Avvocato Fabio Scatamacchia
Via XX Settembre n. 98/G
00187 - Roma
 
 Il processo a tre riti
 
Sentenze della Corte

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 Sentenze:   Risarcimento dei danni                 Penale                     Violazioni amministrative                     Lavoro

 

   

    Risarcimento del danno

    - Compenso avvocato e risultato, Cass. 230/2010
    - Spese per fase stragiudiziale come danno emergente, Cass. 997/2010
    - In mancanza di autotutela la P.A. deve riarcire, Cass. 698/2010
    - I principi della cassazione sul danno non patrimoniale, cass. 3023/2010
    - Risarcimento, caparra e recesso, Cass. SS.UU. 553/2009
    - Danno da ritardata consegna di immobile locato, Cassazione sentenza n. 12962/11
    - Cassazione,sentenza 14278/11, danno patrimoniale per studentessa
    - Corte di Appello di Perugia con la sentenza del 24.11.2008
    - Danni da mancata stipula atto notarile di compravendita
    - Cassazione sentenza n. 17707/11 - Vendita immobile senza abitabilità vendita aliud pro alio danni
    - Sinistri con lesioni, rito ordinario
    - Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2008, n. 23846, pres. Varrone, rel. Frasca - "Danno alla salute e perdita di chance curativa
    - Danni ex art. 2051 -  caduta moto in condominio, Cassazione, Sez. III, 18 dicembre 2009, n. 26751
    - Cassazione Cassazione n. 17688/2010. Danno per mancata stipula di contratto definitivo di vendita
    - Corte di Cassazione n. 11004/2011,Diffamazione a mezzo stampa e scritto anomino, risarcimento
    - Cassazione sentenza n. 18641/2011, danno morale mai cancellato e autonomo aspetto del danno non patrimoniale
    - Offese negli scritti difensivi, competenza. Cassazione sentenza n. 5062/2010
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    Se viene pattuito un risultato con il cliente e l’avvocato non raggiunge il risultato promesso, non ha diritto al compenso , ovvero e ridotto  - Cassazione civile , sez. II, sentenza 11.01.2010 n° 230

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    In giudizio possono richiedersi le spese sostenute per l'assistenza legale e tecnica nella fase stragiudiziale, sotto il profilo del danno emergente. (Cassazione 21 gennaio 2010, n. 997)

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    Cass. n. 698/2010: in mancanza di autotutela, la pubblica amministrazione deve risarcire i danni:  “Questa Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sul punto, con riferimento ad un caso simile a quello di specie, ed ha affermato che può essere riconosciuto il risarcimento del danno sopportato da un soggetto per ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo in sede di autotutela (danno consistente nelle spese legali sostenute per proporre ricorso contro l'atto illegittimo), non essendo esclusa la qualificazione di tali spese come danno risarcibile, per il solo fatto che esse si riferiscono ad un procedimento amministrativo (Cass. civ., Sez. I, 23 luglio 2004, n. 13801)”.  

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    Contratti - Azione di risarcimento e azione di recesso - Risarcimento e caparra confirmatoria
    Sentenza della Cassazione a SS.UU. n. 553 del 14.1.2009

    Principi di diritto in motivazione
    "4.7. - Vanno, pertanto, affermati (a soluzione delle questioni proposte supra, sub 2.1) i seguenti principi di diritto:
    a) I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché (a prescindere da quanto già detto e ancora si dirà di qui a breve in ordine ai rapporti tra la sola azione di risoluzione e la singola azione di recesso non connesse alle relative azioni "risarcitorie") verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di "scommettere" puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta;
    b) L'azione di risoluzione avente natura costitutiva e l'azione di recesso si caratterizzano per evidenti disomogeneità morfologiche e funzionali: sotto quest'ultimo aspetto, la trasformazione dell'azione risolutoria in azione di recesso nel corso del giudizio lascerebbe in astratto aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai preclusa) ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di ritenzione della caparra o di conseguimento del suo doppio (con evidente quanto inammissibile rischio di ulteriore proliferazione del contenzioso giudiziale);
    c) Azione di risoluzione "dichiarativa" e domanda giudiziale di recesso partecipano della stessa natura strutturale, ma, sul piano operativo, la trasformazione dell'una nell'altra non può ritenersi ammissibile per i motivi, di carattere funzionale, di cui al precedente punto b);
    d) La rinuncia all'effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso;
    e) I rapporti tra l'azione di risarcimento integrale e l'azione di recesso, isolatamente e astrattamente considerate, sono, a loro volta, di incompatibilità strutturale e funzionale;
    f) La domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell'incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione "caducatoria" degli effetti del contratto: se quest'azione dovesse essere definita "di risoluzione contrattuale" in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convertirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l'ulteriore corredo di qualsivoglia domanda "risarcitoria", non potrà essere legittimamente integrata, nell'ulteriore sviluppo del processo, con domande "complementari", né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perché nuove."

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  1. I principi applicati dalla Cassazione per il danno non patrimoniale.
  2. Sentenza Cassazione sezione lavoro n. 3023/2010
    «Per quel che riguarda la censura concernente la ritenuta sussistenza di un danno esistenziale, osserva il Collegio che una corretta impostazione della questione in parola postula un sia pur breve richiamo alle vicende che hanno riguardato la problematica del risarcimento del danno non patrimoniale, quale conseguenza ex art. 2059 c.c., del fatto dannoso.
    E' noto che con le sentenze del 31.5.2003, nn. 8827/03 ed 8828/03, questa Corte di legittimità, partendo da un'analisi storica dell'originario ambito di applicazione della norma di cui all'art. 2059 c.c., dopo aver evidenziato come all'epoca dell'emanazione del codice civile potesse essere risarcito soltanto il danno non patrimoniale derivante da reato (e cioè il danno morale) ai sensi dell'art. 185 c.p., ha operato una attenta ricostruzione del nostro sistema dei danni non patrimoniali risarcibili, ed ha svincolato l'ipotesi risarcitoria dalla concreta esistenza del fatto reato, fissando al tempo stesso criteri idonei per evitare la sovrapposizione delle diverse voci di danno create dalla prassi giurisprudenziale.
    La nuova dislocazione dei danni alla persona nell'ambito dell'art. 2059 c.c., appare senz'altro idonea non solo a far superare le difficoltà relative alla selezione del danno non patrimoniale risarcibile, ma anche a rendere possibile la soluzione di molti dei problemi che sorgono con riferimento alle tecniche di valutazione e di liquidazione del danno non patrimoniale.
    Coerentemente al contenuto di tali pronunce la giurisprudenza ha individuato, nell'ambito del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c., la categoria del danno morale, o danno soggettivo puro, riconducibile alla sofferenza morale soggettiva, quella del danno biologico, riconducibile alla lesione dell'integrità psico-fisica e cioè alla compromissione della salute, e quella del danno esistenziale, riconducibile alla sfera realizzatrice dell'individuo ed attinente al "fare" del soggetto offeso.
    Tale premessa si appalesa indispensabile al fine di una corretta ricostruzione sistematica, nella vicenda in esame, delle poste di danno non patrimoniale risarcibili.
    Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha lamentato l'esistenza del danno consistente nel non aver potuto adottare una legittima scelta di vita. Non può pertanto dubitarsi, siccome correttamente rilevato dalla Corte territoriale, della esistenza del danno dedotto, consistente in quella somma di ripercussioni di segno negativo conseguenti alla condotta posta in essere dalla Cassa, che aveva comportato la lesione di specifici interessi costituzionalmente protetti, fra cui quello di poter realizzare liberamente una propria, legittima, opzione di vita.
    Nè può ritenersi che la Corte territoriale abbia omesso di indicare il precetto costituzionale violato, che - secondo la prospettiva di parte ricorrente - non sarebbe comunque altrimenti ricavabile, atteso che la tutela dei diritti di libertà costituisce il fondamento e la base primaria della nostra Carta costituzionale che dedica agli stessi la parte iniziale recante appunto l'intestazione "diritti fondamentali".Da rilevare infine che chiaramente inaccettabile si appalesa l'assunto di parte ricorrente secondo cui, con motivazione illogica e contraddittoria, i giudici di merito avrebbero ritenuto che la protrazione dell'attività lavorativa costituisce una forma di danno, ove si osservi che in realtà il danno ritenuto dalla Corte territoriale consiste nella denegata possibilità da parte del S. di operare autonomamente le proprie opzioni di vita.Nè può ritenersi che la Corte territoriale abbia omesso di indicare il precetto costituzionale violato, che - secondo la prospettiva di parte ricorrente - non sarebbe comunque altrimenti ricavabile, atteso che la tutela dei diritti di libertà costituisce il fondamento e la base primaria della nostra Carta costituzionale che dedica agli stessi la parte iniziale recante appunto l'intestazione "diritti fondamentali".Da rilevare infine che chiaramente inaccettabile si appalesa l'assunto di parte ricorrente secondo cui, con motivazione illogica e contraddittoria, i giudici di merito avrebbero ritenuto che la protrazione dell'attività lavorativa costituisce una forma di danno, ove si osservi che in realtà il danno ritenuto dalla Corte territoriale consiste nella denegata possibilità da parte del S. di operare autonomamente le proprie opzioni di vita, anche in campo lavorativo». 

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    Danno da ritardata consegna di immobile locato, Cassazione sentenza n. 12962/11: «il maggior danno di cui all’art. 1591 c.c. integrato allorché sussiste la specifica dimostrazione di un’effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato - in considerazione, come nell’ipotesi, di contratto stipulato con un terzo - (oppure nel non averlo potuto utilizzare direttamente e tempestivamente, nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzo conveniente) od in altre analoghe situazioni pregiudizievoli».

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    Cassazione,sentenza 14278/11, danno patrimoniale per studentessa: «La fondatezza del motivo deriva non solo dall’incipit di Cass. 1989 n. 2150 che riguarda appunto il caso di studente inoccupato ma proficuamente dedito agli studi. Qui la Corte riconosce la risarcibilità patrimoniale del danno derivante da invalidità permanente, consistente nella liquidazione del danno futuro a causa della menomata capacità lavorativa, e il danno derivante dalla invalidità temporanea e collegato alla distinta perdita del guadagno nella esplicazione della detta capacità, secondo criteri equitativi.Tale incipit, confermato nella successiva giurisprudenza di questa Corte, tra cui Cass. 2002 n.101, Cass. 2004 n. 23298, trova un ulteriore conferma nel principio del risarcimento integrale del danno alla persona, ribadito alle SU civili del 24 novembre 2008 n. 26972 nel punto 4.8. del preambolo sistematico, che enuncia un principio generale di filonomachia ben riferibile al complesso pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, consequenzialmente derivante dalla grave lesione della salute. Qui il complesso pregiudizio deve essere integralmente ed unitariamente ristorato, sia pure con criteri equitativi ed in relazione alla gravità delle lesioni come circostanziate. Tale gravità, medicalmente accertata, con le circostanze oggettive qualificanti le qualità ed aspettative di vita della giovane lesa, costituisce da un lato la prova oggettiva della lesione e del nesso causale con la condotta del soggetto agente,e d’altro lato la prova presuntiva circostanziata che costituisce la fonte della formazione del ragionevole convincimento, di natura probabilistica, non trattandosi di prova inferiore a quelle c.d. dirette o complete in relazione alla natura del danno. Vedi in tal senso il punto 4.10 delle SU citate, con la precisazione ivi indicata sugli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti, attinenti alla perdita della capacità lavorativa, che consentano di risalire al fatto ancora ignoto, relativo alle perdite patrimoniali e di chances lavorative.Il debito patrimoniale da illecito è debito di valore e dunque sarà calcolato con rivalutazione, interessi compensativi dal di dello investimento e con interessi legali sulla somma liquidata, a far tempo della sentenza. Lo accoglimento del ricorso determina rinvio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione che si atterrà ai principi di diritto come sopra enunciati e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione».

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    Corte di Appello di Perugia con la sentenza del 24.11.2008  «Stando alla nuova impostazione unitaria del danno non patrimoniale dettata dalle Sezioni Unite, nessuno spazio sembra essere riservato, sul piano liquidatorio alle voci di pregiudizio “degradate”.
    Peraltro, tale “degradazione”, se ben si è inteso il senso dell’ “arresto”, rileva unicamente sul piano nominale.
    E’ da ritenere, invero, dato certo ed inoppugnabile che ai fini liquidatori tutti i pregiudizi devono venire in rilievo, al fine di garantire il risarcimento integrale, essendo stato ribadito che il giudice deve “procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".
    Se pure “la parte del leone” è riservata al danno biologico, al danno biologico stesso è attribuita la “capacità di ricomprendere (con il corredo di una contabilizzazione riferita alle pieghe ripercussionali concretamente determinatesi), il pregiudizio morale e quello esistenziale:
    * il primo se ed in quanto venga allegato e riscontrato quale degenerazione patologica della sofferenza, ovverosia sofferenza di natura psichica;
    * il secondo … andando a comporre e a riempire la casella del biologico dinamico. In altri termini; allorché l'evento lesivo produca conseguenze pregiudizievoli sia sull'integrità psico-fisica, sia ancora sulla sfera dinamica della persona, la voce di danno da liquidarsi sarà, pur sempre, quella biologica ma con una personalizzazione doverosa, tale da coprire entrambe le faglie sofferenziali (quella biologica statica e quella biologica dinamica, ovverosia esistenziale) (dottrina - n.d.e.)”.
    I citati “arresti” giurisprudenziali non determinano, dunque, una deminutio di tutela, bensì una visione prospettica di questa diversa.
    Al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente onnicomprensiva, così come confermato, secondo le pronunce delle Sezioni Unite, dalla definizione normativa adottata dagli articoli 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento ai danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, da estendere ai danni (meritevoli di tutela) derivanti da qualsiasi altra fonte.
    Resta il problema di individuare i criteri risarcitori cui ancorare la liquidazione del danno non patrimoniale.
    5.3 In ordine ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, in giurisprudenza è stato costantemente affermato il principio che la stessa non possa essere compiuta se non con criteri equitativi (in quanto i danni in esame, privi delle caratteristiche della patrimonialità, non si prestano ad una precisa determinazione del loro ammontare mediante criteri obiettivi), tenendo, tuttavia, conto di tutte le particolarità e circostanze del caso concreto, in modo da garantire l’ “adeguatezza” del risarcimento alla fattispecie (si vedano, in tal senso, fra le più recenti pronunce ed ex multis, Cass. 12 maggio 2006 n. 11039; Cass. 25/08/2006 n. 18489; Cass. 11 gennaio 2007 n. 392; Cass. 29 marzo 2007 n. 7740).
    In giurisprudenza è stato, inoltre, con altrettanta costanza, affermato, che, al fine di assicurare, quanto più possibile, uniformità di trattamento con riguardo a vicende della medesima natura e per evitare che la valutazione inevitabilmente equitativa del danno non patrimoniale venga ad assumere connotazioni ogni volta diverse ed imprevedibili, suscettibili di apparire arbitrarie, deve ritenersi “non improprio” liquidare le suddette specie di danno sulla base di parametri tendenzialmente uniformi, ricorrendo, per la determinazione dei relativi quanta, all’applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette “tabelle”.
    Beninteso, ciò dovrà sempre avvenire al di fuori di ogni automatismo, dovendosi ognora “adeguare” il risultato dell’applicazione alla fattispecie, attuando una sorta di “personalizzazione” del danno, tenendo cioè conto delle peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno, apportando, se del caso, correttivi in aumento o in diminuzione rispetto al quantum determinato con il metodo tabellare (si vedano, in tal senso, fra le più recenti pronunce ed ex multis, nonché quelle appena sopra citate, Cass. 3 agosto 2005 n. 16225; Cass. 12 luglio 2006 n. 15760; Sez. 3, Sentenza n. 18489 del 25/08/2006, Cass. 9 novembre 2006 n. 23918; Cass. 11 gennaio 2007 n. 392; Cass. Cass. 25 maggio 2007 n. 12247).
    Si verte in una materia che non può tollerare differenziazioni di trattamento a seconda della collocazione geografica del danneggiato.
    Di guisa che, fermi restando gli “adeguamenti” determinati dalle “peculiarità” del caso concreto, appare opportuno adottare, ai fini di “nostro” interesse, quale parametro base, le “tabelle” statisticamente maggiormente testate, vale a dire quelle del Tribunale di Milano.
    D’altronde, tali “tabelle” sono quelle che sino ad oggi sono state normalmente applicate nel territorio di questo distretto».

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    Danni da mancata stipula atto notarile di compravendita - Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 17688 del 28.7.2010: «Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo ed il prezzo pattuito, differenza che nella specie va calcolata: 1) con riferimento al momento della proposizione della domanda da parte degli attori nel corso del giudizio di primo grado volta ad ottenere il “controvalore” del detto bene; 2) tenendo conto della rivalutazione allo stesso momento dell’importo previsto in contratto per il prezzo e non pagato.....»

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    Cassazione sentenza n. 17707/11 - Vendita immobile senza abitabilità vendita aliud pro alio danni: principio di diritto «la vendita di immobile destinato ad abitazione, privo del certificato di abitabilità, incidendo sull'attitudine del bene compravenduto ad assolvere la sua funzione economico-sociale, si risolve nella mancanza di un requisito giuridico essenziale ai fine del legittimo godimento del bene e della sua commerciabilità e, configurando un'ipotesi di vendita di "aliud pro alio", legittima l'acquirente a domandare il risarcimento dei danni, per la ridotta commerciabilità del bene.: (Cfr Cass. n. 2729/2002; n. 1701/2009)».

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    Sinistri con lesioni, rito ordinario
    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Ordinanza 7 agosto 2008, n. 21418
    Sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di REGGIO CALABRIA, con ordinanza del 03/10/07, nella causa iscritta al nr26347/2007 vertente
    tra
  3. ....... omissis.
  4. §2. Il Collegio condivide le argomentazioni della relazione sul punto relativo alla statuizione da rendere sulla competenza e, pertanto, ritiene debba affermarsi il seguente principio di diritto: «Deve escludersi che la norma dell'art. 3 della l. n. 102 del 2006, nel prevedere che alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro Il, titolo IV, capo I del codice di procedura civile, abbia attribuito al Tribunale la competenza su tali cause, così sottraendole alla previsione di competenza del giudice di pace per materia con limite di valore, di cui all'art. 7, secondo comma, c.p.c.».
    §3. Sciogliendo la riserva formulata nella relazione il Collegio ritiene, inoltre, è opportuno chiarire se il rito speciale richiamatli da detta norma debba trovare applicazione quando le cause indicate dal citato art. 3 siano di competenza del giudice di pace e debbano essere da tale giudice trattate. Il chiarimento va dato nel senso che deve escludersi che l'intentio legis di cui è espressione l'art. 3 si sia voluta indirizzare nel senso di disporre l'applicabilità delle norme del c.d. rito del lavoro anche quando le cennate controversie debbano essere trattate dinanzi al giudice di pace, onde la norma in discorso si deve intendere riferita soltanto all'ipotesi di causa davanti al Tribunale.
    Inducono a tale conclusione le seguenti considerazioni:
    a) la circostanza che il rito del lavoro è rito estremamente formalizzato e, quindi, per definizione poco compatibile con l'esercizio della giurisdizione da parte di un giudice onorario;
    b) l'argomento della coerenza con lo scopo del legislatore, che, nell'intento di introdurre per le controversie in questione un rito - almeno in astratto (posto che è notorio che il rito del lavoro è ormai gestito con tempi non diversi da quelli del rito ordinario e considerato che anche quest'ultimo, a far tempo dalla l. n. 353 del 1990, ha tornato ad essere imperniato sul sistema delle preclusioni, pur temperate dal principi di eventualità, formalmente consacrato nell'art. 183 c.p.c.) - più celere di quello ordinario, avrebbe non solo attribuito al giudice di pace la gestione di uno strumento processuale più sofisticato e, quindi, più difficile da gestire per il giudice non togato, ma anche perseguito l'intento con l'adoperare uno strumento alla prova dei fatti inidoneo;
    c) un ulteriore argomento di coerenza del legislatore, desumibile dalla circostanza che il rito dinanzi al giudice di pace è di per sé ispirato da un'esigenza di concentrazione e speditezza, peraltro congiunta ad una notevole semplificazione delle forme, si che l'ipotetica e discutibile idoneità del rito del lavoro ravvisata per il caso delle controversie dinanzi al tribunale rispetto al rito ordinario dinanzi a quell 'ufficio applicabile sarebbe stata e sarebbe insussistente;
    d) il rilievo che l'attribuire alla norma del citato art. 3 la valenza di riferirsi anche alle controversie davanti al giudice di pace, come dimostra la pratica, comporta anche l'effetto di determinare l'operare del rito del lavoro anche quando i danni siano lamentati non solo alla persona, sia pure in misura minima, ma anche alle cose, ipotesi non considerata dal legislatore, ma che dovrebbe essere regolata dall'art. 40, terzo comma c.p.c.;
    e) in fine - e trattasi di argomento decisivo - la circostanza che in ordine al rito da applicarsi dinanzi al giudice di pace il nostro codice di rito contiene una previsione che ha natura di c.d. metanorma, cioè di norma sul modo di legiferare in ordine al rito processuale applicabile in genere dinanzi a quel giudice: l'art. 311 c.p.c., infatti, sotto la rubrica «Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale», dispone che «il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica» .
    La norma, dopo avere disposto in via diretta che il procedimento dinanzi al giudice di pace è regolato dalle norme del titolo secondo del libro secondo che vengono di seguito espressamente dettate e, per ciò che esse non regolano, da quelle sul procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica (di cui al capo terzo del titolo primo di detto libro), pone una vera e propria metanorma, là dove esige che un diverso regolamento risulti da "altre espresse disposizioni". Ne discende che, quando il legislatore detta una norma sul rito potenzialmente idonea ad essere applicata - come l'art. 3 di cui si discorre - anche al processo dinanzi al giudice di pace, perché la potenzialità sia effettiva e la norma possa essere interpretata nel senso d'essere applicabile anche dinanzi al giudice di pace, è necessario che essa disponga in tale senso "in modo espresso", cosa che il detto art. 3 non ha fatto in alcun modo, non contenendo alcun riferimento al processo dinanzi al giudice di pace.
    §4. E' da notare che nessun lume sulle questioni interpretative qui esaminata è venuto dalla recente ord. n. 280 del 2008 della Corte costituzionale, poiché la questione decisa è stata dichiarata inammissibile.
    Inoltre, è anche da rikvare che correttamente, sia nella relazione, sia nelle considerazioni svolte in qUi~sta sede non si è fatto alcun riferimento ai lavori parlamentari, atteso che essi non considerano le problematiche esaminate.
    §5. Conclusivamente è dichiarata la competenza per materia con limite di valore
    del Giudice di Pace di Reggio Calabria.
    P.Q.M.
    La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria.
    Così deciso in Roma, neilla Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 3 luglio 2008.
    Pubblicata il 7 agosto 2008.

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    Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2008, n. 23846, pres. Varrone, rel. Frasca - "Danno alla salute e perdita di chance curativa"  - Principi dettati dalla Corte
    La sentenza impugnata dev'essere, dunque, cassata con rinvio sotto i vari profili fin qui scrutinati.
    Il giudice di rinvio si dovrà attenere ai seguenti principi di diritto: «L'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, sul quale sia possibile intervenire soltanto con un intervento cosiddetto palliativo, determinando un ritardo della possibilità di esecuzione di tale intervento, cagiona al paziente un danno alla persona per il fatto che nelle more egli non ha potuto fruire del detto intervento e, quindi, ha dovuto sopportare le conseguenze del processo morboso e particolarmente il dolore, posto che la tempestiva esecuzione dell'intervento palliativo avrebbe potuto, sia pure senza la risoluzione del processo morboso, alleviare le sue sofferenze».
    «L'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, quando abbia determinato la tardiva esecuzione di un intervento chirurgico che normalmente sia da praticare per evitare che l'esito definitivo del processo morboso si verifichi anzitempo prima del suo normale decorso, e risulti per effetto del ritardo, oltre alla verificazione dell'intervento in termini più ampi, anche che sia andata in conseguenza perduta dal paziente la chance di conservare durante quel decorso una migliore qualità di vita e la chance di vivere alcune settimane o alcuni mesi di più rispetto a quelli poi vissuti, integra l'esistenza di un danno risarcibile alla persona».
    «L'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in quanto nega al paziente, oltre che di essere messo nelle condizioni per scegliere, se possibilità di scelta vi sia, “che fare” nell'ambito di quello che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all'esito infausto, anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato l'esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche nel che quell'essere si esprime, in vista e fino a quell'esito, integra l'esistenza di un danno risarcibile alla persona».
    Il giudice dì rinvio applicherà tali principi al caso concreto e provvederà alla liquidazione del danno in via equitativa, secondo i normali canoni applicativi del giudizio di liquidazione del danno equitativo.

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    Danni ex art. 2051 -  caduta moto in condominio, Cassazione, Sez. III, 18 dicembre 2009, n. 26751 Chi proponga domanda di risarcimento dei danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., in relazione alle condizioni di una strada (nella specie, danni conseguenti alla caduta da una motocicletta), ha l'onere di dimostrare le anomale condizioni della sede stradale e la loro oggettiva idoneità a provocare incidenti del genere di quello che si è verificato (nella specie, presenza di pietrisco sul fondo stradale). "È onere del custode convenuto in risarcimento, invece, dimostrare in ipotesi l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno”.

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Offese negli scritti difensivi, competenza. Cassazione sentenza n. 5062/2010. «Competente ad accertare e liquidare il danno derivante dall'uso di espressioni offensive contenute negli atti del processo, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., è di norma lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio nel quale sono state usate le suddette espressioni. A tale competenza, tuttavia, è necessario derogare quando il giudice non possa, o non possa più, provvedere con sentenza sulla domanda di risarcimento, il che accade, in particolare, nei seguenti casi: A) quando le espressioni offensive siano contenute in atti del processo di esecuzione, che per tale sua natura non può avere per oggetto un'azione di cognizione e quindi destinata ad essere decisa con sentenza; B) quando siano contenute in atti di un processo di cognizione che però, per qualsiasi motivo, non si concluda con sentenza (come nel caso di estinzione del processo); C) quando i danni si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia più possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito (come nel caso in cui le frasi offensive siano contenute nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado); D) quando la domanda di risarcimento sia proposta nei confronti non della parte ma del suo difensore

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Cassazione Cassazione n. 17688/2010. Danno per mancata stipula di contratto definitivo di vendita: principio di diritto pronunciato dalla S.C. «Il risarcimento del danno al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo al momento della proposizione della domanda di risoluzione del contratto (cioè al tempo in cui l’inadempimento è divenuto definitivo) ed il prezzo pattuito. La detta differenza deve inoltre essere rivalutata per compensare la svalutazione intervenuta nelle more del giudizio, mentre non deve essere rivalutato il prezzo pagato dal promissario acquirente tempestivamente beneficiato dal promittente alienante. Relativamente alla misura del danno, che forma oggetto dei motivi svolti nel ricorso principale, è risaputo che il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente, in caso di mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita per fatto imputabile al promittente venditore, deve comprendere la perdita subita ed il lucro cessante, consistente quest’ultimo, quando il contratto ha per oggetto un bene immobile, nel mancato incremento dovuto al fatto che il bene non è entrato nel patrimonio del compratore e che si concreta nella differenza tra l’attuale valore commerciale del bene medesimo ed il prezzo pattuito. La differenza suddetta (tra il valore commerciale dell’immobile e il prezzo convenuto) si calcola con riferimento al momento in cui, per effetto della proposizione della domanda di risoluzione, l’inadempimento è divenuto definitivo e si rivaluta, al fine di compensare gli effetti della svalutazione monetaria verificatasi nelle more del giudizio. Non deve invece essere rivalutato il prezzo pagato dal promittente acquirente e tempestivamente beneficiato dal promittente venditore. Al contrario il prezzo non pagato deve essere rivalutato alla stressa data di determinazione del valore dell’immobile»

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Corte di Cassazione n. 11004/2011 - Diffamazione a mezzo stampa e scritto anomino, risarcimento: "In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui l'articolo giornalistico riporti il contenuto di uno scritto anonimo offensivo dell'altrui reputazione, l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca (articolo 51 Codice Penale) presuppone la prova, da parte dell'autore dell'articolo, della verità reale o putativa dei fatti riportati nello scritto stesso (non della mera verità dell'esistenza della fonte anonima); con la conseguenza che, laddove siffatta prova non possa essere fornita, proprio in ragione del carattere anonimo dello scritto, la menzionata esimente non può essere applicata, anche per la carenza del requisito dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia".

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Danno non patrimoniale
Corte di Appello di Perugia, Sentenza 24 novembre 2008
“5.2 Ai fini della determinazione dell’ “entità” dei danni (non patrimoniali), occorre tenere nella dovuta considerazione i recenti “arresti” delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione in argomento (si vedano Cass. sez. un. 11 novembre 2008 n. 26972 e le sentenze gemelle in pari data).
Ivi sono stati affermati i seguenti principi:
* Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si distinguono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad esempio, nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato) e quelle in cui la risarcibilità del danno stesso, pur non essendo espressamente e specificamente prevista da una norma di legge, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.
* Quanto ai suoi contenuti, il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva.
* E’ pertanto scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il cd. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che una dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico e unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.
* E’ parimenti scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il cd. “danno esistenziale”, inteso quale la perdita del fare reddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.
5.2.1 Stando alla nuova impostazione unitaria del danno non patrimoniale dettata dalle Sezioni Unite, nessuno spazio sembra essere riservato, sul piano liquidatorio alle voci di pregiudizio “degradate”.
Peraltro, tale “degradazione”, se ben si è inteso il senso dell’ “arresto”, rileva unicamente sul piano nominale.
E’ da ritenere, invero, dato certo ed inoppugnabile che ai fini liquidatori tutti i pregiudizi devono venire in rilievo, al fine di garantire il risarcimento integrale, essendo stato ribadito che il giudice deve “procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza".
Se pure “la parte del leone” è riservata al danno biologico, al danno biologico stesso è attribuita la “capacità di ricomprendere (con il corredo di una contabilizzazione riferita alle pieghe ripercussionali concretamente determinatesi), il pregiudizio morale e quello esistenziale:
* il primo se ed in quanto venga allegato e riscontrato quale degenerazione patologica della sofferenza, ovverosia sofferenza di natura psichica;
* il secondo … andando a comporre e a riempire la casella del biologico dinamico. In altri termini; allorché l'evento lesivo produca conseguenze pregiudizievoli sia sull'integrità psico-fisica, sia ancora sulla sfera dinamica della persona, la voce di danno da liquidarsi sarà, pur sempre, quella biologica ma con una personalizzazione doverosa, tale da coprire entrambe le faglie sofferenziali (quella biologica statica e quella biologica dinamica, ovverosia esistenziale) (dottrina - n.d.e.)”.
I citati “arresti” giurisprudenziali non determinano, dunque, una deminutio di tutela, bensì una visione prospettica di questa diversa.
Al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente onnicomprensiva, così come confermato, secondo le pronunce delle Sezioni Unite, dalla definizione normativa adottata dagli articoli 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 con riferimento ai danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, da estendere ai danni (meritevoli di tutela) derivanti da qualsiasi altra fonte.
Resta il problema di individuare i criteri risarcitori cui ancorare la liquidazione del danno non patrimoniale.
5.3 In ordine ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, in giurisprudenza è stato costantemente affermato il principio che la stessa non possa essere compiuta se non con criteri equitativi (in quanto i danni in esame, privi delle caratteristiche della patrimonialità, non si prestano ad una precisa determinazione del loro ammontare mediante criteri obiettivi), tenendo, tuttavia, conto di tutte le particolarità e circostanze del caso concreto, in modo da garantire l’ “adeguatezza” del risarcimento alla fattispecie (si vedano, in tal senso, fra le più recenti pronunce ed ex multis, Cass. 12 maggio 2006 n. 11039; Cass. 25/08/2006 n. 18489; Cass. 11 gennaio 2007 n. 392; Cass. 29 marzo 2007 n. 7740).
In giurisprudenza è stato, inoltre, con altrettanta costanza, affermato, che, al fine di assicurare, quanto più possibile, uniformità di trattamento con riguardo a vicende della medesima natura e per evitare che la valutazione inevitabilmente equitativa del danno non patrimoniale venga ad assumere connotazioni ogni volta diverse ed imprevedibili, suscettibili di apparire arbitrarie, deve ritenersi “non improprio” liquidare le suddette specie di danno sulla base di parametri tendenzialmente uniformi, ricorrendo, per la determinazione dei relativi quanta, all’applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette “tabelle”.
Beninteso, ciò dovrà sempre avvenire al di fuori di ogni automatismo, dovendosi ognora “adeguare” il risultato dell’applicazione alla fattispecie, attuando una sorta di “personalizzazione” del danno, tenendo cioè conto delle peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno, apportando, se del caso, correttivi in aumento o in diminuzione rispetto al quantum determinato con il metodo tabellare (si vedano, in tal senso, fra le più recenti pronunce ed ex multis, nonché quelle appena sopra citate, Cass. 3 agosto 2005 n. 16225; Cass. 12 luglio 2006 n. 15760; Sez. 3, Sentenza n. 18489 del 25/08/2006, Cass. 9 novembre 2006 n. 23918; Cass. 11 gennaio 2007 n. 392; Cass. Cass. 25 maggio 2007 n. 12247).
Si verte in una materia che non può tollerare differenziazioni di trattamento a seconda della collocazione geografica del danneggiato.
Di guisa che, fermi restando gli “adeguamenti” determinati dalle “peculiarità” del caso concreto, appare opportuno adottare, ai fini di “nostro” interesse, quale parametro base, le “tabelle” statisticamente maggiormente testate, vale a dire quelle del Tribunale di Milano.
D’altronde, tali “tabelle” sono quelle che sino ad oggi sono state normalmente applicate nel territorio di questo distretto.
5.4 E’ da ritenere acquisito - si veda l’affermazione fatta dal primo Giudice riportata nel paragrafo 1., non fatta oggetto di censura da parte di alcuno in questa fase - che sia stata data (dagli onerati W. e J.) prova certa e concreta del danno. Peraltro, in atti non si rinvengono elementi idonei a fornire i parametri plausibili di quantificazione; risultando, pertanto, consentito dare corso a liquidazione in via equitativa (si vedano, in ordine ai presupposti per fare ricorso a tale criterio di liquidazione, ex multis, Cass. 21 novembre 2006 n. 24680; Cass. 7 giugno 2007 n. 13288; Cass. 15 febbraio 2008 n. 3794).”
 

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Cassazione sentenza n. 18641/2011, DANNO MORALE MAI CANCELLATO E AUTONOMO ASPETTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE: «La modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano - che questa corte, con la sentenza 12408/2011 (nella sostanza confermata dalla successiva pronuncia n. 14402/011) ha dichiarato applicabili, da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale - in realtà, non ha mai "cancellato" (contrariamente a quanto opinato dal ricorrente) la fattispecie del danno morale intesa come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale: né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del diritto, privilegia ancora la disposizione normativa rispetto alla produzione giurisprudenziale.  3.5. L’indirizzo di cui si discorre si è espressamente manifestato attraverso la emanazione di due successivi DPR, il n. 37 del 2009 e il n. 191 del 2009, in seno ai quali una specifica disposizione normativa (l'art. 5) ha inequivocamente resa manifesta la volontà del legislatore di distinguere, concettualmente prima ancora che giuridicamente, all'indemani delle pronunce delle sezioni unite di questa corte (che, in realtà, ad una più attenta lettura, non hanno mai predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento ipso facto del danno morale nel danno biologico, avendo esse viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell'evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie) tra la "voce" di danno cd. biologico da un canto, e la "voce" di danno morale dall'altro: si legge difatti alle lettere a) e b) del citato art. 5, nel primo dei due provvedimenti normativi citati:- che "la percentuale di danno biologico è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni; -che “la determinazione della percentuale di danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in misura fino a un massimo di due terzi del,valore».

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Tribunale di Milano  Sentenza 5 marzo 2009, n. 3047 i Giudice Unico, dott. Damiano Spera: «Inoltre, recentemente la Cassazione a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008) ha tra l’altro ritenuto che, nell’ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E’ compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un’adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza».

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Penale
 

 

Cass., sez. VI, 13 gennaio 2012, n. 931 - Giudizio in appello e principio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio: «Il principio dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio», formalmente introdotto dalla legge n. 46 del 2006, pur se non più accompagnato dalla regola dell’inappellabilità delle sentenze assolutorie, presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l’eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull’affermazione di colpevolezza. Non basta, insomma, per la riforma caducatrice di un’assoluzione, una mera diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece, come detto, una forza persuasiva superiore, tale da far venire del tutto meno quella situazione di “ragionevole dubbio”, in qualche modo intrinseca alla stessa esistenza del contrasto. La condanna, inero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza».

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Errore di diritto, Cassazione penale  n. 21047/2010: «....l'errore di diritto è scusabile solo nel caso in cui dipenda da ignoranza inevitabile della legge penale nella sua esatta delimitazione e nel suo preciso significato (Corte Costituzionale n. 364/1988), di guisa che l'errore è configurarle solo in presenza di una oggettiva ed insuperabile oscurità della norma».

La prescrizione penale. Cassazione penale , SS.UU., sentenza 10.12.2009 n° 47008: «In conclusione deve affermarsi il seguente principio di diritto: ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza del giudizio in appello e vale ad escludere la regola della retroattività delle disposizioni più favorevoli»

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Mandato di arresto europeo, cassazione, sentenza n. 25879/11, residenza e radicamento: il giudice può rifiutare la consegna dello straniero se dimostra il radicamento e la dimora abituale in Italia

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Stalkin verso più persone, cassazione sentenza n. 20859/2011: sussiste il reato di stalking anche se gli atti persecutori sono rivolti verso più di un peMandato di arresto europeo, cassazione, sentenza n. 25879/11, residenza e radicamentrsona-

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Reati edilizi, sanatoria, zona vincolata, sospensione
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 29 febbraio - 21 maggio 2008, n. 20270
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza dell'11.5.2007, confermava la sentenza 6.10.2006 del Tribunale di Palermo - Sezione distaccata di Monreale, che aveva affermato la responsabilità penale di A.F.P. e S.M.P. in ordine ai reati di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), (per avere realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la costruzione di un fabbricato a due elevazioni fuori terra - acc. in (OMISSIS));
- alla L. n. 1086 del 1971, artt. 13 e 14;
- al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., aveva condannato ciascuno alla pena complessiva di mesi tre di arresto ed Euro 21.000,00, di ammenda, con ordini di demolizione del manufatto abusivo e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e la concessione ad entrambi del beneficio della non menzione e di quello della sospensione condizionale subordinato all'esecuzione effettiva degli ordini anzidetti.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, i quali - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - hanno eccepito:
- la illegittimità della mancata sospensione del procedimento in seguito alla presentazione di domanda di condono edilizio del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, ex art. 32, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326;
- la incongrua esclusione della condonabilità dell'opera, pure avendo essi integralmente corrisposto la somma dovuta a titolo di oblazione.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poichè manifestamente infondato.
1. Nella vicenda che ci occupa si verte, infatti, in ipotesi di opera abusiva non suscettibile di sanatoria, ai sensi del D.L. n. 269 de• 2003, art. 32, poichè si tratta di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a), vedi, tra le molteplici e più recenti decisioni in tal senso, Cass. Sez. 3^ 12.1.2007, n. 6431, Sicignano ed altra (con ampia confutazione delle divergenti posizioni dottrinarie, integralmente condivisa da questo Collegio); 5.4.2005, n. 12577, Ricci; 1.10.2004, n. 38694, Carni ed altro; 24.9.2004, n. 37865, Musio.
Legittimamente, pertanto, la Corte territoriale - pure a fronte della accertata presentazione di domanda di condono - non ha applicato la sospensione di cui alla L. n. 47 del 1985.
Deve evidenziarsi, in proposito, che dalla sentenza delle Sezioni Unite 24.11.1999, n. 22, ric. Sadini - correlata al condono edilizio previsto dalla L. n. 724 del 1994, art. 39, che è norma formulata in modo speculare a quella posta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 25, - può razionalmente dedursi il principio generale secondo il quale il giudice, già prima di sospendere il processo della L. n. 47 del 1985, ex art. 44, deve effettuare un controllo in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'accesso alla procedura sanante (data di esecuzione delle opere; stato di ultimazione delle stesse secondo la nozione fornita della L. n. 47 del 1985, art. 31;
rispetto dei limiti volumetrici; eventuali esclusioni oggettive della tipologia d'intervento dalla sanatoria; tempestività della presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione).
L'ambito di tale potere di controllo è strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione penale, perchè è il giudice che deve eseguire, in conclusione, l'indispensabile verifica degli elementi di fatto e di diritto della causa estintiva. Trattasi, inoltre, di compiti propri dell'autorità giurisdizionale - conformi al dettato dell'art. 101 Cost., comma 2, art. 102 Cost., art. 104 Cost., comma 1, e 112 Cost., - che non possono essere demandati neppure con legge ordinaria all'autorità amministrativa in un corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione.
Diversamente opinandosi si allungherebbero "inevitabilmente ed inutilmente i tempi del processo".
Nel caso in cui il giudice sospenda il processo (della L. n. 47 del 1985, ex artt. 44 o 38) in assenza dei presupposti di legge, la sospensione è inesistente ed il corso della sospensione non è interrotto.
2. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione dei reati scaduta in epoca successiva (6.12.2007) alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dell'atto di gravame (vedi Cass. Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, rie De Luca).
3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere solidale delle spese del procedimento nonchè, per ciascun ricorrente, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 febbraio 2008.

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Appello della parte civile, Cassazione sentenza n. 30187/2011: Se l'imputato è stato assolto, la parte civile può proporre appello, ma il giudice di appello non può pronunciarsi con riferimento alla responsabilità penale ma dovrebbe soltanto conoscere incidenter tantum della medesima al fine della responsabilità civile dell'imputato

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Cassazione 25039/2011, Costituzione associazioni ambientaliste nei reati ambientali: «E’ stato già reiteratamente affermato da questa Suprema Corte in ordine alla costituzione di parte civile delle associazioni ambientaliste che, anche dopo l’abrograzione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale, le stesse sono legittimate alla costituzione di parte civile “iure proprio” nel processo per reati ambientali. (sez. III, 11.3.2009 n. 19883, Fabris, RV 243720),. L’espressa disposizione dell’art. 311, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, che riserva allo Stato la possibilità di costituirsi parte civile in materia di danno ambientale e l’abrograzione delle norme in materia di potere surrogatorio degli enti territoriali da parte delle associazioni ambientaliste salva la facoltà dell’intervento in giudizio ad adiuvandum, non esclude l’applicabilità delle regole generali in materia di risarcimento del danno e di costituzione di parte civile. (sez. 11, 28.3.2007 n. 20681, Cuzzi e altri, RV. 236779). Orbene, l’ordinanza, con la quale il giudice di merito ha ammesso la costituzione delle parti civili, e la sentenza impugnata hanno fatto puntuale riferimento proprio agli enunciati principi di diritto e la pronuncia di condanna degli imputati in favore delle parti civili risulta correttamente correlata ad un potenziale danno proprio delle associazioni da accertarsi in sede civile».

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Nomina sostituto processuale: La Cassazione  sez. II penale, con la sentenza 12-30 novembre 2009, n. 45837, ha di nuovo precisato che il difensore impegnato in altro processo deve non solo comunicare tale impedimento, ma anche motivare  perchè non possa nominare un sostituto.

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Diffamazione  a mezzo internet 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE  SEZIONE V PENALE Sentenza 1 - 25 luglio 2008, n. 31392
Osserva
La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 27.9.2007, in riforma della pronunzia di primo grado, ha assolto A. A., con la formula il fatto non costituisce reato, dal delitto di diffamazione aggravata in danno della ............. spa, con riferimento alla pubblicazione sul sito www............... del contenuto di una denunzia presentata alla AG nei confronti della predetta spa (corredata da una foto dello stabilimento), contenente "in neretto" la frase "anche ...............  scarica cancerogeni nel lago", oltre al sottotitolo
"denunziata l'azienda per aver camuffato la presenza di cancerogeni per mezzo di diluizione con acque di raffreddamento".
Ricorre per cassazione -ovviamente ai soli fini civili- il difensore della PC ,,,,,,,,,, spa e deduce:
a) inosservanza ed erronea applicazione di legge.
Innanzitutto, la sentenza di appello non dà nessun conto dell'iter logico seguito e della trama motivazionale esibita dalla sentenza di primo grado, di talché la sentenza di appello singolarmente manca del suo "oggetto". In secondo luogo, la Corte di merito non ha chiarito se la pronunzia assolutoria sia stata pronunziata ai sensi dell'art 596 c.p. (exceptio veritatis), ovvero ex art 51 c.p. (esercizio del diritto di critica e/o cronaca). Con riferimento alla prima ipotesi, si osserva, oltre alla violazione degli artt. 684 c.p. e 114 c.p.p., che era quantomeno dubbia la pendenza di un procedimento penale a carico dei responsabili della ........... (al più poteva essere effettuata la iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p.); con riferimento alla seconda ipotesi, si rileva che la diffamazione non è avvenuta col mezzo della stampa, che la A. non è una giornalista, che la stessa non ha semplicemente riferito della presentazione di una denunzia, ma che, essendo proprio ella l'autrice della stessa, la aveva diffusa sul web per ottenere la divulgazione, certo non in maniera asettica, della notizia; oltretutto al denunziato si attribuiva anche una condotta particolarmente insidiosa e sleale (la diluizione delle acque inquinanti).
In terzo luogo (e in ogni caso) ciò che fa difetto nella motivazione è la affermazione certa della verità del fatto riferito, atteso che la stessa Corte di appello sembra far ricorso a toni dubitativi e ipotetici, quando non addirittura a esplicite ammissioni di non corrispondenza tra quanto riferito sul web e quanto obiettivamente accertato. La A., laureata in chimica, ben conosceva i parametri tabellari che la ............... doveva rispettare (e risulta aver rispettato) e comunque, secondo quando si legge in sentenza, la stessa non avrebbe assunto le opportune in formazioni prima di diffondere via internet la notizia, b) violazione degli artt. 595 e 51 c.p., oltre a contraddittorietà della motivazione, atteso che, per il corretto esercizio del diritto di cronaca, la verità della notizia deve esser certa (o almeno seriamente accertata). Quindi va verificata l'osservanza del parametro della continenza. Ebbene l'imputata, una volta sporta la sua denunzia, senza che la AG avesse ancora effettuato alcun accertamento, la ha divulgata con modalità obiettivamente offensive. Oltretutto, sia che si voglia ritenere operante l'art. 596 c.p., sia che si voglia ritenere che si versi nella ipotesi ex art. 51 medesimo codice, l'onere di provare la verità del fatto grava interamente sull'imputato.
Infine, per completezza, la ricorrente PC evidenzia che, con riferimento alla denunzia presentata dalla A., il Tribunale di Domodossola, sez. dist. Verbania, ha emesso pronunzia di assoluzione nei confronti del direttore dello stabilimento ............ perché il fatto non costituisce reato (sentenza passata in giudicato). Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. Vanno tuttavia premesse alcune precisazioni.
La diffamazione tramite internet costituisce certamente un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi del comma III dell'art. 595 cp, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. In realtà peraltro, poiché è certamente possibile, attraverso i normali strumenti di dotazione di un qualsiasi personal computer, procedere alla stampa della "pagina web", il giornale telematico sembrerebbe quasi costituire un tertium genus tra la stampa e, appunto, gli altri mezzi di pubblicità. Cosa certa è, comunque, che, essendo ormai internet un (potente) mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche -evidentemente- attraverso di esso si estrinseca quel diritto di esprimere le proprie opinioni, diritto che costituisce uno dei cardini di una democrazia matura e che, per tale ragione, figura in posizione centrale nella vigente Carta costituzionale. I diritti di cronaca e di critica, in altre parole, discendono direttamente -e senza bisogno di mediazione alcuna- dall'art 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all'individuo uti civis. Chiunque, per tanto, e con qualsiasi mezzo (scil. anche tramite internet), può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque -nei limiti dell'esercizio di tale diritto (limiti, da anni, messi a punto dalla giurisprudenza)- può "produrre" critica e cronaca.
Sulla base di tale preventiva considerazione, va da sé che la sfera di operatività della c.d. exceptio veritatis risulta notevolmente ridimensionata, atteso che, da un lato, la verità del fatto riferito costituisce comunque presupposto del corretto esercizio del diritto di cronaca (ASN 200544395- RV 232877 e altre) e, con le dovute precisazioni, anche di quello di critica (ASN 200512807-RV 231696), dall'altro, che due dei casi per i quali è prevista la causa di non punibilità di cui al l'art. 596 cp (addebito a PU per fatto attinente alla sue funzioni, pendenza di procedimento penale) rivestono -il più delle volte- gli estremi del requisito della rilevanza sociale, che come è noto, costituisce (unitamente -appunto- alla verità del narrato e alla continenza della espressione) conditio sine qua per l'efficacia scriminante dei diritti di cronaca e critica.
Orbene, la sentenza impugnata sembra esitare, nel dichiarare la non punibilità della A., tra l'applicazione della disciplina ex art. 596 e quella ex art 51 c.p., optando, alla fine -correttamente- per quest'ultima.
Infatti, se è vero quel che si è venuti sin qui scrivendo, è altrettanto vero che l'imputata, immettendo "in rete" le notizie di cui al capo di imputazione) intendeva sostanzialmente rendere una informazione in incertam personam, vale a dire a beneficio di tutti coloro che -in un arco temporale più o meno ampio- si sarebbero collegati con il "sito" di Legambiente. La A. dunque si proponeva certamente di esercitare il diritto di cronaca e, dato "il taglio" delle notizie, come riportato in sentenza, anche quello di critica.
Tanto premesso, il giudice di appello avrebbe dovuto accertare se erano stati rispettati dalla imputata i parametri elaborati in materia dalla giurisprudenza, vale dire se l'argomento fosse di rilevanza sociale, se fosse stata fornita una informazione rispondete alla verità obiettiva (nei limiti in cui ciò sia accertabile), se fossero state usate espressioni corrette (o almeno tollerabili per i correnti livelli di "decenza espressiva".
Ebbene, quanto al secondo requisito (verità della notizia), la motivazione appare incongrua e contraddittoria, atteso che la Corte milanese, dopo avere, per molte pagine, illustrato l'aspetto tecnico della vicenda, con particolare riferimento all'inquadramento delle sostanze prodotte dalla spa ................ come scarto di lavorazione nella categoria delle sostanze sicuramente o probabilmente cancerogene, non scioglie con chiarezza due nodi: a) la natura di tali sostanze, b) l'avvenuta diluizione (o miscelamento) delle acque che tale sostanze contenevano con acque derivanti dal processo di raffreddamento. Nella terzultima pagina della sentenza infatti si legge: "..manca invero la prova certa ...che corrisponda al vero che il trattamento di chiariflocculazione portasse a una diluizione dell'acqua di lavorazione e quindi all'abbassamento surrettizio dei valori limite, scopo del divieto dell'art. 9 citato e invero..... risulta che l'acqua di raffreddamento immessa nel reattore era fondamentale al controllo del processo per evitare l'effetto run away di polimerizzazione, ma non risulta con chiarezza dove le acque di raffreddamento andavano a finire ecc..".
Per altro, la pagina successiva si apre, al primo capoverso, con l'espressione "che in relazione al trattamento dei reflui, l'appellante abbia assunto precise informazioni...ecc.", espressione che, non solo non si comprende a quale precedente frase si colleghi sintatticamente, ma che nemmeno appare intelligibile nel suo contenuto, atteso che non è dato capire se la Corte territoriale, in ultima analisi, affermi -come sarebbe necessario per coerenza con quanto stabilito nel dispositivo - o neghi - come apparirebbe dalla interpretazione letterale- che la A. abbia riferito il vero o, almeno, abbia condotto i dovuti accertamenti.
Né si può ragionevolmente sostenere (ma, per vero, non sembra che la Corte lo sostenga) che oggetto della notizia immessa "in rete" fosse la esistenza di una denunzia (circostanza sicuramente vera), e non anche la verità dei fatti denunziati, dal momento che, come segnalato dalla ricorrente PC, il soggetto che presentò la denunzia coincideva con quello che diffondeva la notizia della denunzia medesima, arricchendola di particolari e considerazioni, di talché la notizia diffusa via internet non consisteva semplicemente nella comunicazione "notarile" della esistenza di una denunzia presentata a carico di un quivis de populo, ma nella esplicitazione, tanto del contenuto della denunzia stessa, quanto degli elementi fattuali portati a sostegno di essa
(oltre che delle considerazioni della denunziante).
Assumeva dunque rilievo la rispondenza al vero dei fatti denunziati (non la rispondenza al vero della esistenza della denunzia) e, per quanto premesso, proprio su tale determinante elemento la motivazioni e della sentenza impugnata è tutt'altro che chiara e comprensibile.
Si impone dunque annullamento con rinvio (ovviamente ai soli fini civili) della sentenza impugnata. Le spese reclamate dalla PC vanno riservate "al definitivo" Giudice di rinvio è il giudice civile di appello competente per valore.
P.Q.M.
La Corte annulla la impugnata sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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Sanzioni amministrative
Multe, mancata convocazione dal Prefetto: Cassazione S.U. Sentenza n. 1786 del 28 gennaio 2010.  Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, concernente la portata del sindacato del giudice dell’opposizione sull’ordinanza ingiunzione, rispetto al difetto di motivazione di questa in riferimento alle deduzioni difensive dell’interessato in sede amministrativa, le S.U. hanno affermato che tali vizi di motivazione non comportano la nullità dell’ordinanza ingiunzione. Inoltre, la Corte, nell’ambito della portata centrale attribuita al giudizio di opposizione come giudizio sul rapporto e non sull’atto, ha affermato, mutando un precedente consolidato indirizzo delle sezioni semplici, che la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione

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Cassazione n. 28359/2011, gli ausiliari del traffico non possono sanzionare violazioni diverse dal divieto di sosta: «Come rilevato dalla stessa sentenza 18186/06 e successivamente implicitamente confermato dalle Sezioni Unite (SU 22676/09, e 5621/09) la violazione consistente in una condotta diversa dal divieto di sosta, quale la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, può essere accertata solo dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico (dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi) di cui alla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, integrato e interpretato autenticamente dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1 (cfr. Cass. 551/09). Inoltre l’accertatore deve essere nominativamente individuato con specifico provvedimento di nomina, come richiesto dalla normativa testè ricordata. Questa Corte(Cass. 16777/07 in motivazione) ha già affermato il principio che incombe sull’amministrazione opposta dimostrare che la violazione era stata accertata da soggetto specificamente abilitato, non essendo sufficiente che il verbale rechi la mera qualificazione dell’ operante come “ausiliario del traffico”. Va inoltre precisato che, proprio per la necessità che gli ausiliari del traffico (o gli agenti accertatori ispettivi) siano muniti di specifici requisiti fissati dalla legge citata, la loro nomina deve avvenire con provvedimento amministrativo soggetto a verifica in sede di accesso agli atti dell’amministrazione o nel giudizio in cui tale nomina rilevi (Cass. 24/4/2010 :1. 9847)».

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Corte di Cassazione – Ordinanza n. 8713/2011, quando il verbale del P.U. è assistito da fede privilegiata sino a querela di falso: «...trova infatti applicazione il principio affermato dalle sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto assistita da fede privilegiata l’indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore)” (Cass., SSUU, n. 17355 del 2009);
che certamente la rilevazione dell’orario della infrazione è attività insuscettibile di apprezzamento e rispetto al quale non è possibile prospettare una irresolubile contraddittorietà rispetto alle ulteriori circostanze attestate nel verbale, la cui non veridicità può quindi essere dimostrata unicamente attraverso il giudizio di querela di falso;...»

 

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Diritto del lavoro
Lavoro subordinato e lavoro autonomo, tratti distintivi
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 28 maggio - 28 luglio 2008, n. 20532
(Presidente De Luca - Relatore Balletti)

«In particolare, tali elementi debbono essere apprezzati con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione atteso che, in linea di principio, il potere direttivo deve estrinsecarsi in ordini specifici, perché è attraverso gli stessi, (e mediante non solo direttive di carattere generale configurabili anche nel lavoro autonomo), che viene assicurata la cd. conformazione della prestazione del lavoratore subordinato rispetto alle esigenze dell'impresa.
Altri elementi, invece - quali la cd. assenza del rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione e la cadenza e la misura fissa della retribuzione - assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva.
Rispetto ad altro versante argomentativo, la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nell' iniziale stipulazione del contratto non è necessariamente determinante, poiché nei rapporti di durata il comportamento delle parti può essere idoneo ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa realtà effettuale (in generale, in merito a tale aspetto cd. definitorio nell'ambito della questione concernente la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, Cass. n. 17549/2003, Cass. n. 11203/2003,Cass. n. 8028/2003, Cass. n. 4889/2002).
Con particolare riferimento all'attività lavorative oggetto della presente controversia la Corte territoriale ha statuito - alla stregua di una completa valutazione della risultanza processuali al termine di un corretto percorso motivazionale - che "la collaborazione è stata offerto all'interno dei locali del Laboratorio, con utilizzazione dei mezzi da questo messi a disposizione (ad es. computer), con continuità ed in coincidenza con gli orari di apertura della struttura".
Per quanto concerne i limiti della censurabilità in sede di legittimità delle risultanze probatorie e i requisiti caratterizzanti la motivazione della sentenza vale sintetim riferirsi a quanto dianzi rimarcato sub "capo III/b" (e che qui si ribadisce) a conferma dell'infondatezza del secondo motivo del ricorso incidentale».

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Natura risarcitoria dell'indennità di ferie e riposi, Cassazione lavoro n. 10341/2011. «Questa Corte ritiene però di adeguarsi al diverso orientamento espresso dalle sentenze sopra citate - cui adde Cass. n. 12580/2003, Cass. n. 13980/2000, Cass. n. 5624/2000 - che riconosce all'indennità sostitutiva delle ferie non godute natura risarcitoria, e ciò in quanto essa è pur sempre correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, che obbliga quest'ultimo (quando l'adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile) al risarcimento del danno, che comprende, in primo luogo, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie o al riposo (nonché la riparazione di eventuali ulteriori danni subiti dal lavoratore a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche) e che soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già a quella quinquennale ex art. 2947 c.c. (concernente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per responsabilità aquiliana; cfr. anche Cass. n. 12334/97, Cass. n. 5045/97, Cass. n. 5015/92)».

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Cass. Civ. Lavoro, 3.6.2010 n. 13452..  «L'art. 60 del R.D.L. n. 1578 del 1933, , nel disciplinare la liquidazione degli onorari, stabilisce che quando la causa risulta di facile trattazione il giudice può attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo e, in tal caso, la decisione deve essere motivata. 8. L'esame della norma ha consentito alla giurisprudenza di questa Corte l'affermazione di due principi, ognuno distintamente violato dalla sentenza qui impugnata. Anzitutto, poichè la regola posta dalla disposizione in esame è limitativa del diritto della parte al rimborso delle spese processuali sostenute per l'affermazione del proprio diritto (cfr. art. 24 Cost., e art. 91 c.p.c.), deve ritenersi che la facoltà di scendere al di sotto dei minimi sia limitata alla sola voce, espressamente menzionata, dell'onorario (cfr., a superamento di un risalente indirizzo, Cass. n. 14070, n. 14311 e n. 18829 del 2007). In secondo luogo, il giudice ha l'obbligo di motivare espressamente la sua decisione, con riferimento alle circostanze di fatto del processo, e non può, per converso, limitarsi ad una pedissequa enunciazione del criterio legale (cfr. Cass. n. 13478 del 2006, nonchè le successive sopra citate), ovvero alla mera aggiunta di un elemento estrinseco, meramente indicativo, quale la identità delle questioni (cfr., in particolare, Cass. n. 14311 del 2007). Nè potrebbe sostenersi che il menzionato obbligo di motivazione sia venuto meno per effetto della disposizione, sopra richiamata, di cui alla L. n. 724 del 1942, art. 4, poichè questa, come s'è visto, integra la previsione di riduzione degli onorari contenuta nell'art. 60, in esame, e dunque presuppone che tale riduzione sia stata motivata (cfr. Cass. n. 27804 del 2008)».

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Lavoratore deceduto per esposizione ad amianto, Cassazione n. 26879/11: «L’art. 2087 c.c. dispone: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”.
15. Tale norma non comporta una responsabilità di natura oggettiva, ma pone un obbligo a carico del datore di lavoro. Di conseguenza la prova dell’adempimento di tale obbligo, e cioè di aver adottato le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, è a carico del datore di lavoro.
16. Se il periodo di lavoro ed il processo di incubazione della malattia sono risalenti nel tempo, come in questo caso (1963-1984), dovrà tenersi conto del grado di conoscenze dell’epoca, storicizzando il livello di esperienza e di tecnica richiesto dalla norma e verificando il rispetto delle norme a tutela delle malattie professionali e dell’igiene sul lavoro vigenti all’epoca. Ma la prova è comunque a carico del datore di lavoro (sul grado di conoscenze circa il rischio amianto in un periodo analogo a quello qui considerato, cfr. Cass. 23 maggio 2003 n. 8204, che si occupò di un rapporto di lavoro iniziato nel 1968 e conclusosi nel 1983, confermando le decisioni di condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni conseguenti ad un mesotelioma contratto a causa di tale lavoro; da ultimo, cfr. Cass. 21 aprile 2011 n. 9238)».

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Periodo di comporto e licenziamento, termini, Cassazione n. 24899/11: «Ora, il concetto di tempestività del recesso rilevante in tema di comporto è diverso da quello proprio del licenziamento disciplinare:
in questo, la tempestività della reazione datoriale - in termini di contestazione dell’addebito e, se del caso, di conseguente recesso - è dovuta nel rispetto del diritto di difesa del lavoratore; in quello è, invece, finalizzata ad evitare che il lavoratore resti in una sorta di limbo, senza sapere se e a quali condizioni potrà proseguire il proprio rapporto, situazione di incertezza che si tradurrebbe in una pratica impossibilità di esercitare i diritti connessi al rapporto lavorativo per timore che la controparte reagisca in modo ritorsivo, strumentalmente “rispolverando” un giustificato motivo oggettivo non ancora fatto valere.
Coerentemente a ciò, nell’ipotesi del licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia la giurisprudenza di questa S.C. ha avuto modo di affermare che l’interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con un ragionevole spatium deliberandi da riconoscersi al datore di lavoro affinché possa valutare convenientemente la compatibilita di una rinnovata presenza del lavoratore in rapporto agli interessi aziendali; ne consegue che in tale evenienza la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice di merito deve operare di volta in volta, con riferimento all’intero contesto delle circostanze potenzialmente significative (cfr., ad es., Cass. 28.3.11 n. 7037; Cass. 25.11.10 n. 23920), se del caso valutando detta tempestività in relazione non al momento in cui spira il termine interno del comporto, bensì a quello di rientro in servizio del lavoratore (cfr. Cass. 7.1.05 n. 253).
Dunque, ai fini della verifica della tempestività del recesso, la giurisprudenza di questa S.C. rimette al giudice di merito sia l’apprezzamento dell’entità dello spatium deliberandi a disposizione del datore di lavoro (influenzata, com’è noto, dalle dimensioni aziendali e da ogni altra circostanza del caso) sia la concreta individuazione del dies a quo del margine temporale entro cui si debba decidere se licenziare il dipendente».

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Lavoro part time si trasforma in lavoro tempo pieno, Cassazione n. 11905/2011: «Il rapporto a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, in relazione alla prestazione lavorativa resa, costantemente, secondo l’orario normale, o addirittura con orario superiore. Il comportamento negoziale concludente, nel senso di modificare stabilmente l’orario di lavoro, è conseguente all’accertamento che la prestazione eccedente quella inizialmente concordata - resa in modo continuativo secondo modalità orarie proprie del lavoro a tempo pieno, o addirittura con il superamento dell’orario normale - non risponda ad alcuna specifica esigenza di organizzazione del servizio, idonea a giustificare, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, l’assegnazione di ore ulteriori rispetto a quelle negozialmente pattuite.
10. La libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l’orario del part time è ininfluente, posto che, come rilevato dalla Corte di merito, l’effettuazione, in concreto, delle prestazioni richieste con la continuità risultante dalle buste paga, ha evidenziato l’accettazione della nuova regolamentazione, con ogni conseguente effetto obbligatorio risultandone una modifica non accessoria dei contenuti del sinallagma negoziale».

 

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Ultimo aggiornamento: 23-01-12