Avvocato Fabio Scatamacchia
Via XX Settembre n. 98/G
00187 - Roma
 
Sentenze della Corte

fscata@cortedicassazione.com                                                                                                                                      

Home | Lo studio | Sentenze della Corte | Sentenze della Corte | Sentenze della Corte                                                                                                  

    Reati edilizi, sanatoria, zona vincolata, sospensione - Sentenza della Corte di Perugia sulla liquidazione dei danni - Tribunale Milano danno non patrimonialeContratto, danni e caparra - Patto commissorio, testamento, interpretazione - Notifica, mancato perfezionamento non imputabile al notificante, riattivazione, conseguenze - Cassazione 3463/2010: la liquidazione della parcella dell'avvocato - Ricorso cassazione- contenuto - art. 366 n. 3 cpc - Parcella, risultato, compenso - Da risarcire le spese per l'assistenza nelle pratiche di infortunistica - Danni art. 2051 c.c., caduta moto in condominio - Nomina sostituto penale - Convocazione prefetto, multe - Notifica diretta dell'avvocato, effetti - P.A., autotutela e danni

Home Lo studio Sentenze della Corte Sentenze della Corte Sentenze della Corte

 

   
Reati edilizi, sanatoria, zona vincolata, sospensione

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 29 febbraio - 21 maggio 2008, n. 20270
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza dell'11.5.2007, confermava la sentenza 6.10.2006 del Tribunale di Palermo - Sezione distaccata di Monreale, che aveva affermato la responsabilità penale di A.F.P. e S.M.P. in ordine ai reati di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (per avere realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la costruzione di un fabbricato a due elevazioni fuori terra - acc. in (OMISSIS));
- alla L. n. 1086 del 1971, artt. 13 e 14;
- al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., aveva condannato ciascuno alla pena complessiva di mesi tre di arresto ed Euro 21.000,00, di ammenda, con ordini di demolizione del manufatto abusivo e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e la concessione ad entrambi del beneficio della non menzione e di quello della sospensione condizionale subordinato all'esecuzione effettiva degli ordini anzidetti.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, i quali - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - hanno eccepito:
- la illegittimità della mancata sospensione del procedimento in seguito alla presentazione di domanda di condono edilizio del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, ex art. 32, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326;
- la incongrua esclusione della condonabilità dell'opera, pure avendo essi integralmente corrisposto la somma dovuta a titolo di oblazione.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poichè manifestamente infondato.
1. Nella vicenda che ci occupa si verte, infatti, in ipotesi di opera abusiva non suscettibile di sanatoria, ai sensi del D.L. n. 269 de• 2003, art. 32, poichè si tratta di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a), vedi, tra le molteplici e più recenti decisioni in tal senso, Cass. Sez. 3^ 12.1.2007, n. 6431, Sicignano ed altra (con ampia confutazione delle divergenti posizioni dottrinarie, integralmente condivisa da questo Collegio); 5.4.2005, n. 12577, Ricci; 1.10.2004, n. 38694, Carni ed altro; 24.9.2004, n. 37865, Musio.
Legittimamente, pertanto, la Corte territoriale - pure a fronte della accertata presentazione di domanda di condono - non ha applicato la sospensione di cui alla L. n. 47 del 1985.
Deve evidenziarsi, in proposito, che dalla sentenza delle Sezioni Unite 24.11.1999, n. 22, ric. Sadini - correlata al condono edilizio previsto dalla L. n. 724 del 1994, art. 39, che è norma formulata in modo speculare a quella posta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 25, - può razionalmente dedursi il principio generale secondo il quale il giudice, già prima di sospendere il processo della L. n. 47 del 1985, ex art. 44, deve effettuare un controllo in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'accesso alla procedura sanante (data di esecuzione delle opere; stato di ultimazione delle stesse secondo la nozione fornita della L. n. 47 del 1985, art. 31;
rispetto dei limiti volumetrici; eventuali esclusioni oggettive della tipologia d'intervento dalla sanatoria; tempestività della presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione).
L'ambito di tale potere di controllo è strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione penale, perchè è il giudice che deve eseguire, in conclusione, l'indispensabile verifica degli elementi di fatto e di diritto della causa estintiva. Trattasi, inoltre, di compiti propri dell'autorità giurisdizionale - conformi al dettato dell'art. 101 Cost., comma 2, art. 102 Cost., art. 104 Cost., comma 1, e 112 Cost., - che non possono essere demandati neppure con legge ordinaria all'autorità amministrativa in un corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione.
Diversamente opinandosi si allungherebbero "inevitabilmente ed inutilmente i tempi del processo".
Nel caso in cui il giudice sospenda il processo (della L. n. 47 del 1985, ex artt. 44 o 38) in assenza dei presupposti di legge, la sospensione è inesistente ed il corso della sospensione non è interrotto.
2. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione dei reati scaduta in epoca successiva (6.12.2007) alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dell'atto di gravame (vedi Cass. Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, rie De Luca).
3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere solidale delle spese del procedimento nonchè, per ciascun ricorrente, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2008.
==================================================
Tribunale di Milano
Sentenza 5 marzo 2009, n. 3047
Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dott. Damiano Spera
«Inoltre, recentemente la Cassazione a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008) ha tra l’altro ritenuto che, nell’ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E’ compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un’adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza».
==================================================
Patto commissorio, testamento, interpretazione  Cassazione civile, II sezione, Sentenza 19 novembre 2009, n. 24450
 
Sono patti successori, da un lato, le convenzioni aventi per oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale e, dall’altro, quelle che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano sorgere un vinculum iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l’adempimento.
Il patto successorio, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena liberta’ del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, e’ per definizione non suscettibile della conversione, ex art. 1424 c.c., in un testamento, mediante la quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall’ordinamento, di vincolare la volonta’ del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi (v. Cass., sent. n. 4827 del 1989).
============================================
Cassazione 3463/2010: la liquidazione della parcella dell'avvocato
 
Sentenza n. 17352 del 24 luglio 2009   (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore S. Toffoli)
PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI - MANCATO PERFEZIONAMENTO NON IMPUTABILE AL NOTIFICANTE - RIATTIVAZIONE - CONSEGUENZE
In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie".

Se viene pattuito un risultato con il cliente e l’avvocato non raggiunge il risultato promesso, non ha diritto al compenso , ovvero e ridotto  - Cassazione civile , sez. II, sentenza 11.01.2010 n° 230

In giudizio possono richiedersi le spese sostenute per l'assistenza legale e tecnica nella fase stragiudiziale, sotto il profilo del danno emergente. (Cassazione 21 gennaio 2010, n. 997)

Danni ex art. 2051 -  caduta moto in condominio, Cassazione, Sez. III, 18 dicembre 2009, n. 26751 Chi proponga domanda di risarcimento dei danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., in relazione alle condizioni di una strada (nella specie, danni conseguenti alla caduta da una motocicletta), ha l'onere di dimostrare le anomale condizioni della sede stradale e la loro oggettiva idoneità a provocare incidenti del genere di quello che si è verificato (nella specie, presenza di pietrisco sul fondo stradale). "È onere del custode convenuto in risarcimento, invece, dimostrare in ipotesi l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno”.

Tribunale Cassino, ordinanza 02.12.2009 -  in caso di notifica da parte dell'avvocato la notifica si perfeziona con la consegna al destinatario: «pertanto non può avere luogo per il notificante l'effetto anticipatorio della notifica alla data della consegna del plico all'ufficiale giudiziario prevista dall'ultimo comma dell'art. 149 c.p.c, mancando il presupposto fondamentale dell'esecuzione della notificazione ad opera dell'ufficiale giudiziario e l'esistenza di ritardi nell'avvio del procedimento notificatorio a mezzo posta per fatto ascrivibile all'ufficiale giudiziario».

 

 

Contratti - Azione di risarcimento e azione di recesso - Risarcimento e caparra confirmatoria
Sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 553 del 14.1.2009

Principi di diritto in motivazione
"4.7. - Vanno, pertanto, affermati (a soluzione delle questioni proposte supra, sub 2.1) i seguenti principi di diritto:
a) I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché (a prescindere da quanto già detto e ancora si dirà di qui a breve in ordine ai rapporti tra la sola azione di risoluzione e la singola azione di recesso non connesse alle relative azioni "risarcitorie") verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di "scommettere" puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta;
b) L'azione di risoluzione avente natura costitutiva e l'azione di recesso si caratterizzano per evidenti disomogeneità morfologiche e funzionali: sotto quest'ultimo aspetto, la trasformazione dell'azione risolutoria in azione di recesso nel corso del giudizio lascerebbe in astratto aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai preclusa) ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di ritenzione della caparra o di conseguimento del suo doppio (con evidente quanto inammissibile rischio di ulteriore proliferazione del contenzioso giudiziale);
c) Azione di risoluzione "dichiarativa" e domanda giudiziale di recesso partecipano della stessa natura strutturale, ma, sul piano operativo, la trasformazione dell'una nell'altra non può ritenersi ammissibile per i motivi, di carattere funzionale, di cui al precedente punto b);
d) La rinuncia all'effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso;
e) I rapporti tra l'azione di risarcimento integrale e l'azione di recesso, isolatamente e astrattamente considerate, sono, a loro volta, di incompatibilità strutturale e funzionale;
f) La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell'incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione "caducatoria" degli effetti del contratto: se quest'azione dovesse essere definita "di risoluzione contrattuale" in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l'ulteriore corredo di qualsivoglia domanda "risarcitoria", non potrà essere legittimamente integrata, nell'ulteriore sviluppo del processo, con domande "complementari", né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perché nuove."

 =============================================================

Corte di Appello di Perugia con la sentenza del 24.11.2008  «Stando alla nuova impostazione unitaria del danno non patrimoniale dettata dalle Sezioni Unite, nessuno spazio sembra essere riservato, sul piano liquidatorio alle voci di pregiudizio “degradate”.
Peraltro, tale “degradazione”, se ben si è inteso il senso dell’ “arresto”, rileva unicamente sul piano nominale.
E’ da ritenere, invero, dato certo ed inoppugnabile che ai fini liquidatori tutti i pregiudizi devono venire in rilievo, al fine di garantire il risarcimento integrale, essendo stato ribadito che il giudice deve “procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".
Se pure “la parte del leone” è riservata al danno biologico, al danno biologico stesso è attribuita la “capacità di ricomprendere (con il corredo di una contabilizzazione riferita alle pieghe ripercussionali concretamente determinatesi), il pregiudizio morale e quello esistenziale:
* il primo se ed in quanto venga allegato e riscontrato quale degenerazione patologica della sofferenza, ovverosia sofferenza di natura psichica;
* il secondo … andando a comporre e a riempire la casella del biologico dinamico. In altri termini; allorché l'evento lesivo produca conseguenze pregiudizievoli sia sull'integrità psico-fisica, sia ancora sulla sfera dinamica della persona, la voce di danno da liquidarsi sarà, pur sempre, quella biologica ma con una personalizzazione doverosa, tale da coprire entrambe le faglie sofferenziali (quella biologica statica e quella biologica dinamica, ovverosia esistenziale) (dottrina - n.d.e.)”.
I citati “arresti” giurisprudenziali non determinano, dunque, una deminutio di tutela, bensì una visione prospettica di questa diversa.
Al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente onnicomprensiva, così come confermato, secondo le pronunce delle Sezioni Unite, dalla definizione normativa adottata dagli articoli 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento ai danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, da estendere ai danni (meritevoli di tutela) derivanti da qualsiasi altra fonte.
Resta il problema di individuare i criteri risarcitori cui ancorare la liquidazione del danno non patrimoniale.
5.3 In ordine ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, in giurisprudenza è stato costantemente affermato il principio che la stessa non possa essere compiuta se non con criteri equitativi (in quanto i danni in esame, privi delle caratteristiche della patrimonialità, non si prestano ad una precisa determinazione del loro ammontare mediante criteri obiettivi), tenendo, tuttavia, conto di tutte le particolarità e circostanze del caso concreto, in modo da garantire l’ “adeguatezza” del risarcimento alla fattispecie (si vedano, in tal senso, fra le più recenti pronunce ed ex multis, Cass. 12 maggio 2006 n. 11039; Cass. 25/08/2006 n. 18489; Cass. 11 gennaio 2007 n. 392; Cass. 29 marzo 2007 n. 7740).
In giurisprudenza è stato, inoltre, con altrettanta costanza, affermato, che, al fine di assicurare, quanto più possibile, uniformità di trattamento con riguardo a vicende della medesima natura e per evitare che la valutazione inevitabilmente equitativa del danno non patrimoniale venga ad assumere connotazioni ogni volta diverse ed imprevedibili, suscettibili di apparire arbitrarie, deve ritenersi “non improprio” liquidare le suddette specie di danno sulla base di parametri tendenzialmente uniformi, ricorrendo, per la determinazione dei relativi quanta, all’applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette “tabelle”.
Beninteso, ciò dovrà sempre avvenire al di fuori di ogni automatismo, dovendosi ognora “adeguare” il risultato dell’applicazione alla fattispecie, attuando una sorta di “personalizzazione” del danno, tenendo cioè conto delle peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno, apportando, se del caso, correttivi in aumento o in diminuzione rispetto al quantum determinato con il metodo tabellare (si vedano, in tal senso, fra le più recenti pronunce ed ex multis, nonché quelle appena sopra citate, Cass. 3 agosto 2005 n. 16225; Cass. 12 luglio 2006 n. 15760; Sez. 3, Sentenza n. 18489 del 25/08/2006, Cass. 9 novembre 2006 n. 23918; Cass. 11 gennaio 2007 n. 392; Cass. Cass. 25 maggio 2007 n. 12247).
Si verte in una materia che non può tollerare differenziazioni di trattamento a seconda della collocazione geografica del danneggiato.
Di guisa che, fermi restando gli “adeguamenti” determinati dalle “peculiarità” del caso concreto, appare opportuno adottare, ai fini di “nostro” interesse, quale parametro base, le “tabelle” statisticamente maggiormente testate, vale a dire quelle del Tribunale di Milano.
D’altronde, tali “tabelle” sono quelle che sino ad oggi sono state normalmente applicate nel territorio di questo distretto».

============================================

Ricorso cassazione- contenuto - art. 366 n. 3 cpc - Esposizione sommaria dei fatti - Cassazione civile, sez. II, 23 marzo 2009, n. 6987.
"Ciò posto, per consolidata giurisprudenza di legittimità (vedi tra la tante Cass. n. 16315/2007), ai fini della sussistenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c., è necessario che nel contesto dell'atto d'impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; in altri termini, è indispensabile che dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto d'impugnazione."

 

Nomina sostituto processuale: La Cassazione  sez. II penale, con la sentenza 12-30 novembre 2009, n. 45837, ha di nuovo precisato che il difensore impegnato in altro processo d eve non solo comunicare tale impedimento, ma anche motivare  perchè non possa nominare un sostituto.

Multe, mancata convocazione dal Prefetto: Cassazione S.U. Sentenza n. 1786 del 28 gennaio 2010.  Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, concernente la portata del sindacato del giudice dell’opposizione sull’ordinanza ingiunzione, rispetto al difetto di motivazione di questa in riferimento alle deduzioni difensive dell’interessato in sede amministrativa, le S.U. hanno affermato che tali vizi di motivazione non comportano la nullità dell’ordinanza ingiunzione. Inoltre, la Corte, nell’ambito della portata centrale attribuita al giudizio di opposizione come giudizio sul rapporto e non sull’atto, ha affermato, mutando un precedente consolidato indirizzo delle sezioni semplici, che la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione

Cass. n. 698/2010: in mancanza di autotutela, la pubblica amministrazione deve risarcire i danni:  “Questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sul punto, con riferimento ad un caso simile a quello di specie, ed ha affermato che può essere riconosciuto il risarcimento del danno sopportato da un soggetto per ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo in sede di autotutela (danno consistente nelle spese legali sostenute per proporre ricorso contro l'atto illegittimo), non essendo esclusa la qualificazione di tali spese come danno risarcibile, per il solo fatto che esse si riferiscono ad un procedimento amministrativo (Cass. civ., Sez. I, 23 luglio 2004, n. 13801)”.  

 

 

 

Home | Lo studio | Sentenze della Corte | Sentenze della Corte | Sentenze della Corte

Ultimo aggiornamento: 05-03-10