essere messo nelle condizioni
per scegliere, se possibilità di scelta vi sia, “che fare”
nell'ambito di quello che la scienza medica suggerisce per garantire
la fruizione della salute residua fino all'esito infausto, anche di
essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e,
quindi, in senso lato l'esplicazione delle sue attitudini
psico-fisiche nel che quell'essere si esprime, in vista e fino a
quell'esito, integra l'esistenza di un danno risarcibile alla
persona». Il giudice dì rinvio applicherà tali principi al caso concreto e
provvederà alla liquidazione del danno in via equitativa, secondo i
normali canoni applicativi del giudizio di liquidazione del danno
equitativo. 
-
Danni ex art. 2051 - caduta moto in condominio, Cassazione, Sez.
III, 18 dicembre 2009, n. 26751
“Chi
proponga domanda di risarcimento dei danni da cose in custodia, ai sensi
dell'art. 2051 cod. civ., in relazione alle condizioni di una strada
(nella specie, danni conseguenti alla caduta da una motocicletta), ha
l'onere di dimostrare le anomale condizioni della sede stradale e la
loro oggettiva idoneità a provocare incidenti del genere di quello che
si è verificato (nella specie, presenza di pietrisco sul fondo
stradale).
"È onere del custode convenuto in risarcimento, invece, dimostrare in
ipotesi l'inidoneità in concreto della situazione a provocare
l'incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad
interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno”.

Offese negli scritti difensivi, competenza.
Cassazione sentenza n. 5062/2010.
«Competente ad accertare e liquidare il
danno derivante dall'uso di espressioni offensive contenute negli atti del
processo, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., è di norma lo stesso
giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio nel quale sono state usate le
suddette espressioni. A tale competenza, tuttavia, è necessario derogare
quando il giudice non possa, o non possa più, provvedere con sentenza sulla
domanda di risarcimento, il che accade, in particolare, nei seguenti casi:
A) quando le espressioni offensive siano contenute in atti del processo di
esecuzione, che per tale sua natura non può avere per oggetto un'azione di
cognizione e quindi destinata ad essere decisa con sentenza; B) quando siano
contenute in atti di un processo di cognizione che però, per qualsiasi
motivo, non si concluda con sentenza (come nel caso di estinzione del
processo); C) quando i danni si manifestino in uno stadio processuale in cui
non sia più possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di
merito (come nel caso in cui le frasi offensive siano contenute nella
comparsa conclusionale del giudizio di primo grado); D) quando la domanda di
risarcimento sia proposta nei confronti non della parte ma del suo difensore.»

-
-
-
Cassazione
Cassazione n.
17688/2010.
Danno per mancata stipula di
contratto definitivo di vendita: principio di diritto pronunciato
dalla S.C.
«Il
risarcimento del danno al promissario acquirente per la mancata
stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene
immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella
differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento
della proposizione della domanda di risoluzione del contratto (cioè
al tempo in cui l’inadempimento è divenuto definitivo) ed il prezzo
pattuito. La detta differenza deve inoltre essere rivalutata per
compensare la svalutazione intervenuta nelle more del giudizio,
mentre non deve essere rivalutato il prezzo pagato dal promissario
acquirente tempestivamente beneficiato dal promittente alienante.
Relativamente alla misura del danno, che forma oggetto dei motivi
svolti nel ricorso principale, è risaputo che il risarcimento del
danno dovuto al promissario acquirente, in caso di mancata
stipulazione del contratto definitivo di vendita per fatto
imputabile al promittente venditore, deve comprendere la perdita
subita ed il lucro cessante, consistente quest’ultimo, quando il
contratto ha per oggetto un bene immobile, nel mancato incremento
dovuto al fatto che il bene non è entrato nel patrimonio del
compratore e che si concreta nella differenza tra l’attuale valore
commerciale del bene medesimo ed il prezzo pattuito. La differenza
suddetta (tra il valore commerciale dell’immobile e il prezzo
convenuto) si calcola con riferimento al momento in cui, per effetto
della proposizione della domanda di risoluzione, l’inadempimento è
divenuto definitivo e si rivaluta, al fine di compensare gli effetti
della svalutazione monetaria verificatasi nelle more del giudizio.
Non deve invece essere rivalutato il prezzo pagato dal promittente
acquirente e tempestivamente beneficiato dal promittente venditore.
Al contrario il prezzo non pagato deve essere rivalutato alla
stressa data di determinazione del valore dell’immobile»

Corte di Cassazione n. 11004/2011
-
Diffamazione a mezzo stampa e scritto anomino,
risarcimento:
"In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso
in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo
offensivo dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente del diritto
di cronaca (articolo 51 Codice Penale) presuppone la prova, da parte
dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati
nello scritto stesso (non della mera verità dell'esistenza della fonte
anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere
fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, la
menzionata esimente non può essere applicata, anche per la carenza del
requisito dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia".

-
Danno non patrimoniale
- Corte di Appello di Perugia, Sentenza 24 novembre 2008
- “5.2 Ai fini della determinazione dell’ “entità” dei danni (non patrimoniali), occorre tenere nella dovuta considerazione i recenti “arresti” delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione in argomento (si vedano Cass. sez. un. 11 novembre 2008 n. 26972 e le sentenze gemelle in pari data).
- Ivi sono stati affermati i seguenti principi:
- * Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si distinguono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad esempio, nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato) e quelle in cui la risarcibilità del danno stesso, pur non essendo espressamente e specificamente prevista da una norma di legge, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
- * Quanto ai suoi contenuti, il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva.
- * E’ pertanto scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il cd. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che una dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico e unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.
- * E’ parimenti scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il cd. “danno esistenziale”, inteso quale la perdita del fare reddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.
- 5.2.1 Stando alla nuova impostazione unitaria del danno non patrimoniale dettata dalle Sezioni Unite, nessuno spazio sembra essere riservato, sul piano liquidatorio alle voci di pregiudizio “degradate”.
- Peraltro, tale “degradazione”, se ben si è inteso il senso dell’ “arresto”, rileva unicamente sul piano nominale.
- E’ da ritenere, invero, dato certo ed inoppugnabile che ai fini liquidatori tutti i pregiudizi devono venire in rilievo, al fine di garantire il risarcimento integrale, essendo stato ribadito che il giudice deve “procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".
- Se pure “la parte del leone” è riservata al danno biologico, al danno biologico stesso è attribuita la “capacità di ricomprendere (con il corredo di una contabilizzazione riferita alle pieghe ripercussionali concretamente determinatesi), il pregiudizio morale e quello esistenziale:
- * il primo se ed in quanto venga allegato e riscontrato quale degenerazione patologica della sofferenza, ovverosia sofferenza di natura psichica;
- * il secondo … andando a comporre e a riempire la casella del biologico dinamico. In altri termini; allorché l'evento lesivo produca conseguenze pregiudizievoli sia sull'integrità psico-fisica, sia ancora sulla sfera dinamica della persona, la voce di danno da liquidarsi sarà, pur sempre, quella biologica ma con una personalizzazione doverosa, tale da coprire entrambe le faglie sofferenziali (quella biologica statica e quella biologica dinamica, ovverosia esistenziale) (dottrina - n.d.e.)”.
- I citati “arresti” giurisprudenziali non determinano, dunque, una deminutio di tutela, bensì una visione prospettica di questa diversa.
- Al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente onnicomprensiva, così come confermato, secondo le pronunce delle Sezioni Unite, dalla definizione normativa adottata dagli articoli 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento ai danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, da estendere ai danni (meritevoli di tutela) derivanti da qualsiasi altra fonte.
- Resta il problema di individuare i criteri risarcitori cui ancorare la liquidazione del danno non patrimoniale.
- 5.3 In ordine ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, in giurisprudenza è stato costantemente affermato il principio che la stessa non possa essere compiuta se non con criteri equitativi (in quanto i danni in esame, privi delle caratteristiche della patrimonialità, non si prestano ad una precisa determinazione del loro ammontare mediante criteri obiettivi), tenendo, tuttavia, conto di tutte le particolarità e circostanze del caso concreto, in modo da garantire l’ “adeguatezza” del risarcimento alla fattispecie (si vedano, in tal senso, fra le più recenti pronunce ed ex multis, Cass. 12 maggio 2006 n. 11039; Cass. 25/08/2006 n. 18489; Cass. 11 gennaio 2007 n. 392; Cass. 29 marzo 2007 n. 7740).
- In giurisprudenza è stato, inoltre, con altrettanta costanza, affermato, che, al fine di assicurare, quanto più possibile, uniformità di trattamento con riguardo a vicende della medesima natura e per evitare che la valutazione inevitabilmente equitativa del danno non patrimoniale venga ad assumere connotazioni ogni volta diverse ed imprevedibili, suscettibili di apparire arbitrarie, deve ritenersi “non improprio” liquidare le suddette specie di danno sulla base di parametri tendenzialmente uniformi, ricorrendo, per la determinazione dei relativi quanta, all’applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette “tabelle”.
- Beninteso, ciò dovrà sempre avvenire al di fuori di ogni automatismo, dovendosi ognora “adeguare” il risultato dell’applicazione alla fattispecie, attuando una sorta di “personalizzazione” del danno, tenendo cioè conto delle peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno, apportando, se del caso, correttivi in aumento o in diminuzione rispetto al quantum determinato con il metodo tabellare (si vedano, in tal senso, fra le più recenti pronunce ed ex multis, nonché quelle appena sopra citate, Cass. 3 agosto 2005 n. 16225; Cass. 12 luglio 2006 n. 15760; Sez. 3, Sentenza n. 18489 del 25/08/2006, Cass. 9 novembre 2006 n. 23918; Cass. 11 gennaio 2007 n. 392; Cass. Cass. 25 maggio 2007 n. 12247).
- Si verte in una materia che non può tollerare differenziazioni di trattamento a seconda della collocazione geografica del danneggiato.
- Di guisa che, fermi restando gli “adeguamenti” determinati dalle “peculiarità” del caso concreto, appare opportuno adottare, ai fini di “nostro” interesse, quale parametro base, le “tabelle” statisticamente maggiormente testate, vale a dire quelle del Tribunale di Milano.
- D’altronde, tali “tabelle” sono quelle che sino ad oggi sono state normalmente applicate nel territorio di questo distretto.
- 5.4 E’ da ritenere acquisito - si veda l’affermazione fatta dal primo Giudice riportata nel paragrafo 1., non fatta oggetto di censura da parte di alcuno in questa fase - che sia stata data (dagli onerati W. e J.) prova certa e concreta del danno. Peraltro, in atti non si rinvengono elementi idonei a fornire i parametri plausibili di quantificazione; risultando, pertanto, consentito dare corso a liquidazione in via equitativa (si vedano, in ordine ai presupposti per fare ricorso a tale criterio di liquidazione, ex multis, Cass. 21 novembre 2006 n. 24680; Cass. 7 giugno 2007 n. 13288; Cass. 15 febbraio 2008 n. 3794).”
-

Cassazione sentenza n. 18641/2011,
DANNO MORALE MAI CANCELLATO E AUTONOMO ASPETTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE:
«La
modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano - che questa corte,
con la
sentenza 12408/2011
(nella sostanza confermata dalla successiva
pronuncia n. 14402/011)
ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il
territorio nazionale - in realtà, non ha mai "cancellato" (contrariamente a
quanto opinato dal ricorrente) la fattispecie del danno morale intesa come
"voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: né
avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo,
manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni
unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in
alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che,
nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione
normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale. 3.5. L’indirizzo di
cui si discorre si è espressamente manifestato attraverso la emanazione di
due successivi DPR, il n. 37 del 2009 e il n. 191 del 2009, in seno ai quali
una specifica disposizione normativa (l'art. 5) ha inequivocamente resa
manifesta la volontà del legislatore di distinguere, concettualmente prima
ancora che giuridicamente, all'indemani delle pronunce delle sezioni unite
di questa corte (che, in realtà, ad una più attenta lettura, non hanno mai
predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento
ipso facto del danno morale nel danno biologico, avendo esse
viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare,
attraverso una rigorosa analisi dell'evidenza probatoria, duplicazioni
risarcitorie) tra la "voce" di danno cd. biologico da un canto, e
la "voce" di danno morale dall'altro: si legge difatti alle lettere a) e
b) del citato art. 5, nel primo dei due provvedimenti normativi citati:- che
"la percentuale di danno biologico è determinata in base alle tabelle delle
menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle
assicurazioni; -che “la determinazione della percentuale di danno morale
viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza
e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità
della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in misura fino a
un massimo di due terzi del,valore».

Tribunale di Milano Sentenza 5 marzo 2009, n. 3047
i Giudice Unico, dott. Damiano
Spera: «Inoltre, recentemente la Cassazione a Sez. unite (sentenza n.
26972/2008) ha tra l’altro ritenuto che, nell’ambito del danno non
patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo
denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto
parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il
riconoscimento di distinte categorie di danno. E’ compito del giudice
accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere
dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul
valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale
riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del
danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento
che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un’adeguata
personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella
loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal
soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza».

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-
-
Cass., sez. VI, 13 gennaio 2012,
n. 931 - Giudizio in appello e principio dell’al di là
di ogni ragionevole dubbio:
«Il principio dell’«al di là di ogni ragionevole
dubbio», formalmente introdotto dalla legge n. 46 del
2006, pur se non più accompagnato dalla regola
dell’inappellabilità delle sentenze assolutorie,
presuppone comunque che, in mancanza di elementi
sopravvenuti, l’eventuale rivisitazione in senso
peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale
probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto
inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza,
sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da
evidenziare oggettive carenze o insufficienze della
decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a
fronte di quella riformatrice, non più sostenibile,
neppure nel senso di lasciare in piedi residui
ragionevoli dubbi sull’affermazione di colpevolezza. Non
basta, insomma, per la riforma caducatrice di
un’assoluzione, una mera diversa valutazione
caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità
rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo
invece, come detto, una forza persuasiva superiore, tale
da far venire del tutto meno quella situazione di
“ragionevole dubbio”, in qualche modo intrinseca alla
stessa esistenza del contrasto. La condanna, inero,
presuppone la certezza della colpevolezza, mentre
l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza
ma la mera non certezza della colpevolezza».

Errore di diritto,
Cassazione penale n. 21047/2010:
«....l'errore di diritto è scusabile solo nel caso in cui dipenda da
ignoranza inevitabile della legge penale nella sua esatta delimitazione e
nel suo preciso significato (Corte Costituzionale n. 364/1988), di guisa che
l'errore è configurarle solo in presenza di una oggettiva ed insuperabile
oscurità della norma».
-
La prescrizione penale. Cassazione penale , SS.UU., sentenza 10.12.2009 n° 47008: «In conclusione deve affermarsi il seguente principio di diritto: ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza del giudizio in appello e vale ad escludere la regola della retroattività delle disposizioni più favorevoli»

-
Mandato
di
arresto
europeo,
cassazione,
sentenza
n.
25879/11,
residenza
e
radicamento:
il
giudice
può
rifiutare
la
consegna
dello
straniero
se
dimostra
il
radicamento
e la
dimora
abituale
in
Italia

-
-
Stalkin
verso
più
persone,
cassazione
sentenza
n.
20859/2011:
sussiste
il reato
di
stalking
anche se
gli atti
persecutori
sono
rivolti
verso
più di
un
peMandato
di
arresto
europeo,
cassazione,
sentenza
n.
25879/11,
residenza
e
radicamentrsona-

- Reati edilizi, sanatoria, zona vincolata, sospensione
- SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
- Sentenza 29 febbraio - 21 maggio
2008, n. 20270
-
La Corte di Appello di Palermo, con
sentenza dell'11.5.2007, confermava la sentenza 6.10.2006 del Tribunale
di Palermo - Sezione distaccata di Monreale, che aveva affermato la
responsabilità penale di A.F.P. e S.M.P. in ordine ai reati di cui:
-
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20,
lett. c), (per avere realizzato, in assenza della prescritta concessione
edilizia, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la costruzione di
un fabbricato a due elevazioni fuori terra - acc. in (OMISSIS));
-
- alla L. n. 1086 del 1971, artt. 13
e 14;
-
- al D.Lgs. n. 490 del 1999, art.
163, e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i
reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., aveva
condannato ciascuno alla pena complessiva di mesi tre di arresto ed Euro
21.000,00, di ammenda, con ordini di demolizione del manufatto abusivo e
di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e la concessione ad
entrambi del beneficio della non menzione e di quello della sospensione
condizionale subordinato all'esecuzione effettiva degli ordini
anzidetti.
-
Avverso tale sentenza hanno proposto
ricorso gli imputati, i quali - sotto i profili della violazione di
legge e del vizio di motivazione - hanno eccepito:
-
- la illegittimità della mancata
sospensione del procedimento in seguito alla presentazione di domanda di
condono edilizio del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, ex art. 32,
convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326;
-
- la incongrua esclusione della
condonabilità dell'opera, pure avendo essi integralmente corrisposto la
somma dovuta a titolo di oblazione.
-
Il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, poichè manifestamente infondato.
-
1. Nella vicenda che ci occupa si
verte, infatti, in ipotesi di opera abusiva non suscettibile di
sanatoria, ai sensi del D.L. n. 269 de• 2003, art. 32, poichè si tratta
di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo
edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli
interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett.
a), vedi, tra le molteplici e più recenti decisioni in tal senso, Cass.
Sez. 3^ 12.1.2007, n. 6431, Sicignano ed altra (con ampia confutazione
delle divergenti posizioni dottrinarie, integralmente condivisa da
questo Collegio); 5.4.2005, n. 12577, Ricci; 1.10.2004, n. 38694, Carni
ed altro; 24.9.2004, n. 37865, Musio.
-
Legittimamente, pertanto, la Corte
territoriale - pure a fronte della accertata presentazione di domanda di
condono - non ha applicato la sospensione di cui alla L. n. 47 del 1985.
-
Deve evidenziarsi, in proposito, che
dalla sentenza delle Sezioni Unite 24.11.1999, n. 22, ric. Sadini -
correlata al condono edilizio previsto dalla L. n. 724 del 1994, art.
39, che è norma formulata in modo speculare a quella posta dal D.L. n.
269 del 2003, art. 32, comma 25, - può razionalmente dedursi il
principio generale secondo il quale il giudice, già prima di sospendere
il processo della L. n. 47 del 1985, ex art. 44, deve effettuare un
controllo in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti
l'accesso alla procedura sanante (data di esecuzione delle opere; stato
di ultimazione delle stesse secondo la nozione fornita della L. n. 47
del 1985, art. 31;
-
rispetto dei limiti volumetrici;
eventuali esclusioni oggettive della tipologia d'intervento dalla
sanatoria; tempestività della presentazione, da parte di soggetti
legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive
contestate nel capo di imputazione).
-
L'ambito di tale potere di controllo
è strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione penale, perchè
è il giudice che deve eseguire, in conclusione, l'indispensabile
verifica degli elementi di fatto e di diritto della causa estintiva.
Trattasi, inoltre, di compiti propri dell'autorità giurisdizionale -
conformi al dettato dell'art. 101 Cost., comma 2, art. 102 Cost., art.
104 Cost., comma 1, e 112 Cost., - che non possono essere demandati
neppure con legge ordinaria all'autorità amministrativa in un corretto
rapporto delle sfere specifiche di attribuzione.
-
Diversamente opinandosi si
allungherebbero "inevitabilmente ed inutilmente i tempi del processo".
-
Nel caso in cui il giudice sospenda
il processo (della L. n. 47 del 1985, ex artt. 44 o 38) in assenza dei
presupposti di legge, la sospensione è inesistente ed il corso della
sospensione non è interrotto.
-
2. La inammissibilità del ricorso non
consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non
può tenersi conto della prescrizione dei reati scaduta in epoca
successiva (6.12.2007) alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla
presentazione dell'atto di gravame (vedi Cass. Sez. Unite, 21.12.2000,
n. 32, rie De Luca).
-
3. Tenuto conto della sentenza
13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non
sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima
segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere solidale delle spese del
procedimento nonchè, per ciascun ricorrente, quello del versamento di
una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata,
in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
-
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p..
-
Dichiara inammissibile il ricorso
e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali
e ciascuno di essi al versamento della somma di Euro mille/00 in favore
della Cassa delle ammende.
-
Così deciso in Roma, il 29 febbraio
2008.

Appello della parte civile, Cassazione sentenza n. 30187/2011:
Se l'imputato è stato assolto, la parte civile può proporre
appello, ma il giudice di appello non può pronunciarsi con
riferimento alla
responsabilità
penale
ma dovrebbe soltanto conoscere incidenter tantum della medesima
al fine della
responsabilità civile
dell'imputato

Cassazione 25039/2011,
Costituzione associazioni ambientaliste nei reati
ambientali:
«E’ stato già
reiteratamente affermato da questa Suprema Corte in ordine
alla costituzione di parte civile delle associazioni
ambientaliste che, anche dopo l’abrograzione delle
previsioni di legge che le autorizzavano a proporre, in caso
di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie
per danno ambientale, le stesse sono legittimate alla
costituzione di parte civile “iure proprio” nel processo per
reati ambientali. (sez. III, 11.3.2009 n. 19883, Fabris, RV
243720),. L’espressa disposizione dell’art. 311, comma 2,
del D. Lgs. 152/2006, che riserva allo Stato la possibilità
di costituirsi parte civile in materia di danno ambientale e
l’abrograzione delle norme in materia di potere surrogatorio
degli enti territoriali da parte delle associazioni
ambientaliste salva la facoltà dell’intervento in giudizio
ad adiuvandum, non esclude l’applicabilità delle regole
generali in materia di risarcimento del danno e di
costituzione di parte civile. (sez. 11, 28.3.2007 n. 20681,
Cuzzi e altri, RV. 236779). Orbene, l’ordinanza, con la
quale il giudice di merito ha ammesso la costituzione delle
parti civili, e la sentenza impugnata hanno fatto puntuale
riferimento proprio agli enunciati principi di diritto e la
pronuncia di condanna degli imputati in favore delle parti
civili risulta correttamente correlata ad un potenziale
danno proprio delle associazioni da accertarsi in sede
civile».

Nomina sostituto processuale: La Cassazione sez. II penale, con la sentenza 12-30 novembre 2009, n. 45837, ha di nuovo precisato che il difensore impegnato in altro processo deve non solo comunicare tale impedimento, ma anche motivare perchè non possa nominare un sostituto.

-
Diffamazione a mezzo internet
-
- SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE SEZIONE V PENALE Sentenza 1 - 25 luglio
2008, n. 31392
- Osserva
- La Corte d'appello di
Milano, con sentenza del 27.9.2007, in riforma della pronunzia
di primo grado, ha assolto A. A., con la formula il fatto non
costituisce reato, dal delitto di diffamazione aggravata in
danno della ............. spa, con riferimento alla pubblicazione
sul sito
www...............
del contenuto di una denunzia presentata alla AG nei confronti
della predetta spa (corredata da una foto dello stabilimento),
contenente "in neretto" la frase "anche
............... scarica
cancerogeni nel lago", oltre al sottotitolo
"denunziata l'azienda per aver camuffato la presenza di
cancerogeni per mezzo di diluizione con acque di
raffreddamento".
- Ricorre per cassazione
-ovviamente ai soli fini civili- il difensore della PC
,,,,,,,,,, spa e deduce:
- a) inosservanza ed erronea
applicazione di legge.
- Innanzitutto, la sentenza
di appello non dà nessun conto dell'iter logico seguito e
della trama motivazionale esibita dalla sentenza di primo
grado, di talché la sentenza di appello singolarmente manca
del suo "oggetto". In secondo luogo, la Corte di merito non ha
chiarito se la pronunzia assolutoria sia stata pronunziata ai
sensi dell'art 596 c.p. (exceptio veritatis), ovvero ex art 51
c.p. (esercizio del diritto di critica e/o cronaca). Con
riferimento alla prima ipotesi, si osserva, oltre alla
violazione degli artt. 684 c.p. e 114 c.p.p., che era
quantomeno dubbia la pendenza di un procedimento penale a
carico dei responsabili della ........... (al più poteva essere
effettuata la iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.); con
riferimento alla seconda ipotesi, si rileva che la
diffamazione non è avvenuta col mezzo della stampa, che la A.
non è una giornalista, che la stessa non ha semplicemente
riferito della presentazione di una denunzia, ma che, essendo
proprio ella l'autrice della stessa, la aveva diffusa sul web
per ottenere la divulgazione, certo non in maniera asettica,
della notizia; oltretutto al denunziato si attribuiva anche
una condotta particolarmente insidiosa e sleale (la diluizione
delle acque inquinanti).
- In terzo luogo (e in ogni
caso) ciò che fa difetto nella motivazione è la affermazione
certa della verità del fatto riferito, atteso che la stessa
Corte di appello sembra far ricorso a toni dubitativi e
ipotetici, quando non addirittura a esplicite ammissioni di
non corrispondenza tra quanto riferito sul web e quanto
obiettivamente accertato. La A., laureata in chimica, ben
conosceva i parametri tabellari che la ............... doveva
rispettare (e risulta aver rispettato) e comunque, secondo
quando si legge in sentenza, la stessa non avrebbe assunto le
opportune in formazioni prima di diffondere via internet la
notizia, b) violazione degli artt. 595 e 51 c.p., oltre a
contraddittorietà della motivazione, atteso che, per il
corretto esercizio del diritto di cronaca, la verità della
notizia deve esser certa (o almeno seriamente accertata).
Quindi va verificata l'osservanza del parametro della
continenza. Ebbene l'imputata, una volta sporta la sua
denunzia, senza che la AG avesse ancora effettuato alcun
accertamento, la ha divulgata con modalità obiettivamente
offensive. Oltretutto, sia che si voglia ritenere operante
l'art. 596 c.p., sia che si voglia ritenere che si versi nella
ipotesi ex art. 51 medesimo codice, l'onere di provare la
verità del fatto grava interamente sull'imputato.
- Infine, per completezza, la
ricorrente PC evidenzia che, con riferimento alla denunzia
presentata dalla A., il Tribunale di Domodossola, sez. dist.
Verbania, ha emesso pronunzia di assoluzione nei confronti del
direttore dello stabilimento ............ perché il fatto non
costituisce reato (sentenza passata in giudicato). Il ricorso
è fondato nei termini di seguito indicati. Vanno tuttavia
premesse alcune precisazioni.
- La diffamazione tramite
internet costituisce certamente un'ipotesi di diffamazione
aggravata ai sensi del comma III dell'art. 595 cp, in quanto
commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità.
In realtà peraltro, poiché è certamente possibile, attraverso
i normali strumenti di dotazione di un qualsiasi personal
computer, procedere alla stampa della "pagina web", il
giornale telematico sembrerebbe quasi costituire un tertium
genus tra la stampa e, appunto, gli altri mezzi di pubblicità.
Cosa certa è, comunque, che, essendo ormai internet un
(potente) mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee
(almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche
-evidentemente- attraverso di esso si estrinseca quel diritto
di esprimere le proprie opinioni, diritto che costituisce uno
dei cardini di una democrazia matura e che, per tale ragione,
figura in posizione centrale nella vigente Carta
costituzionale. I diritti di cronaca e di critica, in altre
parole, discendono direttamente -e senza bisogno di mediazione
alcuna- dall'art 21 Cost. e non sono riservati solo ai
giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma
fanno riferimento all'individuo uti civis. Chiunque, per
tanto, e con qualsiasi mezzo (scil. anche tramite internet),
può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque -nei
limiti dell'esercizio di tale diritto (limiti, da anni, messi
a punto dalla giurisprudenza)- può "produrre" critica e
cronaca.
- Sulla base di tale
preventiva considerazione, va da sé che la sfera di
operatività della c.d. exceptio veritatis risulta notevolmente
ridimensionata, atteso che, da un lato, la verità del fatto
riferito costituisce comunque presupposto del corretto
esercizio del diritto di cronaca (ASN 200544395- RV 232877 e
altre) e, con le dovute precisazioni, anche di quello di
critica (ASN 200512807-RV 231696), dall'altro, che due dei
casi per i quali è prevista la causa di non punibilità di cui
al l'art. 596 cp (addebito a PU per fatto attinente alla sue
funzioni, pendenza di procedimento penale) rivestono -il più
delle volte- gli estremi del requisito della rilevanza
sociale, che come è noto, costituisce (unitamente -appunto-
alla verità del narrato e alla continenza della espressione)
conditio sine qua per l'efficacia scriminante dei diritti di
cronaca e critica.
- Orbene, la sentenza
impugnata sembra esitare, nel dichiarare la non punibilità
della A., tra l'applicazione della disciplina ex art. 596 e
quella ex art 51 c.p., optando, alla fine -correttamente- per
quest'ultima.
- Infatti, se è vero quel che
si è venuti sin qui scrivendo, è altrettanto vero che
l'imputata, immettendo "in rete" le notizie di cui al capo di
imputazione) intendeva sostanzialmente rendere una
informazione in incertam personam, vale a dire a beneficio di
tutti coloro che -in un arco temporale più o meno ampio- si
sarebbero collegati con il "sito" di Legambiente. La A. dunque
si proponeva certamente di esercitare il diritto di cronaca e,
dato "il taglio" delle notizie, come riportato in sentenza,
anche quello di critica.
- Tanto premesso, il giudice
di appello avrebbe dovuto accertare se erano stati rispettati
dalla imputata i parametri elaborati in materia dalla
giurisprudenza, vale dire se l'argomento fosse di rilevanza
sociale, se fosse stata fornita una informazione rispondete
alla verità obiettiva (nei limiti in cui ciò sia accertabile),
se fossero state usate espressioni corrette (o almeno
tollerabili per i correnti livelli di "decenza espressiva".
- Ebbene, quanto al secondo
requisito (verità della notizia), la motivazione appare
incongrua e contraddittoria, atteso che la Corte milanese,
dopo avere, per molte pagine, illustrato l'aspetto tecnico
della vicenda, con particolare riferimento all'inquadramento
delle sostanze prodotte dalla spa ................ come scarto di
lavorazione nella categoria delle sostanze sicuramente o
probabilmente cancerogene, non scioglie con chiarezza due
nodi: a) la natura di tali sostanze, b) l'avvenuta diluizione
(o miscelamento) delle acque che tale sostanze contenevano con
acque derivanti dal processo di raffreddamento. Nella
terzultima pagina della sentenza infatti si legge: "..manca
invero la prova certa ...che corrisponda al vero che il
trattamento di chiariflocculazione portasse a una diluizione
dell'acqua di lavorazione e quindi all'abbassamento
surrettizio dei valori limite, scopo del divieto dell'art. 9
citato e invero..... risulta che l'acqua di raffreddamento
immessa nel reattore era fondamentale al controllo del
processo per evitare l'effetto run away di polimerizzazione,
ma non risulta con chiarezza dove le acque di raffreddamento
andavano a finire ecc..".
- Per altro, la pagina
successiva si apre, al primo capoverso, con l'espressione "che
in relazione al trattamento dei reflui, l'appellante abbia
assunto precise informazioni...ecc.", espressione che, non
solo non si comprende a quale precedente frase si colleghi
sintatticamente, ma che nemmeno appare intelligibile nel suo
contenuto, atteso che non è dato capire se la Corte
territoriale, in ultima analisi, affermi -come sarebbe
necessario per coerenza con quanto stabilito nel dispositivo -
o neghi - come apparirebbe dalla interpretazione letterale-
che la A. abbia riferito il vero o, almeno, abbia condotto i
dovuti accertamenti.
- Né si può ragionevolmente
sostenere (ma, per vero, non sembra che la Corte lo sostenga)
che oggetto della notizia immessa "in rete" fosse la esistenza
di una denunzia (circostanza sicuramente vera), e non anche la
verità dei fatti denunziati, dal momento che, come segnalato
dalla ricorrente PC, il soggetto che presentò la denunzia
coincideva con quello che diffondeva la notizia della denunzia
medesima, arricchendola di particolari e considerazioni, di
talché la notizia diffusa via internet non consisteva
semplicemente nella comunicazione "notarile" della esistenza
di una denunzia presentata a carico di un quivis de populo, ma
nella esplicitazione, tanto del contenuto della denunzia
stessa, quanto degli elementi fattuali portati a sostegno di
essa
(oltre che delle considerazioni della denunziante).
- Assumeva dunque rilievo la
rispondenza al vero dei fatti denunziati (non la rispondenza
al vero della esistenza della denunzia) e, per quanto
premesso, proprio su tale determinante elemento la motivazioni
e della sentenza impugnata è tutt'altro che chiara e
comprensibile.
- Si impone dunque
annullamento con rinvio (ovviamente ai soli fini civili) della
sentenza impugnata. Le spese reclamate dalla PC vanno
riservate "al definitivo" Giudice di rinvio è il giudice
civile di appello competente per valore.
- P.Q.M.
- La Corte annulla la
impugnata sentenza con rinvio al giudice civile competente per
valore in grado di appello.


-
Multe, mancata convocazione dal Prefetto: Cassazione S.U. Sentenza n. 1786 del 28 gennaio 2010. Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, concernente la portata del sindacato del giudice dell’opposizione sull’ordinanza ingiunzione, rispetto al difetto di motivazione di questa in riferimento alle deduzioni difensive dell’interessato in sede amministrativa, le S.U. hanno affermato che tali vizi di motivazione non comportano la nullità dell’ordinanza ingiunzione. Inoltre, la Corte, nell’ambito della portata centrale attribuita al giudizio di opposizione come giudizio sul rapporto e non sull’atto, ha affermato, mutando un precedente consolidato indirizzo delle sezioni semplici, che la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione

Cassazione n. 28359/2011, gli
ausiliari del traffico non possono sanzionare
violazioni diverse dal divieto di sosta:
«Come
rilevato dalla stessa sentenza 18186/06 e
successivamente implicitamente confermato dalle
Sezioni Unite (SU 22676/09, e 5621/09) la violazione
consistente in una condotta diversa dal divieto di
sosta, quale la circolazione in corsie riservate ai
mezzi pubblici, può essere accertata solo dal
personale ispettivo delle aziende di trasporto
pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari
del traffico (dipendenti comunali o delle società di
gestione dei parcheggi) di cui alla L. 15 maggio
1997, n. 127, art. 17, comma 132, integrato e
interpretato autenticamente dalla L. 23 dicembre
1999, n. 488, art. 68, comma 1 (cfr. Cass. 551/09).
Inoltre l’accertatore deve essere nominativamente
individuato con specifico provvedimento di nomina,
come richiesto dalla normativa testè ricordata.
Questa Corte(Cass. 16777/07 in motivazione) ha già
affermato il principio che incombe
sull’amministrazione opposta dimostrare che la
violazione era stata accertata da soggetto
specificamente abilitato, non essendo sufficiente
che il verbale rechi la mera qualificazione dell’
operante come “ausiliario del traffico”. Va inoltre
precisato che, proprio per la necessità che gli
ausiliari del traffico (o gli agenti accertatori
ispettivi) siano muniti di specifici requisiti
fissati dalla legge citata, la loro nomina deve
avvenire con provvedimento amministrativo soggetto a
verifica in sede di accesso agli atti
dell’amministrazione o nel giudizio in cui tale
nomina rilevi (Cass. 24/4/2010 :1. 9847)».

Corte di Cassazione – Ordinanza n. 8713/2011, quando
il verbale del P.U. è assistito da fede privilegiata
sino a querela di falso:
«...trova infatti applicazione il principio
affermato dalle sezioni Unite di questa Corte,
secondo cui “nel giudizio di opposizione ad
ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una
sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e
la prova unicamente delle circostanze di fatto della
violazione che non sono attestate nel verbale di
accertamento come avvenute alla presenza del
pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non
è suscettibile di fede privilegiata per una sua
irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è
riservata al giudizio di querela di falso, nel quale
non sussistono limiti di prova e che è diretto anche
a verificare la correttezza dell’operato del
pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di
ogni questione concernente l’alterazione nel
verbale, pur se involontaria o dovuta a cause
accidentali, della realtà degli accadimenti e
dell’effettivo svolgersi dei fatti. (Nella
fattispecie, la Corte ha ritenuto assistita da fede
privilegiata l’indicazione nel verbale del mancato
uso della cintura di sicurezza da parte del
trasgressore, in quanto oggetto diretto della
constatazione visiva del pubblico ufficiale
accertatore)” (Cass., SSUU, n. 17355 del 2009);
che certamente la rilevazione dell’orario della
infrazione è attività insuscettibile di
apprezzamento e rispetto al quale non è possibile
prospettare una irresolubile contraddittorietà
rispetto alle ulteriori circostanze attestate nel
verbale, la cui non veridicità può quindi essere
dimostrata unicamente attraverso il giudizio di
querela di falso;...»

-
Lavoro subordinato e lavoro autonomo,
tratti distintivi
- SUPREMA CORTE DI
CASSAZIONE
- SEZIONE LAVORO
- Sentenza 28 maggio - 28
luglio 2008, n. 20532
- (Presidente De Luca -
Relatore Balletti)
-
«In particolare, tali elementi debbono essere apprezzati con
riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore
ed al modo della sua attuazione atteso che, in linea di
principio, il potere direttivo deve estrinsecarsi in ordini
specifici, perché è attraverso gli stessi, (e mediante non solo
direttive di carattere generale configurabili anche nel lavoro
autonomo), che viene assicurata la cd. conformazione della
prestazione del lavoratore subordinato rispetto alle esigenze
dell'impresa.
Altri elementi, invece - quali la cd. assenza del rischio, la
continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la
localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa
della retribuzione - assumono natura meramente sussidiaria e non
decisiva.
Rispetto ad altro versante argomentativo, la qualificazione del
rapporto compiuta dalle parti nell' iniziale stipulazione del
contratto non è necessariamente determinante, poiché nei
rapporti di durata il comportamento delle parti può essere
idoneo ad esprimere sia una diversa effettiva volontà
contrattuale, sia una nuova diversa realtà effettuale (in
generale, in merito a tale aspetto cd. definitorio nell'ambito
della questione concernente la distinzione tra lavoro
subordinato e lavoro autonomo, Cass. n. 17549/2003, Cass. n.
11203/2003,Cass. n. 8028/2003, Cass. n. 4889/2002).
Con particolare riferimento all'attività lavorative oggetto
della presente controversia la Corte territoriale ha statuito -
alla stregua di una completa valutazione della risultanza
processuali al termine di un corretto percorso motivazionale -
che "la collaborazione è stata offerto all'interno dei locali
del Laboratorio, con utilizzazione dei mezzi da questo messi a
disposizione (ad es. computer), con continuità ed in coincidenza
con gli orari di apertura della struttura".
Per quanto concerne i limiti della censurabilità in sede di
legittimità delle risultanze probatorie e i requisiti
caratterizzanti la motivazione della sentenza vale sintetim
riferirsi a quanto dianzi rimarcato sub "capo III/b" (e che qui
si ribadisce) a conferma dell'infondatezza del secondo motivo
del ricorso incidentale».

Natura risarcitoria
dell'indennità di ferie e riposi, Cassazione lavoro n. 10341/2011.
«Questa Corte ritiene però di adeguarsi al diverso orientamento
espresso dalle sentenze sopra citate - cui adde Cass. n. 12580/2003,
Cass. n. 13980/2000, Cass. n. 5624/2000 - che riconosce all'indennità
sostitutiva delle ferie non godute natura risarcitoria, e ciò in quanto
essa è pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore
di lavoro, che obbliga quest'ultimo (quando l'adempimento in forma
specifica sia divenuto impossibile) al risarcimento del danno, che
comprende, in primo luogo, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato
nei giorni destinati alle ferie o al riposo (nonché la riparazione di
eventuali ulteriori danni subiti dal lavoratore a seguito del mancato
ristoro delle energie psicofisiche) e che soggiace alla prescrizione
ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già a quella
quinquennale ex art. 2947 c.c. (concernente la prescrizione del diritto
al risarcimento del danno per responsabilità aquiliana; cfr. anche Cass.
n. 12334/97, Cass. n. 5045/97, Cass. n. 5015/92)».

Cass. Civ. Lavoro, 3.6.2010 n. 13452..
«L'art.
60 del R.D.L. n. 1578 del 1933, , nel disciplinare la liquidazione degli
onorari, stabilisce che quando la causa risulta di facile trattazione il
giudice può attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo e, in tal
caso, la decisione deve essere motivata. 8. L'esame della norma ha
consentito alla giurisprudenza di questa Corte l'affermazione di due
principi, ognuno distintamente violato dalla sentenza qui impugnata.
Anzitutto, poichè la regola posta dalla disposizione in esame è limitativa
del diritto della parte al rimborso delle spese processuali sostenute per
l'affermazione del proprio diritto (cfr. art. 24 Cost., e art. 91 c.p.c.),
deve ritenersi che la facoltà di scendere al di sotto dei minimi sia
limitata alla sola voce, espressamente menzionata, dell'onorario (cfr., a
superamento di un risalente indirizzo, Cass. n. 14070, n. 14311 e n. 18829
del 2007). In secondo luogo, il giudice ha l'obbligo di motivare
espressamente la sua decisione, con riferimento alle circostanze di fatto
del processo, e non può, per converso, limitarsi ad una pedissequa
enunciazione del criterio legale (cfr. Cass. n. 13478 del 2006, nonchè le
successive sopra citate), ovvero alla mera aggiunta di un elemento
estrinseco, meramente indicativo, quale la identità delle questioni (cfr.,
in particolare, Cass. n. 14311 del 2007). Nè potrebbe sostenersi che il
menzionato obbligo di motivazione sia venuto meno per effetto della
disposizione, sopra richiamata, di cui alla L. n. 724 del 1942, art. 4,
poichè questa, come s'è visto, integra la previsione di riduzione degli
onorari contenuta nell'art. 60, in esame, e dunque presuppone che tale
riduzione sia stata motivata (cfr. Cass. n. 27804 del 2008)». 
Lavoratore deceduto per
esposizione ad amianto, Cassazione n. 26879/11:
«L’art.
2087 c.c. dispone: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica
e la personalità morale del prestatore di lavoro”.
15. Tale norma non comporta una responsabilità di natura oggettiva, ma
pone un obbligo a carico del datore di lavoro. Di conseguenza la prova
dell’adempimento di tale obbligo, e cioè di aver adottato le misure
necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, è a carico del
datore di lavoro.
16. Se il periodo di lavoro ed il processo di incubazione della malattia
sono risalenti nel tempo, come in questo caso (1963-1984), dovrà tenersi
conto del grado di conoscenze dell’epoca, storicizzando il livello di
esperienza e di tecnica richiesto dalla norma e verificando il rispetto
delle norme a tutela delle malattie professionali e dell’igiene sul
lavoro vigenti all’epoca. Ma la prova è comunque a carico del datore di
lavoro (sul grado di conoscenze circa il rischio amianto in un periodo
analogo a quello qui considerato, cfr. Cass. 23 maggio 2003 n. 8204, che
si occupò di un rapporto di lavoro iniziato nel 1968 e conclusosi nel
1983, confermando le decisioni di condanna del datore di lavoro al
risarcimento dei danni conseguenti ad un mesotelioma contratto a causa
di tale lavoro; da ultimo, cfr. Cass. 21 aprile 2011 n. 9238)».

-
Periodo di comporto e licenziamento, termini, Cassazione
n. 24899/11:
«Ora,
il concetto di tempestività del recesso rilevante in
tema di comporto è diverso da quello proprio del
licenziamento disciplinare:
-
in
questo, la tempestività della reazione datoriale - in
termini di contestazione dell’addebito e, se del caso,
di conseguente recesso - è dovuta nel rispetto del
diritto di difesa del lavoratore; in quello è, invece,
finalizzata ad evitare che il lavoratore resti in una
sorta di limbo, senza sapere se e a quali condizioni
potrà proseguire il proprio rapporto, situazione di
incertezza che si tradurrebbe in una pratica
impossibilità di esercitare i diritti connessi al
rapporto lavorativo per timore che la controparte
reagisca in modo ritorsivo, strumentalmente
“rispolverando” un giustificato motivo oggettivo non
ancora fatto valere.
-
Coerentemente a ciò, nell’ipotesi del licenziamento per
superamento del periodo di comporto per malattia la
giurisprudenza di questa S.C. ha avuto modo di affermare
che l’interesse del lavoratore alla certezza della
vicenda contrattuale va contemperato con un ragionevole
spatium deliberandi da riconoscersi al datore di lavoro
affinché possa valutare convenientemente la
compatibilita di una rinnovata presenza del lavoratore
in rapporto agli interessi aziendali; ne consegue che in
tale evenienza la tempestività del licenziamento non può
risolversi in un dato cronologico fisso e
predeterminato, ma costituisce valutazione di congruità
che il giudice di merito deve operare di volta in volta,
con riferimento all’intero contesto delle circostanze
potenzialmente significative (cfr., ad es., Cass.
28.3.11 n. 7037; Cass. 25.11.10 n. 23920), se del caso
valutando detta tempestività in relazione non al momento
in cui spira il termine interno del comporto, bensì a
quello di rientro in servizio del lavoratore (cfr. Cass.
7.1.05 n. 253).
-
Dunque, ai fini della verifica della tempestività del
recesso, la giurisprudenza di questa S.C. rimette al
giudice di merito sia l’apprezzamento dell’entità dello
spatium deliberandi a disposizione del datore di lavoro
(influenzata, com’è noto, dalle dimensioni aziendali e
da ogni altra circostanza del caso) sia la concreta
individuazione del dies a quo del margine temporale
entro cui si debba decidere se licenziare il
dipendente».

-
Lavoro part time
si trasforma in lavoro tempo pieno, Cassazione n. 11905/2011:
«Il rapporto a tempo parziale si
trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, in
relazione alla prestazione lavorativa resa, costantemente, secondo
l’orario normale, o addirittura con orario superiore. Il
comportamento negoziale concludente, nel senso di modificare
stabilmente l’orario di lavoro, è conseguente all’accertamento che
la prestazione eccedente quella inizialmente concordata - resa in
modo continuativo secondo modalità orarie proprie del lavoro a tempo
pieno, o addirittura con il superamento dell’orario normale - non
risponda ad alcuna specifica esigenza di organizzazione del
servizio, idonea a giustificare, secondo le previsioni della
contrattazione collettiva, l’assegnazione di ore ulteriori rispetto
a quelle negozialmente pattuite.
-
10. La libertà del lavoratore di
rifiutare la prestazione oltre l’orario del part time è ininfluente,
posto che, come rilevato dalla Corte di merito, l’effettuazione, in
concreto, delle prestazioni richieste con la continuità risultante
dalle buste paga, ha evidenziato l’accettazione della nuova
regolamentazione, con ogni conseguente effetto obbligatorio
risultandone una modifica non accessoria dei contenuti del
sinallagma negoziale».

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